Penale

Friday 07 December 2007

Le bombolette spray antiaggressione sono armi.

Le bombolette spray
antiaggressione sono armi.

Cassazione – Sezione prima penale
– sentenza 14 novembre – 4 dicembre 2007, n. 44994

Presidente Silvestri – Relatore
Culot

Pm Esposito – difforme –
Ricorrente Amantonico

Osserva

Con sentenza 21-29.12.2006
Amantonico Gianmaria veniva condannato alla pena di €
200 di ammenda per aver portato (utilizzandola poi contro una persona) una
bomboletta spray c.d. antiaggressione;

che
avverso la condanna proponeva ricorso per cassazione l’Amantonico, assumendo
che la bomboletta era pubblicizzata su un sito internet della ditta Spy e Spy
di Cava de’ Tirreni, sì che egli l’aveva acquistata e portata in luogo pubblico
in buona fede, avendo tale offerta pubblica ingenerato in lui la convinzione di
non compiere nulla di illegale.

Il ricorso è manifestamente
infondato.

Costituisce reato il porto in
luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in quanto
idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione
di arma comune da sparo di cui all’art. 2 L. n. 110/75 (Cass. I, 9-22.6.2006,
n. 21932). Né dalla più datata sentenza Cass. I, 5.7-18.9.1995,
n. 9703 può giungersi ad una conclusione opposta, essendosi colà solo escluso
che il porto della bomboletta ricada sotto la più grave legge n. 497/74.

Com’è noto l’ignoranza della
legge penale non scusa tranne che si tratti di
ignoranza inevitabile. Ora, a prescindere dal fatto che l’imputato non ha
dimostrato di aver acquistato la bomboletta presso la Spy e Spy, non ha nemmeno
provato di essersi informato presso l’organo competente
in materia di porto d’armi (Questura), né ha dimostrato di aver ricevuto alcuna
assicurazione circa la liceità del porto della bombola da parte del venditore
privato.

Non può dirsi, quindi, che la sua
ignoranza non sia rimproverabile, posto che una semplice pubblicità non può
scriminare la condotta, dovendo al contrario l’imputato di aver assolto il
proprio dovere di conoscenza con l’ordinaria diligenza, cioè attraverso la
corretta utilizzazione di tutti i mezzi d’indagine e ricerca dei quali
disponeva. Poiché egli afferma di aver visto la pubblicità su internet,
significa che sa navigare su internet, sì che ben poteva anche consultare il
sito della Polizia di Stato, il quale offre non solo uno sportello di
consulenza on-line, ma ha anche un link specifico sulle armi: sarebbe stato
dunque in grado, con la normale diligenza, di capire che il porto della
bomboletta era illegale.

Alla declaratoria di
inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e
meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio
precisate nel dispositivo.

PQM

La Corte visti gli artt. 606,
616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro
mille a favore della Cassa delle ammende.