Penale

Saturday 02 October 2004

Le dichiarazioni della persona offesa come mezzo di prova

Le dichiarazioni della persona offesa come mezzo di prova 

Cassazione Sezione prima penale (up) sentenza 16-28 settembre 2004, n. 38294

Presidente Fabbri Relatore Silvestri

Pg Palombarini ricorrente Gioia

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 novembre 2002, il Tribunale di Trieste condannava Gioia Flavio alla pena di 200 euro di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ritenendolo responsabile del reato di cui agli articoli 81 cpv, 660 Cp perché; con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza e comunque per biasimevoli motivi, recava molestia e disturbo a Pascutti Laura transitando con lautovettura sotto labitazione di costei e seguendo la medesima Pascutti (in Trieste dal giugno 1998 al 23 ottobre 2000).

Il difensore dellimputato ha proposto impugnazione chiedendo lassoluzione a norma dellarticolo 530, comma 1 o comma 2 Cpp, sullassunto che il giudice di merito aveva ritenuto dimostrati i fatti contestati sulla base delle sole dichiarazioni della Pascutti e che mancava la condizione della consumazione del reato in luogo pubblico o aperto al pubblico, in quanto le condotte erano state compiute allinterno di unautovettura.

Motivi della decisione

Il ricorso non ha fondamento.

Deve essere, anzitutto, disattesa la censura attinente alla valutazione degli elementi probatori e alla ricostruzione dei fatti dedotti nel capo di imputazione.

Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deposizione della parte lesa può essere assunta, anche da sola, come prova, purché venga sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità, giacché alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui al comma 3 e 4 dellarticolo 192 Cpp, che postulano la presenza di riscontri esterni, e tuttavia, atteso linteresse di cui essa è portatrice, più rigorosa deve essere la valutazione ai fini del controllo di attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone ed opportuno appare il riscontro in altri elementi probatori (Cassazione, Sezione terza, 18 ottobre 2001, Panaro; Sezione prima, 11 luglio 1997, Bello).

Nellinterpretazione delle risultanze probatorie il giudice di merito si è attenuto a tale principio, tenendo presente la situazione conflittuale esistente tra coniugi separati ed escludendo, tuttavia, lesistenza di concreti elementi che potessero fare trasparire lesistenza di un intento calunniatorio da parte della Pascutti ed inquinare, così, lattendibilità della sua deposizione.

Manca di pregio anche largomento relativo alla non configurabilità del reato di cui allarticolo 600 Cp per la carenza dellelemento riguardante il luogo pubblico o aperto al pubblico in cui sono stati commessi i fatti contestati. Difatti, considerato che la condotta molesta è stata compiuta, per i biasimevoli motivi, passando in continuazione con la propria autovettura sotto labitazione della Pascutti e dei figli e talora seguendoli con la stessa auto, appare evidente linconsistenza della deduzione difensiva del ricorrente.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte suprema di Cassazione, Sezione prima penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.