Lavoro e Previdenza

Tuesday 15 July 2003

Lavoratori ammessi o da ammettere all’ indennità di mobilità ordinaria che possono beneficiare dell’ art. 59, comma 7, lettera c, della legge n. 449/1997, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità . INPS CIRCOLARE N. 129 del 14.07.2003

Lavoratori ammessi o da ammettere allindennità di mobilità ordinaria che possono beneficiare dellart. 59, comma 7, lettera c, della legge n. 449/1997, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità.

INPS CIRCOLARE N. 129 del 14.07.2003

SOMMARIO: I lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi di individuazione del numero delle eccedenze intervenuti entro il 31 marzo 1998 ed ammessi a fruire dellindennità di mobilità ordinaria conseguono il diritto alla pensione di anzianità a carico dellassicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti secondo i requisiti di cui alla tabella B, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     Larticolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dallarticolo 1-ter della legge 5 giugno 1998, n. 176, e dallarticolo 45, comma 22, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dispone, tra laltro, che nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dellarticolo 3 del decreto legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n.229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo e per i quali laccordo collettivo di individuazione del numero delle eccedenze sia intervenuto entro il 31 marzo 1998, trovano applicazione i requisiti di accesso alla pensione di anzianità di cui alla Tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335.

     Secondo le istruzioni fornite sull’argomento i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi di individuazione del numero delle eccedenze intervenuti entro il 31 marzo 1998 ed ammessi a fruire dellindennità di mobilità ordinaria, che perfezionino i requisiti durante il periodo di fruizione della predetta indennità possono conseguire la pensione di anzianità a carico dellassicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con i requisiti di cui alla Tabella B allegata alla legge n.335/1995., etc. (v.circolari n. 2 del 5 gennaio 1998 e n. 168 del 12 agosto 1999, p. 4.1.3)

     Tali criteri sono stati confermati con messaggi n. 910 del 6.1.2002 e n. 88 del 13.3.2003 (allegati 1 e 2).

     Peraltro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con lettera n. 863/VII PP/L.499/97 del 6 giugno 2003 ha fatto presente che la disposizione sopra richiamata “individua quali fruitori del beneficio di cui sopra i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31.3.1998 che non avessero ancora perfezionato il diritto alla pensione di anzianità secondo le tabelle di cui alla legge n. 449/1997, per i quali si prevede la cristallizzazione dei più favorevoli requisiti di accesso al trattamento pensionistico vigenti anteriormente alla citata legge

     A tale riguardo codesto Istituto con circolare n. 2 del 1998 e n. 168 del 1999 e, più, recentemente , con messaggio n. 88 del 13.3.2003, in merito a quanto disposto dalla lett. c) del settimo comma dell’art.59 della legge n. 449 precisava che l’applicazione della previgente normativa si riferisse a coloro che, collocati in mobilità, perfezionassero i requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge n. 335/1995 durante il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.

     Nell’odierna fase di approfondimento circa la concreta operatività della disposizione in esame, calata nel contesto che ne ha ispirato la formulazione, si è posta l’attenzione sulla necessità di assicurare la piena realizzazione degli effetti conseguenti alla fattispecie normativa, diretta ad agevolare l’esodo dei lavoratori anziani attraverso il passaggio per l’istituto della mobilità, conservando loro i migliori requisiti di accesso alla pensione, nell’ottica del ridimensionamento degli impianti produttivi.

     Conseguentemente la norma in esame deve considerarsi applicabile a tutti i soggetti collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi che siano intervenuti entro il 31 marzo 1998 e con i quali sia stato individuato il numero delle unità eccedentarie, purché i lavoratori inseriti negli elenchi compilati dalle aziende e trasmessi alle competenti Sedi INPS possano far valere, anche anteriormente al collocamento in mobilità, la posizione anagrafica e contributiva determinata dalla tabella B della legge n. 335 del 1995.

     Nei predetti termini, pertanto, è l’orientamento di questo Ministero”.

     In relazione all’orientamento sopra delineato a modifica delle istruzioni impartite in precedenza, i lavoratori in parola possono conseguire la pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con i requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge n. 335/1995, anche se anteriormente al collocamento in mobilità possano far valere i requisiti di età e di contribuzione di cui alla menzionata tabella B.

     Nulla è innovato per quanto riguarda la decorrenza della pensione di anzianità.

     Pertanto i lavoratori in questione che risultino in possesso dei requisiti di cui alla predetta tabella B entro il primo trimestre dellanno possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio dellanno successivo; entro il quarto trimestre possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° aprile dellanno successivo.

     Del pari nulla è innovato ai fini del perfezionamento dei requisiti e delle decorrenze per i lavoratori in questione che conseguano la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa in tali gestioni secondo le norme previste per le gestioni stesse.

Allegato 1

I.N.P.S. Messaggio n. 910 del 6.12.2002

OGGETTO: Elenco dei lavoratori collocati in mobilità che possono beneficiare dellarticolo 59, comma 7, lettera c), della legge n. 449/1997 ai fini del conseguimento della pensione di anzianità.

Lart. 59, comma 7, lettera c), della legge n. 449/1997 ha stabilito, tra laltro, che le disposizioni in materia di requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda – ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229 – per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima e per i quali l’accordo collettivo è intervenuto entro il 31 marzo 1998.

lIstituto ha pertanto provveduto a fornire, con il messaggio n. 632 del 19 luglio 2001, specifiche istruzioni concernenti i lavoratori destinatari del citato art. 59 della legge n. 449/1997, ammessi o da ammettere alla fruizione dellindennità di mobilità ordinaria.

In applicazione di tali istruzioni, alcune delle aziende che hanno a suo tempo avanzato domanda di mobilità lunga ai sensi dellarticolo 3 della legge n. 229/1997 e che sono state inserite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un apposito elenco, hanno provveduto a trasmettere a questa Direzione – così come stabilito con il citato msg. n. 632/2001 – i nominativi dei lavoratori ammessi o da ammettere allindennità di mobilità ordinaria, i quali, perfezionando i requisiti durante il periodo di fruizione della predetta indennità, possono conseguire la pensione di anzianità a carico dellassicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con i requisiti di cui alla menzionata tabella B della legge n. 335/1995.

In allegato si trasmette lelenco dei nominativi finora pervenuti.

Si sottolinea che, nei confronti di tali lavoratori, ai fini dellaccesso al pensionamento di anzianità, trovano applicazione i criteri illustrati ai punti 4 e 4.1.3 della circolare n. 168 del 12 agosto 1999.

L’elenco sarà integrato man mano che perverranno a questa Direzione ulteriori nominativi di lavoratori beneficiari della predetta normativa.

Allegato 2

DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI

Messaggio n. 88 del 13.3.2003

Oggetto: Messaggio n. 910 del 6/12/2002. Pensioni di anzianità a carico dellAGO in favore di lavoratori collocati in mobilità (art. 59, comma 7, lettera c legge n. 449/1997). Chiarimenti.

Con lelenco allegato al messaggio in oggetto sono stati trasmessi i nominativi dei lavoratori ammessi o da ammettere allindennità di mobilità ordinaria che possono beneficiare dellart. 59, comma 7, lettera c, della legge n. 449/1997, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità.

Peraltro, alcune Sedi hanno segnalato linserimento in tale elenco di dipendenti che alla data del licenziamento per mobilità si trovavano già in una posizione anagrafica e contributiva astrattamente corrispondente a quella prevista dalla tabella B della legge n. 335/1995.

In merito, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Lart. 59 comma 7 sopra citato, dispone, tra laltro, che nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dellart. 3 del decreto legge n. 129/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/1997, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima e per i quali laccordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998, trovano applicazione i requisiti di cui alla tabella B della legge n. 335/1995 ove, in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità, conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità.

Con circolare n. 168 del 12 agosto 1999, è stato precisato al punto 4.1.3 che del beneficio in parola possono usufruire altresì i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi di individuazione del numero delle eccedenze intervenuti entro il 31 marzo 1998 ed ammessi a fruire dellindennità di mobilità ordinaria, che perfezionino i requisiti durante il periodo di fruizione della predetta indennità.

Conseguentemente, i lavoratori che si trovino in una posizione contributiva e anagrafica corrispondente a quella richiesta dalla tabella B della legge n. 335/1995 anteriormente al collocamento in mobilità, non rientrando nelle fattispecie sopra richiamate, matureranno il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento degli ordinari requisiti di età anagrafica e di anzianità, ovvero di sola anzianità contributiva, indicati nella tabella C allegata alla legge n. 449/1997, sempreché non si tratti di operai o lavoratori precoci.