Lavoro e Previdenza

Thursday 10 February 2005

Lavoro. Senza insegnamenti è nullo il contratto di apprendistato. Tribunale di Roma – sentenza n. 61 depostata in data 5.1.2005

Lavoro. Senza insegnamenti è nullo il contratto di apprendistato

Tribunale di Roma sentenza n. 61 depostata in data 5.1.2005 causa r.g. 227433/2001

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11.9.2001 la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 17.7.2000 al 27.1.2001, svolgendo mansioni di commessa presso il punto vendita di abbigliamento femminile F& ed affermava che nonostante il rapporto di lavoro era stato formalizzato solo il 15.1.2001, peraltro come apprendista commessa, lo stesso si era sempre svolto con le caratteristcihe del rapporto di lavoro subordinato, essendo ella stata sempre assoggettata al potere direttivo, organizzativo, disciplinare del datore di lavoro e dei suoi preposti, nelle persone del Sig. F.D. e del di lui figlio F.D. che le impartivano le direttive; esponeva di essere stata stabilmente inserita allinterno della struttura aziendale, con obbligo di rispettare lorario di lavoro, prestabilito unilaterlmente dal Sig. De., al quale era tenuta a comunicare le assenze, a giustificare i permessi. Esponeva di aver ricevuto sempre un compenso fisso mensile ed assumeva che per le mansioni svolte di addetta alla vendita delle merci ai clienti nonché al riordino del negozio, ella aveva diritto ad essere inquadrata nel V livello del CCNL azeinde del terziario; assumeva di aver sempre osservato lorario di lavoro dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30 dal lunedì pomeriggio al sabato; di non aver mai goduto di ferie e di aver lavorato durante le domeniche dell8, 24, 31 di dicembre e del 21 gennaio nonché, durante le festività natalizie, i lunedì mattina. Ella lamentava di non aver ricevuto nella giusta misura la 13esima mensilità, la 14esima, il compenso per lavoro straordinario, i permessi, mai goduti, il lavoro prestato nelle ex festività e il TFR. In conseguenza di tutti i titoli indicati ella assumeva di vantare il credito di Lit. 11.715.361= anche a titolo di differenza paga e, lamentando altresì che non erano stati versati intergalmente i contributi previdenziali si riservava di richiedere la chiamata in causa dellInps. Infine, assumeva di essersi dimessa per giusta causa, stante il mancato pagamento di alcune voci retributive e del versamento dei contributi previdenziali e quindi affermava di vantare a titolo di indennità di mancato preavviso, la somma di Lit. 1.676.338. Tutto quanro premesso ella adiva il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 17/7/2000 al 27/1/2001 e che la ricorrente aveva svolto mansioni di commessa alla vendita corrispondenti al V livello del CCNL terziario o al diverso livello ritenuto di giustizia; che ella aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa e per leffetto, condannare la società al pagamento delle somme sopra indicate, o a quelle diverse ritenute di gisutizia, con il favore delle spese, da distrarsi. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la società resistente che contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed in particoalre in ordine allinizio del periodo di lavoro, asserendo che ella aveva iniziato a lavorare il 19.10.2000, in coincidenza con lavvenuta regolarizzazione; quanto alla natura delle mansioni svolte affermava che le stesse erano conformi con il previsto apprendistato, effettivamente impartito dalla parte datoriale, con insegnamenti tecnico-pratici; contestava lorario di lavoro, assumendo che ella non aveva mai lavorato oltre 40 ore settimanali, la natura di giusta causa delle dimissioni rassegnate nonché i conteggi elaborati e concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese. Alludienza del 4.11.2004 la causa, istruita attraverso il libero interrogatorio e la prova testimoniale, lette le note autorizzate era decisa come da dispositivo retroscritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di ragione. In sede di libero interrogatorio svolto, dal quale il giudice può trarre utili elementi ai fini del proprio convincimento, si evince che la parte ricorrente ha integralmente confermato il tenore del ricorso introduttivo, affermando di aver iniziato a lavorare il 17.7.2000 con orario dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30 e lestate dalle 16,00 alle 20,00; ella ha, inoltre, precisato di esere andata via in quanto non riteneva di essere stata pagata a sufficienza ed in particolare, di aver lavorato anche le domeniche e partire dall8 dicembre sino a Natale, e la domenica dei saldi a gennaio, senza percepire alcunché al di fuori di Lit. 1.200.000=; ha aggiunto di non aver mai goduto di permessi e quando in unoccasione ella era stata assente per una mezza giornata perché ammalata aveva dovuto recuperare il lavoro non espletato. Ha confermato inoltre di aver svolto le mansioni di commessa addetta al pubblico, nonché di addetta al riordino della merce e alla pulizia del negozio. Quanto alle direttive ha chiarito che lindicazione sui prezzi gliele forniva il titolare D., mentre era unaltra commessa più esperta che le spiegava le mansioni da svolgere e cosa ella doveva fare durante la giornata; ha, inoltre, aggiunto che se sbaglava ella veniva rimproverata e le veniva spiegato come doveva comportarsi, ma prima no, cioè non le era stato impartito alcun insegnamento neanche pratico sul lavoro da svolgere. I testi escussi, nelle persone di M.S. e L.T., il primo fidanzato della ricorrente e la seconda commessa nel negozio allepoca dei fatti, hanno confermato linizio del periodo lavorativo, in epoca ben precedente la data della c.d. regolarizzazione. In particolare, M. S. ha specificato che la ricorrente iniziò il 17.7.2000 e che in quel giorno egli andò a prenderla la sera al negozio, e quanto a L.T., costei ha dichiarato di aver lavorato nel negozio della società resistente tra luglio ed agosto 2000 e che in quel periodo cera anche la ricorrente. Costei inoltre ha aggiunto che chi impartiva le direttive anche alla ricorrente era il sig. D. ed ha specificato, a domanda precisa non mi sembra che laddestrasse. Ad esempio nessuno di noi ci ha spiegato la differenza tra le stoffe, ad es. tra il cotone, la nappa, la lana. In relazione al periodo di inizio dellattività lavorativa gli altri testi non hanno riferito circostanze specifiche: D. F., pur avendo affermato di collaborare nella conduzione del negozio del figlio perché questultimo gestiva tale tipo di attività commerciale da poco tempo, e quindi pur affermando di frequentare quotidianamente il negozio, si è limitato ad affermare che la ricorrente aveva iniziato verso la fine dellanno 2000, ovvero in autunno, senza tuttavia rammentare né il giorno né il mese specifico; egli comunque ha precisato che il figlio mise in regola la ricorrente solo dopo linizio dellattività lavorativa, per problemi con i documenti della medesima, di nazionalità francese, così indirettamente confermando che ella per un periodo aveva lavorato in nero. Nessun elemento di rilievo è stato poi aggiunto in merito allinizio del rapporto di lavoro dallaltro teste M.M., il quale, in qualità di commercialista, ha dichiarato di aver veduto la ricorrente per la prima volta presso il suo studio, nel 2001 per svolgere le pratiche di assunzione, ma non avendo conoscenza diretta dei fatti si è limitato a fornire una spiegazione logica del motivo della previsione dellapprendistato collegandola solo con lassenza di esperienza lavorativa pregressa. In conseguenza, dovendo ritenere provato che la ricorrente iniziò a lavorare a luglio 2000, in ordine alla legittimità del contratto di apprendistato, contestata dalla ricorrente, appare assorbente il rilievo dellassenza, nel caso di specie, della forma scritta ovvero del contratto sottoscritto da entrambe le parti in epoca anteriore allinizio del rapporto, che costituisce requisito di validità del contratto previsto ad substamtiam; inoltre, sebbene tale argomento è dirimente per escludere la validità dellapprendistato, va anche rilevato che i testi escussi hanno dimostrato che non vi fu alcun insegnamento anche solo pratico impartito alla ricorrente in ordine alle mansioni da svolgere, che erano consistite nel servire il pubblico, mostrando ai clienti le merci, oltre che nel pulire il negozio e riporre le merci, seguendo piuttosto le direttive impartite dal Sig. D. (cfr. teste L.T.). Listruttoria complessiva ha confermato, in sostanza, che la ricorrente aveva lavorato sin dallinizio con le medesime modalità ed in via continuativa, compreso il mese di agosto, mese nel quale il negozio restò sempre aperto, essendo lanno del Giubileo. Ciò posto, dimostrato comunque il pieno inserimento della ricorrente nellorganizzazione aziendale, come detto, in assenza del contratto scritto in data antecedente linizio dellattività lavorativa il rapporto di lavoro deve ritenersi di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In merito alle mansioni espletate la declaratoria del V livello del CCNL si riferisce ai lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze, comunque acquisite e tra i profili è ricompreso anche quello di aiutante commesso, sicché, confrontate le mansioni con lattività svolta, la domanda per differenze retributive va accolta, essendo corretto linquadramento rivendicato. Anche lorario di lavoro è stato confermato integralmente dallistruttoria espletata; il teste M. ha precisato che ella iniziava a lavorare alle ore 9,30 di mattina sino alle 13,30 e riprendeva dalle 15,30 sino alle 19,30 compresa la giornata del sabato ha confermato che ella lavorava nel periodo natalizio, ed in particolare nelle domeniche (8, 24 e 31 dicembre) ed il 21 gennaio ed i lunedì mattina (cfr. teste M.). Anche sul punto la prova testimoniale resa dal teste D. non appare idonea a confutare le risultanze dellorario di lavoro, come asserito in ricorso e confermato dallaltro teste. Invero, il teste D., lungi dallo specificare sino a che ora la ricorrente lavorava si è limitato ad affermare che ella lavorava per 40 ore settimanali senza specificare a che ora iniziava e quando cessava la sua giornata lavorativa. Daltro canto, lorario indicato dalla ricorrente e dal teste M. è quello usuale dei negozi di abbigliamento, sicché appare maggiormente credibile quanto riferito dal teste M., rispetto a quanto affermato dal teste D., peraltro in modo generico. Deve quindi ritenersi fornita anche la prova del lavoro straordinario espletato nella misura indicata nel conteggio allegato al ricorso. Nessun dubbio inoltre sussiste in merito allapplicazione del CCNL da parte della società resistente tenuto conto, tra laltro, dellavvenuta corresponsione seppure in maniera inferiore al dovuto della 14esima mensilità come si rileva dalle buste paga di gennaio e febbraio 2001. Infine, in merito alla richiesta dindennità di mancato preavviso che, ai sensi dellart. 2119 c.c. [1], compete al prestatore che recede per giusta causa, la ricorrente nella lettera del 27/1/2001 di dimissioni ha spiegato le ragioni che lavevano indotta a recedere dal rapporto di lavoro. Ella, come poi confermato in sede di libero interrogatorio, ha lamentato il mancato pagamento delle giornate domenicali lavorate, mai recuperate e la circostanza di non aver mai potuto usufruire dei permessi e di non aver mai goduto delle ferie. Ritiene il giudicante che, specie il mancato pagamento delle domeniche lavorate integra a pieno il presupposto della giusta causa di recesso, tenuto conto della gravosità della prestazione lavorativa resa nelle domeniche del periodo delle festività natalizie, a fronte della quale alcun corrispettivo è stato elargito dalla parte datoriale. In ordine allimporto richiesto il conteggio appare conforme ai minimi tabellari, mentre il rilievo di parte resistente secondo cui non sarebbe stato sottratto il lordo da lordo appare privo di pregio, con riguardo al periodo c.d. regolarizzato, come si evince dal raffronto tra le voci indicate nelle buste paga in atti e gli importi corrispondenti, correttamente espresse al lordo, ricompresi nel conteggio allegato (cfr. busta paga febbraio 2001, voci 13, 14, TFR etc..). Sulla base delle considerazioni esposte il ricorso va accolto e va dichiarato che tra le parti in causa, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento della ricorrente, quale prestatrice di lavoro, al V livello del CCNL terziario, e con diritto allindennità di preavviso. Parte resistente va in conseguenza condannata al pagamento delle somme indicate in dispositivo, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo retroscritto, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Accerta che tra la ricorrente quale prestatrice di lavoro e la parte resistente quale datore di lavoro, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 17.7.2000 al 27.1.2001 e che la ricorrente ha svolto mansioni corrispondenti al V livello del CCNL Terziario; condanna per leffetto la parte resistente al pagamento della somma di Euro 6.050,48 lorde, nonché della somma di Euro 865,76 lorde per indennità sostitutiva del mancato preavviso, oltre accessori come per legge dalla maturazione dei singoli importi al soddisfo; condanna parte resistente alla refusione delle spese legali che liquida in complessivi Euro 2100, compresi onorari, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi.

Roma il 4.11.2004 Il Giudice Designato Dott. Eliana Pacia

Depositato in cancelleria in data 5.1.2005