Lavoro e Previdenza

Thursday 24 June 2004

Le condizioni poste dalla legge perchè gli stranieri godano della pensione di inabilità violano il principio costituzionale di uguaglianza e le normativa internazionali. E’ il parere del Tribunale di Milano. ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 Marzo 2004

Le condizioni poste dalla legge perché gli stranieri godano della pensione di inabilità violano il principio costituzionale di uguaglianza e le normativa internazionali. E il parere del Tribunale di Milano

ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 Marzo 2004 – 15 Marzo 2004, n. 514

  Ordinanza emessa il 15 marzo 2004 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Mohamed Salah Eldin contro Comune di Milano ed altro Previdenza e assistenza sociale – Stranieri – Diritto alla pensione di inabilita’ – Condizioni – Possesso della carta di soggiorno e di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari – Incidenza sul principio di solidarieta’ sociale e sul principio di uguaglianza – Violazione del principio di conformazione dell’ordinamento interno alle norme di diritto internazionale giuridicamente riconosciute – Lesione del diritto alla salute – Violazione del principio della tutela dei lavoratori – Incidenza sulla garanzia previdenziale. – Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, combinato disposto con l’art. 9, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 12, legge 30 marzo 1971, n. 118. – Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, 117, primo comma. (GU n. 23 del 16-6-2004 ) 

                                       IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nella  causa  promossa,  sub

n. 2750/03 R.G. presso il Tribunale del lavoro di Milano, da: Mohamed

Salah Eldin nei confronti di: Comune di Milano e I.N.P.S.

    A  scioglimento  della  riserva che precede, il giudice: rilevato

che  Mohamed  Salah  Eldin,  cittadino egiziano presente dal 1989 sul

territorio  italiano,  munito di permesso di soggiorno per lavoro dal

1991,  dopo  avere prestato in Italia regolare lavoro subordinato per

quasi tre anni, e’ stato riconosciuto invalido civile al 100% ai fini

del  trattamento  economico  di  inabilita’  di cui all’art. 12 legge

30 marzo 1971, n. 118;

        che,  dopo  aver  percepito  detto  trattamento economico dal

settembre  1998  all’aprile 2001, si e’ visto sospendere l’erogazione

del  beneficio  economico,  accordatogli  in  ragione delle sue gravi

condizioni  di salute, nonostante la persistenza delle stesse e della

sua  inabilita’,  a  causa della mancata presentazione della carta di

soggiorno,  considerata  –  dalla  legge  23 dicembre  2000, n. 388 –

requisito   dispensabile   per   la   concessione  delle  provvidenze

economiche ex legge n. 118/1971 (art. 80, comma 19);

        che,  pur  avendo egli richiesto la carta di soggiorno non la

puo’ ottenere, giacche’ essa – in base all’art. 9 d.lgs. n. 286/1998,

come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002,  viene  attribuita  allo

straniero  regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato da

almeno  sei  anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo

che consente un numero indeterminati di rinnovi, il quale dimostri di

avere  un  reddito  sufficiente  per  il  sostentamento proprio e dei

familiari;

        che,  proprio  a  causa  della sua inabilita’, egli non e’ in

grado  di produrre redditi, servendogli anzi il trattamento economico

d’inabilita’ proprio per sopperire a tale carenza;

        che  il  Comune  di  Milano,  gia’  erogatore del trattamento

economico  di  cui  e’  causa,  ritiene,  sostenuto  da un parere del

Consiglio  di  Stato,  che  la  carta di soggiorno sia indispensabile

anche  per  chi  gia’  fruiva del beneficio al momento della modifica

legislativa;

    Considerato  che  tale  interpretazione  va  condivisa in ragione

della  natura di rapporto di durata che si instaura per effetto della

concessione del beneficio, come tale esposto alle variazioni connesse

al mutamento del titolo di legittimazione;

        che  pertanto  il  ricorrente,  pur  in  possesso degli altri

requisiti  di  legge  per  fruire  della pensione d’inabilita’, ne e’

escluso,  non  avendo  la  carta  di soggiorno ne’ la possibilita’ di

ottenerla  perche’  privo di redditi e della capacita’ di conseguirli

in  ragione  di  quella stessa invalidita’ per la quale in precedenza

gli   era    stata   concessa  la  pensione,  poi  sospesa  a  seguito

dell’introduzione nel nostro ordinamento della legge n. 388/2000;

    Dato   atto   che   il   ricorrente   solleva   la  questione  di

costituzionalita’ di tale normativa sotto vari profili;

    Ritenuto,  per  quanto detto, rilevante in giudizio la questione,

giacche’  una  eventuale pronuncia di incostituzionalita’ della norma

che  pone  per lo straniero, quale condizione per i benefici ex legge

n. 118/1971,  anche il possesso della carta di soggiorno in relazione

al  possesso  di  reddito  sufficiente  (come  ex legge n. 189/2002),

comporterebbe  per  Mohamed  Salah Eldin il ripristino della pensione

sospesagli;

    Considerato,  sul  piano  della  non manifesta infondatezza della

questione  di costituzionalita’, che i benefici economici di cui alla

legge  n. 118  del  1971  si  inquadrano  nell’ambito dell’assistenza

sociale,  specificamente prevista e sancita, alla stregua di obblighi

dello  Stato  e  di  diritti  dei  cittadini,  dei  lavoratori, delle

persone,   all’art. 38   Cost.,  per  assicurare  tutela  a  soggetti

sprovvisti di reddito, menomati nella propria integrita’ psicofisica,

anche sotto forma di tutela economica ed evitare loro l’emarginazione

sociale;

        che  tali  forme  di  tutela  economica,  costituenti diritti

soggettivi   in   base   alla   legislazione  vigente,  hanno  stampo

universalistico  ed attengono a diritti fondamentali della persona, a

diritti   vitali  di  sopravvivenza,  come  tali  inviolabili  e  non

attenuabili  nei  confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti

nel territorio dello Stato;

        che,  sotto  questo aspetto, la normativa censurata appare in

violazione  dell’art. 2  e  dell’art. 38 Cost. primo e secondo comma,

quest’ultimo  specificamente  riferito  ai lavoratori, a prescindere,

percio’, dal requisito di nazionalita’ o cittadinanza;

    Ritenuto  inoltre  configurabile un contrasto della disciplina in

esame  sia  col  principio di solidarieta’ sociale di cui allo stesso

art. 2  Cost.,  sia  col precetto di parita’ e non discriminazione di

cui  all’art. 3,  primo comma Cost., laddove, con la condizione della

titolarita’  della  carta  di  soggiorno  e  del  connesso  requisito

reddituale  richiesta  agli  stranieri  invalidi, pur gia’ lavoratori

regolari  e  regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  li  discrimina,

introducendo per essi un trattamento deteriore per fruire della legge

n. 118/1971, in contraddizione anche con logiche solidaristiche e con

la   specifica  ratio  di  sostentamento  dei  benefici  dalla  legge

riconosciuti  (aspetto  che  altresi’  rileva  sotto il profilo della

razionalita’ espresso nell’art. 3 Cost.);

    Valutato  poi  anche  il precetto di tutela della salute, sancito

all’art. 32   Cost.   come  ýdiritto  fondamentale  dell’individuo  e

interesse  della collettivitaý, che appare leso dalla eliminazione di

provvidenze  a  stranieri  divenuti  inabili – pur in precedenza loro

accordate  dall’ordinamento  e  di  fatto  fruite  –  senza apparenti

ragioni di protezione di beni di pari o superiore livello;

    Considerato  altresi’ violato l’art. l0, l’art. 35 terzo comma, e

l’art. 117  primo  comma,  Cost.,  nella misura in cui la Repubblica,

favorendo  accordi ed organizzazioni internazionali nella regolazione

del  lavoro  e vincolandosi agli obblighi internazionali e alle norme

di  diritto  internazionale generalmente riconosciute, nella sostanza

si  adegua  e  conforma  ai  principi  espressi da organizzazioni che

perseguono  fini di giustizia sociale e il riconoscimento dei diritti

dell’uomo, quale l’O.I.L. in relazione alla sicurezza sociale;

    Richiamato specificamente in proposito l’art. 6 della convenzione

OIL  n. 97/49  (rat.  con  1.1305/52),  che  in  materia di sicurezza

sociale  vuole  assicurato  all’immigrato  un  trattamento  non  meno

favorevole  di  quello  applicato  dagli  Stati  ai propri cittadini,

nonche’ l’art. l0 della convenzione OIL n. 143/75 (rat. con 1.158/81)

che per i lavoratori migranti garantisce parita’ di opportunita’ e di

trattamento anche in materia di sicurezza sociale;

    Ritenute  per  quanto  sopra  la  rilevanza  e  la  non manifesta

infondatezza  della questione di costituzionalita’ della normativa di

cui  al  comb.  disp.  art. 80  comma 19  legge  n. 388/2000 e art. 9

comma 1  legge  n. 189/2002 per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 32,

35,  38  e  117  primo comma, della Costituzione (comb. con le citate

convenzioni O.I.L. 97/49 e 143/75), come sopra motivata;

    Considerato  comunque  poi  che la normativa richiamata contrasta

col  principio di razionalita’ espresso all’art. 3 Cost. nella misura

in  cui,  anziche’  limitarsi a regolare de futuro in modo difforme e

piu’ restrittivo per gli stranieri la materia dell’assistenza sociale

(sub  specie  di  provvidenze  legate  a  condizioni  inabilitanti di

salute)   e   senza  alcuna  graduazione  dell’intervento  normativo,

introduce   norme  che  determinano  l’eliminazione  –  senza  alcuna

gradualita’  e  disciplina transitoria – di benefici assistenziali di

durata,  con   valenza  alimentare  e  vitale, gia’ concessi in base a

diversi   criteri   normativi  anteriormente  vigenti  nella  materia

garantita dall’art. 38 Cost.;

                                    P. Q. M.

    Visto l’art. 23, legge 1ý marzo 1958, n. 87;

    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimita’  costituzionale  dell’art. 80 comma 19 legge n. 388/2000

(23 dicembre  2000,  n. 388),  comb.  con  l’art. 9,  comma  1, legge

n. 189/2002  (30 luglio 2002, n. 189), in relazione all’art. 12 legge

n. 118/1971  (30 marzo  1971, n. 118), per contrasto con gli artt. 2,

3,  10,  32, 35, 38, 117, primo comma della Costituzione, nella parte

in  cui prevedono la necessita’ del possesso della carta di soggiorno

e  della relativa condizione reddituale perche’ gli stranieri inabili

civili,  tali  riconosciuti  dalla  pubblica amministrazione, possano

fruire  (o  quanto  meno  continuare  a  fruire)  della  pensione  di

inabilita’;

    Sospende  il  giudizio  in  corso e dispone la trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale;

    Dispone  che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia

notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e

sia  comunicata  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica.

        Milano, addi’ 12 marzo 2004

                        Il giudice: Chiavassa