Penale

Wednesday 06 October 2004

La tortura sarà reato, ma solo se infligge sofferenze gravi e non deriva da una sanzione, misura o condotta legittima. Sbalorditivo il testo licenziato, pressochè all’ unanimità , dalla Commissione Giustizia

La tortura sarà reato, ma solo se infligge sofferenze gravi e non deriva da una sanzione, misura o condotta legittima. Sbalorditivo il testo licenziato, pressoché allunanimità, dalla Commissione Giustizia

Camera dei deputati

«Introduzione dell’articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di tortura»

(Ddl 1483/C, 1518/C, 1948/C e 4990/C nel testo proposto dal relatore in commissione Giustizia)

Dopo l’articolo 613 del codice penale sono inseriti i seguenti:

Articolo 613bis

Delitto di tortura

È punito con la reclusione da tre a dodici anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona una tortura sottoponendola a gravi sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere informazioni o confessioni da essa o da una terza persona su un atto che essa stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso ovvero allo scopo di punire una persona per gli atti dalla stessa compiuti o che la medesima è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano se le sofferenze sono conseguenza di condotte, misure o sanzioni legittime.

  Articolo 613ter

Fatto commesso all’estero

È punito secondo la legge italiana il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, cittadino o straniero che commette nel territorio estero il reato di tortura di cui all’articolo 613-bis in danno di cittadino italiano.