Penale

Friday 14 September 2007

La violenza del docente va sempre punita.

La violenza del docente va sempre
punita.

Cassazione – Sezione sesta penale
– sentenza 24 aprile – 13 settembre 2007, n. 34674

Presidente Ambrosini – Relatore
Martella

Pm Fratice – difforme –
Ricorrente Cucinotta

Fatto e diritto

1. La Corte di appello di Catania,
con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Siracusa del 26.5.2004, appellata dal Cucinotta Giuseppe, ha riqualificato il
fatto, originariamente contestato come delitto previsto dall’art. 572 c.p.
(«perché il Cucinotta, in Siracusa fino al marzo 1999, in qualità di
maestro di scuola elementare presso l’Istituto “Buon fanciullo”, maltrattava i
propri alunni, C. e A. C., A. F. e G. P. e, in particolare: ‑ percuoteva
C. C., A. C., A. F. e G. P. con calci e schiaffi; ‑ colpiva con un pugno
alla testa il minore C. C. facendogli sbattere il
labbro sul banco; ‑ chiudeva C. C. dentro un armadio dell’Istituto;
‑ si poneva con la sedia sopra C. C. e A. F.; ‑ faceva spogliare G.
P. fino a farlo rimanere nudo in classe»), quale violazione dell’art. 571 c.p.
(abuso di mezzi di correzione o di disciplina), rideterminando la pena, con le
già concesse attenuanti generiche, da mesi otto a mesi tre di reclusione.

2. Avverso tale
decisione, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, Cucinotta
Giuseppe che denuncia:

– contraddittorietà della
motivazione per avere il giudice a quo espresso un giudizio di sostanziale
attendibilità degli alunni escussi nel corso del dibattimento, alla stregua
della contraddittoria ricostruzione dei fatti dagli stessi
operata e la cui testimonianza, per essere stati detti minori posti al
centro di attenzioni di una pluralità di persone, è risultata influenzata a tal
punto da distorcerne il racconto;

– erronea applicazione della
legge penale.

Si eccepisce che la condotta
dell’imputato, pur nel ricorso alle punizioni (certamente particolari come il
ricorso al nastro adesivo, ovvero al chiudere un alunno dentro l’armadio come
luogo di castigo e così via), rispondeva essenzialmente alla necessità di
trovare un dialogo con una classe "impossibile", al fine, comunque,
di insegnare qualcosa agli alunni.

Si rileva, peraltro, come l’abuso
del mezzo di correzione diventa penalmente rilevante ai sensi dell’art. 571 c.p., solo se dallo stesso deriva una malattia nel corpo o
nella mente: il che sarebbe dovuto essere oggetto da parte dei giudici del
merito che, invece, lo hanno omesso.

3. Il ricorso è da ritenere
infondato.

Correttamente, con adeguata ed
esaustiva motivazione, i giudici del merito hanno assunto a base della
ricostruzione dei fatti le dichiarazioni rese dai minori (che ‑ si è
evidenziato ‑ non si tratta di bambini molto piccoli e l’audizione è
sempre avvenuta con l’ausilio di una psicologa, con funzione di sostegno
psicologico, e ciò proprio al fine di evitare che nel racconto dei ragazzi
potessero provocarsi distorsioni).

Si è, quindi, in
sintesi richiamato come dalle dichiarazioni rese dai predetti sia emerso
abbastanza chiaramente come il Cucinotta, indicato da tutti come il maestro
"Pippi", usava quelle che si dicono "maniere forti" per
mantenere la disciplina nella classe e cercare di insegnare qualcosa ai suoi
alunni: "Ci dava legnate, poi ci dava i soldi per non farci parlare"
(A. C.), "Il maestro Peppe … dava botte tutti i giorni a tutti i
bambini, specialmente a quelli più monelli come A. F. e C. C." (G. I.),
“Il maestro Cucinotta mi dava botte e poi mi dava cartine, caramelle e diceva:
non glielo dire alla mamma” (G. P.), “Mi dava calci, mi faceva spogliare, chiudeva
la porta” (C. C.), si comportava "un pochino male", si arrabbiava e
alzava la voce, "dava botte" (L. C.).

Sul piano sostanziale, il
ricorrente non ha davvero motivo di dolersi: il fatto commesso dall’imputato,
qualificato ‑ come si è detto ‑ dal giudice di appello come abuso
dei mezzi di correzione, appare davvero al limite del più grave delitto di
maltrattamenti, non potendosi, comunque, ignorare, con specifico riferimento
alle espressioni linguistiche utilizzate nell’art. 571 c.p.,
che la nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione va interpretata in
sintonia con l’evoluzione del concetto di "abuso sul minore", che si
concretizza ‑ ex art. 571 c.p. (nella ricorrenza dell’abitualità e del
necessario elemento soggettivo) ‑ allorché si configuri un comportamento
doloso, attivo od omissivo, mantenuto per un tempo apprezzabile, che umilia,
svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un minore, causandogli
pericoli per la salute, anche se compiute con soggettiva intenzione correttiva
o disciplinare.

È, poi, appena il caso di
rammentare che per l’integrazione della fattispecie prevista dall’art. 571 c.p.
è sufficiente il dolo generico, non essendo dalla norma
richiesto il dolo specifico, cioè un fine particolare e ulteriore
rispetto alla consapevole volontà di realizzare il fatto costitutivo di reato,
ossia la condotta di abuso.

Costituisce, peraltro,
accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, la sussistenza sia di
condotte dell’imputato comportanti violenza e costrizione psichica verso i
minori, sia dell’elemento soggettivo doloso, motivatamente ritenuta dai giudici
del merito, dei quali il Collegio ritiene corretta la valutazione secondo cui
gli atti compiuti dall’imputato hanno realizzato traumi psicologici per le
piccole vittime e, perciò, fatti da cui deriva pericolo di una malattia nella
mente delle parti offese; pericolo che, alla stregua delle più recenti
acquisizioni scientifiche, sussiste ogniqualvolta ricorre il concreto rischio
di rilevanti conseguenze sulla salute psichica del soggetto passivo, essendo,
ormai, opinione comune nella letteratura scientifico‑psicologica
che metodi di educazione rigidi ed autoritari, che utilizzino comportamenti
punitivi violenti o costrittivi, come quelli realizzati dall’imputato, siano
non soltanto pericolosi, ma anche dannosi per la salute psichica, così da
essere responsabili di una serie di disturbi variegati e complessi: dallo stato
d’ansia all’insonnia e alla depressione, fino – quando il trauma si è
verificato nei primi anni di vita ‑ a veri e propri disturbi caratteriali
e comportamentali nell’età adulta.

Consegue da quanto sopra, il
rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.