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Wednesday 01 October 2003

Le Associazioni dei consumatori non hanno diritto di partecipare alle trasmissioni RAI nè di accedere agli atti relativi. Tar del Lazio – Sezione terza ter – sentenza 19 giugno-24 settembre 2003, n. 7741

Le Associazioni dei consumatori non hanno diritto di partecipare alle trasmissioni RAI né di accedere agli atti relativi

Tar del Lazio Sezione terza ter sentenza 19 giugno-24 settembre 2003, n. 7741

Presidente Corsaro relatore Russo

Ricorrente Codacons

Ritenuto in fatto

Che lAssociazione ricorrente, con listanza in data 18 febbraio 2003, ha chiesto alla Rai spa, nella sua veste di concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo ed in relazione alle note dellAutorità garante delle telecomunicazioni n. 32294 del 7 dicembre 2001 e n. 40523 del 12 dicembre 2002 ¾circa lomessa partecipazione dellAssociazione stessa alla trasmissione Mi manda Raitre-, di conoscere le risposte alluopo fornite, daccedere ai relativi atti, nonché d ottenere le generalità del responsabile del procedimento de quo;

Rilevato che, con limpugnata nota del 21 marzo 2003, la Rai spa ha respinto detta istanza, affermando, tra laltro, di non esser soggetta allapplicazione della normativa sul procedimento amministrativo (inclusa quella sul responsabile del procedimento), che lAssociazione ricorrente non è legittimata, in base alla legge 241/90 od alla legge 30 luglio 1998, ad esercitare un potere esplorativo o di vigilanza nel campo dellaccesso e che, comunque, essa non ha motivato il proprio interesse allaccesso ai sensi dellarticolo 25, comma 2 della legge 241/90;

Rilevato altresì che, con il ricorso in epigrafe, il Codacons ha adito questo Giudice per lannullamento di tale nota e per laccertamento del suo diritto allaccesso in parola, deducendo in tutto lincompetenza dellautorità, la sussistenza di un interesse specifico allaccesso e la precisa motivazione dellistanza d accesso;

Rilevato ancora che, con memoria del 17 giugno 2003, lAssociazione ricorrente, in base ai documenti depositati dalla Società resistente allatto della sua costituzione nel presente giudizio, rende anzitutto noto che tali atti soddisfano integralmente il suo interesse allaccesso, onde, per questa parte si può dichiarare la cessazione della materia del contendere;

Rilevato, tuttavia, che la ricorrente, al contempo, stigmatizza il comportamento della resistente Rai spa e ne chiede la condanna, in una con lavv. Rubens Esposito – evocato nel presente giudizio, ma non costituito-, per responsabilità aggravata ai sensi dellarticolo 96 Cpc;

Considerato in diritto

Che, alludienza camerale di discussione del ricorso in epigrafe, il patrono della ricorrente, oltre a ribadire la domanda di condanna nei sensi dianzi indicati, ha chiesto despungere dal verbale dudienza alcune frasi del patrono di controparte, da lui reputate offensive, alluopo riservandosi a sua volta una dichiarazione a verbale, senza, poi, effettuarla in concreto e senza in effetti indicare a quali frasi o espressioni intenda riferirsi, onde sul punto nulla quaestio;

Considerato che per accertare la sussistenza o meno della responsabilità aggravata della resistente Rai spa è necessario stabilire se lazione esperita in questa sede avesse fondamento.

Considerato altresì, ai fini dellammissibilità dellazione spiegata in questa sede, che, se è legittima listanza daccesso concernente informazioni, piuttosto che atti o documenti detenuti dalla Pubblica amministrazione o dal soggetto concessionario di servizio pubblico che li ha formati o li detiene – per la duplice considerazione per cui il reale oggetto della domanda daccesso è linformazione incorporata nel documento e non il corpus in sé e per cui il destinatario di detta domanda non può fornire se non informazioni contenute nei documenti in suo possesso o da questi desunte (arg. ex Consiglio di Stato, sezione quinta, 207/01) -, non si può strumentalmente rivolgere listanza de qua ad un soggetto su atti inerenti a procedimenti instaurati nei di lui riguardi da unAutorità indipendente di garanzia e di vigilanza, in quanto così si mira ad aggirare larticolo 24 della legge 241/90, in virtù del quale lesercizio del diritto daccesso nei riguardi di dette Autorità deve rispettare i limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, onde in parte qua il ricorso in epigrafe è inammissibile;

Considerato ancora che, in ordine alla domanda attorea sulla conoscenza degli atti formati dalla Rai per rispondere allAutorità garante delle Tlc e per consentire la partecipazione dellAssociazione ricorrente alla trasmissione citata, poiché ad impossibilia nemo tenetur, lesercizio del diritto daccesso a documenti amministrativi non può riguardare, per unevidente ragione di buon senso, che documenti effettivamente esistenti e non anche quelli non più tali o mai formati (arg. ex Consiglio di Stato, sezione sesta, 67/2002), onde anche in parte qua il gravame in argomento sappalesa inammissibile; 

Considerato inoltre, per quanto attiene allattivazioni di procedimenti in soggetta materia ed al nome del relativo responsabile che il privato concessionario dun pubblico servizio non per ciò solo perde le proprie caratteristiche soggettive per assumere, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge (p.es., gli organismi di diritto pubblico nelle procedure della grande evidenza pubblica), quelle strutturali di una Pubblica amministrazione propriamente detta, di talché unimpresa concessionaria, come la Rai, è tenuta sì a rispettare operativamente le regole costituzionali di legalità, imparzialità, pluralismo e buon andamento nellesercizio delle funzioni concesse, ma non anche ad agire, allinterno della sua organizzazione aziendale e nei rapporti con i terzi, secondo moduli formalmente procedimentali, propri, invece, del pubblico potere ¾ossia quei soggetti indicati dallarticolo 1 del Testo unico 165/01¾, onde anche sul punto il ricorso in epigrafe è inammissibile;

Considerato poi, a tutto concedere, che, se la Rai spa, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e secondo le indicazioni poste dal contratto di servizio con il Ministero delle comunicazioni, è tenuta ad offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obiettività e completezza di informazioni, da ampia apertura a tutte le correnti culturali e dallimparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società, non per ciò solo può prescindere dallesplicito collegamento tra linteresse generale allinformazione e la garanzia offerta dallarticolo 21 Costituzione ai curatori dei programmi radiotelevisivi in cui, di volta in volta e con le opportune gradazioni in relazione alloggetto dellinformazione diramata, si sostanzia il servizio pubblico stesso;

Considerato, invero, che il diritto dinformazione è garantito dallarticolo 21 Costituzione ed è qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie ¾sicché il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali e politici contrastanti (cfr. Corte costituzionale, 502/00), ma ciò non elide, anzi si deve contemperare con lesigenza, parimenti tutelata dallarticolo 21 citato, della libera espressione da parte di chi, autori e giornalisti, produce e confeziona la trasmissione radiotelevisiva, imprimendovi la propria caratterizzazione ideale, la quale, a sua volta, implica una gerarchia di idee, valori e rappresentazioni del mondo e dei rapporti sociali dordine soggettivo, ma non per questo meno meritevole di diffusione presso il pubblico, negli ovvi limiti dellobiettività e della verificabilità dei dati esposti e della precisazione preliminare delle opinioni e delle valutazioni da compiervi;

Considerato, di conseguenza, che, seppure non esista in diritto positivo lesclusiva spettanza, in capo ad autori e giornalisti, della gestione dellattività informativa e della determinazione dellindirizzo informativo della singola trasmissione, nemmeno sussiste un diritto assoluto, per i soggetti che si ritengano esclusi dalla partecipazione ad una data trasmissione radiotelevisiva di Rai spa, dimporre la loro presenza a scapito ed a detrimento anche della libera espressione di chi tale trasmissione crea e confeziona, larticolo 21 Costituzione pretendendo, anche per le vicende inerenti al servizio pubblico radiotelevisivo, sia il rispetto di un contenuto minimo di tale autonomia espressiva, sia il contemperamento delle rispettive esigenze di manifestazione del pensiero, di talché, in assenza di tale diritto sostanziale in capo allAssociazione ricorrente, essa non avrebbe dovuto esimersi dal dare una sia pur succinta contezza dellinteresse personale ad accedere ad atti e documenti inerenti a posizioni o a vicende (nella specie, la pretesa di partecipare sic et simpliciter alla trasmissione Mi manda Raitre) la cui tutela in altra sede è dubbia o non evidente;

Considerato, comunque, che al Collegio non resta che prender atto della dichiarazione del patrono della ricorrente in ordine al soddisfacimento sostanziale dellinteresse azionato in questa sede, ma che vada respinta, per le ragioni fin qui esaminate, la domanda di condanna per responsabilità aggravata;

Considerato, infine, che giusti motivi suggeriscono l integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio;

PQM

Il Tar del Lazio, sede di Roma, sezione terza ter, definitivamente pronunciando sul ricorso 4718/02 dà atto della cessazione della materia del contendere e respinge la richiesta della Associazione ricorrente volta ad ottenere la condanna della Rai spa per responsabilità aggravata.

Spese compensate.

Ordina allAutorità amministrativa deseguire la presente sentenza.