Penale

Friday 17 March 2006

La satira non è reato

La satira non è reato

Cassazione – Sezione prima penale
(up) – sentenza 24 febbraio – 16 marzo 2006, n. 9246

Presidente – Relatore Mocali

Ricorrente Lucibello

Osserva

A seguito di querela sporta
dall’avv. Giuseppe Lucibello, fu promossa azione penale per diffamazione
aggravata nei confronti della Sasso – tre articoli
redatti dalla quale erano stati pubblicati sul quotidiano “La Repubblica” il 27
settembre 1996, l’8 novembre 1996 e l’8 dicembre 1996 ‑ e per omesso
controllo nei confronti del Mauro, direttore del detto giornale.

Con sentenza del 28 marzo 2002, il tribunale
di Roma dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti,
condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

Su gravame dei medesimi, la corte
d’appello di Roma il 4 novembre 2003 riformava parzialmente la pronuncia di
primo grado, condannando la Sasso e il Mauro al
pagamento di 2.000 euro ciascuno, a titolo di riparazione pecuniaria, ma
confermandola nel resto.

Tale decisione veniva
annullata con rinvio, per vizio procedurale, da questa Corte, con sentenza del
3 giugno 2004.

Il giudice di rinvio, individuato
in altra sezione della corte d’appello di Roma, assolveva ‑
colla sentenza oggi esaminata ‑ da ogni addebito la Sasso
perché il fatto non costituisce reato e il Mauro perché il fatto non sussiste.

Pur
rilevando la ormai intervenuta prescrizione dei reati, riteneva tale giudice di
dover emettere pronuncia assolutoria, notando anzitutto che la persona del
Lucibello era, all’epoca, salita agli onori della cronaca in virtù della
notoria amicizia coll’allora magistrato Antonio Di Pietro e del coinvolgimento
in delicate indagini processuali; dal che derivava l’interesse pubblico alla
conoscenza di fatti che la riguardassero.

Ciò premesso, osservava il
giudice a quo che i riferimenti alla persona fisica del querelante assumevano
carattere o di irrilevanza per difetto di offensività,
o di satira pittoresca, non venendone comunque deformata l’immagine del soggetto.
Il primo articolo non affermava che i clienti dell’avvocato Lucibello avessero
ricevuto un trattamento di favore in forza della suddetta amicizia, della quale
si limitava a dare atto dell’esistenza, citando anche il veridico episodio di
una compravendita di auto e della partecipazione
(ancorché non in qualità di fondatore) del medesimo ad una società, che
peraltro aveva scopi perfettamente leciti e che quindi non provocava alcun
disonore per il soggetto citato. Quanto a dichiarazioni rese da tale Maurizio
Raggio a proposito di detta amicizia, il tribunale aveva frainteso il senso
della smentita da costui resa, che altro non era se non il desiderio di tenersi
lontano dalla vicenda, senza peraltro negare le voci che collegavano il
Lucibello al Di Pietro. E del resto, la notizia era riportata dalla Sasso con estrema cautela.

Il secondo articolo, a parte le
notazioni descrittive della persona fisica del querelante, conteneva notizie
veritiere sulla carriera dell’avv. Lucibello, collocato anche nell’ambito di
una società denominata Promosud, rispetto alla quale era stata svolta una indagine giudiziaria, che rendeva la notizia di pubblico
interesse. Del resto, una smentita di costui circa la posizione assunta in seno
alla detta associazione (e non società) era stata pubblicata dalla giornalista.
Quanto, poi, alla affermazione della Sasso, per cui il
Lucibello faceva, più che l’avvocato, l’intermediario di affari, si trattava di
una evidente distorsione del patrimonio professionale del soggetto, che però
non aveva rilevanza penale, potendo se mai comportare titolo di risarcimento
civilistico, per il mancato uso di termini intrinsecamente offensivi. In relazione ai successi professionali dell’avvocato, era
mera deduzione di quest’ultimo che la Sasso intendesse attribuirli alla più
volte ricordata amicizia; e l’unico caso citato a sproposito non incideva sulla
complessiva veridicità dell’assunto.

Nel terzo articolo veniva citata una perquisizione nello studio del Lucibello,
a proposito del quale si rammentava che rivestiva la toga ma fondava società ‑
il che non era attributivo di attività disdicevole. E quanto alla menzione di una contabile bancaria oggetto di procedimento penale che si
sarebbe concluso un anno dopo, l’articolista esercitava il diritto di cronaca
e, citando e non condividendo una intervista del già ricordato Raggio, quello
di critica, contenuto in termini non diffamatori.

Avverso tale
pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, la parte
civile Lucibello, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.

La sentenza impugnata aveva
erroneamente ricondotto nell’esercizio della satira i molteplici richiami alla
fisicità del ricorrente; la satira deve essere chiaramente percepita come una
voluta deformazione del soggetto cui si riferisce, mentre nel caso di specie
gli argomenti svolti dal giudice (che negavano tale
effetto) apparivano palesemente contraddittori ed ignoravano i limiti della
continenza, qui superati per la reiterata virulenza delle singole descrizioni,
oltre tutto in un contesto non rispondente al vero, in riferimento ad un
inesistente procedimento disciplinare a carico del Lucibello.

Quanto all’amicizia coll’ex
magistrato, non era corretto limitarsi all’esame oggettivo delle espressioni
usate, dovendosi tener conto dei significato finale e
complessivo degli apprezzamenti ed apparendo evidente l’insinuazione che
essa avesse agevolato l’ascesa professionale dei soggetto, con accostamenti
suggestivi tra la vita privata e quella forense. La notizia dell’acquisto di
una Mercedes era collegata alla persona del Di Pietro
falsamente, essendo l’auto intestata a compagnia assicuratrice e rivenduta poi
ad un prezzo documentato come molto inferiore a quello riferito dalla
giornalista. Qualsiasi esimente ne era allora esclusa.

La notizia relativa
alla fondazione della soc. Isi Informatica era non veridica, come
riconosciuto dalla sentenza, che contraddittoriamente poi la considerava non
diffamatoria, distaccandola dal contesto dell’articolo, che aveva il chiaro
scopo di porre in cattiva luce il ricorrente. Altrettanto doveva dirsi per la
Promosud (associazione e non società) posta in collegamento colla qualità
allora di ministro del Di Pietro, di nuovo accostato
al Lucibello con intento denigratorio, derivante dalla qualificazione di
avvocato dei malaffare; solo una lettura parziale dell’articolo poteva
giustificare l’affermata irrilevanza penale del suo contenuto.

L’intervista del Raggio era
riportata in modo esasperato; il giudice di rinvio l’aveva valutata come vera,
scorrettamente interpretando altre note giornalistiche e però ignorando che il
suo contenuto, ancorché cautamente riferito, integrava la lamentata
diffamazione, stante anche la risalenza nel tempo delle dichiarazioni,
frattanto ampiamente screditate. In particolare, il richiamo alla contabile
bancaria ‑
che di nuovo avrebbe collegato il Lucibello al Di Pietro ‑
veniva indicata come riscontro della intervista del
Raggio, che peraltro non ne parlava. Era quindi carente ogni interesse
legittimante la pubblicazione.

Sostanzialmente
falsa ‑
e illogicamente ritenuta sostanzialmente vera ‑ la notizia delle mancate
carcerazioni che l’avv. Lucibello avrebbe ottenuto (sempre nei modi illeciti
insinuati, definendosi il querelante come “avvocato dei miracoli”) per i propri
clienti; ancora una volta evocando le amicizie del ricorrente e dimenticando le
carcerazioni e le condanne subite da numerosi altri patrocinati dal medesimo
avvocato. La falsità della notizia escludeva l’applicazione di
qualsivoglia scriminante.

Si insisteva,
quindi, per l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato.

Il giudice del rinvio ha
ritenuto, in presenza di una causa estintiva dei reato
per il quale vi era stata condanna in primo grado, che fosse evidente la prova
della irrilevanza penale della condotta tenuta dalla Sasso e della
insussistenza dell’omesso controllo addebitato al suo direttore, Ezio Mauro,
applicando quindi la formula liberatoria dell’articolo 129 comma 2 Cpp. A tale
conclusione è pervenuto, ritenendo che la giornalista avesse correttamente
esercitato il diritto di cronaca e che le notazioni soggettive, mediante le
quali aveva “colorato” il personaggio oggetto dei tre
articoli, fossero esercizio di satira; nessuna di tali argomentazioni è
correttamente sostenibile.

La satira, notoriamente, è quella
manifestazione del pensiero (talora di altissimo
livello) che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores;
ovvero, di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di
persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un finale di
carattere etico, correttivo cioè verso il bene. E
dunque, simili indicazioni sono strettamente funzionali allo scopo, che, senza
la loro evocazione, rimarrebbe irraggiungibile; ora, tutto si può dire, tranne
che quelli che la corte territoriale ha valutato essere commenti satirici (la
forfora, lo sguardo del bottegaio) abbiano svolto, nella fattispecie, tale
compito. Se la giornalista intendeva informare
la pubblica opinione sulle vicende che vedevano (oggettivamente) coinvolto il
Lucibello, simili notazioni erano del tutto superflue;
e, pur non avendo intrinsecamente valenza diffamatoria, nella loro
sgradevolezza inutile assumevano tale carattere. E
simile conclusione pare adeguarsi al “tono” di tutti gli articoli, dai quali
traspare un evidente (e oggettivamente inutile) malanimo verso l’attuale
ricorrente.

A proposito del quale, poi,
neppure può dirsi che il diritto di cronaca sia stato esercitato nel rispetto ‑indispensabile

della veridicità dei fatti riportati; la stessa sentenza impugnata deve dare
atto (o inaccettabilmente trascura) della oggettiva
falsità di circostanze accreditate come reali negli articoli: la vicenda della
Mercedes, l’attribuzione della fondazione di una società, il complesso della
intervista Raggio, le sorti processuali (generalmente evocate) dei clienti del
Lucibello, ai quali (contrariamente al vero) sarebbero stati riservati
trattamenti processuali privilegiati. Il tutto sullo sfondo, più o meno
palesemente evocato, di una amicizia coll’allora
notissimo magistrato, la quale aveva rivalutato la persona del parvenu, quale
il Lucibello sostanzialmente è indicato essere stimato dai suoi colleghi. E non
a caso, la giornalista lo definiva più un affarista che un legale; giudizio che
colpisce direttamente la persona, nella specifica attività professionalmente
svolta, ancora una volta senza un giustificato collegamento colle vicende dei soggetto, esaminate negli articoli.

E’ sufficiente questo rapsodico
esame dei medesimi, per concludere che la
responsabilità penale era stata correttamente affermata in primo grado,
dovendosi peraltro prendere atto della estinzione dei reati per l’ormai
intervenuta prescrizione.

Per tale ragione deve essere
annullata senza rinvio l’impugnata sentenza, ferme restando le statuizioni
civili a suo tempo adottate.

PQM

annulla
senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.