Civile

Saturday 31 May 2008

La sentenza del TAR Lazio sui parcheggi a pagamento.

La sentenza del TAR Lazio sui
parcheggi a pagamento.

Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sezione seconda, sentenza n. 5218/2008

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO

– SEZIONE II^ –

composto
dai Signori:

CONS. DOTT. LUIGI TOSTI,
PRESIDENTE;

CONS. AVV. CARLO
MODICA DE MOHAC, RELATORE;

PRIMO REF. DOTT.SSA ANNA
BOTTIGLIERI, COMPONENTE;

ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul
ricorso n. reg. gen. 2001-2008, proposto
dall’associazione CODACONS – COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DI
TUTELA DELLL’AMBIENTE E DEI CONSUMATORI , in persona del legale rappresentante,
nonché dei Signori F. A, ed altri, ed E M n.q. di legale rappresentante della
società DOPPIOZERO S.R.L., rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi,
unitamente al quale eleggono domicilio presso l’Ufficio legale Nazionale del
codacons, in Roma, Viale Mazzini n.73;

contro

il
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco e/o del Commissario Straordinario p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Magnanelli, unitamente al quale elegge
domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma, Via del Tempio
di Giove n.21;

e nei
confronti

– della società S.T.A. SOCIETÀ
TRASPORTI AUTOMOBILISTICI S.P.A., in persona del
legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

– della società ATAC SPA, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Giorgio Da Ros e Francesca Cangiano,
presso lo studio dei quali, in Roma, Via delle Mura Portuensi n.33, è
elettivamente domiciliato;

per
l’annullamento,

previa
sospensione

– della delibera di G.M.
n.104/2004 del Comune di Roma, recante "Ulteriore ridelimitazione delle
zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e
condizioni particolari di traffico, ai sensi dell’art.7, commi 8 e 9, del Codice
della Strada (decreto legislativo n.285 del 1992);

– ove occorra, della delibera di
GM n.320 del 2002, recante l’approvazione del contratto di servizio per la
gestione della sosta a pagamento e della sosta con guardianìa e manutenzione
dei parcheggi di scambio tra il Comune di Roma e la S.T.A. s.p.a.,
della determina dirigenziale del Comune di Roma n.1514/2007;

– di tutti gli atti, dagli
estremi ignoti, con i quali il Comune di Roma ha accertato la rilevanza
urbanistica dell’area Ostiense X-C;

– di tutti gli atti, dagli
estremi ignoti, con cui il Comune di Roma ha autorizzato l’installazione di
soste tariffate nelle strade indicate in ricorso;

– di ogni atto presupposto,
conseguente o comunque connesso.

e per la
restituzione

agli
utenti delle somme da questi indebitamente versate a fronte dell’illegittimo
aumento del numero delle aree riservate al parcheggio a pagamento, ai sensi e
per gli effetti dell’art.140 bis del D. lgs. n.206/2005.

VISTI gli atti depositati dal
ricorrente;

VISTI gli atti di costituzione in
giudizio delle Amministrazioni resistenti;

VISTI gli atti tutti della causa;

DESIGNATO relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;

UDITI, alla pubblica udienza del
16.4.2008, l’Avv. C. Rienzi, l’Avv. G. Giuliano, l’Avv. F. Cangiano e l’Avv. A.
Magnanelli;

VISTI gli artt.21, comma X, e 26,
comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente,
dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L.
21 luglio 2000 n.205;

CONSIDERATO che nell’ultima
udienza camerale le parti presenti sono state avvertite della eventualità che
la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa
sopra citata, mediante "sentenza in forma semplificata";

RITENUTO che sussistono i
presupposti per definire immediatamente il merito mediante "sentenza in
forma semplificata";

RITENUTO IN FATTO:

– che l’art.7 del codice della
strada consente all’Amministrazione comunale di realizzare parcheggi a
pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente
realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti;

– che ai sensi della predetta
norma, è possibile procedere all’istituzione di parcheggi a pagamento senza la
contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente "nelle zone di
particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate
dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico";

– che nell’area
"Ostiense X-C" il Comune di Roma ha fatto installare parcheggi a
pagamento (con orario fino a notte inoltrata) senza riservare alcuna area a
parcheggio libero; e che le "strisce blu" (indicative delle
piattaforme di parcheggio a pagamento) sono state istituite persino su vie
secondarie, prive di abitazioni e di negozi;

– che pertanto,
con diffida notificata ai sensi dell’art.140 della L. n.2006 del 2005,
l’associazione ricorrente ha chiesto, unitamente ad alcuni cittadini residenti
nel quartiere, di prendere visione degli atti relativi all’istituzione dei
parcheggi in questione, al fine di verificare la legittimità dell’azione
amministrativa e di tutelare – secondo la propria funzione istituzionale – gli
interessi collettivi degli utenti eventualmente pregiudicati; nonché di
ridimensionare i parcheggi a pagamento in modo da ripristinare il giusto
rapporto fra parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento;

– che con nota prot. 79556 del
17.12.2007 l’Amministrazione ha risposto, affermando che i parcheggi a
pagamento erano stati istituiti in base alla determinazione dirigenziale n.1514
del 31.5.2007, a sua volta adottata sulla scorta delle delibere di GC n.104 del
2004 n.320 del 2002;

– che, pertanto, con il ricorso
in esame l’associazione ricorrente ed i cittadini interessati alla
realizzazione di parcheggi gratuiti hanno impugnato le predette delibere
unitamente a tutti gli altri atti e provvedimenti, ancorché ignoti,
propedeutici o comunque connessi alla istituzione dei parcheggi in questione, e
ne chiedono l’annullamento con vittoria di spese per le conseguenti statuizioni
reintegratorie;

– che il Comune di Roma si è
costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza
del ricorso;

– che si è costituita in giudizio
anche l’A.T.A.C. la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del
ricorso per tardività e, in subordine, la sua infondatezza;

ESAMINATI i motivi di ricorso;

RITENUTO che l’eccezione di
tardività sollevata dall’A.T.A.C. non merita accoglimento in quanto i
ricorrenti hanno avuto notizia dell’esistenza e del contenuto specifico e
lesivo degli atti impugnati solamente il 17.12.2007, a seguito della risposta
del Comune alle loro richieste;

CONSIDERATO che con il primo
motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione
dell’art.7, commi 7, 8 e 9 del Codice dellaStrada (D.
lgs. n. 285 del 1992) [1], degli artt. 2 e 4 del DM
n.1444 del 1968, dell’art.3 della l. n. 241 del 1990 [2], ed eccesso di potere
per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, deducendo che dalla
delibera n.104 del 2004 (sulla scorta della quale sono stati istituiti i
parcheggi a pagamento per cui è causa) non si evincono
le ragioni giuridiche e l’iter logico che hanno condotto alla sua adozione; e
che il ragionamento su cui essa si fonda si appalesa contraddittorio e basato
su un’istruttoria sommaria;

RITENUTO che la doglianza merita
di essere condivisa;

ritenuto,
in particolare:

– che la
delibera non chiarisce la specifica ragione per la quale a zona è stata
definita "di particolare rilevanza urbanistica"; limitandosi, a tal
riguardo, a richiamare uno "studio" che non risulta allegato al
provvedimento (e che pertanto non può essere considerato idoneo ad integrare
una valida motivazione, neanche "per relationem");

– che in ogni caso tale
"studio" non appare affidabile essendo stato realizzato, per espressa
ammissione della stessa Amministrazione, proprio dalla società S.T.A. S.P.A., la quale non è un "soggetto terzo" (ed
imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei parcheggi a
pagamento;

– che, in
definitiva, non v’è traccia – agli atti di causa – di uno studio che dimostri,
con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi
sia stato commisurato al fabbisogno effettivo; ed in che modo le esigenze dei
residenti siano state considerate;

– che, pertanto, il provvedimento
appare adottato in mancanza di una idonea istruttoria;

– che, conseguentemente, esso
appare altresì sommariamente ed insufficientemente motivato;

– che autorevole giurisprudenza
(Cass. SS.UU. n.116/2007) ha già inaugurato un
orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei
Comuni, dell’"obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in
prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a
pagamento";

– che, in definitiva, i
provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa, sono meritevoli di annullamento, siccome
viziati da eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione;

RITENUTO, infine, che la domanda
volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di multa,
non possa essere accolta; e ciò in quanto l’infrazione per
cui le multe sono state comminate (nella specie: il parcheggio abusivo)
si configura come "illecito di mera condotta" (illecito che si
perfeziona, cioè, per il puro e semplice fatto della violazione, a prescindere dalla
concreta possibilità che la condotta realizzi l’evento dannoso o leda
effettivamente un bene o un interesse giuridicamente protetto);

RITENUTO, in
definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia
da accogliere nei sensi e nei limiti indicati, con conseguente annullamento,
per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori e
motivati provvedimenti che l’Amministrazione intendesse adottare; e che
sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

P. Q .
M.

il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^ , accoglie il ricorso
nei limiti indicati in motivazione; e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa le spese fra le parti
costituite.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera
di Consiglio del 16.4.2008.

IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE

Depositata in Segreteria il 28
maggio 2008