Civile

Wednesday 06 April 2005

Le ceneri dei genitori sono confuse con altre all’ aeroporto. Ottiene il risarcimento del danno esistenziale. Un interessante caso giudicato dal Tribunale di Busto Arsizio Tribunale Civile di Busto Arsizio – Sentenza 28 gennaio 2005

Le ceneri dei genitori sono confuse con altre all’aeroporto. Ottiene il
risarcimento del danno esistenziale. Un interessante caso giudicato dal
Tribunale di Busto Arsizio

Tribunale Civile di
Busto Arsizio – Sentenza 28 gennaio 2005 – Sentenza –
Giudice: Dott. Antonio Lombardi

Motivi della decisione

Le domande spiegate dagli odierni
attori nei confronti di S.E.A. Esercizi Aeroportuali
s.p.a. appaiono parzialmente fondate e, pertanto, meritevoli di
accoglimento in parte qua. Destituite di fondamento appaiono, di
converso, le domande di manleva proposte da S.E.A.
Esercizi Aeroportuali s.p.a nei confronti di Alitalia Linee Aeree s.p.a. e Alha Airport s.p.a.,
nonchè la domanda risarcitoria proposta in via
riconvenzionale da Alitalia Linee Aeree s.p.a. nei
confronti di S.E.A. Esercizi Aeroportuali s.p.a.

Non può, preliminarmente ed in rito,
trovare accoglimento la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale
originato dalla medesima vicenda dedotta a base delle pretese attoree, avanzata
ai sensi dell’art. 295 c.p.c. dai convenuti S.E.A. ed
Alha, essendosi il procedimento penale concluso con
decreto di archiviazione in data 11.03.2003, ferma restando la libera
utilizzabilità in questa sede degli atti acquisiti nel corso delle indagini
preliminari e ritualmente prodotti agli atti di causa, alla stregua di indizi
idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez. III n°
16069 del 20.12.2001).

a) Ricostruzione della vicenda

In data 25.01.2001 decedevano in
territorio venezuelano, a seguito di un sinistro aereo, quattro cittadini
italiani: i fratelli Pierluigi e Roberto O. ed i coniugi Giuseppe P. e
Benedetta D., genitori degli odierni attori.

Disposta la cremazione delle salme e
deposte le ceneri in quattro separate urne cinerarie sigillate
dal Consolato Italiano di Caracas e collocate, presso il locale magazzino merci
Alitalia ed alla presenza di rappresentanti
consolari, in un contenitore di alluminio contrassegnato da targa identificativa
contenente la dicitura "HUM", convenzionalmente utilizzata per
indicare il trasporto di resti umani, si procedeva, in data 02.02.2001,
all’imbarco delle urne sul volo Alitalia AZ 667
diretto da Caracas a Milano Malpensa ed all’invio, ad
opera del personale Alitalia in servizio a Caracas,
di telex automatici di sistema con notifica della natura del carico e richiesta
di massima assistenza. alla Alha,
società di gestione dei magazzini dell’aereoporto di
Milano Malpensa (cfr. doc. 1
fascicolo Alitalia), la quale, a sua volta,
provvedeva all’invio di telex di sistema dall’analogo tenore alla S.E.A. (cfr. doc. 1 fascicolo S.E.A.).

Alle ore 8,36
del 03.02.2001 il velivolo giungeva a Malpensa ed
immediatamente dopo una squadra dell’ufficio Pegaso –
Carico e Scarico – della S.E.A. provvedeva allo
sbarco del recipiente di alluminio contenente le urne (cfr. annotazione
di P.G. doc. 4 fascicolo attori), alla presenza di una
squadra di militari della Guardia di Finanza in servizio di vigilanza
sottobordo, tra cui i finanzieri K. e J., i quali avevano modo di constatare de
visu la presenza delle quattro urne lignee
ermeticamente chiuse e sigillate all’interno del recipiente metallico (cfr. verbale di S.I.T. rese dal K. doc. 37 fascicolo attori, testimonianza resa dal K. all’udienza del 28.01.2004).

Permaneva sul posto il finanziere B.,
cui era stato assegnato il compito di scortare la posta ordinaria in arrivo sul
volo fino ai magazzini MLE, che assisteva all’arrivo del dipendente S.E.A. Z, il quale, caricati su appositi carrelli la merce
sbarcata dalla stiva, agganciava i carrelli al proprio trattorino
elettrico e li trasportava, in compagnia del finanziere B., verso il magazzino
MLE compiendo un tragitto di circa 700/800 mt in 5/6
minuti, con arrivo sul posto alle ore 9,35-9,40 (cfr testimonianza resa dal Z
all’udienza del 28.01.2004).

Giunti al magazzino il finanziere si
premurava di avvisare un magazziniere Alha
dell’arrivo del carrello della posta mentre il Z,
sganciati dal muletto gli altri due carrelli, tra cui il pallet, capiente
contenitore che in sè racchiudeva il recipiente
metallico con le urne, li posizionava in direzione Malpensa
Nord, sul piazzale C29, nelle immediate adiacenze del magazzino MLE, e si
allontanava dal posto poichè, per prassi invalsa
all’epoca, il trasporto delle merci dalla stiva ai magazzini Alha veniva frazionato in più tragitti di pertinenza di
diversi carrellisti, con possibile tempo di
permanenza delle merci incustodite nelle piazzole di interscambio variabile da
pochi minuti ad una trentina di minuti (cfr. testimonianza
resa dal Z all’udienza del 28.01.2004) o addirittura ad un’ora (cfr
testimonianza resa dall’A. all’udienza del 28.01.2004).

Sopraggiungeva sul posto il
dipendente S.E.A. A., deputato al trasporto della
merce dal piazzale C29 al magazzino Alha, il quale
notava un pallet ed una ballerina con un contenitore metallico distanziati di
circa 3/4 mt e, considerata l’anomalia della
circostanza, verificava il conenuto del recipiente
metallico, ivi notando "un sacco" e quindi, comunicato al
coordinatore il codice numerico impresso sull’etichetta di tale recipiente,
provvedeva al trasporto della merce fino ad un "gabbiotto", non
distante dal magazzino Alha, ove firmava la
documentazione ed andava via, senza attendere l’arrivo dei magazzinieri Alha (cfr testimonianza resa dall’A. all’udienza del
28.01.2004).

Interveniva di seguito il dipendente della Alha Lucia, addetto alla
verifica della merce, il quale, effettuata la "spunta" alle ore 11,17
(cfr. doc. 2 fascicolo Alitalia),
riscontrava la non corrispondenza tra i sei colli prescritti come contenuto del
recipiente metallico ed i due colli di effetti personali effettivamente in esso
contenuti ed accertava, pertanto, la mancanza delle quattro urne ignee
contenenti i resti umani (cfr testimonianza resa dal Lucia all’udienza del
28.01.2004).

Le ricerche medio tempore effettuate non davano esito alcuno e soltanto in data
13.02.2001, a distanza di dieci giorni dalla scomparsa delle urne, un addetto
alle pulizie dei piazzali aeroportuali, nel mentre era intento alla pulizia del
prato adiacente la piattaforma di rullaggio in prossimità dei parcheggi,
rinveniva alcuni pezzi di legno delle dimensioni di circa cm 20×20 ed allertate le forze dell’ordine, si procedeva ad un sopralluogo
nel quale venivano rinvenuti alcuni mucchietti di cenere sull’erba nonchè frammenti di legno e ceralacca, ad un metro circa
dal tratto di asfalto su cui venivano posizionati i carrelli nel tratto ubicato
tra la pista 35 left e le piazzole di sosta T2 ECO 12
e 13 (cfr testimonianze rese da Ciarnese e Santoni
all’udienza del 23.03.2004).

Si provvedeva, quindi, al recupero
delle ceneri ed alla effettuazione di analisi
scientifiche di laboratorio con comparazione di sostanze biologiche, dalle cui
risultanze emergeva che si trattava di resti umani indistinti appartenenti ad
almeno quattro individui, geneticamente compatibili con i genitori biologici di
O. Pierluigi e O. Roberto e con i figli biologici di P. Giuseppe e Castrogiovanni Benedetta (cfr risultanze analisi di
laboratorio del Servizio di Polizia Scientifica doc. 92 fascicolo attori).

Premessa tale ricostruzione dello
svolgersi degli eventi, sulla dinamica della scomparsa
delle urne non possono che formularsi ipotesi dotate di sufficiente verosimiglianza.

Può ragionevolmente sostenersi, in
via di prima approssimazione ed alla luce delle complessive emergenze
probatorie, sussistendo evidenza della presenza delle urne all’interno del
contenitore metallico trasbordato dal velivolo, che le urne siano
state trafugate da ignoti in uno dei due momenti in cui le merci, nel
tragitto dalla stiva del velivolo appena atterrato ai magazzini dell’aereoporto, sono rimaste per un apprezzabile lasso
cronologico prive di custodia, e precisamente nel piazzale C29, nelle immediate
adiacenze del magazzino MLE, tra la partenza del Z e l’arrivo dell’A., e nel
"gabbiotto" in prossimità del magazzino Alha,
tra la partenza dell’A. e l’arrivo dei dipendenti Alha
incaricati della spunta della merce.

Una pluralità di emergenze
istruttorie converge, tuttavia, nella individuazione del primo tra i due
momenti evidenziati, id est la sosta delle merci
incustodite nella piazzola C29, come il frangente in cui avrebbe, con ogni
verosimiglianza, avuto luogo la sottrazione delle urne.

Il dipendente S.E.A.
Z asseriva, in sede di S.I.T. rese nel procedimento
penale e dichiarazioni in sede di istruttoria
testimoniale, che all’atto di lasciare la
C29, dopo aver effettuato il primo segmento di trasbordo
delle merci, notava un individuo aggirarsi nella piazzola e frugare tra i
carrelli in sosta, ma non era in grado di fornire circostanze utili ai fini
della identificazione di costui.

Il dipendente S.E.A.
A. dichiarava che, all’arrivo alla piazzola C29 la
ballerina con il recipiente metallico ed il pallet si trovavano a distanza di
qualche metro e qualificava tale circostanza come anomala, avendo avuto modo di
apprendere dal Z, successivamente all’accaduto, che questi aveva lasciato i
contenitori raggruppati ed agganciati. Lo stesso A. aggiungeva che, indotto a
guardare all’interno del contenitore metallico dalla anomalia
della situazione, vi notava la presenza di un sacco ed uno scatolone, ma
affermava, sia in sede di S.I.T. che di audizione
testimoniale, di non ricordare di aver notato teche lignee.

Dirimente appare, infine, la
circostanza che il luogo del ritrovamento delle ceneri e dei frammenti di legno
e ceralacca, ovvero il tratto di prato ubicato tra la
pista 35 left e le piazzole di sosta T2 ECO 12 e 13,
sia situato nelle vicinanze della piazzola C29 (cfr. dichiarazioni
dei testi Ciarnese e Santoni all’udienza del
23.03.2004 e mappe docc. 73 e 76 fascicolo attori),
il che corrobora l’ipotesi secondo cui l’illecita sottrazione sarebbe avvenuta
in quella sede per scopi di lucro ad opera di ignoti i
quali, verificata l’inesistenza di danaro o oggetti di valore nelle teche
lignee, ne avrebbero immediatamente disperso in terra i contenuti,
contestualmente liberandosi dei contenenti.

b) Natura giuridica dei rapporti ed
individuazione della responsabilità

La fattispecie dedotta impone una
separata considerazione dei rapporti giuridici istaurati tra gli attori, la
compagnia aerea proprietaria del vettore, e la società svolgente servizi di handling aereoportuale, deputata a
curare il trasporto delle merci sbarcate sino ai
magazzini dell’aereostazione.

Il servizio di trasporto per finalità
umanitarie prestato nella fattispecie dall’Alitalia
appare inquadrabile, per affinità di struttura e natura, al trasporto di merci
cd di cortesia, disciplinato dagli artt. 414 e 949 cod. nav., contraddistinto da assenza di un vincolo negoziale tra le
parti (in specie, il vettore ed i congiunti dei soggetti le cui spoglie vengono
trasportate), con la conseguenza che una eventuale responsabilità del vettore
andrebbe azionata secondo le regole generali della responsabilità da illecito aquiliano emarginate, quanto all’elemento soggettivo
dell’autore dell’illecito, dalla norma speciale di cui all’art. 949 cod. nav. che, in deroga alle norme comuni, richiede prova del dolo o
colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti o preposti.

Ontologicamente e giuridicamente distinto appare il
rapporto giuridico configurabile tra gli odierni attori, beneficiari del
trasporto de quo, e la società di handling aereoportuale, rivelandosi in tale prospettiva inconferenti
i richiami operati in citazione all’istituto di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c., al fine di giustificare una
responsabilità risarcitoria solidale di Alitalia e S.E.A. sulla base di un presunto rapporto di servizio,
preposizione o dipendenza tra le due compagnie.

Giova in tal proposito osservare come
"il servizio di cd handling negli aereoporti ha
ad oggetto una serie di attività volte all’assistenza
a terra dei passeggeri ed allo sbarco, custodia e riconsegna delle merci, senza
comportare una dipendenza dell’impresa che esercita il detto servizio rispetto
alla società che effettua il trasporto" (Cass. Civ.
Sez. III n° 9810 del
09.10.1997).

Ne discende che, nelle fattispecie in
cui, in ragione della organizzazione amministrativa e
della opzione gestionale prescelta dell’aerostazione, le operazioni accessorie
al trasporto risultino organizzate in modo da essere sottratte alla sfera di
ingerenza del vettore, poichè il reddito servizio è
reso da soggetto diverso, l’allocazione delle responsabilità tra il vettore e
la compagnia di handling deve compiersi tenendo separato conto delle reciproche
sfere di ingerenza ed attività (cfr. Cass. Civ. Sez. III n° 12015 del
25.09.2001).

La fattispecie di responsabilità
della compagnia di handling non soltanto presuppone una separata valutazione
dalla responsabilità ascrivibile al vettore, sulla base delle rispettive sfere di ingerenza, ma risulta altresì, per effetto della cd
convenzione di handling intervenuta tra il vettore e la compagnia che presta
tale servizio, quale che sia il rapporto che lega il vettore con il fruitore
del trasporto, assoggettata alla diversa disciplina della responsabilità
contrattuale ex recepto.

Per condivisibile orientamento della
giurisprudenza di legittimità, in caso di trasporto di merci, con la consegna
da parte del vettore aereo delle cose trasportate all’impresa esercente il
servizio di handling si configura una fattispecie negoziale assimilabile al
contratto di deposito a favore del terzo, che ha per oggetto l’obbligo del
depositario di custodire e restituire al destinatario, con la conseguenza che quest’ultimo, in caso di perdita o avaria della merce
verificatasi nella detta fase di deposito, è legittimato a proporre aziona risarcitoria direttamente nei confronti dell’impresa
esercente l’handling (Cass. Civ. Sez.
III n° 18074 del 26.11.2003), e con l’ulteriore conseguenza, in prospettiva processuale, che
graverà sul depositario fornire prova della imprevedebilità
ed imprevenibilità della perdita della cosa
depositata.

Premessa, in definitiva, la necessità
di autonoma valutazione dei segmenti di competenza del
vettore e della compagnia di handling al fine di determinare le responsabilità
azionate dagli attori e la riconducibilità a distinti titoli di responsabilità,
quella del vettore extracontrattuale, in considerazione della peculiarità del
trasporto effettuato, quella dell’impresa di handling contrattuale ex recepto, in virtù della convenzione di handling
intercorrente tra il vettore e l’impresa che presta tale servizio che si
riverbera sul rapporto giuridico istaurato tra l’impresa di handling ed il
fruitore del servizio, va rilevato come la circostanza che la presente azione
risarcitoria sia stata spiegata nei confronti dei convenuti Alitalia
e S.E.A. ai sensi delle norme disciplinanti la
responsabilità extracontrattuale ed, in particolare, la fattispecie di cui agli
artt. 2043 e 2029 c.c., non
osta alla riqualificazione della presente azione negli stretti confini degli alligata et probata
ed all’accoglimento della medesima, sussistendone i presupposti.

Evidente è, in proposito,
l’ascrivibilità di profili di responsabilità in capo alla convenuta S.E.A. nella riassunta vicenda della trafugazione
delle urne e dispersione delle ceneri, dovendosi, di converso affermare la completa estraneità della convenuta Alitalia
e della terza chiamata in manleva Alha.

Non emergono, innanzitutto,
significativi profili di colpa, ed a fortiori di colpa grave richiesta dal
combinato disposto artt. 414 e 949 cod. nav., nella condotta serbata da Alitalia,
avendo la compagnia assolto con completezza e tempestività, nella propria sfera
di pertinenza, l’onere di informazione dei coagenti Alha, direttamente, e S.E.A.,
indirettamente per il tramite di Alha, che sarebbero
intervenuti successivamente all’arrivo del velivolo che trasportava il carico,
ed avrebbero gestito la fase di trasporto successiva al destivaggio
(cfr telex di sistema contenenti segnalazioni della natura del carico e
richiesta di "massima assistenza" docc. 1 fascicoli Alitalia e S.E.A.).

Nè, d’altro canto, paiono ravvisabili
profili di negligenza in capo ad Alitalia nella
scelta del contenitore in cui riporre e custodire le urne, atteso che il
trasporto di urne cinerarie non risulta soggetto ad
alcuna delle prescrizioni precauzionali stabilite per il trasporto delle salme
(cfr lett c. circolare n° 7
del 04.04.1979 Direzione Generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali del
Ministero degli Affari Esteri doc. 4 fascicolo S.E.A.)
nè contravvenzioni al dovere di vigilanza sulla
stessa incombente, posto che vi è prova agli atti di causa che, al momento
dello sbarco delle merci e dell’affidamento del contenitore metallico al carrellista S.E.A. Z, le urne fossero ancora presenti all’interno del contenitore (cfr. verbale di S.I.T. rese dal K. doc. 37 fascicolo attori, testimonianza resa dal K. all’udienza del 28.01.2004).

Sussistono, di converso,
incontestabili profili di negligenza ed imprudenza nella condotta degli agenti S.E.A. intervenuti nel pertinente tratto di
operatività di tal che, in assenza di prova liberatoria circa
l’imprevedibilità ed imprevenibilità del fatto
causativo di danno, la S.E.A. sarà
tenuta al ristoro del danno patito come di seguito determinato.

Imprudente appare, innanzitutto,
la metodica di organizzazione del lavoro invalsa in S.E.A.
all’epoca degli accadimenti, consistente nel frazionamento del trasporto della
merce dal sottobordo del velivolo trasportante ai magazzini dell’aerostazione,
con possibile permanenza della merce incustodita nelle piazzole di
interscambio, per P.odi
variabili da alcuni minuti fino a trenta minuti o, in alcuni casi, ad un’ora.
Negligente appare l’abituale prassi seguita dai carrellisti
deputati alla copertura del segmento finale di sottoscrivere i documenti di
trasporto e ripartire senza attendere i magazzinieri Alha
incaricati della spunta della merce al fine di procedere alla materiale traditio del trasportato, lasciando le merci incustodite
dinanzi al "gabbiotto" Alha per un lasso di tempo indefinibile.

Non immune da aspetti di negligenza
appare, infine, la scelta operata nella vicenda dedotta, dal coordinatore S.E.A. in servizio la mattina del 03.02.2001, il quale
possedeva, secondo le dichiarazioni rese dall’A. all’udienza del 28.01.2004,
facoltà di individuare i trasporti cd importanti (merci deP.bili,
salme, valori, animali) disponendone, in deroga alla metodica frazionata, il
trasporto diretto dal volo al magazzino.

Risulta conclusivamente, per quanto sopra
osservato che, sia che si acceda alla assai verosimile ipotesi di sottrazione
delle urne nel corso della sosta incustodita nella piazzola C29, sia che si
propenda per la meno probabile soluzione del trafugamento dinanzi al
"gabbiotto" in prossimità del magazzino Alha
prima della presa in carico della merce da parte dei magazzinieri Alha, l’attivazione di adeguati meccanismi cautelativi da
parte degli operanti S.E.A., nella organizzazione e
nella concreta gestione del trasferimento della merce, non esorbitanti
dall’ordinaria diligenza gravante sul custode ex art. 1768 1° co. c.c. avrebbero con ogni
probabilità scongiurato la verificazione dell’evento lesivo che, pertanto,
dovrà essere ascritto a fatto colpevole della convenuta S.E.A..

c) Risarcimento del danno

Agiscono gli attori per il
risarcimento del danno biologico asseritamente originato dagli accadimenti di
cui in narrativa, riassumibili nella sofferenza e nei patimenti scaturiti dalla
vicenda, nelle permanenti e drammatiche ripercussioni in termini di esercitabilità del culto dei
defunti – poichè le modalità del ritrovamento
imponevano di suddividere i resti biologici indistinti dei quattro soggetti
defunti in quattro parti di egual peso, una per ogni
vittima, ed inserirle nuovamente in urne cinerarie – nella alterazione fisiopsichica permanente con ripercussioni somatiche, oltre
che per il ristoro del danno patrimoniale in favore delle sole attrice P.
Francesca ed Antonina, che a seguito della vicenda e dello stato di
prostrazione scaturitone, si trovavano costrette ad abbandonare l’attività
lavorativa nel ristorante appartenuto ai genitori, con detrimento economico
quantificabile, per ciascuna di esse, in € 25.000,00.

Si rileva, in tal proposito, come gli
attori abbiano inteso ricomprendere nella unica ed
onnicomprensiva categoria giuridica del danno biologico, di cui i medesimi
chiedono il riconoscimento, una pluralità di voci di danno riconducibili al
danno biologico stricto sensu
inteso, come lesione alla integrità psicofisica del soggetto normativamente
riconosciuto dalla legge n° 57 del 2001, il danno
morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della
vittima, ed il danno cd esistenziale, inteso come lesione permanente o forzata
alterazione di attività coessenziali alla esistenza
individuale o alla vita di relazione comunitaria.

Tale prospettazione
appare, tuttavia, compatibile con la dogmatica elaborata dalla giurisprudenza
di legittmità all’epoca della proposizione della
presente azione, quando, superata la limitazione del danno da illecito civile
al binomio danno patrimoniale e danno morale
soggettivo, risarcibile ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. nel solo caso di
commissione di un illecito penale o in casi tassativamente previsti dalla
legge, e teorizzata, sulla base di una lettura
costituzionalmente orientata, la categoria giuridica del danno biologico come tertium genus tra danno non
patrimoniale e danno morale soggettivo, si era data la stura alla risarcibilità
di altre voci di danno indipendenti dalla compromissione del bene salute,
variamente individuate nel danno estetico privo di componente patrimoniale
(Cass. Civ. Sez. III n° 6895 del 21.05.2001, Cass. Civ.
Sez. III n° 10762 del
29.09.1999, Cass. Civ. Sez.
III n° 12622 del 15.11.1999), nel
danno alla vita di relazione (Cass. Civ. Sez. III n°
6023 del 24.04.2001, Cass. Civ. Sez.
III n° 15034 del 27.11.2001), nel
pregiudizio alla sfera sessuale (Cass. Civ. Sez. III n° 1421 del 11.02.1998) e nel danno
alla capacità lavorativa generica (Cass. Civ. Sez. III n°
6736 del 10.07.1998, Cass. Civ. Sez.
III n° 4231 del 28.04.1999, Cass. Civ.
Sez. III n°
7084 del 24.05.2001), tutte ricomprese nel quadro
sistematico del danno biologico lato sensu inteso.

Con le sentenze Cass. Civ. Sez. III n° 8827 del 31.05.2003 e Cass. Civ. Sez.
III n° 8828 del 31.05.2003 la teorica
giurisprudenziale sulle categorie di danno risarcibile ha da ultimo elaborato
un sistema bipolare, contraddistinto dal danno patrimoniale e dal danno non
patrimoniale, quest’ultimo fondato su una nuova e più
ampia base ermeneutica costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tripartito nelle voci di
danno morale soggettivo (pretium doloris),
danno biologico in senso proprio, suscettibile di accertamento medico-legale e
danno esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi come lesione
di valori di rango costituzionale inerenti la persona.

Orbene, le prospettazioni
attoree in ordine alle conseguenze pregiudizievoli
asseritamente scaturite a seguito della vicenda dedotta alla base del presente
giudizio si rivelano in larga misura destituite di pregio, con conseguente inaccoglibilità della domanda di risarcimento delle
relative voci di danno.

Deve, infatti, osservarsi, quanto al
danno biologico in senso stretto lamentato, indicato in una vera e propria
lesione della integrità fisiopsichica,
che tale conseguenza appare ictu oculi
sproporzionata rispetto all’evento occorso. Analoghe considerazioni vanno
operate riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per
perdita della capacità lavorativa specifica, di cui la predetta lesione alla integrità fisiopsichica
costituirebbe scaturigine. La prova del nesso eziologico tra evento causativo
del danno, id est il temporaneo smarrimento delle
urne con successivo ritrovamento dei resti dispersi, e conseguenze
pregiudizievoli asseritamente patite si risolve, difatti, in una vera probatio diabolica, posto che siffatte
conseguenza appaiono, al più, riconducibili al prodromico evento, dalla
portata lesiva incomparabilmente più vasta, della morte dei congiunti nelle
repentine e drammatiche circostanze di cui si è detto, di tal che non può
riconoscersi alcunchè agli attori a titolo di
risarcimento del danno biologico in senso stretto nonchè
del danno patrimoniale.

Giuridicamente fondate appaiono, di
converso, le domande di ristoro del danno morale soggettivo o pretium doloris e del danno
permanente alla sfera personologica e relazionale.
Deve, da un lato, ritenersi che la notizia dello smarrimento delle urne
contenenti i resti dei propri genitori, l’incertezza sulle sorte delle ceneri,
protrattasi dal 03.02.2001, data della scomparsa delle urne, al 13.02.2001,
data del rinvenimento, le circostanze medesime del rintrovamento
dei resti abbiano ingenerato profondi sentimenti di dolore, sconforto,
turbamento ed indignazione in animi già prostrati dall’evento luttuoso occorso
il 25.01.2001. Tale ingiusto e contingente patimento, con ogni probabilità
amplificato dalla risonanza mediatica ricevuta
dall’accadimento a livello nazionale e, per taluni versi, dalle morbose
attenzioni suscitate, merita un adeguato ristoro.

Non possono, infine, obliterarsi in chiave risarcitoria gli accadimenti
consequenziali al ritrovamento dei resti avvenuto in data 13.02.2001. Se,
difatti, può affermarsi con ragionevole sicurezza, alla stregua degli
accertamento scientifici comparati eseguiti sulle sostanze biologiche rinvenute,
la compatibilità delle medesime con i resti dei coniugi P. e dei fratelli O.,
va nuovamente rimarcato che le peculiari circostanze del ritrovamento rendevano
materialmente impossibile la separazione dei resti appartenenti a ciascuna
delle quattro vittime, con la conseguenza che, su accordo dei congiunti, si
provvedeva a collocare in quattro urne contenitive un
pari quantitativo del materiale rinvenuto, contenenti i resti indistinti delle
quattro vittime.

Inferenza ulteriore di tali accadimenti è che la pratica
del culto dei defunti, di profondo radicamento antropologico e culturale e di
millenaria consuetudine e, pertanto, assurta ad ineliminabile ed intangibile
estrinsecazione della umana personalità, è da quel giorno, e sarà per
l’innanzi, esercitata dagli odierni attori al cospetto di simulacri contenenti
i resti indistinti dei propri genitori mescolati con le ceneri di altri due
soggetti. Tale permanente minorazione e forzata alterazione di una attività che costituisce sicura e radicata espressione
della personalità deve, pertanto, trovare adeguata compensazione attraverso la
enunciata lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., in riferimento all’art. 2 Cost.,
che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Trattandosi di lesione di beni non
monetizzabili alla stregua di valori di mercato, la liquidazione del danno non
può che avvenire ai sensi dell’art. 1226 c.c., ovvero su base equitativa. Si ritiene pertanto di ragione
quantificare il danno, nelle esposte voci di danno
morale soggettivo e danno esistenziale o relazionale, che S.E.A.
s.p.a. Esercizi Aeroportuali sarà tenuta a risarcire a
ciascuno degli odierni attori in € 15.000,00, comprensivi di rivalutazione
monetaria all’attualità, per un totale di € 45.000,00, oltre interessi al
saggio legale sulle predette somme dalla data della presente pronuncia al
saldo.

Va, infine, rigettata la domanda
risarcitoria proposta, in via riconvenzionale, da Alitalia
Linee Aeree s.p.a. nei confronti di S.E.A. s.p.a.
Esercizi Aeroportuali, sugli asserti della effettuazione,
da parte della compagnia, di spese nel tentativo di recuperare le urne,
quantificabili in € 5.000,00 e della verificazione di presunti danni
all’immagine della compagnia aerea, anch’essi quantificabili in € 5.000,00.
Deve, in proposito, rilevarsi, come l’attrice in riconvenzionale non abbia in
giudizio fornito prova documentale nè articolato
prova orale in merito agli esborsi asseritamente effettuati, nè specificato le circostanze, al di là di generiche ed
indistinte affermazioni, nelle quali si risolverebbe il il
lamentato danno all’immagine, di tal che tale domanda riconvenzionale, non
potendosi ritenere provata nell’an e nel quantum non
può trovare accoglimento.

La regolamentazione delle spese di
giudizio segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in
dispositivo. Vertendosi in materia di soccombenza reciproca appare di ragione
disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali ed Alitalia
Linee Aeree s.p.a..

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente
pronunziando sulle domande reciprocamente proposte da P. Francesca, P.
Antonina, P. Nicola e Alitalia Linee Aeree s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, S.E.A. s.p.a. Esercizi
Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore, e Alha Airport s.p.a. in persona
del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:

· accoglie parzialmente le domande
proposte da P. Francesca, P. Antonina, P. Nicola nei confronti di S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale
rappresentante pro tempore e, per l’effetto:

· condanna S.E.A.
s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di P. Francesca, P. Antonina,
P. Nicola, a titolo di risarcimento danni, della somma, comprensiva di
rivalutazione monetaria, di € 15.000,00 per ciascuno degli attori, e così di
complessivi € 45.000,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma
dalla data della pronuncia al saldo;

· rigetta la domanda riconvenzionale
proposta da Alitalia Linee Aeree s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore nei
confronti di S.E.A. s.p.a. Esercizi Aeroportuali in
persona del legale rappresentante pro tempore;

· condanna P. Francesca, P. Antonina,
P. Nicola, in solido tra loro, al pagamento in favore di Alitalia Linee Aeree s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del presente
procedimento, che liquida in € 231,58 per spese borsuali,
€ 3.750,00 per diritti ed € 2.650,00 per onorari, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;

· condanna S.E.A.
s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di P. Francesca, P. Antonina,
P. Nicola delle spese del presente procedimento, che liquida in € 1.164,54 per
spese borsuali, € 3.750,00 per diritti ed € 2.650,00
per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.
come per legge;

· condanna S.E.A.
s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore
al pagamento in favore di Alha
Airport s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente
procedimento, che liquida in € 379,45 per spese borsuali,
€ 3.750,00 per diritti ed € 2.650,00 per onorari, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;

· dispone l’integrale compensazione
delle spese del presente procedimento tra S.E.A.
s.p.a. Esercizi Aeroportuali in persona del legale rappresentante pro tempore
ed Alitalia Linee Aeree s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Busto Arsizio,
28.01.2005

Il Giudice

Dr. Antonio
Lombardi