Enti pubblici

Monday 19 April 2004

Lavori Pubblici: le nuove norme in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2004, n.93

Lavori Pubblici: le nuove norme in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2004, n.93

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della

Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli

esecutori di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e

successive modificazioni, con il quale si prevede che con apposito

regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione

unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore

a 150.000 euro;

Visto l’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Acquisito, in data 15 aprile 2003, il parere della Conferenza

unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 ottobre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data 17 dicembre

2003 e 10 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 27 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro delle attivita’ pro-duttive, con il

Ministro per i beni e le attivita’ culturali, con il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari

regionali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 12:

1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo

nonche’ tutte le attivita’ integrative di revisione o di variazione,

sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in

rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie

generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati,

secondo le formule di cui all’allegato E.»;

2) al comma 4, le parole: «L’importo determinato ai sensi del

comma 3 e’ considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi

determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;

3) al comma 4, e’ aggiunto infine, il seguente periodo:

«Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del

rilascio dell’attestazione, revisione o variazione; sono ammesse

dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio

della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA

l’autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per

l’intero corrispettivo.»;

b) all’articolo 15:

1) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«La procedura puo’ essere sospesa per chiarimenti o

integrazioni documentali per un periodo complessivamente non

superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e

comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta

giorni dalla stipula del contratto, la SOA e’ tenuta a rilasciare

l’attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le

procedure gia’ sospese, il termine di novanta giorni decorre dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

2) il comma 5 e’ sostituito dai seguenti:

«5. La durata dell’efficacia dell’attestazione e’ pari a

cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di

ordine generale, nonche’ dei requisiti di capacita’ strutturale di

cui all’articolo 15-bis. La efficacia delle attestazioni gia’

rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002,

n. 166, e’ prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della

scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo

dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima

SOA o con un’altra autorizzata.

5-bis. L’efficacia delle qualificazioni relative alla

categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e

delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle

disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,

n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del

regolamento di cui all’articolo 8, comma 11-sexies, della legge

11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall’articolo 7, comma 1,

della legge 1° agosto 2002, n. 166, e’ di tre anni, fatta salva la

verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di

ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.»;

c) dopo l’articolo 15 e’ inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Verifica triennale) – 1. Almeno sessanta giorni

prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve

sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la

stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione;

la SOA nei trenta giorni successivi compie l’istruttoria.

2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale

sono quelli previsti dall’articolo 17.

3. I requisiti di capacita’ strutturale necessari alla verifica

triennale sono quelli previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 18,

comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9,

10, 11, 12 e 13.

4. La verifica di congruita’ tra cifra d’affari in lavori, costo

delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui

all’articolo 18, comma 15, e’ effettuata con riferimento al rapporto

tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del

termine triennale e importo medio annuale della cifra d’affari in

lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente

rideterminata figurativamente ai sensi dell’articolo 18, comma 15,

con una tolleranza del 25 per cento. La cifra d’affari e’ ridotta in

proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con

conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in

cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla

impresa.

5. Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa

contestualmente l’impresa e l’Autorita’, inviando copia del nuovo

attestato revisionato o comunicando l’eventuale esito negativo; in

questo ultimo caso l’attestato perde validita’ dalla data di

ricezione della comunicazione da parte dell’Impresa. L’efficacia

della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data

di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la

scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione

della comunicazione da parte della Impresa.

6. L’Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l’esito

della verifica nel casellario informatico.»;

d) all’articolo 18:

1) al comma 8, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per

la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o

subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire

o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di

importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l’impresa deve

essere titolare della certificazione di sistema di qualita’ conforme

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente

alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto

della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via

transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate

presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria

OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del

produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto

montaggio e installazione degli stessi.»;

2) al comma 15, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Qualora la non congruita’ della cifra d’affari dipenda da un costo

eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra

d’affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la

SOA informa dell’esito della procedura di verifica la Direzione

provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro

territorialmente competente.»;

e) l’articolo 20 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Consorzi stabili). – 1. Il consorzio stabile e’

qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole

imprese consorziate. La qualificazione e’ acquisita, in riferimento

ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per

la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle

imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo

illimitato, e’ in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese

consorziate gia’ possieda tale qualificazione, ovvero che tra le

imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per

classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che

tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione

per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di

progettazione e costruzione, nonche’ per la fruizione dei meccanismi

premiali di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), della legge, e’

in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano

posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma

delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una

delle classifiche di cui all’articolo 3, la qualificazione e’

acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella

immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle

imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi

rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della

meta’ dell’intervallo tra le due classifiche.»;

f) nell’allegato A, nella declaratoria della categoria OS12, dopo

la parola: «Riguarda» sono inserite le seguenti: «, nei limiti

specificati all’articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento

industriale,»;

g) l’allegato E e’ sostituito dall’allegato E al presente

decreto;

h) nella: «Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie»,

nella casella: «qualificazione obbligatoria» relativa alla categoria

specializzata OS12, e’ inserita la parola: «SI».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 10 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Marzano, Ministro delle attivita’ produttive

Urbani, Ministro per i beni e le attivita’ culturali

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2004

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed

assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 300

Allegato E