Tributario e Fiscale

Friday 18 July 2008

La UE ha bocciato il condono Iva 1998-2001

La UE ha bocciato il
condono Iva 1998-2001

SENTENZA DELLA CORTE (Grande
Sezione) 17 luglio 2008 (*) «Inadempimento di uno
Stato – Art. 10 CE – Sesta direttiva IVA – Obblighi in regime interno –
Controllo delle operazioni imponibili – Condono»

Nella causa C‑132/06,

avente
ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il
7 marzo 2006,

Commissione delle Comunità
europee, rappresentata dal sig. E. Traversa e dalla sig.ra M. Afonso, in
qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana,
rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal
sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta
dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A.
Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis e U. Lõhmus, presidenti di sezione, dai sigg. E.
Juhász, A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič, J. Malenovský, J.
Klučka ed E. Levits, giudici,

avvocato
generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere:
sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 settembre 2007,

sentite
le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 25 ottobre
2007,

ha
pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle
Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana,
avendo previsto in maniera espressa e generale, agli artt. 8 e 9 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (Supplemento ordinario alla
GURI n. 240/L. del 31 dicembre 2002; in prosieguo: la
«legge n. 289/2002»), una rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili
effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva
del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari –
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1,
in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché dell’art. 10
CE.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

2 Ai sensi dell’art. 10 CE:

«Gli Stati membri adottano tutte
le misure di carattere generale e particolare atte ad
assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero
determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano
quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi
misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente
trattato».

3 Il secondo ‘considerando’ della
sesta direttiva è formulato come segue:

«considerando che (…) il bilancio
delle Comunità sarà, senza pregiudizio delle altre entrate, integralmente
finanziato con risorse proprie delle Comunità; che queste risorse comprendono,
tra l’altro, quelle provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [(in
prosieguo: l’“IVA”)] e ottenute mediante applicazione di una aliquota
comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole
comunitarie».

4 Il quarto ‘considerando’ di
questa direttiva è redatto come segue:

«considerando che è opportuno
tener conto dell’obiettivo della soppressione delle imposizioni
all’importazione e delle detassazioni all’esportazione per gli scambi tra gli
Stati membri e garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla
cifra d’affari in ordine all’origine dei beni e delle prestazioni di servizi,
onde realizzare a termine un mercato comune che implichi una sana concorrenza e
presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno».

5 Il quattordicesimo
‘considerando’ della suddetta direttiva è così formulato:

«considerando che gli obblighi
dei contribuenti debbono essere, per quanto possibile, armonizzati per
assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell’imposta in
tutti gli Stati membri; che i contribuenti debbono segnatamente dichiarare periodicamente
l’ammontare complessivo delle proprie operazioni, a monte ed a valle, quando
ciò è necessario per stabilire e controllare la base imponibile delle risorse
proprie».

6 Ai sensi dell’art. 2 della
sesta direttiva, sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto
passivo che agisce in quanto tale, nonché le importazioni di beni.

7 L’art. 22 della sesta direttiva
così dispone:

«(…)

4. Ogni soggetto passivo deve presentare
una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati
membri. (…)

(…)

5. Ogni soggetto passivo deve
pagare l’importo netto dell’[IVA] al momento della presentazione della
dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un’altra
scadenza per il pagamento di questo importo o per la riscossione di acconti provvisori.

(…)

8. (…)
gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi
ritengano necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad
evitare le frodi.

(…)».

Il diritto nazionale

8 Gli artt. 8 e 9 della legge n.
289/2002, che regolano rispettivamente l’«Integrazione degli imponibili per gli
anni pregressi» e la «Definizione automatica per gli anni pregressi»,
riguardano sia l’IVA che altre imposte e prelievi obbligatori.

L’art. 8 della legge n. 289/2002

9 In sostanza, l’art. 8 della
legge n. 289/2002 prevede la possibilità per i contribuenti di presentare una
dichiarazione integrativa dell’IVA al fine di rettificare quelle già presentate
per i periodi d’imposta compresi fra il 1998 ed il 2001. Conformemente al suddetto
art. 8, terzo comma, questa dichiarazione deve essere
accompagnata dal pagamento della maggiore imposta dovuta a titolo di IVA entro
il 16 aprile 2003, calcolata «mediante l’applicazione delle disposizioni
vigenti in ciascun periodo di imposta». La predetta dichiarazione è valida solo
se indica i maggiori importi dovuti pari almeno a EUR 300 per ciascun periodo
di imposta. I pagamenti possono essere divisi in due rate di pari importo se
eccedono la somma di EUR 3 000 per le persone fisiche o di EUR 6 000 per le
persone giuridiche.

10 L’art. 8, quarto comma, della
legge n. 289/2002 contempla la possibilità di presentare la dichiarazione
integrativa dell’IVA in forma riservata. Tuttavia, il contribuente che non ha
presentato nessuna dichiarazione relativa ai periodi d’imposta interessati non
può beneficiare di questa opportunità.

11 Ai sensi dell’art. 8, sesto comma, di questa legge, la presentazione di una
dichiarazione integrativa dell’IVA comporta, relativamente agli importi pari
alla maggiore IVA, risultanti da questa dichiarazione aumentati del 100%, vale
a dire un importo dell’IVA dovuta doppio rispetto a quello dichiarato dal
contribuente, l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie,
l’esclusione della punibilità del contribuente interessato per alcuni reati
tributari e comuni e l’esclusione di ogni accertamento tributario.

12 L’art. 8, nono comma, della
suddetta legge consente ai soggetti passivi che hanno utilizzato la procedura
riservata prevista dall’art. 8, quarto comma, della
stessa, di essere esenti da ogni verifica diversa da quella riguardante la
coerenza delle loro dichiarazioni integrative.

13 L’art. 8, decimo comma, della
legge n. 289/2002 stabilisce che non possono tuttavia avvalersi delle
disposizioni dell’art. 8:

– i contribuenti ai quali, alla
data di entrata in vigore della detta legge, sia stato notificato processo
verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento,
nonché invito al contraddittorio;

– i contribuenti nei cui confronti sia stata esercitata un’azione penale per gli
illeciti di cui all’art. 8, sesto comma, lett. c), della stessa legge, e della
quale hanno avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della
dichiarazione integrativa dell’IVA.

14 In base all’art. 8, dodicesimo comma, della legge n. 289/2002, il deposito di
una dichiarazione integrativa dell’IVA non può costituire notizia di reato.

L’art. 9 della legge n. 289/2002

15 L’art. 9 della legge n.
289/2002 riguarda la «Definizione automatica per gli anni pregressi». In base
alla circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione
centrale normativa e contenzioso 21 febbraio 2003, n. 12, la
dichiarazione per detta definizione automatica, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 289/2002, non ha come scopo, a differenza della dichiarazione
integrativa dell’IVA prevista dall’art. 8 della stessa legge, la dichiarazione
dei maggiori imponibili, ma la presentazione dei dati che consentono di
determinare gli importi da versare per ottenere il beneficio del condono.

16 Se i periodi d’imposta
contemplati dalla suddetta definizione automatica sono gli stessi di quelli
previsti dall’art. 8 della legge n. 289/2002, la dichiarazione sottoscritta ai
sensi dell’art. 9 della stessa deve, in compenso, in base al primo comma
dell’art. 9, riguardare, «a pena di nullità, tutti i periodi d’imposta».

17 Ai sensi dell’art. 9, secondo comma, lett. b), della legge n. 289/2002, la
definizione automatica ai fini dell’IVA è realizzata con il versamento, per
ciascun periodo d’imposta, «di un importo pari alla somma del 2 per cento
dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate dal contribuente, per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel
periodo d’imposta», e del 2% dell’IVA sulle cessioni di beni e sulle
prestazioni di servizi «detratta nel medesimo periodo»; i suddetti importi
devono essere cumulati. Tale percentuale è pari all’1,5% se l’imposta esigibile
ovvero l’imposta detratta superano gli importi di EUR 200 000, e all’1% per un
importo di imposta superiore a EUR 300 000. Quando l’applicazione di questa
disposizione comporta il versamento di un importo superiore a EUR 11 600 000,
la parte eccedente tale importo è ridotta dell’80%. L’art. 9, sesto comma,
della suddetta legge introduce tuttavia un sistema di pagamento di un importo
minimo per ogni periodo d’imposta, vale a dire EUR 500 se l’ammontare del
volume d’affari del contribuente non supera EUR 50 000, EUR 600 se quest’ultimo
è compreso tra EUR 50 000 e EUR 180 000 e EUR 700 se
esso supera EUR 180 000.

18 Per ogni periodo d’imposta
relativamente al quale non sia stata depositata alcuna
dichiarazione, l’art. 9, ottavo comma, della legge n. 289/2002 impone il
versamento di una somma forfettaria pari a EUR 1 500 per le persone fisiche
interessate, elevata a EUR 3 000 per le società e le associazioni.

19 Ai sensi dell’art. 9, decimo
comma, lett. b) e c), della predetta legge, la definizione automatica ai fini
dell’IVA comporta, per il contribuente interessato, l’estinzione delle sanzioni
amministrative tributarie, l’esclusione dell’applicazione di sanzioni penali
per alcuni reati tributari e comuni connessi, nonché l’esclusione di ogni
accertamento tributario.

20 A termini dell’art. 9, quattordicesimo comma, della legge n. 289/2002, sono
esclusi dal beneficio della suddetta definizione automatica:

– i contribuenti ai quali, alla
data di entrata in vigore di questa legge, sia stato notificato processo
verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento, nonché
invito al contraddittorio;

– i contribuenti nei cui confronti sia stata esercitata l’azione penale per gli
illeciti di cui all’art. 9, decimo comma, lett. c), della stessa legge, e della
quale abbiano avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della
dichiarazione integrativa;

– i contribuenti che abbiano
omesso di presentare l’insieme delle dichiarazioni relative a tutti i tributi
di cui all’art. 9, secondo comma, e per tutti i
periodi d’imposta di cui allo stesso art. 9, primo comma.

Procedimento precontenzioso

21 Ritenendo che le disposizioni
degli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002 siano incompatibili con gli artt. 2 e
22 della sesta direttiva nonché con gli artt. 10 CE e 249 CE, la Commissione,
conformemente alla procedura prevista dall’art. 226 CE, in data 16 dicembre 2003 ha trasmesso alla
Repubblica italiana una lettera di diffida. Con lettera del 30 marzo 2004 detto
Stato membro ha contestato l’incompatibilità addotta dalla Commissione. Non
soddisfatta della risposta della Repubblica italiana, la Commissione ha inviato
a questo Stato membro, con lettera del 18 ottobre 2004, un parere motivato
invitandolo a conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dal suo
ricevimento. Nella risposta del 31 gennaio 2005 al predetto parere motivato, la Repubblica italiana ha
nuovamente contestato l’esistenza di siffatta incompatibilità. Alla luce di
ciò, la Commissione
ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

22 La Commissione sostiene
che la Repubblica
italiana, avendo previsto in maniera espressa e generale, agli artt. 8 e 9
della legge n. 289/2002, la rinuncia all’accertamento delle operazioni
imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, ha violato
gli obblighi ad essa imposti dagli artt. 2 e 22 della
sesta direttiva e dall’art. 10 CE.

23 La Commissione precisa
che gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva e l’art. 10 CE
impongono agli Stati membri un duplice obbligo, dato che questi ultimi sono
tenuti ad adottare, da un lato, tutti gli atti legislativi di diritto nazionale
necessari a dare attuazione alla sesta direttiva e, dall’altro, ad attuare
tutte le misure di natura amministrativa necessarie ad assicurare l’osservanza,
da parte dei soggetti passivi IVA, degli obblighi derivanti dalla medesima
direttiva, in particolare dell’obbligo di pagare, nell’arco di un certo periodo
di tempo, l’imposta dovuta a seguito dell’effettuazione di operazioni
imponibili.

24 Secondo la Commissione, gli artt.
8 e 9 della legge n. 289/2002 costituiscono una deroga alla legislazione
generale disciplinante l’IVA in Italia, legislazione che a sua volta
costituisce il recepimento in diritto italiano delle direttive comunitarie in
materia di IVA. La
Commissione ritiene che tale deroga sia contraria agli artt.
2 e 22 della sesta direttiva.

25 Riguardo
all’obbligo imposto agli Stati membri ai sensi dell’art. 2 della sesta
direttiva di assoggettare ad IVA tutte le cessioni di beni e tutte le
prestazioni di servizi, la
Commissione sostiene che uno Stato membro non può sottrarsi
unilateralmente all’obbligo di assoggettare ad IVA determinate categorie di
operazioni imponibili, o introducendo esenzioni d’imposta non previste dal
legislatore comunitario, o escludendo dall’ambito di applicazione di questa
direttiva operazioni imponibili che viceversa dovrebbero esservi ricomprese.

26 Per quel che riguarda gli
obblighi previsti dall’art. 22 della sesta direttiva, la Commissione rileva
che, siccome questi obblighi sono formulati in termini inequivocabili e
tassativi, gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall’uno o
dall’altro di tali obblighi solo se una specifica norma dell’art. 22 conferisca loro esplicitamente tale facoltà di deroga.
Secondo la Commissione,
l’art. 22, n. 8, della predetta direttiva ha lo scopo di fornire alle
amministrazioni fiscali nazionali gli strumenti di controllo necessari,
sottoponendo nel contempo i soggetti passivi ad obblighi corrispondenti a tali
doveri di controllo, e imponendo agli Stati membri l’obbligo di «assicurare
l’esatta riscossione dell’imposta» mediante un’efficace azione di accertamento
e di lotta all’evasione. A parere della Commissione, il suddetto art. 22 non
conferisce agli Stati membri un potere discrezionale che consenta
loro di esonerare la totalità dei contribuenti dall’obbligo di tenere una
contabilità, di emettere fatture e di presentare una dichiarazione di pagamento
dell’IVA.

27 La Commissione riconosce
che gli Stati membri, nel verificare 1’esattezza delle dichiarazioni IVA e dei
relativi versamenti da parte dei soggetti passivi, hanno un certo margine di
discrezionalità che consente loro di calibrare la propria azione di controllo
in funzione delle risorse umane e dei mezzi tecnici disponibili a tal fine.
Essa, tuttavia, sostiene che gli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002 hanno
ecceduto il margine di discrezionalità concesso agli Stati membri dal
legislatore comunitario, poiché la Repubblica italiana ha rinunciato in modo
generale, indiscriminato e preventivo ad ogni attività di accertamento e
verifica in materia di IVA.

28 Inoltre, nel constatare
l’assenza di un qualsiasi nesso fra il debito di imposta calcolato secondo le
norme ordinarie dell’IVA e gli importi da versare da parte dei contribuenti che
desiderino beneficiare dei regimi di condono previsti rispettivamente dagli
artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002, la Commissione ritiene che le disposizioni dei
predetti articoli possono provocare gravi distorsioni nel corretto
funzionamento del sistema comune dell’IVA, alterare il principio di neutralità
fiscale inerente a questo sistema e compromettere l’obbligo di garantire la
riscossione equivalente dell’imposta in tutti gli Stati membri.

29 La Repubblica italiana,
che riconosce che la normativa comunitaria in materia di IVA impone agli Stati
membri di applicare l’imposta a tutti i contribuenti e di effettuare il
relativo controllo, sostiene che il meccanismo di cui agli artt. 8 e 9 della
legge n. 289/2002 non ha effetto né sugli obblighi dei contribuenti né sugli
elementi costitutivi dell’imposta. Esso riguarderebbe, invece, gli ambiti di
operatività del controllo e della riscossione dell’imposta, in relazione ai
quali gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale.

30 Secondo
questo Stato membro, la censura della Commissione diretta a definire il
meccanismo previsto dagli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002 come rinuncia
«generale, indiscriminata e preventiva ad ogni attività di accertamento e
verifica in materia di IVA», equivale a impedire in generale agli Stati membri
di ricorrere a strumenti di conciliazione o di definizione delle liti pendenti
al fine di evitare contenziosi ed assicurarsi un gettito immediato, mediante
riduzioni concordate del tributo.

31 La Repubblica italiana
rileva in particolare che la propria amministrazione finanziaria non è in grado
di controllare la totalità dei contribuenti, con la conseguenza che il regime
previsto agli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002 consente di incamerare subito
una parte non trascurabile dell’imposta e di indirizzare l’attività di
controllo nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi del condono in
esame.

32 Il suddetto Stato membro
sostiene anche che il fatto di percepire un’imposta, a suo parere, notevolmente
maggiore di quella riscuotibile sulla base dell’ordinaria attività di
accertamento e controllo consente di ritenere rispettati gli obblighi derivanti
dalla sesta direttiva, non potendosi affermare il contrario solo perché il
recupero è avvenuto con un versamento spontaneo dei contribuenti anziché a
seguito di una pretesa coattiva dell’amministrazione finanziaria.

33 Questo Stato
membro osserva che l’art. 8 della legge n. 289/2002 ha lo scopo di
consentire ai contribuenti, non ancora individuati come evasori dall’amministrazione
finanziaria, di sanare la propria posizione a condizione che dichiarino
spontaneamente l’imponibile evaso e che versino una somma pari ad almeno il 50%
dell’imposta evasa (ovvero ai 2/3 se trattasi di ritenute). Con il pagamento,
all’amministrazione finanziaria sarebbe preclusa la possibilità di effettuare
accertamenti sulle somme che non superino di almeno il
100% (50% per le ritenute) quelle dichiarate a titolo integrativo.

34 Nell’invocare l’art. 8, decimo
comma, della legge n. 289/2002, le cui disposizioni sono menzionate al punto 13 della presente sentenza, la Repubblica italiana
sostiene che i contribuenti già individuati come evasori sono esclusi dal
beneficio di cui al predetto art. 8.

35 Riguardo
all’art. 9 della legge n. 289/2002, la Repubblica italiana sottolinea che il beneficio
previsto da questa disposizione non è concesso nelle due ipotesi di cui
all’art. 8, decimo comma, di tale legge, indicate al punto 13 della presente
sentenza, nonché ai sensi dell’art. 9, quattordicesimo comma, della predetta
legge, qualora l’interessato abbia omesso di presentare l’insieme delle
dichiarazioni relative a tutti i contributi ex art. 9, secondo comma, e per
tutti i periodi di imposta considerati all’art. 9, primo comma.

36 Questo Stato
membro precisa che il riferimento, nell’art. 9, quattordicesimo comma,
della legge n. 289/2002, a «tutti i tributi di cui al comma 2» è stato sempre
interpretato nel senso di considerare separatamente i tributi di cui all’art.
9, secondo comma, lett. a), di questa legge e l’IVA, di cui allo stesso art. 9,
secondo comma, lett. b). Conseguentemente, si è ritenuto ostativo al beneficio
della definizione automatica di cui al suddetto art. 9 il fatto di avere omesso
di dichiarare l’IVA per tutte le annualità interessate, anche se risultavano
presentate, per i medesimi anni, dichiarazioni relative ad altre imposte. Il
predetto Stato membro aggiunge che, conformemente all’art. 9,
nono comma, della legge n. 289/2002, l’amministrazione finanziaria ha sempre
il diritto di riscuotere l’imposta dovuta sulla base dei dati derivanti dalla
dichiarazione IVA e che, comunque sia, il controllo fiscale è sempre possibile
qualora si tratti di accertare il diritto (o la mancanza del diritto) al
rimborso dell’imposta che dovrebbe risultare da questa dichiarazione.

Giudizio della Corte

37 Dagli artt. 2 e 22 della sesta
direttiva e dall’art. 10 CE emerge che ogni Stato
membro ha l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative al
fine di garantire che l’IVA sia interamente riscossa nel suo territorio. A tale
riguardo, gli Stati membri sono obbligati ad accertare le dichiarazioni fiscali
dei contribuenti, la relativa contabilità e gli altri documenti utili, nonché a
calcolare e a riscuotere l’imposta dovuta.

38 Nell’ambito del sistema comune
dell’IVA, gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi a
carico dei soggetti passivi e beneficiano, a tale riguardo, di una certa
libertà in relazione, segnatamente, al modo di utilizzare i mezzi a loro
disposizione.

39 Questa
libertà, tuttavia, è limitata dall’obbligo di garantire una riscossione
effettiva delle risorse proprie della Comunità e da quello di non creare
differenze significative nel modo di trattare i contribuenti, e questo sia
all’interno di uno degli Stati membri che nell’insieme di tutti loro. La Corte ha dichiarato che la
sesta direttiva deve essere interpretata in conformità al principio di
neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, in base al quale gli
operatori economici che effettuano le stesse operazioni non devono essere
trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA (sentenza 16 settembre
2004, causa C‑382/02, Cimber Air, Racc. pag. I‑8379, punto 24).
Ogni azione degli Stati membri riguardante la riscossione dell’IVA deve
rispettare questo principio.

40 Ai sensi dell’art. 8 della
legge n. 289/2002, i contribuenti che non hanno osservato gli obblighi relativi
agli esercizi d’imposta compresi tra il 1998 e il 2001 – ovvero, in determinati casi, un anno soltanto prima dell’adozione di
questa legge – possono sottrarsi ad ogni accertamento e alle sanzioni
applicabili fino a un limite equivalente al doppio dell’importo dell’IVA che
risulta nella dichiarazione integrativa. Le autorità italiane, infatti, non
hanno più titolo per accertare le operazioni imponibili effettuate durante i
quattro anni precedenti l’adozione della predetta legge, nel limite tuttavia
degli importi definiti all’art. 8, sesto comma, della
stessa. Questa rinuncia è applicabile, in linea di principio, qualora il
contribuente dichiari e corrisponda l’importo che
avrebbe dovuto pagare inizialmente. Tuttavia, dato che un accertamento può
essere eseguito solo per gli importi superiori al doppio di quelli che il
soggetto passivo ha comunicato nella dichiarazione integrativa dell’IVA, la
legge n. 289/2002 è tale da indurre fortemente i contribuenti a dichiarare
soltanto una parte del debito effettivamente dovuto. Ne consegue che i
contribuenti che beneficiano del condono ai sensi di questo articolo si
sottraggono definitivamente agli obblighi ad essi
incombenti di dichiarare e di pagare l’importo dell’IVA normalmente dovuto per
i periodi d’imposta compresi fra il 1998 ed il 2001.

41 Riguardo all’importo dell’IVA
dovuto ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289/2002, esso si discosta
maggiormente da quello che il contribuente avrebbe dovuto
pagare. A termini di questo articolo, infatti, un soggetto passivo che non ha
presentato la dichiarazione relativa agli esercizi di imposta compresi tra il
1998 ed il 2001 può sottrarsi ad ogni controllo e a qualunque sanzione
amministrativa tributaria e penale, versando un importo corrispondente al 2%
dell’IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi da lui
effettuate ed un importo pari al 2% dell’IVA detratta nel medesimo periodo.
Questa percentuale è dell’1,5% per un’imposta esigibile o per un’imposta
detratta che superi EUR 200 000 e dell’1% per un importo eccedente EUR 300 000.
Qualora l’importo dovuto in applicazione dell’art. 9 superi un determinato
livello, la parte eccedente tale importo è ridotta dell’80%. Gli importi che
devono essere pagati non possono essere inferiori a EUR 500.

42 Ne consegue che l’art. 9 della
legge n. 289/2002 consente ai contribuenti che non hanno osservato gli obblighi
in materia di IVA, relativi agli esercizi d’imposta compresi tra il 1998 ed il
2001, di sottrarsi definitivamente a questi ultimi e alle sanzioni dovute per
il mancato rispetto degli stessi, versando una somma forfettaria invece di un
importo proporzionale al fatturato realizzato. Orbene, queste somme forfettarie
sono sproporzionate rispetto all’importo che il soggetto passivo avrebbe dovuto versare sulla base del volume d’affari
risultante dalle operazioni da lui effettuate, ma non dichiarate.

43 Sostituendo, appena dopo la
scadenza dei termini assegnati ai soggetti passivi per corrispondere gli
importi dell’IVA normalmente dovuti, gli obblighi degli interessati risultanti
dagli artt. 2 e 22 della sesta direttiva con altri obblighi che non richiedono
il pagamento dei suddetti importi, gli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002
svuotano di contenuto questi articoli della sesta direttiva, che sono tuttavia
alla base del sistema comune dell’IVA e incidono, pertanto, sulla struttura
stessa di questa imposta. Lo squilibrio significativo esistente tra gli importi
effettivamente dovuti e quelli corrisposti dai contribuenti che intendono
beneficiare del condono in questione conduce ad una quasi-esenzione fiscale.

44 Ne deriva che la legge n.
289/2002 pregiudica seriamente il corretto funzionamento del sistema comune
dell’IVA. Le disposizioni di detta legge, introducendo rilevanti differenze di
trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alterano il
principio di neutralità fiscale. Per lo stesso motivo, queste disposizioni
violano l’obbligo di garantire una riscossione equivalente dell’imposta in
tutti gli Stati membri.

45 Come indicato al quarto
‘considerando’ della sesta direttiva, nella misura in cui il principio di
neutralità fiscale consente la realizzazione di un mercato comune che implichi
una sana concorrenza, il funzionamento stesso di quest’ultimo è pregiudicato
dalla legislazione italiana poiché i contribuenti in
Italia possono attendersi di non dover versare una parte significativa dei loro
oneri fiscali.

46 In tale contesto occorre
sottolineare che la lotta contro la frode è un obiettivo riconosciuto e
promosso dalla sesta direttiva (v. sentenze 21 febbraio 2006, causa C‑255/02,
Halifax e a., Racc. pag. I‑1609, punto 71, e 22
maggio 2008, causa C‑162/07, Ampliscientifica e Amplifin, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 29). L’art. 22, n. 8, della sesta direttiva
invita gli Stati membri a stabilire, all’occorrenza, altri obblighi per evitare
le frodi.

47 Orbene, è giocoforza
constatare che la legislazione italiana produce un effetto contrario nella
misura in cui i contribuenti colpevoli di frode risultano favoriti dalla legge
n. 289/2002.

48 La Repubblica italiana
sostiene che i casi di esclusione dal beneficio del condono fiscale in esame
portano a minimizzare l’impatto reale di quest’ultimo. Essa rileva in
particolare che i contribuenti che non hanno depositato le dichiarazioni IVA
per nessuno degli esercizi fiscali rilevanti, nonché coloro che non hanno
rispettato gli obblighi in materia di IVA e nei cui confronti sia già stato
definito un procedimento a favore delle autorità fiscali, sono esclusi dal
beneficio di tale misura.

49 Tuttavia, le cifre fornite
dalla Repubblica italiana nel controricorso, in base alle quali circa il 15%
dei soggetti passivi, ossia quasi 800 000 di loro, avrebbero
richiesto il beneficio del condono fiscale nel corso dell’anno 2001,
sottolineano l’importanza di una misura che non può essere considerata di
portata limitata, nonostante i casi di esclusione allegati dallo Stato membro
interessato.

50 Dato che i casi di esclusione
sono molto limitati, occorre constatare che la Commissione
giustamente qualifica la misura del condono come una rinuncia generale e
indiscriminata al potere di verifica e rettifica da parte dell’amministrazione
finanziaria.

51 La Repubblica italiana
sostiene che la legge n. 289/2002 avrebbe consentito
all’erario di recuperare immediatamente, e senza la necessità di avviare lunghi
procedimenti giudiziari, una parte dell’IVA non dichiarata inizialmente.

52 Orbene, introducendo una
misura di condono appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti
passivi avrebbero dovuto pagare l’IVA e richiedendo il pagamento di un importo
assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto, la misura in questione
consente ai soggetti passivi interessati di sottrarsi definitivamente agli
obblighi ad essi incombenti in materia di IVA, anche
se le autorità fiscali nazionali avrebbero potuto individuare almeno una parte
di questi contribuenti durante i quattro anni precedenti alla data di
prescrizione dell’imposta normalmente dovuta. In questo senso, la legge n.
289/2002 rimette in discussione la responsabilità che grava su ogni Stato
membro di garantire l’esatta riscossione dell’imposta.

53 Di conseguenza, occorre
ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione e dichiarare che la Repubblica italiana,
avendo previsto agli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002 una rinuncia generale
e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel
corso di una serie di periodi d’imposta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva
nonché dell’art. 10 CE.

Sulle spese

54 Ai sensi dell’art. 69, n. 2,
del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se
ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana,
rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana,
avendo previsto agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), una rinuncia generale e indiscriminata
all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie
di periodi di imposta, è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17
maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché dell’art. 10 CE.

2) La Repubblica italiana è
condannata alle spese.

Firme