Enti pubblici

Monday 01 March 2004

Le condizioni igieniche vanno rispettate anche se il locale, al momento del controllo, non è aperto al pubblico. Consiglio di Stato Sezione quinta decisione 29 gennaio 2004, n. 300

Le condizioni igieniche vanno rispettate anche se il locale, al momento del controllo, non è aperto al pubblico

Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 29 gennaio 2004, n. 300

Presidente Elefante – Estensore Farina

Fatto e diritto

1. L’appellante aveva impugnato, davanti al Tar della Valle d’Aosta, con separati ricorsi:

il provvedimento n. 44 del 29 settembre 1997, col quale il sindaco dell’intimato Comune di Etroubles ha ordinato l’immediata chiusura dell’esercizio alberghiero “Baita Gran San Bernardo”, in seguito ad una ispezione della Usl del 19 settembre precedente;

il provvedimento della Usl, in data 31 ottobre 1997, col quale, a seguito di un secondo sopralluogo del 23 ottobre 1997 e viste le rilevate violazioni delle norme igieniche e riscontrata la fattispecie della recidiva, è stata disposta la chiusura definitiva dell’esercizio pubblico, in applicazione dell’articolo 15 della legge 283/62.

2. Il Tar ha riunito i due ricorsi e li ha respinti.

3. Con l’appello vengono proposte le censure seguenti, che sono tutte da disattendere.

4. Va fatta una premessa generale: il ricorrente non contesta affatto le negative condizioni igieniche nelle quali è stato trovato il suo albergo nelle due successive ispezioni condotte dalla Usl.

Alla luce di questa premessa, vanno esaminate le critiche mosse alla sentenza impugnata e, attraverso di essa, ai due provvedimenti censurati in prime cure.

5.1. Si lamenta che il primo provvedimento è sproporzionatamente afflittivo.

La censura non ha pregio. Il provvedimento è motivato, con riguardo allo stato in cui sono stati trovati i locali e segue ad altri provvedimenti, adeguatamente messi in luce anche dal primo giudice, che fra il 1986 ed il 1993, avevano irrogato sanzioni per le reprensibili condizioni igieniche dell’esercizio. Nessuna illogicità è perciò ravvisabile nella misura contestata che ordina la chiusura immediata.

5.2. Né, quindi, può condividersi la successiva critica portata dal ricorrente al rilievo della recidiva posto a fondamento del secondo provvedimento impugnato, viste le precedenti sanzioni irrogate.

5.3. Si sostiene, ancora, che in relazione alla prima serie di infrazioni, era stato chiesto il pagamento di una somma “con effetto liberatorio”. Fatta una scelta, non vi sarebbe spazio per ulteriori sanzioni.

La tesi non è fondata. L’effetto liberatorio riguardava palesemente il pagamento della sanzione pecuniaria, cui non avrebbe fatto seguito altra attività di recupero della somma ingiunta per le violazioni, depenalizzate, accertate. Nessun esonero o pregiudizio ne poteva discendere per le ulteriori iniziative a tutela della pubblica sanità, relative al persistente stato antigienico dei locali alberghieri.

5.4. Irrilevante è poi il fatto, neppure adeguatamente provato, che il ricorrente avrebbe disposto il compimento di opportuni lavori per ripristinare condizioni accettabili dell’esercizio. Ai fini della verifica della legittimità di un provvedimento amministrativo ha rilevanza la situazione esistente al momento in cui l’atto è emanato. Non quella eventualmente sopravvenuta, che può solo giustificare una domanda per l’acquisizione di una nuova autorizzazione in luogo di quella revocata.

5.5. Inammissibili sono, poi, le critiche a talune espressioni della sentenza impugnata. Quelle prese in considerazione dalla difesa dell’appellante non sono argomentazioni poste dal primo giudice a sostegno della sua decisione di rigetto. La parte, perciò, non ha interesse a criticarle.

5.6. Infondata è, ancora, la censura che lamenta che i controlli sanitari siano stati eseguiti mentre ristorante ed albergo erano chiusi. Ed invero non si vede perché le ispezioni non dovrebbero essere fatte durante i periodi di chiusura dell’esercizio, specie quando l’esercente non precisi da quanto tempo i locali non erano aperti e fino a quando non sarebbero stati riaperti. Anzi, il secondo sopralluogo era stato preannunciato nel verbale del primo, sicché l’esito negativo di esso sta a dimostrare l’assenza di qualsiasi cura, nel frattempo messa in atto, per eliminare le condizioni antigieniche rilevate.

5.7. Inammissibile, poi, è la critica alle considerazioni del Tar circa i provvedimenti contingibili ed urgenti ex articolo 38 della legge 142/90. Invero, sul punto specifico nessuna censura era stata proposta in primo grado e le considerazioni del Tar, come si rileva dalla motivazione, si configurano come approfondimenti sui quali tuttavia non si è basata la pronuncia di reiezione. Da qui, il difetto di interesse della parte a dedurne la non condivisibilità.

5.8. Si lamenta, ancora, il comportamento totalmente abdicativo del Comune, che si è conformato alle osservazioni contenute nel verbale di sopralluogo della Usl.

Anche questa censura è priva di pregio. Spettava, invero, alla Usl eseguire accertamenti sullo stato igienico dei locali dell’esercizio. Il Comune ha correttamente tratto le specifiche conseguenze sanzionatorie dalle carenze rilevate, definite esattamente dall’Amministrazione come “condizioni igieniche non conformi alle vigenti prescrizioni”.

5.9. Si aggiunge che non vi era pregiudizio per la salute degli ospiti “che non esistevano ed il cui arrivo non era nemmeno previsto”.

Pure questa considerazione è da respingere. Anche a trascurare la singolare concezione dell’igiene che vi è sottesa, sta di fatto che gli organi preposti devono verificare le situazioni dei locali, così come essi si presentano, ove siano da adibire, per effetto dell’autorizzazione ricevuta, in qualsiasi momento all’esercizio pubblico. La chiusura temporanea al pubblico, per bassa stagione o altre considerazioni dell’esercente, non giustifica condizioni igieniche precarie.

5.10. Lamenta, inoltre, il ricorrente che il primo giudice non ha esaminato le numerose attestazioni della clientela sul rispetto delle norme igieniche e l’accurata preparazione dei cibi nell’esercizio.

L’osservazione non muta, però, i fatti sanzionati. Vale a dire l’esistenza delle numerose carenze elencate nei due provvedimenti impugnati e che non sono state affatto contestate.

5.11. In tema di verifica della recidiva, si duole il ricorrente che il Tar abbia dato un elenco delle precedenti contravvenzioni alle norme igieniche riscontrate, riguardanti episodi o di dieci anni prima o comuni nei pubblici esercizi.

La critica segue ad una lettura parziale o imprecisa della motivazione nella parte specifica. L’elenco fatto dal Tar è esplicativo dell’affermazione di recidiva fatta dalla Usl nel secondo dei provvedimenti sopra riferiti e riguarda vari episodi che non si fermano affatto a dieci anni prima, ma sono più vicini nel tempo. Singolare, ma comunque inammissibile, perché attiene a valutazioni discrezionali dell’organo preposto alla tutela dell’igiene, è, poi, l’asserzione che si tratterebbe di violazioni comuni nei pubblici esercizi.

5.12. Si sostiene, ancora, che l’oggetto della causa andava limitato all’esame dei due atti amministrativi contestati.

In quanto configurabile come critica alla decisione del primo giudice, la censura è da disattendere. Infatti, è proprio nel secondo provvedimento che si fa considerazione della pluralità di comportamenti dell’esercente in violazione delle norme a tutela dell’igiene. L’esame dei due provvedimenti esigeva perciò la cognizione della recidiva.

5.13. Secondo un ulteriore assunto, le condizioni negative delle quali si discute costituivano eventi fronteggiabili.

La censura dà però la dimostrazione non già dell’illegittimità dei provvedimenti sanzionatori, ma del fatto che, tra la prima e la seconda ispezione, quegli eventi potevano essere appunto “fronteggiati” dall’esercente, mediante adeguati interventi, quanto meno da avviare. Anche questo assunto è, conseguentemente, da disattendere, perché non dimostra che i provvedimenti siano da considerare illegittimi.

5.14. Si segnala, poi, che il riferimento fatto dal Comune alla circostanza che il provvedimento del sindaco è intervenuto “molto tempo dopo … lamentele da parte dei turisti” viola il principio del contraddittorio e della par condicio ed è affermazione sfornita di prova.

È, questa, censura inammissibile, poiché si riferisce alle difese scritte del Comune dinanzi al primo giudice, neppure prese in considerazione da quest’ultimo, e che,quindi, non sono poste a fondamento della sentenza impugnata.

5.15. Con un ulteriore motivo si lamenta che il provvedimento del sindaco è privo di motivazione

Sull’inconsistenza della censura è sufficiente richiamare le considerazioni espresse al n. 5.1. sulla adeguatezza della motivazione dell’atto in questione.

5.16. Un’ultima censura deduce che è mancato il contraddittorio: l’interessato aveva ragioni e giustificazioni da addurre. Di queste non si fa alcuna specificazione.

Il mezzo è inammissibile, perché non dedotto in prime cure. Ma è, in ogni caso, da respingere, dato che la situazione antigienica rilevata non è stata affatto contestata, come s’è detto, sicché non si vede quali altre ragioni, oltre quelle sopra esaminate e trovate prive di fondamento o inammissibili, l’interessato avrebbe potuto sottoporre alle due Amministrazioni

6. Nessuna statuizione va adottata sulle spese, in difetto di costituzione delle parti vittoriose.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello n. 7071 del 1998.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.