Famiglia

Monday 12 February 2007

Le agevolazioni fiscali per le auto dei disabili.

Le agevolazioni fiscali per le
auto dei disabili.

Agenzia delle
Entrate Direzione centrale normativa e contenzioso Risoluzione 17
gennaio 2007, n. 4

Oggetto: Agevolazioni ai disabili-settore auto -Consulenza giuridica n.

Con nota del… l’Ufficio Alfa ha
posto a Beta un quesito teso a conoscere se sia
possibile concedere le agevolazioni fiscali per i soggetti disabili, di cui
all’articolo 8 della legge 449/97, relativamente ad un veicolo acquistato dalla
madre di un soggetto disabile. I genitori del soggetto disabile si trovano in
regime di comunione dei beni ed il veicolo è stato intestato alla moglie che,
insieme al figlio, è

fiscalmente
a carico del marito.

Soluzione interpretativa
prospettata dal contribuente L’Ufficio Alfa ritiene che, previa annotazione sul
libretto di circolazione della cointestazione del veicolo tra i genitori,
possano essere riconosciute, nel caso in questione, le agevolazioni previste
per l’acquisto di autovetture necessarie per la locomozione di soggetti
disabili.

Ciò in quanto, a parere
dell’Ufficio Alfa, considerato che, essendo i coniugi in comunione dei beni, il
veicolo, seppure acquistato da un solo genitore, può essere cointestato ad
entrambi.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 8
della legge 449/97, riconosce ai soggetti portatori di handicap di cui
all’articolo 3 della legge 104/92, relativamente alle spese riguardanti i mezzi
necessari per la loro locomozione:

1. Ai fini dell’Irpef, la
detrazione del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dei veicoli adattati in
funzione delle loro ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nei limiti
di un importo di 35

milioni,
e con riferimento ad un solo veicolo;

2. Ai fini dell’Iva,
l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 4% in relazione all’acquisto di
detti veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri
cubici se con motore a benzina o a

2800 centimetri
cubici se con motore diesel, nonché sulle prestazioni rese dalle officine per
adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi
accessori e strumenti;

3. l’esenzione
dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Il medesimo articolo 8 della
legge 449/97 precisa, altresì, che le agevolazioni fiscali previste si
applicano solo ai veicoli acquistati dai soggetti di cui all’articolo 3 della
legge 104/92 o dai

familiari
di cui essi siano fiscalmente a carico.

L’articolo 50 della legge 342/00
ha, inoltre, esteso le predette agevolazioni, prima precluse ai soggetti non
vedenti e ai soggetti sordomuti, anche a questa categoria di disabili ribadendo
che i veicoli

agevolati
devono essere ceduti o ai soggetti non vedenti o ai familiari di cui essi siano
fiscalmente a carico.

Infine, l’articolo 30, comma 7,
della legge 388/00 ha esteso le medesime agevolazioni ai soggetti con handicap
psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento
dell’indennità di

accompagnamento
e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti
da pluriamputazioni a prescindere dall’adattamento del veicolo, operando un
semplice richiamo all’articolo 8 della legge 449/97.

Pertanto, anche per tali
categorie di disabili, il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere
intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui
risulti a carico.

Ciò premesso, relativamente al
caso in questione, il fatto che i due coniugi siano in
comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di
proprietà di entrambi, non comporta comunque, relativamente all’acquisto del
veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta in quanto il
veicolo è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del
marito.

Le norme in argomento sono molto
chiare sul punto e richiedono che l’intestazione del veicolo sia
effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito
proprio, o in capo al soggetto di cui il

disabile
sia a carico.

Non si ritiene che tali norme
possano essere interpretate nel senso di consentire la fruizione
dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo.

In proposito si fa presente che,
poiché le norme in discorso recano norme agevolative, l’interpretazione delle
stesse non può fondarsi su criteri analogici o estensivi.