Lavoro e Previdenza

Wednesday 05 September 2007

La sentenza della Cassazione penale sul mobbing.

La sentenza della Cassazione
penale sul mobbing.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 29 agosto 2007, n. 33624

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

Quinta Sezione penale

Dr. Giuseppe Pizzuti Presidente

Dr. Mario Rotella consigliere

Dr. Gian Giacomo Sandrelli “

Dr. Maurizio Fumo “

Dr. Maria Vessichelli “

ha
pronunciato la seguente

Sentenza

sul
ricorso presentato dalla Parte Civile I.C. e dal Pubblico Ministero di Santa
Maria Capua Vetere

avverso

la
sentenza di non luogo a procedere resa dal Giudice dell’Udienza preliminare
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 3.11.2006 nei confronti
di G.D.N. nato il …omissis… Sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli

sentita

la Requisitoria
del Procuratore Generale nella persona del Cons. Giuseppe Febbraro che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi

IN FATTO

Ricorrono avverso la sentenza di
non luogo a procedere resa dal GUP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere
nel proc. a carico di G.D.N. sia il PM. sia la Parte Civile I.C.,
lamentando entrambi sia la erronea applicazione della legge penale sia la
carenza di motivazione. La vicenda attiene ad una annosa
querelle tra la prof. I.C., insegnante di sostegno presso l’Istituto d’arte di
S.L., ed il preside della scuola, G.D.N., sfociata in contenzioso
amministrativo e, di poi, penale. L’accusa dedotta nell’attualeprocedimento è
di lesioni personali volontarie gravi in ragione dell’indebolimento permanente
dell’organo della funzione psichica, in sostanza un comportamento
riconducibile, come si esprimono le parti, nella condotta di mobbing. Il
giudice ha reso sentenza liberatoria sostanzialmente ritenendo
"insostenibile" la tesi (espressa da CT.) della riconducibilità alla
nozione di lesione della mera alterazione del tono dell’umore attesa la natura
transeunte ed assai comune e la difficoltà di individuare un atto a cui collegare eziologicamente la malattia.

IN DIRITTO

1) Sia le parti private sia il
giudicante invocano, per l’attuale vicenda, la condotta di mobbing.

Con la nozione (delineatasi nella
esperienza giudiziale gius/lavoristica) di mobbing si individua la fattispecie
relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della
persecuzione, finalizzata all’emarginazione del lavoratore, onde configurare
una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo
di lavoro. La difficoltà di inquadrare la fattispecie in una precisa figura
incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione, deriva
– nel caso di specie – dalla erronea contestazione del reato da parte del P.M. Infatti, l’atto di incolpazione è assolutamente incapace di
descrivere i tratti dell’azione censurata. La condotta di mobbing suppone non
tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di
atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale,
convergenti sia nell’esprimere l’ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell’efficace capacità di mortificare ed isolare il
dipendente nell’ambiente di lavoro. Pertanto la prova della relativa
responsabilità "deve essere verificata, procedendosi alla valutazione
complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi… che può essere
dimostrata per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue
caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti
specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa…"
(cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.2006, Meneghello/Unicredit
Spa, CED Cass. 587359).

2) È approdo giurisprudenziale di
questa Corte che la figura di reato maggiormente prossima ai connotati
caratterizzanti il cd. mobbing è quella descritta
dall’art. 572 c. p., commessa da persona dotata di autorità per l’esercizio di
una professione: si richiama, in tal senso, per una situazione di fatto
giuridicamente paragonabile – in linea astratta – alla presente Cass., sez. VI,
22.1.2001, Erba, CED Cass. 218201. Ove si accolga
siffatta lettura, risulta evidente che, soltanto per l’ipotesi dell’aggravante
specifica della citata disposizione, si richieda la individuazione
della conseguenza patologica riconducibile agli atti illeciti.

3) Se questa è la premessa di
diritto (richiamata dalle parti processuali nei loro ricorsi e dal giudice
nella decisione impugnata), non è dato vedere – nella contestazione formulata
dalla pubblica accusa verso il D.N. – quale azione possa ritenersi illecita e
causativa della malattia della C. Non risulta – pertanto – illogica l’osservazione
del giudice che lamenta la mancata individuazione degli atti lesivi, ciascuno
dei quali difficilmente in grado di rapportarsi alla patologia evidenziata
(malattia, a sua volta, non connotata da esiti allocabili cronologicamente –
con sicurezza – quanto al suo insorgere, così da evidenziare l’autore del fatto
illecito e le circostanze modali dell’azione lesiva). D’altra parte, in carenza
financo di una prospettazione espressamente continuativa (la condotta è,
tuttavia, contestata "sino all’aprile 2003" senza richiamo all’art.
81 cpv. c.p.), è ben ardua la ravvisabilità del rapporto di cui all’art. 40 c.
p. di una singola ingiuria o di una sola propalazione
diffamatoria o intimidativa (i cui contorni restano oscuri, non essendo
assolutamente specificati nell’addebito di accusa). Gli stessi atti di
impugnazione richiamano la pluralità di gesti ostili, senza che – peraltro –
degli stessi vi sia indicazione (se non indebitamente generica) nella formale
incolpazione. Non è, conseguentemente data la ravvisabilità dei parametri di
frequenza e di durata nel tempo delle azioni ostili poste in essere dal
soggetto attivo delle lesioni personali, onde valutare il loro complessivo
carattere persecutorio e discriminatorio.

4) Trascurando quanto attiene
alla già resa valutazione della prova, incompatibile con il giudizio di
legittimità, le censure addotte sono infondate poiché
pretendono dal GIP di considerare una "reiterazione" di condotte, non
compiutamente contestata; inoltre riferita ad azioni in sé prive di
potenzialità direttamente lesiva dell’integrità della vittima (come ingiurie,
diffamazioni, ecc.), o prive di riscontri di esiti obiettivamente dimostrabili.
Per questa ragione, non si rileva né carenza né illogicità della motivazione,
attesa la radicale insufficienza della contestazione a contenere possibili
sviluppi dibattimentali dell’accusa (ben avendo potuto, già in sede di udienza
preliminare, il PM. procedere a più confacente contestazione) ed a sviluppare
un possibile compendio probatorio ex art. 422 c.p.p.,
onere che grava principalmente sull’organo di accusa. I ricorsi vengono rigettati: da tanto consegue la condanna della parte
civile al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna la
parte Civile al pagamento delle spese del procedimento.