Civile

Wednesday 10 January 2007

La storica sentenza della Cassazione sui parcheggi a pagamento.

La “storica” sentenza della
Cassazione sui parcheggi a pagamento.

Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 16 novembre 2006-9 gennaio 2007, n.
116

Presidente Carbone – Relatore
Bonomo

Pm Iannelli – difforme –
Ricorrente Comune di Quartu Sant’Elena – Controricorrente Satta ed altri

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30
novembre 2001 presso la
Cancelleria del GdP di Cagliari l’avv. Gavino Satta per sé e
per la moglie Bonaria Piras si opponeva all’intimazione di pagamento di alcune
sanzioni applicate dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Quartu
Sant’Elena per ripetute violazioni all’articolo 157 Cds (parcheggio
dell’autovettura di proprietà della Piras, utilizzata dal Satta, in zona a
pagamento senza l’esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme
dovute per la sosta). Il ricorrente chiedeva che venissero
dichiarati nulli ed inefficaci tutti i verbali di accertamento e di
contestazione notificatigli per manifesta nullità delle delibere della Giunta
Municipale e delle ordinanze del Sindaco di Quartu adottate in materia di parcheggi
a pagamento nel centro cittadino, nullità derivante dalla mancata previsione di
adeguate aree destinate al libero parcheggio, come previsto dal comma 8
dell’articolo 7 Cds.

Il Comune di Quartu S.E. eccepiva
l’incompetenza del giudice a deliberare in materia di dichiarazione di
illegittimità di atti amministrativi, quali la istituzione
di aree di parcheggio e, nel merito, sosteneva che la zona di parcheggio‑
rientrava tra quelle‑ definite. A) dall’articolo 2
del Dm 144/68, emanato dal ministro dei Lavori Pubblici.

Con sentenza deliberata e depositata il 3 luglio 2002, il Giudice di Pace di Cagliari,
in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità ed inefficacia di tutti i
verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata impugnati, dei quali
ordinava la revoca, condannando il Comune di Quartu S.E al rimborso delle spese
processuali.

osservava
il giudice di merito, in particolare:

a) che sussisteva la
giurisdizione del giudice ordinario, in quanto gli atti amministrativi erano
esaminati solo incidentalmente;

b) che le delibere istitutive dei
parcheggi a pagamento dovevano essere disapplicate per aver ignorato il
disposto dell’articolo 9 della legge 317/67, non
essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze dell’area
interessata;

c) che erano inoltre state
emanate ordinanze del Sindaco di Quartu S.E.,
istitutive di ulteriori parcheggi a pagamento, nel periodo dal 18 maggio 1994
al 2 marzo 2001, in
nessuna delle quali era stato tenuto conto del dettato dell’articolo 8, CdS (salvo
che nell’ordinanza 110/94 che aveva previsto l’istituzione di un parcheggio
libero in una zona lontanissima);

d) che l’assunto del Comune,
secondo cui le strade e le piazze interessate rientravano nella zona definibile
come A ai sensi dell’articolo 2 del Dm dei lavori
pubblici 2 aprile 1968 n. 144, non poteva essere condiviso, in mancanza di
riscontri documentali.

Avverso tale
decisione il Comune di Quartu Sant’Elena ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di tre motivi.

Gavino Satta e Maria Bonaria
Piras hanno resistito con controricorso ed hanno depositato una memoria,
pervenuta in cancelleria per posta il 9 giugno 2006.

All’udienza del 12 giugno 2006 il
Collegio della Prima Sezione civile disponeva la remissione degli atti al Primo
Presidente per eventuale assegnazione della causa alle Su.

Motivi della decisione

1. Il controricorso è
improcedibile, essendo stato depositato (mediante spedizione a mezzo posta
effettuata il 27 gennaio 2003) oltre il termine di venti giorni dalla
notificazione (avvenuta il 5 dicembre 2002), prescritto dall’articolo 370 Cpc.

2. Con il primo mezzo
d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del Dpr 393/59, e succ. mod., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria
motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non aveva considerato come il
provvedimento erroneamente ritenuto affetto da vizi avesse inteso tutelare le
esigenze dei servizi di sosta a pagamento, né che il pubblico interesse può
(non) coincidere con l’interesse di uno o più soggetti senza che ciò valga ad
incidere sull’aspetto pubblicistico dell’interesse tutelato con il
provvedimento amministrativo.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di giurisdizione, nonché
violazione e falsa applicazione dell’articolo 23, terz’ultimo comma, della
legge 689/81, nel suo coordinamento con gli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo
1865 n. 2248, all. E.

Si sostiene che il giudice di
pace, sebbene tenuto a limitare il proprio sindacato alla legittimità del
provvedimento, ai soli fini della disapplicazione, aveva esteso
la sua valutazione al merito, travalicando i limiti interni della propria
competenza giurisdizionale, sia criticando la scelta operata
dall’Amministrazione nel prendere in considerazione l’interesse pubblico del
funzionamento dei servizi sia dichiarando l’opportunità di riservare un’area
per la sosta di determinati autoveicoli.

4. Con il terzo motivo si deduce
la nullità della sentenza impugnata, in base alle medesime considerazioni
svolte con il motivo precedente, con riferimento alla parte della motivazione
che contesta la corretta individuazione delle aree del centro storico da parte
del Comune di Quartu S.E..

5. La questione di giurisdizione,
che va esaminata preliminarmente, non è fondata.

La controversia ha per oggetto il
pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme che regolano la
sosta dei veicoli. La giurisdizione spetta al giudice ordinario essendo in
contestazione il diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di
somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando
la possibilità per il giudice ordinario di sindacare incidentalmente, ai fini
della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a base della pretesa
sanzionatoria.

Tanto premesso, il ricorso non
merita accoglimento.

Il Giudice di pace di Cagliari ha
disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco
istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni
perché esse (delibere, n. 14‑69 del 1424/89 del 16.9.1991 e 621/94,
nonché una serie di ordinanze del Sindaco comprese tra il periodo 18.5.1994 ~
2.3.2001) non prevedevano la istituzione di parcheggi
liberi né davano atto della preesistenza di tali parcheggi, in violazione
dell’articolo 8 CdS.

Evidentemente si voleva fare
riferimento all’articolo 7, comma 8 CdS. secondo cui
"Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia
o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di
controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della
stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una
adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per
le zone definite a norma dell’articolo 3 "area pedonale" e “zona a
traffico limitato, nonché per quelle definite "A" dall’articolo
2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici 1444/68 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare
rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta
nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".

Il Giudice di pace ha osservato
anche‑che solo l’ordinanza 110/94 aveva previsto l’istituzione di un
parcheggio libero, ma questo era situato in zona lontanissima dall’area
riguardante 1

contestate
violazioni. Né poteva ritenersi, secondo il medesimo giudice, che l’obbligo di
riservare un’adeguata area destinata a parcheggio libero non sussistesse
con riferimento ai casi esaminati, in quanto i parcheggi rientravano nella zona
definita “A” dall’articolo 2 del decreto del ministro del Lavoro (più
esattamente, dei Lavori Pubblici) 2 aprile 1968, perché il Comune non aveva mai
definito come tale l’area in questione né aveva prodotto documentazione da cui
risultasse che strade di cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani di
particolare valore storico o di particolare pregio ambientale.

Osserva il Collegio che, in tal
modo, il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su
scelte di merito rimesse all’esercizio del potere discrezionale
dell’amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti
amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti
nella violazione dell’obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero. Nel
medesimo senso, con riferimento all’articolo 4, comma 8, del Cds approvato con
Dpr 393/59, si sono già pronunciate queste Su, con la sentenza 6348/48, secondo
cui, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di
autoveicolo senza l’osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona
da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di
opposizione avverso l’ordinanza‑ingiunzione irrogativa della sanzione, se
resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio
del potere discrezionale del l’amministrazione, deve ritenersi consentito con
riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia
pure al limitato fine della sua disapplicazione) come quello consistente nella
violazione dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in
prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o
previsto il parcheggio solo a pagamento.

Sul punto il ricorrente non ha
formulato specifiche censure deducendo vizi di violazione di legge né ha
lamentato difetto di motivazione in relazione al possesso in concreto, da parte
delle aree interessate, dei caratteri necessari per rientrare nella zona definita
"A" dell’articolo 2 citato.

6. Il ricorso deve essere,
pertanto, rigettato.

Nulla per le spese del giudizio
di cassazione in considerazione dell’esito del ricorso e dell’improcedibilità
del controricorso.

PQM

La Corte dichiara improcedibile
il controricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il
ricorso.