Tributario e Fiscale

Saturday 28 June 2003

Le controversie tra sostituto d’ imposta e sostituito sono devolute alla competenza esclusiva delle commissioni tributarie.

Le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito sono devolute alla competenza esclusiva delle commissioni tributarie.

Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 27 marzo-6 giugno 2003, n. 9074

Presidente Ianniruberto – relatore Napoletano

Pm Iannelli – conforme – ricorrente Passarini

Svolgimento del processo

Pierangelo Passarini, con ricorso notificato il 14 maggio 1999, convenne innanzi al Tribunale di

Milano, in funzione di giudice del lavoro, la Ucar spa, con sede in Saronno, chiedendo che,

accertata l’illiceità della decurtazione della somma corrispostagli dalla convenuta a titolo di

incentivo all’esodo, per violazione dell’articolo 17, comma 40bis Dpr 917/86 che fissa nella misura della metà dell’ imposta applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto l’entità dell’imposta applicabile sulle somme corrisposte a titolo di incentivo dell’esodo, la convenuta fosse condannata a restituirgli la parte della somma indebitamente trattenuta.

Nella resistenza della convenuta, fondata, tra l’altro, sul difetto di giurisdizione del giudice

ordinario per essere competenti le Commissioni tributarie, l’adito tribunale accolse la domanda,

condannando la convenuta a rimborsare all’attore la somma di lire 34.754.520, ma la Corte d’Appello di Milano, a seguito del gravame interposto dalla Ucar spa, con sentenza resa in data 30 novembre 2000, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per appartenersi la giurisdizione al giudice tributario.

Osserva il giudice d’appello che, poiché la somma chiesta in restituzione è stata trattenuta dall’Ucar spa per versarla all’Erario, la domanda pone necessariamente l’esigenza di accertare se tale somma fosse dovuta o non dovuta all’Erario, con la conseguenza che si profila, non già una semplice questione pregiudiziale, suscettibile di accertamento incidentale, bensì una controversia sulla legittimità della ritenuta operata, devoluta alla competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie e definibile in necessario contraddittorio con l’amministrazione finanziaria.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Passarini, affidandosi ad un unico motivo, attinente alla giurisdizione.

L’intimata Ucar spa, non ha svolto attività difensive.

V’è memoria difensiva per il ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per «Erronea statuizione in punto di giurisdizione. Violazione degli articoli 2 e 19 decreto legislativo 546/92».

Adduce, all’uopo, che la domanda investiva solo il rapporto civile intercorrente tra datore di lavoro e dipendente, avendo ad oggetto l’esatta determinazione della somma che la società Ucar avrebbe dovuto erogare, in attuazione della risoluzione del rapporto a titolo d’incentivo all’esodo e, pertanto, non veniva in considerazione una controversia relativa alla debenza o meno del tributo, essendosi egli determinato all’azione a causa della corresponsione di una somma inferiore al dovuto.

Invero, chiarisce il ricorrente, la società Ucar, contravvenendo al disposto dell’articolo 17, comma 40bis Dpr 917/86, che assoggetta le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ad un’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto, aveva applicata l’aliquota prevista per il trattamento di fine rapporto sia alla somma dovuta a tal titolo sia a quella dovuta a titolo di incentivo all’esodo, sicché egli rivendicava la mancata percezione della somma convenuta quale corrispettivo per la risoluzione del rapporto di lavoro, non già un credito d’imposta, con la conseguenza che non si configurava una controversia tributaria.

Ad avviso del ricorrente, il giudice adito, dovendo giudicare su una domanda di risarcimento del danno causato da una ritenuta fiscale operata in misura arbitraria ed illegittima, si sarebbe dovuto limitare ad esaminare incidenter tantum la questione dell’esattezza del criterio adottato dal datore di lavoro nel determinare l’entità della ritenuta e, quindi, giudicare del suo diritto a vedersi corrispondere l’esatto importo della retribuzione (e quindi delle spettanze di fine rapporto) da parte del datore di lavoro, avendo riguardo esclusivamente al rapporto di lavoro ed alle contrapposte obbligazioni da esso nascenti.

Da ultimo, il ricorrente sostiene che la soluzione data dalla Corte d’Appello contrasta sia col principio di tassatività delle controversie tributarie devolute, ai sensi, dell’articolo 2 decreto legislativo 546/92 alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie sia con la natura, impugnatoria di atti provenienti dall’amministrazione finanziaria, del giudizio affidato alle stesse Commissioni.

Il ricorso è infondato, avendo correttamente, il giudice d’appello, declinata la giurisdizione del giudice ordinario per affermare quella delle Commissioni tributarie.

La soluzione data dalla Corte d’Appello è in linea col consolidato e condiviso insegnamento di queste Sezioni unite, secondo cui: «La controversia tra sostituito e sostituto d’imposta relativa alla legittimità delle ritenute d’acconto operate dal secondo è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, atteso che l’indagine su detta legittimità non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria, avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale dal giudice cui spetta la relativa cognizione “ratione materiae”, in litisconsorzio necessario con l’amministrazione finanziaria» (sentenza 789/99; attestano la continuità dell’indirizzo sentenza 2803/93; 4223/96; 11891/98).

Non v’è dubbio, invero, che la ragione posta a fondamento della domanda proposta dall’ing. Passarini ‑ costituita dall’asserita applicazione, sulla somma dovuta a titolo di incentivo all’esodo, di una aliquota fiscale inferiore a quella fissata dalla legge – ponesse, con riferimento al quantum della ritenuta operata, a tal titolo, dalla datrice di lavoro e che la soluzione di tale questione si ponesse come pregiudiziale rispetto alla soluzione della controversia, avente ad oggetto la restituzione della soma che dall’attore si assumeva trattenuta a titolo di ritenuta d’acconto in misura inferiore a quella fissata dalla legge.

A contrastare validamente la correttezza della decisione impugnata, che trae ragione dalla specifica natura fiscale della questione la cui soluzione si rendeva necessaria, come ineludibile antecedente logico ‑ giuridico, rispetto alla soluzione della controversia, non valgono i rilievi critici svolti dal ricorrente, non sussistendo le denunciate violazioni di legge.

Non certamente la violazione dell’articolo 19 decreto legislativo 546/92, poiché, come ritenuto da questa Suprema Corte, la lite tributaria è integrata dalla semplice controversia circa la legittimità della trattenuta fiscale, indipendentemente dal fatto che la controversia sia insorta a seguito d’iniziativa dell’amministrazione o meno (cfr. Sezioni unite, sentenza 2962/92).

Né la violazione del principio di tassatività delle controversie tributarie, essendo evidente la natura tributaria di una controversia relativa alla legittimità, anche con riferimento solo al quantum, della ritenuta d’acconto operata su somme dovute al dipendente.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Poiché l’intimata non ha svolto attività difensive, non si deve provvedere sull’onere delle spese processuali.

PQM

La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione delle Commissioni tributarie.