Civile

Tuesday 04 December 2007

La validità delle multe con il telelaser.

La validità delle multe con il
telelaser.

Cassazione – Sezione seconda
civile – sentenza 30 maggio – 19 novembre 2007, n. 23982

Presidente – Relatore Settimj

Pm Russo – conforme
– Ricorrente Castelli ed altro

Fatto e diritto

Saulo e Paolo Castelli impugnano
per cassazione i capi 1 e 2 della sentenza 21.2.05 con la quale il G.d.P. di
Treviglio ha rigettato, dopo averle riunite, le opposizioni che ciascun d’essi aveva proposte avverso il verbale d’accertamento di
violazione nn. 2012 del 17.4.04 redatto dalla polizia municipale del Comune di
Ciserano.

Parte intimata non svolge
attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375
c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire
requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota
di trasmissione, conclude chiedendo la reiezione del ricorso siccome
manifestamente infondato.

Insistono i ricorrenti con
memoria.

Al riguardo le
considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto
sono senza dubbio da condividere.

Con unico complesso motivo, i
ricorrenti si dolgono – denunziando violazione dell’art. 4/III dDL 121/02 e L 168/02, dell’art. 142/VI CdS nonché vizi di
motivazione – che il giudice a quo abbia disatteso la loro argomentazione difensiva
basata sull’inidoneità allo scopo, in relazione alla richiamata normativa,
dell’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni per eccesso di velocità
denominata Telelaser in quanto priva di dispositivo d’accertamento fotografico
dell’identità del veicolo cui è addebitata la trasgressione.

Censura in tal senso è
manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità
formatasi sull’argomento e dalla quale questo Collegio non ha ragione di
discostarsi (e pluribus, da ultimo, Cass. 24.4.06 n. 9532, 26.4.05 n. 8675,
20.4.05 n. 8232).

L’art. 142,
comma 6, CdS dispone che "per la determinazione dell’osservanza dei
limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del
cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato
dal regolamento".

L’art. 345 del
regolamento di esecuzione, sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di
accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta,
dispone, al primo comma, che "Le apparecchiature destinate a controllare
l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da
raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in
modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell’utente"; al
secondo comma, che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal
Ministero dei lavori pubblici"; al quarto comma, che "per
l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di
cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia
stradale di cui all’art. 12 del codice e devono essere nella disponibilità
degli stessi".

Le apparecchiature elettroniche
di controllo della velocità devono, dunque, essere omologate, devono consentire
di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed
accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia
stradale di cui all’art. 12 CdS (comma 1: "L’espletamento dei servizi di
polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla
specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato;
c) all’Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai
Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di
competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del
territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell’interno
addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di
istituto").

Non è, invece, richiesto, come
ritenuto dai ricorrenti, che esse siano anche munite
di dispositivi in grado d’assicurare una documentazione, con modalità
meccaniche automatiche, quale la fotografica, dell’accertamento
dell’infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive solo che le
apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente
omologate.

La norma regolamentare, alla
quale rinvia l’art. 142, comma 6, CdS, stabilisce i
requisiti ai quali è subordinata l’omologazione delle apparecchiature
elettroniche, tra i quali l’idoneità a consentire la rilevazione della velocità
del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente
la determinazione inequivoca della velocità del veicolo, ben potendo poi
l’individuazione di questo essere demandato all’agente di polizia addetto
all’apparecchiatura stessa, come prescritto dal surrichiamato art. 345 del
regolamento, e ciò fa senza alcun esplicito riferimento alla documentazione
fotografica od altrimenti meccanica dell’individuazione stessa.

Né potrebbe arguirsi
l’indispensabilità di detta documentazione, per rendere la rilevazione della
velocità chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare
prescriva che l’accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza
dell’utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l’altro a diverso fine,
d’una modalità d’accertamento, riferibile all’eventuale documentazione
fotografica dell’infrazione commessa, non può trarsi la conseguenza ch’essa
costituisca l’unica modalità d’individuazione del veicolo normativamente
consentita od obbligatoria.

In
considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida
evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte
regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano
consentire di fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo
chiaro e accertabile, e non abbia, viceversa, delineato anche le
caratteristiche necessarie per l’omologazione, attestandosi sulla tipologia
delle apparecchiature all’epoca esistenti.

Alle esaminate disposizioni di
carattere generale si è successivamente aggiunta – ma non sostituita, in
ragione della specificità delle ipotesi previste e regolate – la norma speciale
posta dall’art. 4 del DL 20.6.02 n. 168, come convertito con modificazioni
dalla L 1.8.02 n. 168, con la quale il legislatore,
dopo aver disposto, al primo comma, che sulle particolari strade indicatevi
possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di
controllo del traffico … finalizzati al rilevamento a distanza delle
infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 CdS,
prescrive, al terzo comma, che, in tal caso, la violazione debba essere
documentata con sistemi fotografici, di ripresa video
o con analoghi dispositivi che … consentano di accertare, anche in tempi
successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo nonché i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il
responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di
rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati
ai sensi dell’art. 45 CdS ove utilizzati senza la presenza od il diretto
intervento degli agenti preposti.

Un’interpretazione letterale e
razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei
quali si compone il terzo comma, evidenzia come la previsione d’apparecchiature
capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalità della violazione
e l’identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l’accertamento
abbia luogo in un momento successivo, id est in base
alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su
pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli
agenti al momento della violazione; diversamente, nelle ipotesi in cui la
violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature
non predisposte per la memorizzazione fotografica dell’infrazione e, comunque,
alla presenza degli agenti, rimane valida l’applicazione della normativa
generale, per la quale, come si è visto, questi ultimi possono rilevare
mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente
procedere di persona all’identificazione del veicolo.

Al qual riguardo, è noto che,
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (e
plu-ribus, nel tempo, S.U. 25.11.90, n. 12545; 5.12.95, n. 12846; 22.3.95, n.
3316, 5.2.99 n. 1006, 8.3.01 n. 3350, 3.12.02 n. 17106), nel giudizio
d’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa, il verbale d’accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino
a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal
pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini
d’apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo,
stante l’efficacia probatoria privilegiata attribuita all’atto pubblico
dall’art. 2700 c.c. in ragione della cui ratio debbono, per converso, ritenersi
prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante.

Ne consegue che l’accertamento
delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base
della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal
detto art. 142 CdS e delle constatazioni personali degli agenti – constatazioni
che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e
la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni
sensoriali" implicanti margini d’apprezzamento individuali, come ritenuto
dal giudice a quo -, facendo infatti prova il verbale
fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi e constatazioni,
mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può
essere data dall’opponente in base alla dimostrazione del difetto di
funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni
della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a
concrete circostanze di fatto (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05
n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).

Orbene, con riferimento
all’apparecchiatura denominata Telelaser, debitamente omologata, è
ingiustificata la tesi dei ricorrenti intesa ad escludere che l’accertamento
della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, potesse essere idoneamente documentato dal verbale degli
agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito di
efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati
dal pubblico ufficiale, ed altrettanto ingiustificata è la tesi per cui la
dizione dell’art. 345 del regolamento d’esecuzione "in modo chiaro e
accertabile" implichi la necessità che l’apparecchiatura elettronica
fornisca anche prova documentale, fotografica od altrimenti meccanica
automatica, dell’individuazione del veicolo e non solo della velocità dello stesso.

D’altra parte, all’esame
dell’impugnata sentenza – che non viene espressamente
impugnata sul punto per omessa pronunzia ex artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c. – non
risulta che gli opponenti avessero dedotto elementi
dai quali desumere un cattivo funzionamento dell’apparecchio utilizzato nella
circostanza, donde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze
dell’accertamento compiuto con l’apparecchiatura elettronica non erano state
vinte da prova contraria.

In difetto della qual deduzione e
prova del difettoso funzionamento dell’apparecchiatura di rilevamento devesi
concludere che l’accertamento dell’infrazione è valido e legittimo, dacché, da
un lato, l’apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità
rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati rilevati, dall’altro,
la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato discende
dall’operazione di puntamento e, quindi, d’identificazione del veicolo stesso
effettuata dall’agente di polizia stradale che ha in uso l’apparecchiatura in
questione.

Nessuna delle esaminate ragioni
di censura meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Parte intimata non avendo svolto
attività difensiva, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese.

PQM

La Corte respinge il ricorso.