Civile

Tuesday 28 November 2006

La ripresa video del proprio intervento chirurgico deve essere consegnata al paziente che la richiede (previo rimborso delle spese necessarie per il supporto utilizzato per la registrazione). Così ha stabilito il Garante della Privacy. Secondo quanto disp

La ripresa video del proprio intervento
chirurgico deve essere consegnata al paziente che la richiede (previo rimborso
delle spese necessarie per il supporto utilizzato per la registrazione). Così
ha stabilito il Garante della Privacy. Secondo quanto
dispone l’articolo 7 del Codice Privacy, infatti, l’interessato ha diritto di accedere a tutti i dati che lo riguardano, in qualunque
documento, supporto (anche visivo) o archivio essi siano contenuti o
registrati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI Provvedimento del 20 settembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

NELLA riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 4
maggio 2006 da XY, rappresentata e difesa dall’avv.
Mauro Emanuele Calò, nei confronti della Casa di cura S. Camillo s.r.l., con il quale l’interessata, la quale si era sottoposta ad
un intervento chirurgico svolto in "videolaparoscopia"
presso tale casa di cura, ha ribadito la richiesta- già avanzata con istanza
formulata in riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali e
rimasta priva di riscontro- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati che la riguardano registrati sulla videocassetta in questione;
rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le
spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori
atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 12 maggio 2006 con la quale
questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del
trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata, nonché
l’ulteriore nota del 27 giugno 2006 con cui, ai sensi dell’art. 149, comma 7,
del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 5 giugno 2006 con la quale Casa di cura San Camillo s.r.l. ha sostenuto di
essere tenuta unicamente, ai sensi dell’art. 92 del Codice, a fornire o a
consentire la visione all’interessato, o a soggetto da questi delegato, di una
copia della cartella clinica e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera,
obbligo cui la resistente avrebbe, come non contestato dalla ricorrente,
ottemperato prontamente; rilevato che la resistente ha altresì sostenuto che,
essendo la riproduzione audiovisiva di un intervento chirurgico meramente
facoltativa per la struttura sanitaria (e perciò non inserita nella cartella
clinica), la pretesa della ricorrente di ottenerne la consegna sarebbe quindi
"arbitraria, oltre che illegittima"; rilevato, infine, che il
titolare del trattamento (che ha fornito anche gli estremi identificativi dei
responsabili del trattamento) ha sostenuto che, essendo stati registrati sulla
videocassetta in questione vari interventi chirurgici eseguiti anche su altri
pazienti, la consegna del relativo supporto violerebbe la riservatezza dei dati
personali degli stessi, pur dichiarandosi comunque disponibile a far
"visionare" la medesima videocassetta dalla ricorrente o da persona
delegata, previo appuntamento, presso la stessa struttura sanitaria;

VISTA la nota inviata il 6 giugno 2006 con la quale la ricorrente ha contestato le deduzioni formulate
dalla controparte sostenendo che, se pur rientra nella facoltà della struttura
sanitaria la decisione di eseguire l’intervento in "videolaparoscopia",
una volta che siano stati registrati su apposito video i dati personali del
soggetto interessato, quest’ultimo ha il diritto di
accedervi ed il titolare ha, quindi, l’obbligo e non la facoltà di consentirne
l’accesso; rilevato che la ricorrente ha sostenuto, inoltre, come non sia
rilevante che sulla videocassetta siano riprodotti anche i dati personali di
altri soggetti parimenti sottoposti ad intervento chirurgico, in quanto il
titolare del trattamento ben potrebbe estrapolare la parte relativa
all’intervento chirurgico subito dalla ricorrente e metterla a sua
disposizione;

VISTA la nota inviata il 12 luglio 2006 con la quale la resistente, nel riportarsi al precedente scritto
difensivo, ha sostenuto di essere "nella impossibilità materiale di
estrapolare dalla cassetta de quo la ripresa relativa all’intervento di che
trattasi, poiché, come in precedenza già chiarito, nella stessa sono filmati
interventi chirurgici riguardanti altri pazienti";

RILEVATO che l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del
trattamento consente di ottenere, ai sensi dell’art. 10 delCodice
[1]
, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali
effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che
li contengono ovvero -quando l’estrazione dei dati risulti particolarmente
difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l’omissione di tutto ciò
che non costituisce dato personale dell’interessato (cfr.
art. 10, comma 4 e 5, del Codice); rilevato che l’art.
92 [2]
, comma 2, del Codice, la cui applicabilità è stata invocata
dalla resistente nel corso del procedimento, disciplina la diversa ipotesi di
richiesta di accesso ai dati contenuti nella cartella clinica da parte di
persone diverse dall’interessato, il quale, invece, ha, ai sensi dell’art.
7 del Codice [3]
, il diritto di accedere a tutti i dati che lo
riguardano, in qualunque documento, supporto (anche visivo) o archivio essi
siano contenuti o registrati;

RILEVATO che il titolare del trattamento non
ha fornito nel corso del procedimento un positivo
riscontro alla richiesta di accesso formulata dalla ricorrente; ritenuto,
pertanto, di accogliere il ricorso ordinando alla resistente di mettere a
disposizione della ricorrente i dati personali che la riguardano registrati
sulla videocassetta in questione, previo oscuramento delle immagini relative a
terzi (profilo per il quale non risulta comprovata l’asserita impossibilità
materiale), entro e non oltre il 31 ottobre 2006, dando conferma anche a questa
Autorità, entro la medesima data, dell’avvenuto adempimento;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 84, comma 1,
del Codice, la comunicazione dei dati in questione, in quanto idonei a rivelare
lo stato di salute, potrà essere effettuata da parte
della struttura sanitaria resistente "solo per il tramite di un medico
designato dall’interessato o dal titolare";

RICORDATO tuttavia che, pur essendo
l’esercizio del diritto di accesso in termini generali
gratuito (quando risulti confermata l’esistenza di dati che riguardano
l’interessato), in presenza di una richiesta di riprodurre dati personali su
uno speciale supporto (quale, nel caso di specie, la videocassetta contenente
un filmato che deve essere messa a disposizione nelle sole parti relative
all’interessato), ai sensi della determinazione generale del Garante n. 14 del
23 dicembre 2004 in
G.U. dell’8 marzo 2005, n. 55, (documento web n. http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1104892/t_blank
minmax_bound=true>1104892), il titolare
del trattamento può chiedere all’interessato un contributo spese, nella misura
massima di 20 euro;

VISTA la determinazione generale del 19
ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare
delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su
questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti
all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria,
considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del
ricorso e ritenuto di porli a carico di Casa di cura San Camillo s.r.l. nella
misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina alla
resistente di comunicare alla ricorrente i dati personali che la riguardano,
entro il termine del 31 ottobre 2006, dando conferma, entro la medesima data, a
questa Autorità dell’avvenuto adempimento;

b) determina nella misura forfettaria
di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del
procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti
motivi della residua parte, a carico di Casa di cura San Camillo s.r.l., la
quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 20 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli