Civile

Monday 13 March 2006

Le differenze tra cessione del credito e cessione del contratto secondo la Corte Costituzionale.

Le differenze
tra cessione del credito e cessione del contratto secondo la Corte
Costituzionale.

Corte Costituzionale Ordinanza 10.03.2006
n° 95

ORDINANZA N. 95

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta
dai signori:

– Franco BILE Presidente

– Giovanni Maria FLICK Giudice

– Francesco AMIRANTE “

– Ugo DE SIERVO “

– Romano VACCARELLA “

– Paolo MADDALENA “

– Alfio FINOCCHIARO “

– Franco GALLO “

– Gaetano
SILVESTRI “

– Sabino CASSESE “

– Maria Rita SAULLE “

– Giuseppe TESAURO “

ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1260, primo comma, del codice
civile; degli artt. 41, comma 1, e 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), e dell’art. 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130
(Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), promosso con ordinanza del
9 luglio 2005 dal Tribunale ordinario di Viterbo, nel procedimento civile
vertente tra Ivo Lanzi e la S.G.C. s.r.l., iscritta al
n. 455 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito
nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2006 il Giudice relatore Romano
Vaccarella.

Ritenuto che, nel corso di un
giudizio di opposizione all’esecuzione, il Tribunale
ordinario di Viterbo, in composizione monocratica, ha sollevato, con ordinanza
del 9 luglio 2005, questioni di legittimità costituzionale: a) in riferimento
agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dell’art. 1260, primo comma, del
codice civile, in relazione agli articoli: 1 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali); 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali); 43-bis e 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), come integrati dal d.m. 30
settembre 1997, n. 384 (Regolamento recante norme per la disciplina della
cessione dei crediti d’imposta); 1262 e 1406 del codice civile; b) in
riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della Costituzione, dell’art. 58, commi
2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), e dell’art. 4, comma 1, della legge 30
aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), in relazione agli artt. 1263 e 1264 del codice civile; c) in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della Costituzione,
dell’art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in relazione all’art. 479 del codice di procedura civile.

che, in
punto di fatto, il giudice a quo riferisce che, promossa una procedura di
espropriazione presso terzi per un credito fondiario (iniziata in data 8
febbraio 2003), senza che fosse stato previamente notificato il titolo
esecutivo, il debitore esecutato ha proposto opposizione all’esecuzione,
deducendo la carenza di legittimazione attiva della società procedente,
l’eccessività della somma pretesa per essere contra legem l’operata
capitalizzazione degli interessi e l’assoluta incertezza in ordine
all’effettiva entità del credito azionato;

che la
controparte ha contestato le deduzioni avverse, asserendo che il credito era
stato ceduto dall’originaria banca creditrice ad altra società in data 30
novembre 1999, nell’ambito di una più ampia operazione di «cessione dei crediti
in blocco» e di «cartolarizzazione», a norma della legge 30 aprile 1999, n. 130
(Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), e che la cessionaria aveva
conferito mandato, con procura, alla società procedente per la gestione, anche
giudiziale, del credito;

che il
giudice rimettente afferma che, attese le contrapposte argomentazioni
difensive, il giudizio di opposizione all’esecuzione non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità
costituzionale;

che,
quanto alla non manifesta infondatezza, il
medesimo giudice afferma, riguardo all’art. 1260, primo comma, cod. civ., che
esso, nella parte in cui prevede che la cessione del credito può aver luogo
«anche senza il consenso del debitore», appare in contrasto a) con l’art. 2
Cost., in quanto determina l’impossibilità per il debitore di controllare, in
qualche modo, il destino della propria posizione debitoria, non scindibile
dalla condizione della persona umana; b) con l’art. 3 Cost., in quanto la norma
censurata è viziata da irrazionalità e, consentendo una cessione del credito
attuata ad nutum del creditore, sembra non rispettosa della direttiva che
impone di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che possono limitare di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini; c) con l’art. 41 Cost., in quanto
sembra legittimare un esercizio della libertà di iniziativa economica privata
non rispettoso della dignità umana, laddove il legislatore si è preoccupato,
con la legge n. 675 del 1996, di prevedere «che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all’identità personale» (art. 1), e, con il decreto legislativo
n. 196 del 2003, di garantire «che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali» (art. 2);

che,
dunque, mentre sono tutelati i dati personali sensibili, dei quali è vietato il
trattamento senza il consenso dell’interessato, non vi è alcuna tutela per la
persona del debitore, «globalmente intesa come complesso inscindibile di
interessi ed affetti», mentre, essendo mutato, rispetto al 1942, il contesto
dei rapporti sociali ed economici, oggi, la persona del creditore, e la
conseguente gestione del credito, non è affare indifferente per il debitore,
che «avrà i propri buoni (o cattivi) motivi per preferire la Banca B alla Banca
C»; perciò, che il credito possa essere ceduto senza il consenso del debitore a
una qualunque società finanziaria «crea qualche perplessità»;

che il
contrasto con l’art. 3 Cost. – prosegue il giudice a quo – è evidenziato, altresì,
dalla profonda differenza fra la disposizione denunciata e la normativa
relativa alla cessione dei crediti verso lo Stato, in quanto gli artt. 43-bis e
43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 e il d.m. n. 384 del 1997 dettano precise disposizioni a cautela del
debitore cedendo, determinando «una situazione non proprio compatibile con lo
Stato di diritto»;

che il
sospetto circa l’illegittimità costituzionale dell’art. 1260 cod. civ. è, poi, rafforzato da ciò: che mentre l’art. 1406 cod. civ. prevede la cessione del contratto, «purché l’altra parte vi
consenta», l’art. 1260 cod. civ., «visto funzionalmente in relazione con gli
adempimenti legati al processo di esecuzione (artt. 555 e seguenti cod. proc. civ., segnatamente l’art. 557) e al disposto dell’art. 1262
cod. civ., consente, in effetti, la cessione del contratto anche senza il
consenso del contraente ceduto»;

che le
disposizioni dell’art. 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 385 del
1993, prevedendo la «cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e
rapporti giuridici individuabili in blocco», creano un diritto singulare,
accordando ingiustificate posizioni di privilegio e mostrando «disinteresse per
le sorti del singolo» debitore, in contrasto col brocardo «privilegia ne
inroganto»; stabiliscono una improponibile equivalenza fra gli adempimenti di
cui all’art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 e le
formalità previste dall’art. 1264 cod. civ.; concorrono a una elusione di
legge, consentendo a determinati soggetti giuridici di ottenere un risultato
equivalente a quello della cessione del contratto, senza dover sottostare al
consenso del contraente ceduto, così come previsto, invece, dall’art. 1406 cod.
civ.;

che
l’art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilendo che
«nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo
della notificazione del titolo contrattuale esecutivo», deroga al disposto
dell’art. 479, primo comma, cod. proc. civ.
sostituendo al requisito soggettivo («procedimento di espropriazione iniziato
dagli Istituti di credito fondiario») – previsto dall’abrogato art. 43, comma
primo, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul
credito fondiario) – un requisito oggettivo («procedimento di espropriazione
relativo a crediti fondiari»); sicché non solo si è lasciato in vita un privilegio,
ma se ne sono ampliati, sotto il profilo dei legittimati a fruirne, limiti e
portata, in controtendenza rispetto al complesso della legislazione, che
tenderebbe ad evitare situazioni di ingiustificato vantaggio, e in violazione
degli artt. 2, 3, 41 e 111 Cost.;

che,
richiamate, quanto ai primi tre parametri, le considerazioni in precedenza
svolte, il giudice a quo osserva, in riferimento all’art. 111 Cost., che «è
alquanto dubbio che la disposizione denunciata possa consentire un processo
(esecutivo, nel caso di specie) tra parti che non siano in condizione di
parità», specie considerando che l’irragionevole facilitazione è accordata ad
un soggetto che, per la sua qualità professionale, non dovrebbe avere alcuna
difficoltà a notificare il titolo esecutivo;

che è
intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
concluso per l’inammissibilità ovvero, in subordine, per l’infondatezza
delle questioni sollevate, osservando, in linea preliminare, che la non
manifesta infondatezza delle medesime non ha
formato concretamente oggetto della doverosa delibazione del giudice
rimettente, dal momento che egli prospetta un mero “sospetto” o si esprime in
termini meramente dubitativi, senza neppure indicare con precisione i motivi
della pretesa incostituzionalità;

che,
inoltre, la terza questione appare inammissibile, anche perché formulata in via
ipotetica riguardo ad una norma (l’art. 41 del decreto legislativo n. 385 del
1993), che, per ammissione dello stesso giudice, non è applicabile al caso di
specie, operando solo per i contratti conclusi a far data dal 1° gennaio 1994
(laddove, riferisce il giudice a quo, nel caso di specie il contratto è stato
concluso anteriormente);

che, nel
merito, quanto alla prima questione, l’Avvocatura obietta che la previsione
della cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore non è affatto
in contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost.; che è
inconferente il richiamo alle disposizioni in materia di tutela della
riservatezza, le quali assolvono funzioni del tutto diverse da quelle
perseguite con la comunicazione della cessione (art. 1264 cod. civ.) o
perseguibili col consenso alla cessione; che altrettanto inconferente è il
richiamo alla disciplina della cessione del contratto, basata su presupposti di
fatto e di diritto diversi da quelli della cessione del credito e alle
disposizioni sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione,
trattandosi di situazioni non comparabili tra di esse;

che
analoghe obiezioni valgono per la seconda questione, senza dire che le
considerazioni del giudice a quo non hanno alcuna attinenza con i principi
desumibili dall’art. 111 Cost.;

che,
riguardo alla terza questione, l’Avvocatura osserva che non si comprende come
la deroga all’onere di notificazione del titolo esecutivo possa avere rilevanza
nel caso di specie, atteso che la mancata notificazione del titolo esecutivo
non è stata oggetto di specifico motivo di opposizione.

Considerato che il Tribunale
ordinario di Viterbo dubita della legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione –
dell’art. 1260, comma primo, del codice civile («Cedibilità dei crediti»), in relazione agli articoli 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali), 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), 43-bis e 43-ter del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), come integrati dal d.m. 30 settembre 1997, n. 385 (Regolamento
recante norme per la disciplina della cessione dei crediti d’imposta); degli
artt. 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 4, comma 1, della
legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei
crediti); e infine, anche in riferimento all’art. 111
Cost., dell’art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (in
relazione all’art. 479 del codice di procedura civile);

che le
questioni sollevate relativamente all’art. 1260, comma primo, cod. civ. ed agli artt. 58, commi 2, 3 e 4, del d.lgs.
n. 385 del 1993, e 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 sono manifestamente infondate sotto tutti i
profili prospettati dal rimettente, dal momento che il diritto di
credito costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento
della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione
del contratto (assunta come tertium comparationis) presuppone l’esistenza, al
momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti di un complesso
unitario di situazioni giuridiche attive e passive, e, pertanto, la necessità
del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive
corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente;

che le
questioni sollevate relativamente all’art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, in quanto non richiede la notificazione del titolo
esecutivo al debitore (a differenza di quanto disposto dall’art. 479 cod. proc.
civ.), sono manifestamente inammissibili, non essendo
tale norma (a detta del medesimo rimettente) applicabile nel giudizio a quo e
non avendo nel giudizio di opposizione il debitore dedotto alcuna contestazione
in proposito: ciò che rende palesemente irrilevante la questione di legittimità
costituzionale sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per
questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara
la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate, relativamente agli artt. 1260, primo
comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti), in riferimento
agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale
ordinario di Viterbo, con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
sollevata, relativamente all’art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 385
del 1993, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della
Costituzione, dallo stesso Tribunale, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo
2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo
2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA