Penale

Monday 28 November 2005

La sentenza della Cassazione che condanna le parti civili alle spese nel processo per la strage di piazza Fontana.

La sentenza della Cassazione che
condanna le parti civili alle spese nel processo per la strage di piazza Fontana.

Cassazione – Sezioni unite penali
(cc) – sentenza 25 ottobre-16 novembre2005, n.41476

Presidente Marvulli –relatore
Onorato

Pg Cesqui – ricorrenti Pg Corte
d’appello ReggioCalabria e Pc Inps

Svolgimento del processo

1 – Con sentenza del 2 febbraio
1998 il pretore di Reggio Calabria assolveva perché il fatto non sussiste, ex articolo 530 comma 2 Cpp, Misiano Maria Luisa
dal reato di truffa in danno dell’Inps, contestatole per avere simulato con
Vitetta Matteo, titolare di azienda agricola – successivamente deceduto – un
rapporto di lavoro agricolo, inducendo in errore l’istituto previdenziale e
determinandolo a corrisponderle una indennità di disoccupazione agricola da
maggio a dicembre 1989 e da giugno a settembre 1990.

2 – Il pubblico ministero e la
parte civile Inps proponevano appello e la corte distrettuale di Reggio
Calabria, con sentenza del 27 maggio 2004, confermava integralmente la
pronuncia di primo grado, condannando altresì la parte civile al pagamento
delle spese processuali del grado di appello.

Osservava la corte che le
deposizioni dei due testi di accusa non potevano
considerarsi decisive, giacché i medesimi, dipendenti del Vitetta, avevano – sì
– riferito di non aver mai visto la Misiano lavorare nel fondo del Vitetta, ma
avevano anche precisato di non poter escludere che la medesima si trovasse al
lavoro in una parte dell’esteso fondo agricolo diversa da quella dove
lavoravano essi stessi. Inoltre le deposizioni di altri
testi escussi avvaloravano la tesi difensiva.

L’accusa era quindi fondata su
elementi logici non irrilevanti, ma inidonei ad
assurgere alla dignità di prove dotate di tranquillante certezza.

3 – Contro tale decisione hanno proposto ricorso il Procuratore Generale di Reggio
Calabria e l’Inps.

3.1 – Il Procuratore generale
denuncia con un solo motivo violazione dell’articolo 192 comma 2 Cpp, nonché manifesta illogicità della motivazione risultante dal
testo della sentenza impugnata.

Lamenta che la Corte territoriale
ha completamente trascurato la valutazione di numerosi
indizi precisi, gravi e concordanti: in particolare la circostanza che la
Misiano era proprietaria di un proprio fondo agricolo di oltre quaranta ettari,
per la coltivazione del quale assumeva mano d’opera bracciantile e colonica; il
fatto che era compartecipe all’impresa familiare nella gestione della farmacia
del marito, con un reddito mensile di circa dieci milioni di lire; l’ulteriore
significativa circostanza che il rapporto di lavoro bracciantile de quo era
durato il numero di giornate minimo per conseguire il requisito contributivo.

3.2 – Dal canto suo il difensore
della parte civile, regolarmente munito di procura speciale, deduce:

3.2.1 – mancanza di motivazione
risultante dal provvedimento impugnato, laddove la corte si è limitata alla esposizione acritica e parziaria delle risultanze
testimoniali, senza prendere in considerazione i numerosi e gravi elementi
indiziari che pure aveva menzionato nella parte narrativa;

3.2.2 – inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di nullità (articolo 125, comma 3, Cpp), laddove
la corte di merito ha omesso di prendere in considerazione le precise doglianze
formulate nell’atto di appello;

3.2.3 – nullità del capo
concernente la condanna alle spese processuali per
violazione dell’articolo 592, comma 1, Cpp, giacché questa norma consente la
condanna della parte civile per le spese del processo di impugnazione soltanto
nel caso che l’impugnazione stessa sia stata proposta dalla sola parte civile,
e non – come nel caso presente – anche dal pubblico ministero. Aggiunge che la
censura è ammissibile, se non altro per il carattere abnorme della statuizione;
e in via gradata eccepisce la illegittimità
costituzionale della predetta norma, laddove non prevede la facoltà della parte
civile di impugnare la propria condanna alle spese.

4 – Il processo è stato assegnato
alla settima sezione di questa corte ai sensi dell’articolo 610, comma 1, Cpp
sul presupposto della inammissibilità dei ricorsi.

Con memoria ritualmente
depositata il difensore dell’Inps ha confutato la inammissibilità
del suo ricorso, chiedendo la rimessione degli atti al Presidente della corte.

La settima sezione, con ordinanza
del 10 maggio 2005, dopo avere rilevato che, per quanto concerne la
colpevolezza dell’imputata, i ricorsi devono ritenersi inammissibili in quanto
i giudici del merito hanno negato la sussistenza di elementi
idonei a suffragare l’accusa di simulazione del rapporto di lavoro con
motivazione adeguata ed esente da evidenti illogicità, e che, comunque, esula
dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi
posti a sostegno della decisione, essendone l’apprezzamento riservato al
giudice di merito, ha affrontato la questione relativa alla pretesa abnormità
del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese del procedimento.

Sul punto il collegio ha ritenuto
irrilevante e comunque assorbita dall’impugnazione
della decisione di assoluzione la questione di legittimità costituzionale
prospettata dalla ricorrente in relazione alla disposizione di cui all’
articolo 592 Cpp, laddove non prevede in capo alla parte civile la facoltà di
impugnare la propria condanna alle spese, per l’irragionevole disparità di
trattamento con la posizione dell’imputato tutelata dall’ articolo 607 comma 2
Cpp.

Inoltre, ha ritenuto non condivisibile
l’assunto della parte civile ricorrente che, invocando un precedente di questa
Corte (sez. IV, 14406/02, imp. La Torre e altri), ha eccepito la nullità del
capo della sentenza con la quale era stata condannata al pagamento delle spese processuali benché l’impugnazione fosse stata proposta anche
dal Pm. Tuttavia, trattandosi di una questione di diritto rilevante e
suscettibile di dar luogo a contrasto giurisprudenziale, il collegio, ai sensi
dell’articolo 618 cCpp ha rimesso il ricorso alle sezioni
unite.

5 – Il processo è stato fissato
per l’udienza del 25 ottobre 2005.

Il Procuratore generale in sede,
nella sua requisitoria scritta, ha concluso chiedendo
di dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale e
inammissibili i primi due motivi di ricorso della parte civile, nonché di
rigettarsi il terzo motivo di ricorso della parte civile.

Motivi della decisione

6 – Va anzitutto ricordato che il
sistema del processo penale non prevede la possibilità che il ricorso sia in
parte definito dalla sezione semplice e in parte dalle sezioni unite, così come è invece previsto nel diverso sistema
processualcivilistico, in cui è possibile distinguere motivi di ricorso di
competenza delle sezioni semplici e motivi di ricorso di competenza delle
sezioni unite (articolo 142 disp. att. Cpc).

Per questa ragione, nonché per la natura sostanzialmente amministrativa e non
giurisdizionale dell’ordinanza con cui la sezione semplice rimette il ricorso
alle sezioni unite, a queste ultime compete la decisione dell’intero ricorso e
non solo del motivo attinente alla questione che ha suscitato il contrasto
giurisprudenziale. (Per l’affermazione secondo cui le
sezioni unite non possono decidere limitatamente ad alcuni motivi di ricorso,
riservando gli altri alla sezione semplice, v. Cass., Su pen., 17/2000,
Primavera, rv. 216660).

Ne deriva che la valutazione di inammissibilità contenuta nella suddetta ordinanza di
rimessione per i motivi attinenti alla violazione dell’articolo 192 Cpp (n.
3.1), alla mancanza di motivazione (n. 3.2.1) e alla violazione dell’articolo
125, comma 3, Cpp (n. 3.2.2) non ha effetto preclusivo e non espropria la competenza
di questo collegio.

Altrettanto deve dirsi per la
valutazione espressa sulla eccezione di illegittimità
costituzionale dell’articolo 592 Cpp.

7 – Tanto premesso, devono
anzitutto essere esaminate le censure formulate sia dal pubblico ministero, sia
dalla parte civile ai sensi dell’articolo 576 Cpp, in ordine
alla responsabilità penale dell’imputata (nn. 3.1, 3.2.1 e 3.2.2).

Si tratta di censure tutte
manifestamente infondate, giacché la corte di
merito ha confermato l’assoluzione della Misiano ex articolo
530, comma 2, Cpp con una motivazione adeguata, scevra da vizi logici o
giuridici, correttamente centrata sulla considerazione che gli indizi logici
della simulazione del rapporto bracciantile de quo erano controbilanciati dalle
deposizioni testimoniali, alcune delle quali erano pienamente liberatorie per
l’imputata ed altre solo relativamente potevano definirsi accusatorie.

Conclusivamente, il compendio
probatorio risultava contraddittorio, in quanto non
arrivava a dimostrare con sufficiente certezza che il rapporto di lavoro era
simulato, e imponeva pertanto l’assoluzione della imputata ex articolo 530,
comma 2, Cpp.

Non è compito del giudice di
legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base
delle prospettazioni dei ricorrenti, avendo questa Corte chiarito già da tempo
che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Cass., Su, 6402/97,
Dessimone, rv. 207944; Su, 930/96, Clarke, rv. 203428).

Non può quindi ravvisarsi nella
sentenza impugnata né una errata applicazione
dell’articolo 192, comma 2, Cpp né una mancanza di motivazione ai sensi
dell’articolo 606 lettera e) Cpp.

A maggior ragione non può
ravvisarsi una violazione dell’articolo 125, comma 2, Cpp perché la sentenza
impugnata ha motivatamente valutato le censure degli appellanti, confutandone
le prospettazioni probatorie. Ma al riguardo si deve anzitutto osservare che, nella innovativa disciplina dell’articolo 606 Cpp, la
mancanza di motivazione non può essere dedotta in cassazione come inosservanza
di una norma processuale stabilita a pena di nullità (Cass., Su, 5/1991, Bruno,
rv.186998).

8 – Deve quindi esaminarsi
l’ultima doglianza della parte civile (n. 3.2.3), che ha causato la rimessione
del ricorso a queste Sezioni unite.

A questo proposito, il primo e
più delicato problema è quello dell’ammissibilità del motivo di
ricorso, ovverosia della facoltà della parte civile di impugnare la sentenza
nella parte in cui la condanna al pagamento delle spese processuali anticipate
dallo Stato.

Il problema resta immutato pure
nel caso – com’è quello di specie – in cui la parte civile impugna la sentenza
anche nella parte in cui assolve l’imputato. È infatti
evidente che il potere della parte civile di impugnare il giudizio di assoluzione
ai sensi dell’articolo 576 Cpp non la legittima, di per sé, anche a impugnare
la sua condanna alle spese processuali, sicché, in mancanza di uno specifico
fondamento giuridico, il motivo formulato al riguardo sarebbe inammissibile per
difetto di legittimazione.

Sul tema, poco visitato dalla
dottrina, un chiaro Autore ritiene sottinteso nell’articolo 576, comma 1, Cpp
(e risultante dal caso simmetrico, relativo al querelante, previsto
nel comma 2 dello stesso articolo) che la parte civile può impugnare
anche le condanne alle spese e danni da lite temeraria.

Al riguardo, occorre invero
osservare che dal combinato disposto degli articoli 576, comma 2, 542 e 427,
commi 1 e 3, Cpp risulta la seguente disciplina: a)
quando si tratta di reato perseguibile a querela, nel caso in cui il giudice di
primo grado emetta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o
perché l’imputato non l’ha commesso, il querelante in quanto tale è condannato
al pagamento delle spese anticipate dallo Stato; b) nello stesso caso, il
querelante è condannato alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno
in favore dell’imputato che ne abbia fatto domanda (anche a favore del
responsabile civile citato o intervenuto, solo se il querelante si è costituito
parte civile); b) contro il capo della sentenza assolutoria che decide in tal
modo sulla sua responsabilità per le spese processuali e per i danni, il
querelante può proporre impugnazione.

La disciplina si spiega
razionalmente perché, nei reati perseguibili a querela, è solo il querelante in
quanto tale a dare causa al processo penale, sicché è giusto (se è ravvisabile
una colpa a suo carico) che gli vengano accollate le
spese sopportate dallo Stato nei casi in cui l’esercizio della giurisdizione si
rivela inutile; così come è giusto (sempre se ricorra una sua colpa, più o meno
grave) che egli debba rimborsare all’imputato le spese processuali e i danni da
questi sopportati per fronteggiare le conseguenze della querela.

La disciplina prevista per la
parte civile è analoga, ma non identica.

Secondo l’articolo 541, comma 2,
Cpp, che attiene alla decisione di primo grado, con la
sentenza che assolve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità,
se ne è fatta richiesta, il giudice condanna la parte civile alla rifusione
delle spese processuali sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per
effetto dell’azione civile esercitata nel processo penale; se la parte è
incorsa in colpa grave, il giudice la condanna altresì al risarcimento dei
danni causati all’imputato e al responsabile civile.

In tal caso, sempre secondo i
criteri della causalità e della soccombenza, la parte civile deve rifondere le
spese e i danni cagionati alle controparti private con l’infondato
esercizio dell’azione civile nella sede penale; non deve invece rifondere le
spese del processo anticipate dallo Stato, perché, non trattandosi di reato
perseguibile a querela, essa non è responsabile dell’inutile attivazione del
processo penale.

Nei gradi successivi del
giudizio, invece, soccorre l’articolo 592 Cpp, secondo cui il giudice che
dichiari inammissibile o rigetti l’impugnazione della parte civile deve
condannarla alle spese del processo anticipate dallo Stato. In tale ipotesi, la
responsabilità per le spese del processo si giustifica alla luce dei suddetti
criteri, perché è la parte civile ad essere causa del
processo di impugnazione (a differenza del processo di primo grado).

Per la parte civile, però, non
esiste una esplicita norma positiva che assegni ad
essa il potere di impugnare le disposizioni delle sentenze che la condannino a
pagare le spese anticipate dallo Stato, a differenza di quel che avviene per il
querelante con il combinato disposto degli articolo 542 e 427, comma 4, Cpp.

Invero, l’articolo 576, comma 1,
Cpp legittima la parte civile a impugnare solo i capi
della sentenza che riguardano l’azione civile, o a impugnare anche la sentenza
di proscioglimento penale dell’imputato, ma ai soli effetti della sua
responsabilità civile; mentre il capo della decisione che condanna alle spese
del processo anticipate dallo Stato non riguarda l’azione civile, né la
responsabilità civile dell’imputato, ma solo la diversa responsabilità della
parte privata per le spese del processo conseguenti all’esercizio dell’azione
penale.

Non si può infatti
condividere quella opinione dottrinale che afferma la natura civilistica della
responsabilità delle parti private e del querelante per le spese processuali,
giacché queste, essendo anticipate dallo Stato, hanno carattere essenzialmente
pubblicistico, ineriscono all’azione penale e non all’azione civile esercitata
nel processo penale.

Del resto contro siffatta
ricostruzione dommatica milita la rubrica e il testo dell’articolo 541 Cpp dai
quali risulta univocamente che le spese relative
all’azione civile sono soltanto quelle sopportate dalla parte civile, poste a
carico dell’imputato condannato (comma 1), e quelle sostenute dall’imputato e
dal responsabile civile per effetto dell’azione civile, poste a carico della
parte civile in caso di assoluzione dell’imputato (comma 2).

Per il principio di tassatività
delle impugnazioni di cui al primo comma dell’articolo 568 Cpp, se ne dovrebbe
quindi concludere che la parte civile non può
impugnare la sentenza che la condanna a pagare le spese processuali anticipate
dallo Stato, con evidente lesione del suo diritto di difesa e della parità di
trattamento rispetto al querelante in quanto tale.

Tuttavia, in
virtù della norma di cui al secondo comma dell’articolo 568 Cpp (che non è una
deroga, ma una particolare configurazione del principio di tassatività), quella
sentenza (e in particolare quel capo della sentenza che contiene la condanna
della parte civile alle spese processuali) è sempre ricorribile per cassazione.
In altri termini, per il diritto positivo la impugnabilità
è limitata alla ricorribilità per cassazione. Il che si giustifica
razionalmente con la considerazione che la condanna della parte civile a
rifondere allo Stato le spese processuali non può avvenire che con una sentenza
di secondo grado (impugnabile soltanto con ricorso per cassazione), essendo la
responsabilità della parte civile per le spese del processo limitata ex
articolo 592 Cpp ai casi in cui la stessa ha proposto contro la sentenza di
primo grado una impugnazione risoltasi con pronuncia di
rigetto o di inammissibilità.

Se si considera altresì – come
già accennato – che la responsabilità del querelante per le spese anticipate
dallo Stato sussiste, nelle ipotesi previste, sin dal primo grado del processo,
si deve concludere che il sistema, nonostante
l’apparenza contraria, finisce per ritrovare una sua obiettiva razionalità e
legittimità costituzionale, giacché la (sola) ricorribilità in cassazione della
condanna alle spese processuali per la parte civile assicura a questa parte la
completa soddisfazione del suo diritto di difesa e la sostanziale parità di
trattamento rispetto alla posizione riservata al querelante.

In conclusione, si deve affermare
il principio che la parte civile, a norma dell’articolo 568, comma 2, Cpp, ha
sempre il diritto di ricorrere per cassazione contro i capi delle sentenze che
la condannano ex articolo 592 Cpp al pagamento delle spese processuali
anticipate dallo Stato.

Per conseguenza, per sostenere
tale ricorribilità, non è necessario invocare – come fa la parte civile nel
presente processo – una presunta abnormità del provvedimento o in subordine la illegittimità costituzionale della predetta norma
processuale.

9 – Così affermata la ammissibilità del motivo di ricorso 3.2.3 se ne deve però
dichiarare la infondatezza giuridica.

Invero, il tenore letterale della
norma di cui all’articolo 592, comma 1, Cpp non lascia dubbi circa la
responsabilità per le spese processuali della parte civile che abbia proposto una impugnazione rigettata o dichiarata
inammissibile, senza possibilità di distinguere il caso in cui l’impugnazione
della parte civile sia o no accompagnata anche dalla impugnazione del pubblico
ministero.

La interpretazione
contraria è sostenuta solo da Cassazione sezione IV, 14406/02, udienza del 13
marzo 2002, imputato La Torre ed altri, rv. 221841, che, giudicando un ricorso
contro una sentenza di Corte d’assise d’appello che aveva condannato le parti
civili al pagamento delle spese relative al giudizio
di appello alle quali avevano dato causa, ha affermato il seguente principio:
«nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso sentenza
di assoluzione tanto del pubblico ministero quanto della parte civile, non può
darsi luogo alla condanna di quest’ultima al pagamento delle spese, come
previsto in via generale dall’articolo 592, comma 1, Cpp, non potendosi far
gravare alla parte civile anche gli oneri derivanti dall’attività del
rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere tra le
spese derivate dall’impugnazione dell’una o dell’altra parte”. Si argomenta in
sostanza che la parte privata soccombente non può essere gravata di spese
processuali che sono state causate anche dall’impugnazione della parte
pubblica.

Una tesi siffatta sembra fondarsi
sul principio di causalità, il quale nella dottrina processualcivilistica viene generalmente configurato come la ragione sostanziale
che giustifica ai sensi dell’articolo 2043 Cc la condanna alle spese giudiziali
e che si traduce poi sul piano formale nel principio di soccombenza.

Tale principio di causalità è assunto però in un’accezione scorretta, che ne esclude
impropiamente la operatività ogni volta che le spese del processo siano
imputabili a una pluralità di parti, private o pubbliche.

Si deve infatti
osservare che nel codice di procedura penale vige al contrario un principio
generale di responsabilità che pone le spese del processo a carico di tutte le
parti private soccombenti.

Così, lo stesso articolo 592,
comma 2, Cpp stabilisce la responsabilità solidale per le spese processuali
anche a carico dei coimputati che hanno partecipato attivamente al giudizio in
conseguenza dell’effetto estensivo della impugnazione,
quando questa sia stata rigettata o dichiarata inammissibile. Ciò significa che
il legislatore pone a carico solidale dell’imputato le spese del giudizio di impugnazione, anche quando questi non promuove il
giudizio, ma si limita a partecipare ad esso in virtù dell’effetto estensivo
dell’impugnazione. Si può dire a rigore che in tal caso l’imputato è
responsabile delle spese processuali non perché ha dato causa al giudizio, ma
perché è stato causa (o concausa) delle spese del giudizio.

Sulla stessa linea, correttamente
questa Corte ha già ritenuto che anche gli appellanti in via incidentale sono soggetti al pagamento delle spese del processo quando
la impugnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata (Cass., sez. IV,
111828/93, Pc in proc. Arsighini, rv. 196609).

Parimenti nell’ordinamento del
processo civile si rinviene un principio generale di
responsabilità solidale per le spese processuali, che sono poste a carico di
tutti i soccombenti che hanno un interesse comune nel giudizio (articolo 97,
primo comma, ultimo periodo, Cpc), inteso questo non solo come indivisibilità o
solidarietà del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche come
convergenza di interessi processuali, desumibile anche dalla identità delle
questioni sollevate e dibattute (ex plurimis Cass., Su civili, 1436/87, rv.
450963; Cass., sez. II civile, 5825/96, rv. 498277;
Cass. sez. II civile, 6761/05, rv. 581469).

In tutte queste ipotesi la
responsabilità per le spese processuali si giustifica col principio della
soccombenza, in base al quale esse sono poste a carico delle parti che hanno
subìto l’esito sfavorevole del giudizio. Si può giustificare anche col
principio di causalità, inteso però nel senso che le spese processuali gravano
su tutte le parti soccombenti che le hanno cagionate partecipando al processo,
anche se del processo non sono state promotrici.

Un siffatto sistema,
tendenzialmente unitario, si atteggia però in modo particolare nel processo
penale, perché in questo, per comprensibili ragioni, la parte pubblica (il
pubblico ministero) è per principio esonerato dalla
responsabilità per le spese.

Questa particolarità spiega
perché l’articolo 592 Cpp prevede la condanna alle spese processuali del
giudizio di impugnazione solo della parte privata, e
non invece della parte pubblica, soccombente.

La suddetta ratio unitaria che
ispira il sistema della responsabilità solidale di più parti soccombenti
spiega invece perché la parte civile deve essere condannata alle spese del
giudizio di impugnazione anche quando, per comune interesse processuale, ha
condiviso col pubblico ministero l’iniziativa della impugnazione e la
conseguente soccombenza.

In conclusione, sia per ragioni
testuali sia per ragioni sistematiche, è necessario
affermare il seguente principio:

«l’obbligo del giudice di
condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo nel caso di
mancato accoglimento della impugnazione proposta dalla
stessa parte civile contro la sentenza di assoluzione dell’imputato, sussiste
anche quando analoga impugnazione sia proposta dal pubblico ministero».

10 – Per le suesposte considerazioni il ricorso del Procuratore Generale, essendo
fondato su motivi tutti manifestamente infondati,
va dichiarato inammissibile.

Il ricorso della parte civile,
invece, va respinto, giacchè solo due dei motivi dedotti a
sostegno possono dirsi manifestamente infondati.
Consegue ex articolo 616 Cpp la condanna della stessa parte civile ricorrente
al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto
dell’impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la
sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Per questi motivi

la Corte
suprema di cassazione dichiara manifestamente infondato
il ricorso del Procuratore generale e rigetta il ricorso della parte civile,
che condanna al pagamento delle spese processuali.