Civile

Friday 23 April 2004

Le condizioni per la dispensa dal servizio di leva per esigenze economiche o famigliari. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE IV – Sentenza 20 aprile 2004 n. 2195

Le condizioni per la dispensa dal servizio di leva per esigenze economiche o famigliari. (area civile cz)

CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE IV – Sentenza 20 aprile 2004 n. 2195

Pres. Venturini – Est. Saltelli

Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato c/ Ramaglia (n.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA 

ha pronunciato la seguente   

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205

sul ricorso in appello iscritto al NRG 805 dell’anno 2004 proposto dal   

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;   

contro

   

RAMAGLIA LUCA, non costituito in giudizio;   

per l’annullamento, previa sospensiva,

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione II, n. 1771 del 2003;  

Visto l’appello proposto dal Ministero della Difesa e la contestuale domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti di causa Relatore all’udienza in camera di consiglio del 23 marzo 2004 il consigliere Carlo Saltelli;

Letto l’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e informata la parte presente dell’intenzione della Sezione di decidere la causa in forma semplificata;

Udito l’avvocato dello Stato Elefante;

  PREMESSO CHE

  – il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. II, con la sentenza n. 1771 del 9 gennaio 2003, accogliendo il ricorso proposto dal giovane Luca Ramaglia, ha annullato il decreto del Direttore generale del Ministero della Difesa – Direzione generale leva – prot. N. LEV/0244004480/REA/4 del 6 giugno 2002, con cui era stata respinta l’istanza di dispensa dal servizio di leva presentata ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, rilevando che, essendo il reddito complessivo della famiglia del giovane in questione inferiore alla soglia minima individuata dallo stesso Ministero della Difesa con apposito decreto, perciò stesso sussistevano le condizioni di “difficoltà economiche o familiari”, richieste dal legislatore per la concessione del beneficio della dispensa di leva, indipendentemente dal fatto che il giovane non aveva alcun ruolo in ordine al conseguimento del predetto reddito familiare;

– il Ministero della Difesa ha chiesto la riforma di tale statuizione lamentandone l’erroneità, atteso che la ratio della norma contenuta nell’articolo 7, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, ricollegava evidentemente il beneficio della dispensa di leva in favore del coscritto, solo quando la sua partenza avesse influito sul reddito familiare, facendolo diminuire;

– l’appellato non si è costituito in giudizio;

RILEVATO PRELIMINARMENTE CHE

– come si ricava dall’esame del fascicolo, l’atto di appello risulta tempestivamente e ritualmente notificato al procuratore costituito dell’appellato, nel relativo domicilio eletto in primo grado;

– può procedersi alla immediata decisione dell’affare nel merito, ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 2005, sussistendone tutti i presupposti, essendo stata accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed essendo stata a tal fine informata la parte presente e costituita, non essendo di ostacolo la mancata costituzione in giudizio dell’appellato, rispetto al quale alla data odierna sono comunque scaduti i termini di costituzione (C.d.S., sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1787).

  CONSIDERATO   che

   

– l’articolo 7, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, invocato dal giovane Luca Ramaglia a sostegno della richiesta di dispensa, dispone che qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possono essere altresì dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovino in “difficoltà economiche o familiari” ovvero che abbiano “particolari responsabilità lavorative”, rinviando per altro la specifica determinazioni delle predette condizioni ad apposito decreto del Ministero della Difesa;

– con decreto ministeriale 16 ottobre 2000, recante “Integrazione e modificazioni al D.M. 22 dicembre 1998, relativo all’individuazione delle condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva”, sono state determinate le condizioni previste dall’articolo 7, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, precisandosi alla lettera a) che per esse devono considerarsi quelle del cittadino “appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell’arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504”;

– pertanto, diversamente da quanto sostenuto immotivatamente dai giudici di prime cure, affinché il cittadino possa invocare il beneficio della dispensa di leva per asserite esigenze economiche o familiari è indispensabile che egli sia produttore di reddito e che con la sua partenza venga a mancare i necessari mezzi di sussistenza della famiglia, secondo i limiti di reddito predeterminata dalla stessa amministrazione con apposito decreto;

– una diversa interpretazione della norma sarebbe, d’altra parte irragionevole, ponendosi come una generalizzata ed automatica causa di dispensa per tutte le famiglie indigenti che non può essere che il frutto di una scelta autonoma e discrezionale del solo legislatore;

– nel caso di specie, come risulta pacificamente dalla documentazione in atti, il reddito del nucleo familiare del giovane Luca Ramaglia è costituito unicamente dall’attività lavorativa della madre, così che la sua partenza per l’adempimento del servizio militare non avrebbe alcun effetto sul predetto reddito familiare;

  RITENUTO CHE

   

in conclusione, l’appello dell’Amministrazione della Difesa deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado, pur potendosi compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione delle difficoltà interpretative della materia;

P.Q.M.

  Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 1771 del 9 gennaio 2003 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. II, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. Luca Ramaglia.

Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

   

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

VENTURINI LUCIO – Presidente

SALVATORE COSTANTINO – Consigliere

SCOLA ALDO – Consigliere

POLI VITO – Consigliere

SALTELLI CARLO – Consigliere est.

  DEPOSITATA IN SEGRETERIA

20 aprile 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)