Civile

Monday 10 March 2003

L’anatocismo non si applica sulle rate insolute dei mutui bancari. Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 23 ottobre 2002-20 febbraio 2003, n. 2593

L’anatocismo non si applica sulle rate insolute dei mutui bancari.

Cassazione Sezione terza civile sentenza 23 ottobre 2002-20 febbraio 2003, n. 2593

Presidente Nicastro relatore Lo Piano

Pm Napoletano parzialmente conforme ricorrente Licata

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 18 giugno 1991 lavvocato Giuseppe Licata propose opposizione allesecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti.

Espose che:

a) aveva stipulato con la Cassa rurale ed artigiana popolare di Palma di Montechiaro tre contratti di mutuo (il primo nel 1976, il secondo nel 1980 e il terzo nel 1982), ciascuno con durata quinquennale e con interessi rispettivamente del 15% per i primi due e del 20% per il terzo, e di avere aperto un conto corrente con affidamento;

b) a garanzia dei suddetti mutui aveva concesso di iscrivere ipoteca sugli immobili di sua proprietà sino a concorrenza rispettivamente di lire 120.000.000 per il secondo mutuo e di lire 900.000.000 per il terzo mutuo;

c) per il terzo mutuo era stata iscritta ipoteca anche su area edificabile e sulledificio da realizzarvi;

d) era stato interamente estinto il primo rapporto di mutuo ed erano state pagate solo due rate (per un totale di lire 53 milioni) per il mutuo del 1980, mentre nessuna rata era stata versata per il mutuo del 1982, in quanto la costruzione delledificio sullarea ipotecata era stata bloccata dalla pubblica amministrazione;

e) nel 1986 e nel 1987 gli erano stati notificati rispettivamente decreto ingiuntivo per scoperto sul conto corrente e precetto per le rate insolute dei suddetti mutui, con conseguente pignoramento di tutti gli immobili ipotecati e in entrambi i casi aveva proposto opposizione;

f) realizzato ledificio summenzionato e stipulati i relativi contratti preliminari di compravendita, al fine di ottenere la cancellazione delle ipoteche sugli appartamenti promessi in vendita e la relativa riduzione di pignoramento, in data 20 maggio 1988 aveva sottoscritto una lettera di adesione alle condizioni prescritte dalla Crap, consistenti nel riconoscimento di tutte le pendenze debitorie, rinunzia alle opposizioni proposte, accettazione di un tasso di interesse pari al 25%;

g) in data 29 aprile 1990 lassemblea della Crap aveva deliberato di offrire a tutti i debitori dellistituto leliminazione delle pendenze con un tasso di interesse pari al 5% e successivamente il consiglio di amministrazione aveva deliberato la stessa proposta al tasso di interesse pari al 14%;

h) per tale ragione egli aveva inviato tre lettere al fine di ottenere la concessione delle anzidette agevolazioni e malgrado ciò la Crap non aveva dato alcuna risposta;

i) fra lottobre del 1988 e il marzo 1991 era stata versta alla suddetta Crap, o direttamente da esso opponente oppure dagli acquirenti dagli appartamenti ipotecati, la complessiva somma di lire 1.425.727.000, ma ciò nonostante gli era stato intimato il pagamento di lire 585.000.000.

Ciò premesso, il Licata chiese:

– di ordinare la sospensione dellesecuzione e la cancellazione delle ipoteche e del pignoramento per lavvenuto pagamento delle somme ricevute a titolo di mutuo;

– di riliquidare le somme dovute e dipendenti del conto corrente 273 e dei mutui applicando i saggi di interesse del 5%, 14%, 20.50% sul mutuo di lire 500.000.000 e del 15% sul mutuo di lire 80.000.000 esclusi gli interessi di mora ed anatocistici;

– di operare la compensazione dei crediti della Cassa opposta fino a concorrenza dei crediti vantati da esso opponente per spese e prestazioni professionali a far tempo della loro maturazione, tenendo conto delle somme versate da esso ricorrente e dai vari promettenti comparatori;

– di ritenere e dichiarare che gli interessi in favore della Cassa opposta dovevano essere applicati nella misura del 5% per effetto della delibera assembleare della Cassa del 29 aprile 1990 e in subordine del 14% e ancora più in subordine del 18% sempre con esclusine degli interessi di mora ed anatocistici;

– di dichiarare lilliceità delle trattenute dell1.50% per imposta sostituiva sulle somme mutuate operate dalla Cassa;

– di condannare la Cassa alla restituzione delle somme pagate in eccesso qualora esso opponente fosse risultato creditore «previa declaratoria di nullità di tutte quelle condizioni inique contenute nella lettera che la travolgono e lannullano perché inficiata di nullità assoluta per illiceità della causa, perché ispirata a comportamenti sleali coercitivi ed illeciti stante lo stato di bisogno del ricorrente»;

– di condannare la Cassa rurale ed artigiana popolare opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi in separate sede per la mancata cancellazione delle ipoteche iscritte a fronte dei mutui, il rutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.

La Cassa rurale ed artigiana popolare opposta si costituì in giudizio ed eccepì linammissibilità e linfondatezza dellopposizione, basata sugli stessi motivi di cui alle opposizioni al decreto ingiuntivo e al precetto, oggetto di rinuncia come da lettera del 20 maggio 1988.

Osservò inoltre che il Licata aveva sottoscritto la transazione del 20 maggio 1988, perfettamente valida e sottoposta a condizione risolutiva, e che lo stesso Licata non aveva rispettato il patto di non effettuare vendite di unità facenti parte delledificio costruito in località Costa Agozzino di Agrigento senza la preventiva autorizzazione della Cassa; patto ritenuto essenziale ed inderogabile, cosicché la Cassa opposta aveva diritto a richiedere gli interessi convenzionali stabiliti in ordine ai rapporti di mutuo originari.

Negò che fossero state adottate le delibere per proposte transattive a tassi inferiori (del 5% o del 14%) e che il Licata fosse creditore per prestazioni professionali, essendo lassunto privo di riscontro di prova.

Chiese la condanna del Licata al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dellarticolo 96 Cpc.

Venne disposta ed eseguita consulenza tecnica dufficio per quantificare le somme versate dal Licata e per il calcolo delle somme dovute secondo i rispettivi assunti delle parti in causa.

Con comparsa conclusionale si costituì, quale successore della Crap il Credito italiano spa.

Con sentenza dell11 luglio 1996 il Tribunale di Agrigento rigettò lopposizione, dichiarò risolta la transazione sottoscritta il 20 maggio 1988 e condannò il Licata al pagamento delle spese, liquidata in complessive lire 12.100.000, di cui lire 3.700.000 per spese, lire 2.300.000 per diritti e lire 6.100.000 per onorari, oltre Iva e contributo previdenziale a favore della Cassa avvocati, se dovute come per legge.

Il tribunale ritenne preliminarmente inammissibile la costituzione in giudizio del Credito italiano spa, quale successore della Crap, parte opposta, innanzi tutto perché non si era verificata né una fusione né una incorporazione, ma una cessione di azienda e quindi una successione a titolo particolare, con la conseguenza che il Credito italiano avrebbe avuto la facoltà di intervenire a tempo debito nel giudizio atteso che il processo proseguiva tra le parti originarie in virtù del disposto di cui allarticolo 111 Cpc, e in secondo luogo perché lintervento era stato tardivo.

Nel merito rilevò che la transazione raggiunta con la lettera del 20 maggio 1988 non era stata superata da un successivo accordo perché le delibere alle quali il Licata aveva fatto riferimento non contenevano alcun impegno da parte della Cassa rurale ed artigiana popolare opposta e perché dalla documentazione prodotta risultava che il Licata era stato consigliato di avanzare proposte, che però non erano state accettate; che lopposizione non era inammissibile perché con latto di transizione il Licata aveva rinunciato alle azioni legali intraprese in epoca precedente contro la Cassa ma non ai diritti sottostanti; che la transazione raggiunta non poteva essere considerata affetta da nullità per illiceità della causa perché era stata liberamente sottoscritta dal Licata, non era contraria ad alcuna norma imperativa, contenendo semplicemente, da un lato, la rinunzia da parte del Licata alle precedenti azioni giudiziarie intraprese e il riconoscimento di un tasso di interesse maggiore sulle pendenze debitorie, come ricalcolate ed accettate dallappellante, e dallaltro la rinuncia da parte della Cassa ad una parte delle ipoteche accese sugli immobili del Licata, il tutto previsto dalle parti su di un piano paritario.

Inoltre osservò in ordine al riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta, comprensiva degli interessi già maturati, che la capitalizzazione degli interessi non era contraria allarticolo 1283 Cc, il quale fissa limiti ben precisi agli interessi anatocistici solo in mancanza di usi contrari, laddove invece nei rapporti bancari esisteva un uso normativo, che era perfettamente legittimo (Cassazione 7571/92).

Ritenne infondata leccezione di illegittimità della trattenuta operata dalla Crap sulla somma erogata al Licata a titolo di ritenuta dimposta perché, ai sensi dellarticolo 23 del Dpr 300/73, la Cassa nellerogare i finanziamenti era costretta ad effettuare la trattenuta quale sostituto dimposta.

Infine, il tribunale ritenne che la compensazione opposta dal Licata per crediti relativi a prestazioni professionali era rimasta priva di riscontro probatorio.

Pertanto rigettò non solo lopposizione ma anche le connesse domande di risarcimento e cancellazione di ipoteca svolte dallopponente.

Procedendo poi allesame della domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa, il tribunale riscontrò che la validità della transazione era stata espressamente sottoposta alla condizione risolutiva che il Licata non effettuasse alcuna vendita delle unità facenti parte delledificio sito in Agrigento in Viale della Vittoria ipotecato a garanzia del debito contratto, tranne quelle espressamente previste; che dagli atti del giudizio risultava che il Licata non aveva rispettato la suddetta pattuizione, cosicché era sorto il diritto per lopposta di ottenere la risoluzione della transazione e lobbligo dellopponente di corrispondere gli interessi originariamente pattuiti.

Nessuna prova veniva rinvenuta tra gli atti del giudizio a sostegno della domanda di condanna al risarcimento dei danni a carico del Licata per responsabilità aggravata.

Avverso la suddetta sentenza il Licata propose appello con atto di citazione notificato il 13 settembre 1996 al Credito italiano spa e alla società cooperativa Palmaria in persona del suo legale rappresentante dottor Filippo Cutrano con sede a Palma di Montechiaro, questultima costituita a seguito della trasformazione della Crap e del trasferimento dellazienda al Credito italiano.

Si costituirono in giudizio sia il Credito italiano spa sia la società cooperativa a responsabilità limitata Palmaria.

Il Credito italiano non solo resistette al gravame ma a sua volta propose appello in via incidentale.

La società cooperativa srl Palmaria invece dedusse che, a seguito della cessione di azienda da parte della Crap, effettuato con atto del 2 dicembre 1992 e di un preciso impegno contrattuale assunto, la detta Cassa si era trasformata in società creditizia; chiese, pertanto, di essere estromessa dal giudizio, essendosi verificata la cessione a titolo particolare anche dei crediti vantati della Cassa nei confronti del Licata.

Alla prima udienza di comparizione lavvocato Licata dichiarò di non conoscerne le firme apposite in calce alla scrittura privata del 2 dicembre 1992 (cosiddetto contratto ad effetti sospesi intercorso tra la Cassa rurale e il Credito italiano); precisò che le firme non riconosciute si riferivano a Cacciatore Giuseppe quale presidente della Cassa rurale e le altre due a sedicenti rappresentati legali del Credito italiano e che il disconoscimento nasceva dal fatto che le firme non risultavano essere state autenticate da un pubblico ufficiale.

A sua volta lavvocato Cutrano per il Credito italiano osservò che latto di cessione dellazienda tra la Cassa rurale e il Credito italiano era avvenuto per atto rogato dal notaio P. Normanni di Milano del 2 dicembre 1992.

Lavvocato Licata contestò la circostanza deducendo che si trattava di scrittura privata con firme non autenticate.

Alla successiva udienza del 28 gennaio 1997 lavvocato Cutrano dichiarò riprodurre copia autenticata del contratto di cessione di azienda bancaria ad effetti sospesi tra la suddetta Cassa rurale e il Credito italiano del 2 dicembre 1992 nonché copia autenticata della denuncia di avveramento delle condizioni sospensive, registrata in data 8 aprile 1993.

Lavvocato Licata dichiarò di opporsi allestromissione della società cooperativa Palmaria ed eccepì che il documento prodotto relativo alla cessione dellazienda bancaria non era un atto pubblico né una scrittura privata con firme autentiche.

Venne dato atto da parte del consigliere istruttore che il documenti era una scrittura privata attestata conforme alloriginale da un notaio.

Alludienza del 18 febbraio 1997 lavvocato Licata dichiarò di non conoscere le firme apposte in calce alla lettera del 25 marzo 1993 e nella denuncia registrata a Milano l8 aprile 1993; produsse documenti, tra cui 65 atti di precetto. Eccepì il difetto di legittimazione ad processum e ad causam del Credito italiano; incidenter tantum chiese di ritenere e dichiarare la nullità della scrittura ad effetti sospesi perché redatta in violazione di norme imperative e perché le condizioni sospensive non si erano verificate entro il 1993.

Lavvocato Cutrano dichiarò di non accettare il contraddittorio su questioni, eccezioni e domande nuove.

Precisate le conclusioni, la causa venne assunta in decisione.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 6 luglio 1998, in parziale riforma della sentenza del tribunale, dichiarò che il credito della Crap (ed ora del Credito italiano9 era, alla data del 31 maggio 1994, di lire 1.191.694.000, per effetto della compensazione del credito del Licata pari a lire 10.468.000; respinse ogni altra domanda proposta dalle parti, confermando nel resto la sentenza impugnata, e compensò le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Per la Cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso Licata Giuseppe.

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale la spa Unicredito italiano (denominazione assunta dal Credito italiano spa).

Nelludienza del 1 febbraio 2001, questa Corte, rilevato che il ricorso incidentale non era stato notificato alla Banca di credito cooperativa a responsabilità limitata Palmaria, nonostante la sua veste di dante causa a titolo particolare del diritto controverso, ha disposto che nei confronti della predetta fosse integrato in contraddittorio.

Motivi della decisione

I due ricorsi devono essere riuniti perché proposti contro la stessa sentenza.

Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile non avendo le parti provveduto alla integrazione de contraddittorio disposta da questa Corte, ai sensi dellarticolo 331 Cpc, nelludienza del 1 febbraio 2001.

Nella trattazione dei motivi sarà seguito lordine di priorità logica che non coincide con lordine di esposizione contenuto nel ricorso.

Con il secondo motivo si denuncia: violazione dellarticolo 100 Cpc in relazione allarticolo 360 numeri 3 e 5 Cpc.

Si deduce che la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di rappresentanza processuale del Credito italiano spa, atteso che il suo procuratore non era legittimato a resistere in appello; infatti al detto procuratore era stato conferito mandato per rappresentare e difendere il Credito italiano nel giudizio di primo grado, nel quale lintervenuto dellistituto era stato dichiarato inammissibile.

La censura è infondata.

Dallesame degli atti, consentito in questa sede attesa la natura della censura, risulta che il Credito italiano intervenne nel giudizio di primo grado conferendo mandato agli avvocati Giorgio Cutrano e Carmelo Latino (vedi procura speciale con autentica della firma da parte de notaio Francesco Polizzano, rep. 4448/96).

Ai suddetti avvocati venne espressamente conferito il potere di rappresentanza e difesa nel giudizio di opposizione promosso dal Licata nonché il potere di «richiedere prova, proporre reclami, impugnazioni ed opporsi ad esse»; si aggiunse infine lespressione «il tutto si intenderò per rato e valido senza bisogno di ulteriore conferma».

La suddetta procura autorizzativi lavvocato Cutrano a costituirsi per resistere allappello proposto dal Licata contro la sentenza del tribunale ed a proporre appello incidentale contro la stessa sentenza.

Infatti, lespresso riferimento al potere di proporre impugnazioni e di resistere ad esse manifesta in modo evidente la volontà della parte di conferire mandato al procuratore anche per il giudizio dappello, con la conseguenza che deve ritenersi immune da critiche la statuizione sul punto della corte dappello, che in tale senso ha deciso.

A nulla poi rileva che lintervento del Credito italiano fosse stato dichiarato inammissibile nel giudizio di primo grado a causa della sua ritenuta tardività, perché tale statuizione nessuna incidenza poteva avere sulla validità e sulla estensione della procura conferita dallistituto bancario ai suoi difensori.

Con il terzo motivo di denuncia: Violazione dellarticolo 100 Cpc in relazione allarticolo 360 numeri 3 e 5 Cpc.

Si deduce testualmente: «Il Credito italiano che assume la veste di creditore opposto e appellato conserva tale qualifica se ed in quanto successore legittimo del Crap, cosa che non ha dimostrato e pertanto manca di legittimazione ad causam».

Con il sesto motivo, connesso al terzo, si denuncia: violazione dellarticolo 100 Cpc, in relazione allarticolo 360 stesso codice.

Si deduce testualmente: «Il ricorrente anche nella veste di terzo è legittimato a sollevare eccezioni e mancanze colte negli atti traslativi intercorsi per scrittura privata tra Crap e Credito italiano il 2 dicembre 1992 e 1993 perché la sua veste di debitore gliene dà diritto e facoltà di essere certo di quanto vergato, senza dire che nel contratto ad effetti sospesi si legge il trasferimento dei crediti è limitato a quelli risultanti al bilancio 1991 della Crap nel quale non si legge il trasferimento del credito nei confronti del Licata al predetto Credito italiano».

Le censure non possono trovare accoglimento perché non sono idonee ad incidere, stante anche la loro estrema genericità, sulle puntuali osservazioni svolte in ordine alla legittimità dellintervento del Credito italiano da parte della corte dappello.

Invero, dato atto di tutte le critiche mosse dal Licata alla sentenza del primo giudice sul punto in discussione, la corte dappello così ha motivato: «leccezione di nullità del contratto di cessione di azienda è infondata, atteso che il divieto sancito dallarticolo 30 del Dpr 1706/37 (Testo unico Cra), riguarda per le casse rurali ed artigiane le fusioni o le incorporazioni cosiddette eterogenee, ma non il trasferimento di azienda a favore delle aziende i credito di cui alle lettere a) e b) della legge bancaria allora vigente (articolo 52 legge bancaria regio decreto 375/36 e successive modificazioni). Per le altre contestazioni, oltre ad essere incompatibili con la citazione dellatto di appello nei confronti del Credito italiano, va osservato che esse attengono al negozio di cessione e non essendo state fatte dallaltro contraente, nella specie la società cooperativa a responsabilità limitata Palmaria, non sono opponibili dal Licata perché, quale debitore ceduto è rimasto estraneo al suddetto negozio e tale rapporto non incede in alcun modo sul suo obbligo di adempiere».

Con il quarto motivo si denunzia testualmente:

«Violazione dellarticolo 112 Cpc in relazione allarticolo 360 numeri 3 e 5 stesso codice per essere la corte di appello andata ultra petita, cumulando sorte capitale ed interessi anatocistici e di mora senza fare il distinguo tra capital ed interessi tempi di applicazione e somme cui si riferiscono e poiché non richiesti nelle forme rituali.

Tali interessi dovevano essere richiesti in via giudiziale ed in ogni caso farli decorrere dalla domanda giudiziale; nel caso in esame gli interessi moratori ed anatocistici dovrebbero decorrere dalla domanda giudiziale che nel caso che ci occupa non è dato rilevare una domanda in tal senso e gravare sul residuo credito sempreché ancora residuasse a favore della Crap con la specificazione della misura, scadenze e i tempi cui si riferiscono.

Nel caso che ci occupa addirittura la motivazione del come si è pervenuti alla quantificazione delle somme al 31 maggio 1994».

Con il quinto motivo si denuncia: violazione dellarticolo 1283 Cc in relazione allarticolo 360 numeri 3 e 5 Cpc.

Si deduce, sotto un primo profilo, che il giudice dappello non avrebbe potuto cumulare gli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo, in forza della clausola contrattuale che li prevedeva, poiché gli interessi possono produrre interessi soltanto dalla domanda giudiziale o in base a convenzione posteriore alla loro scadenza.

Si deduce, sotto un secondo profilo, che il giudice di appello ha adottato acriticamente le conclusioni del consulente tecnico per determinare lammontare del debito complessivo.

Si deduce, sotto un terzo profilo, la violazione dellarticolo 117 del decreto legislativo 385/93, che sancisce lespresso divieto di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi dinteresse e delle condizioni praticate dalla banche ai clienti.

Con il settimo motivo si denuncia: violazione dellarticolo 360 numero 5 Cpc per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli articoli 1193, 1194, 1283 e 1184 Cc.

La censura sviluppa il secondo profilo del quinto motivo del ricorso, sopra illustrato.

La censura sviluppata con il quarto motivo è infondata nella parte in cui denuncia la violazione dellarticolo 112 Cpc perché il cumulo di interessi sugli interessi era stato fatto valere dalla creditrice opposta fin dal primo grado del giudizio.

La questione prospettata con il terzo profilo di censura contenuta nel quinto motivo è nuova; infatti la questione non risulta prospettata nel giudizio di merito.

Con riferimento al primo profilo di censura di cui al quinto motivo si osserva che il giudice dappello ha respinto limpugnazione proposta dal Licata, in base alle seguenti considerazioni:

«Per gli interessi di mora va rilevato che dai contratti di mutuo intercorsi tra il Licata e la Cassa risulta che è stato pattuito un interesse di mora per entrambi i finanziamenti prevedendo espressamente la decorrenza dalla scadenza delle singole rate annuali in conformità al combinato disposto di cui agli articoli 1225, 1219 numero 3 e 1283 Cc, non essendo necessaria una preventiva costituzione in mora da parte della casa editrice.

Per il calcolo degli interessi sugli interessi, i cosiddetti interessi anatocistici va ribadito che nel caso in esame non sono applicabili le limitazioni previste dallarticolo 1283 Cc perché tali limitazioni valgono solo in mancanza di usi contrari, come viene previsto dallo stesso articolo 1283 Cc, laddove invece nei rapporti bancari esiste un uso normativo contrario che viene considerato perfettamente legittimo (vedi Cassazione 7571/92 e 6631/81).

I due finanziamenti cui fa riferimento la corte dappello riguardano il mutuo di lire 80.000.000 in data 2 maggio 1980 ed il mutuo di lire 500.000.000 del 23 novembre 1982, entrambi concessi dalla Crap al Licata.

Il primo mutuo, rimborsabile in cinque anni, venne concesso al tasso del 15% in ragione danno. Venne previsto che il mutuo sarebbe stato rimborsato in cinque rate annuali uguali e costanti, ciascuna di lire 23.865.243, comprensive di sorte ed interessi. Fu, infine, previsto che il ritardato pagamento alla scadenza di ciascuna delle rate avrebbe prodotto un interesse di mora del 21% in ragione danno, con decorrenza dalla scadenza.

Il secondo mutuo, anchesso rimborsabile in cinque anni, venne concesso al tasso del 20.50% in ragione danno. Venne previsto che il mutuo sarebbe stato rimborsato in cinque rate annuali uguali e costanti, ciascuna di lire 169.032.785, comprensive di sorte ed interessi. Fu, infine, previsto che il ritardato pagamento alla scadenza di ciascuna delle rate avrebbe prodotto un interesse di mora del 25% in ragione danno, con decorrenza dalla scadenza.

Come più sopra riportato il ricorrente deduce che il giudice dappello non avrebbe potuto cumulare gli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo, in forza della clausola contrattuale che li prevedeva, poiché gli interessi possono produrre interessi soltanto dalla domanda giudiziale o in base a convenzione posteriore alla loro scadenza.

La censura è fondata.

Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dallarticolo 1283 Cc.

Il principio è stato affermato da questa Corte a partire dalla sentenza 3479/71, la quale osservò che il «semplice fatto che nelle rate di mutuo vengono compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento né vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile».

Lo stesso principio è stato affermato da Cassazione 1724/77.

Lorientamento è da seguire.

A carico del mutuatario di somme di denaro sono poste due distinte obbligazioni.

La prima è quella di restituire la somma ricevuta in prestito (articolo 1813 Cc).

La seconda è quella di corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa pattuizione (articolo 1815 Cc).

Sono due obbligazioni distinte ontologicamente e rispondenti a finalità diverse.

Nei mutui cosiddetti ad ammortamento, la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità delladempimento delle due obbligazioni; nella rate concorrono, infatti, la graduale restituzione della somma ricevuta in prestito e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni del mutuatario, essa non è idonea a mutarne la natura né ad eliminarne lautonomia.

Ciò premesso deve ora verificarsi se in materia di mutuo bancario esista un uso contrario che legittimi la decorrenza degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi sin dal momento della loro scadenza; il che si risolve nellaccertare la legittimità della clausola, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma, a prescindere quindi dalle condizioni previste dallarticolo 1283 Cc.

Una ricognizione della giurisprudenza sul punto appare necessaria.

Anche in questo caso è opportuno prendere le mosse dalla sentenza 3479/71, sopra citata.

La fattispecie esaminata riguardava un mutuo di lire 100.000.000, concesso da un istituto bancario a dei privati, al tasso dell8% da estinguersi in trenta rate semestrali di lire 5.783.010, ciascuna comprensiva del capitale degli interessi a scalare; nel contratto era stato previsto che su tutte le somme dovute e non pagate nei termini contrattuali sarebbero decorsi a carico del mutuatario gli interessi di mora nella misura del 9%.

La corte dappello aveva ritenuto legittima la richiesta della banca mutuante di ottenere il pagamento degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, cos come convenzionalmente pattuito, rilevando che la fattispecie non integrava unipotesi di anatocismo, in quanto nei contratti di mutuo, nei quali sia pattuita lestinzione del debito per capitale ed interessi mediante un pieno di ammortamento, gli interessi rimangono fin dallinizio capitalizzati.

Come si è più sopra ricordato, Cassazione 3479/71 ha escluso che gli interessi perdessero la loro natura per effetto della inclusione nei ratei di ammortamento ed ha statuito che «salvo eccezioni previste dalla legge o lesistenza di usi contrari, che deve essere provata dalla parte interessata, anche nel caso di mutui ad ammortamento gli interessi di mora sulle rate di mutuo scadute e non pagate sono dovute soltanto a decorrere dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza e sempre che siano decorsi almeno sei mesi».

Analogo principio venne successivamente affermato da Cassazione 1724/77, più sopra citata.

Abbastanza significativo appare il fatto che le suddette sentenze non si pongano esplicitamente il problema dellesistenza di usi contrari che consentano di derogare al divieto di cui allarticolo 1283 Cc, considerato dalla seconda sentenza «norma imperativa, che presidia linteresse pubblico ad impedire una forma, subdola, ma non socialmente meno dannosa delle altre, di usura» con la conseguenza che «i patti conclusi in sua trasgressione sono nulli ai sensi dellarticolo 1418 Cc». Tuttavia dalla prima delle due sentenze, laddove è affermato che gli usi, con riferimento alla fattispecie esaminata, andavano provati, può indursi che nel caso esaminato tale prova non era stata data né (è da presumersi) offerta o dedotta.

Alle citate sentenza segue la sentenza 6631/81 di questa Corte che, sempre con riferimento ad un contratto di mutuo intercorso tra un istituto di credito ed un privato affermò il principio così massimato: «Gli usi che consentono lanatocismo, richiamati dallarticolo 1283 Cc, sono usi normativi, in quanto operano sullo stesso piano di tale norma (secundum legem) come espressa eccezione al principio generale ivi affermato, onde essi hanno lidentica natura delle regole dettata dal legislatore ed il giudice può applicarli attingendone comunque la conoscenza (iura novit curia), con la conseguenza che anche in sede di legittimità è ammessa una indagine diretta sugli usi in questione e, una volta accertatane lesistenza, una decisione sulla base dei medesimi, indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni svolte in proposito dal giudice di merito».

In applicazione del suddetto principio e ricordato – «che gli usi sono caratterizzati da un comportamento della generalità degli interessati che vi si adeguano con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto», la Corte ha ritenuto che «può fondatamente affermarsi che nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, lanatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche sia i clienti chiedono e riconoscono (nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti attivi e passivi che possono in concreto realizzarsi) come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sulloriginario importo della somma versata ma sugli interessi da questa prodotti e ciò anche a prescindere dai requisiti richiesti dallarticolo 1283 Cc».

Fatta questa premessa la Corte ha ritenuto che non era necessario accertare «un uso con specifico riferimento agli atti di mutuo, in quanto è idonea a legittimare lanatocismo nei confronti di questi, una consuetudine che riguardi tutti i rapporti di credito, in un determinato campo, dato che la regola generale trova applicazione nei casi particolari ad essa riconducibile» ed ha concluso affermando che «sussiste, dunque, un uso che rende lecito lanatocismo nella relazioni tra banche e clienti e, pertanto, deve concludersi, in conformità alle decisioni del giudice di merito, per la validità della clausola, contenuta nel mutuo in discussione, che prevede gli interessi moratori dell8.50% sulle rate di ammortamento scadute e non pagate».

Occorre soffermare lattenzione sulla suddetta sentenza perché essa costituisce il precedente (solo indirettamente,e peraltro senza dimostrazione alcuna, lesistenza di un uso era stata ritenuta da Cassazione 2335/80) sul quale si sono basate le successive decisioni di questa Corte (fino a Cassazione 2374/99) per affermare lesistenza generalizzata di usi bancari derogatori della norma di cui allarticolo 1283 Cc.

Peraltro, la sola sentenza, successiva a Cassazione 6631/81, che si è occupata del problema dellanatocismo nella materia del mutuo bancario è stata la 9227/95, che si è limitata a richiamare il precedente senza nulla aggiungere (ci si riferisce naturalmente alle sole decisioni in materia di mutui ordinari atteso che nei mutui fondiari lanatocismo è previsto dalla legge).

Della sentenza 6631/81 è da condividere laffermazione secondo cui gli usi richiamati dallarticolo 1283 Cc sono soltanto i cosiddetti usi normativi.

Questo punto non è discutibile ove si consideri che a detti usi è consentito derogare alla disciplina dettata dalla prima norma.

Nella fattispecie di cui allarticolo 1283 Cc, per effetto del richiamo, luso acquista forza di legge, così come è venuto a formarsi in seno alla categoria di persone che vi ha dato vita, onde la norma che lo richiama regola attraverso esso la materia che ne costituisce loggetto.

Del resto, su tale punto la giurisprudenza di questa Corte è concorde e laffermazione della natura normativa delluso richiamato dallarticolo 1283 Cc costituisce la premessa sia dellindirizzo che fa capo alla sentenza 6631/81 sia dellindirizzo innovativo che ha avuto inizio con Cassazione 2374/99.

Una rimeditazione è necessaria, invece, in ordine agli altri principi che si trovano affermati nella citata sentenza.

Come si è più sopra ricordato, la sentenza 6631/81, dopo aver premesso che «può fondatamente affermarsi che nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, lanatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche sia i clienti chiedono e riconoscono (nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti attivi e passivi che possono in concreto realizzarsi) come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza consolo sulloriginario importo della somma versata ma sugli interessi da questa prodotti e ciò anche a prescindere dai requisiti richiesti dallarticolo 1283 Cc», afferma che «non è necessario che si accerti un uso con specifico riferimento agli atti di mutuo, in quanto è idonea a legittimare lanatocismo nei confronti di questi, una consuetudine che riguardi tutti i rapporti di credito, in un determinato campo, dato che la regola generale trova applicazione nei casi particolari ad essa riconducibili».

Laffermazione di una regola generale tratta dalla constatazione della esistenza di una pratica anatocistica comune a «tutte le operazioni di dare e avere» nel campo bancario, non appare del tutto convincente quando poi si ammette che per almeno una di queste operazioni, e cioè quella di mutuo, tale pratica non è accertata; tanto che viene respinta la richiesta del ricorrente di accertamento di un uso con specifico riferimento agli atti di mutuo non con laffermazione che un uso siffatto esista, ma con laffermazione che in ordine a detto uso non sia necessario alcun accertamento stante lesistenza della regola generale.

Peraltro è ancora da osservare che allorquando luso è richiamato dalla legge, nei termini in cui ciò è fatto dallarticolo 1283 Cc, questa ne recepisce il contenuto, che viene così ad essere incorporato nella norma scritta, di cui diventa parte integrante; in tale caso il contenuto della norma, nella parte in cui fa riferimento alluso, è costituto appunto dal contenuto di questo, che viene così sussulto dalla norma negli stessi termini oggettivi e soggettivi in cui si è formato attraverso luniforme e costante ripetizione di un determinato comportamento da parte di un certo gruppo di soggetti.

Ciò comporta che luso non può estendersi a soggetti diversi da quelli che lo hanno comunemente praticato (limite soggettivo) e non può riguardare atti diversi da quelli in relazione ai quali è stato posto in essere.

Così se un uso si è formato in relazione ad un determinato tipo di contratto bancario, non soltanto per ciò può essere esteso ad altri tipi di contratti pur se posti in essere da un istituto bancario.

Così come del resto un uso formatosi in relazione ad uno specifico contratto posto in essere tra determinate categorie di soggetti non si può estendersi anche ad altri soggetti ancorché pongano in essere lo stesso tipo di contratto.

Alla luce delle esposte considerazioni non appare sufficiente laccertamento di un generico uso al quale ricondurre le varie fattispecie contrattuali, peraltro di natura, a volte, completamente diversa, ma è necessario verificare se, con specifico riferimento al contratto di mutuo stipulato tra un istituto di credito ed un privato, esista un uso che deroghi alla disciplina dellarticolo 1283 Cc.

Prima di procedere a questa verifica occorre risolvere un problema pregiudiziale, che può essere così formulato: se gli usi contrari richiamati dallarticolo 1283 Cc sono solo quelli preesistenti allentrata in vigore del Cc ovvero se sia possibile la formazione di usi contrari successivi.

Sul punto la dottrina è divisa.

I sostenitori della prima tesi (necessità che gli usi richiamati dallarticolo 1283 Cc siano preesistenti alla norma) basano la loro opinione, fondamentalmente, sulla natura imperativa della norma, la quale non consente comportamenti contra legem e quindi la formazione di nuovi usi in deroga alla disposizione legislativa.

I sostenitori della seconda tesi (ammissibilità della formazione di usi contrari successivi alla entrata in vigore della norma), fondano la loro opinione a) sulla considerazione che la gerarchia delle fonti non riguarda priorità temporali; b) sulla constatazione che luso contrario in quanto richiamato dalla norma non è un uso contra legem ma un uso secundum legem, con la conseguenza che esso sarebbe idoneo ad integrare la norma anche se formatosi successivamente; c) sulla osservazione che gli usi costituirebbero lex specialis, con la conseguenza di esser idonei a derogare, anche se di rango inferiore, alla legge generale.

La Corte ritiene che debba essere preferita la prima tesi.

Sul piano della teoria generale può convenirsi che le argomentazioni addotte dai sostenitori della seconda tesi non siano di per sé infondate.

Ciò che non può essere, invece, condivisa è lapplicazione che dei principi generali viene fatta alla fattispecie di cui allarticolo 1283 Cc.

Uno scrutinio delle norme del Cc, nelle quali è fatto rinvio agli usi contrari, consente di dare sostegno positivo alla tesi che si ritiene corretta.

Rinviano agli usi contrari, attribuendo ad essi funzione integrativa-derogatoria della disciplina prevista dalla legge, gli articoli 1283, 1457, 1510, 1528, 1665, 1739, 1756, 2148 del Cc.

Sono complessivamente otto articoli.

In cinque di queste norme (articoli 1457, 1510, 1528, 1665, 1756) è usata la locuzione «in mancanza di patto o uso contrario» ovvero «salvo patto o uso contrario».

Nellarticolo 1739 è usata la locuzione «salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari»; nellarticolo 2148 è usata la locuzione «senza il consenso del concedente o salvo uso contrario».

Solo nellarticolo 1283 Cc è usata la locuzione «in mancanza di usi contrari» senza alcun riferimento a pattuizioni contrarie ovvero a manifestazioni unilaterali di volontà quali consenso ovvero ordine diverso.

Lunica pattuizione ammessa dallarticolo 1283 è quella che le parti possono porre in essere in data posteriore alla scadenza degli interessi e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Questa considerazione porta ad una prima considerazione: in base allarticolo 1283 Cc lanatocismo è ammesso nei limiti indicati positivamente nella stessa norma (interessi dovuti per almeno sei mesi, nonché la domanda giudiziale ovvero convenzione posteriore allo loro scadenza); sono fatti salvi gli usi contrari; non sono ammessi patti anteriori alla scadenza degli interessi.

La salvezza degli usi contrari, contenuta nellarticolo 1283 Cc, è dovuta alla constatazione da parte del legislatore del 1942 della esistenza nella pratica commerciale di radicati usi che consentivano lanatocismo ed alla evidente intenzione di non incidere su di essi riconoscendone il valore normativo ancorché fossero contrari alla disciplina positiva che si intendeva dettare.

La mancata previsione della possibile di porre in essere patti contrarti (se non nei limiti dalla norma stessa indicati) trova, invece, la sua spiegazione nelle finalità che la norma di cui allarticolo 1283 Cc si prefigge.

Come è stato ricordato da Cassazione 2374/99: «Le finalità della norma sono stata identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e, dallaltra, nellintento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dellinadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al momento di sottoscrivere lapposita convenzione, lesatto ammontare del suo debito. Richiedendo che lapposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che laccettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito. Finalità, va anche detto, che lungi dallapparire anacronistiche, per quanto riguarda gli intenti antiusurari, sono di grandissima attualità, perché la lotta allusura ha trovato in tempi recenti nuove motivazioni e nuovi impulsi e ha portato allapprovazione della legge 108/96, che ha radicalmente innovato la disciplina preesistente, rendendo più agevole lapplicazione delle sanzioni penali e civili (con la modifica del secondo comma dellarticolo 1815 Cc), anche con lintroduzione di un meccanismo semplificato di accertamento della natura usuraria degli interessi, consistente nel mero superamento obiettivo di un tasso-soglia determinato dal Ministro del tesoro per ogni trimestre. Ora, pur rimanendo nei limiti del tasso-soglia, le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti. È stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni».

Lanalisi della genesi e della finalità dellarticolo 1283 Cc ed il raffronto tra il detto articolo e gli altri articoli del Cc sopra richiamati danno ragione dellaffermazione che non consente la formazione di usi contrari aventi forza di legge in epoca successiva alla data di entrata in vigore della norma.

La disciplina dellanatocismo, dopo lentrata in vigore del Cc del 1942, è dettata dalle disposizioni positive contenute nellarticolo 1283 e dagli usi contrari (presupposti già esistenti) dal detto articolo richiamati.

A differenza delle altre norme del Cc sopra richiamate larticolo 1283 Cc non prevede la possibilità di patti contrari.

Per comprendere appieno limportanza che tale differenza comporta occorre avere presente che gli usi contrari, richiamati nelle norme del Cc, si applicano ai rapporti da esse contemplati ancorché ad essi le parti non abbiano fatto riferimento ma solo per il fatto che esistono e sono accertati.

In relazione agli articoli 1457, 1510, 1528, 1665, 1739, 1756 e 2148 Cc, le eventuali pattuizioni contrarie alla norma o non rispondenti ad usi contrari esistenti, trovano riconoscimento di legittimità nella stessa norma che le consente.

Con riferimento a queste norme non si può escludere che la reiterazione di identiche pattuizioni, possa portare alla creazione di un uso contrario fino allora non esistente; in questo caso la legittimità delluso contrario non troverebbe la sua giustificazione nel fatto che la norma fa salvi gli usi contrari, ma nel fatto che le pattuizioni contrarie consentite dalla norma sono idonee, eventualmente, a far nascere un nuovo uso che sarebbe in tal caso applicabile anche se non più riprodotto in una pattuizione.

Al contrario, in relazione allarticolo 1283 Cc, una pattuizione relativa allanatocismo, posta in essere successivamente allentrata in vigore del codice, che non fosse stata conforme alla disciplina positiva dettata dallarticolo 1283 ovvero agli usi già esistenti (perché relativa ad un contratto diverso da quello con riferimento al quale luso si era formato ovvero relativa a soggetti diversi), sarebbe stata nulla perché contraria al divieto, sia pure limitato, contenuto nella legge.

Detta pattuizione, ancorché ripetuta nel tempo, non sarebbe stata idonea a generare un uso normativo; essa avrebbe potuto al più generare una prassi negoziale contra legem non idonea, in quanto tale, a modificare la disciplina positiva esistente.

È, infatti, vero che luso contrario, se richiamato dalle norma di legge, non è contra legem ma secundum legem, ma è anche vero che luso formatosi contro la legge esistente, in quanto frutto di patti posti in essere contro il divieto in essa contenuto, non può mai divenire secundum legem.

Ciò che si è fin qui detto in ordine alle pattuizioni vale anche in relazione ai comportamenti, ancorché non tradotti in patti (precisazione questa doverosa, atteso che gli usi nascono anche per la reiterazione nel tempo di un determinato comportamento).

Invero se tali comportamenti (e si fa sempre esclusivo riferimento alla disciplina dellarticolo 1283 Cc) si fossero risolti nella spontanea reciproca accettazione di una disciplina relativa ad un determinato rapporto in nulla si sarebbero distinti dalle pattuizioni se non per il fatto che con il comportamento la volontà veniva solo tacitamente manifestata.

Se tali comportamenti avessero invece costituito frutto di imposizione unilaterale, determinata ad esempio da situazioni di monopolio o altre situazioni di predominio contrattuale, sarebbe mancato quel consenso minimo necessario per la nascita delluso; e ciò esime dallaffrontare il contestato (in dottrina) problema della necessità del requisito della opinio iuris ad necessitatis per lesistenza delluso normativo.

Deve pertanto affermarsi, con riferimento alla disciplina dellarticolo 1283 Cc, che gli usi contrari cui la norma si riferisce sono quelli che esistevano anteriormente allentrata in vigore del Cc.

Usi contrari non avrebbero potuto successivamente formarsi perché la natura della nroma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditivi del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche delluso normativo.

Né può essere contestata la natura imperativa della norma per il fatto che essa stessa ammette di essere derogata da usi contrari, una volta dimostrato che tale deroga è possibile solo ad opera di usi contrari preesistenti.

A questo punto occorre, allora, verificare se anteriormente al 1942 esistevano o meno usi che nel campo specifico del mutuo bancario ordinario consentissero lanatocismo oltre i limiti previsti dallarticolo 1283 Cc e, particolarmente, una pattuizione analoga a quella intercorsa tra le parti del presente giudizio.

La risposta è negativa.

La dottrina che subito dopo lentrata in vigore del Cc del 1942 si è occupata del commento dellarticolo 1283 Cc ha indicato lesistenza di usi contrari per il conto corrente e per altri contratti tipici bancari ma non per il mutuo.

Fino al 1976 nelle raccolte degli usi a cura delle camere di commercio lapplicazione degli interessi sugli interessi veniva ammessa con riferimento a specifiche operazioni bancarie; tra i contratti non viene mai menzionato il contratto di mutuo; si menzionano, infatti, solo i rapporti di conto corrente, i depositi a risparmio, i conti vincolati e non vincolati. Del contratto di mutuo solo qualche raccolta si occupa ma solo per certificare che gli interessi relativi a frazione di anno si calcolano computando i giorni secondo lanno civile e dividendo il numero così ottenuto per il divisore fisso dellanno commerciale.

Solo la raccolta degli usi di Catania prevedeva che «nel caso che il pagamento della bimestralità, semestralità ed annualità di ammortamento di un debito commerciale avvenga dopo uno o più periodi di tempo, gli interessi di mora che decorrono al tasso consentito sulle somme si capitalizzano a fine di ogni periodo di tempo e si producono quindi alla loro volta nuovi interessi di mora» (il che a ben vedere costituisce una diversa forma di anatocismo, questa volta non sugli interessi corrispettivi del mutuo ma sugli interessi di mora dovuti in relazione al ritardato pagamento delle rate di mutuo).

Soltanto a partire dal 1976 nella raccolta degli usi della provincia di Milano (e, a volte con qualche insignificante variazione, in numerose altre raccolte provinciali, ma non in tutte) viene certificata lesistenza di un uso concernente gli interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti. In particolare larticolo 12 della raccolta di Milano indica che «nel caso di mancato pagamento entro il quanto giorno successivo alla scadenza, anche se festivo, di rate di rimborso di mutui e finanziamenti estinguibili secondo piani di ammortamento, le banche percepiscono gli interessi di mora sullintero importo delle rate scadute e non pagate».

Analoga disposizione si trova poi al paragrafo 16 degli usi bancari accertati su base nazionale: «nel caso di mancato pagamento, nei termini previsti, di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, le banche percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato».

Il fatto che lesistenza delluso sia stata certificata solo trentaquattro anni dopo lentrata in vigore del codice dimostra con sufficiente certezza che almeno precedentemente al 1942 un uso siffatto non esisteva.

Inoltre, per le ragioni precedentemente esposte, la certificazione delluso non può attribuire allo stesso il valore di uso normativo, ma può al più costituire prova di una prassi, volontaria o imposta, contraria alla legge.

È appena il caso di aggiungere che sulla vicenda in esame non incide il decreto legislativo 342/99; infatti, larticolo 25, comma terzo, del detto decreto legislativo, il quale aveva stabilito la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Cicr di cui al comma secondo del medesimo articolo, è stata dichiarata costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 425/00.

Quanto sin qui detto porta, in accoglimento del primo profilo di censura di cui al quinto motivo del ricorso, alla cassazione della sentenza impugnata in relazione al punto in cui ha affermato che nel caso in esame, in relazione al calcolo degli interessi, non sono applicabili le limitazioni previste dallarticolo 1283 Cc, per effetto di un uso bancario contrario.

Laccoglimento della censura comporta lassorbimento del secondo profilo di censura dello stesso motivo e del settimo motivo.

Assorbito è pure il primo motivo del ricorso con il quale si denuncia: Mancata applicazione del disposto dellarticolo 1200 Cc in relazione allarticolo 360 numeri 3 e 5 Cpc e si deduce che la corte dappello ha omesso di pronunciare in ordine alla richiesta di cancellazione dellipoteca nonostante lavvenuto pagamento delle somme a garanzia delle quali lipoteca era stata accesa.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

PQM

La Corte di cassazione, sezione terza civile, riunisce i ricorsi. Accoglie, per quanto di ragione, il quinto motivo del ricorso principale, con assorbimento del primo e del settimo motivo. Rigetta gli altri motivi del ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia, anche per le statuizioni in ordine alle spese del processo di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.