Civile

Thursday 02 March 2006

La riforma delle esecuzioni mobiliari.LEGGE 24 febbraio 2006, n.52 (G.U. n. 49 del 28-2-2006)

La riforma delle esecuzioni
mobiliari.LEGGE 24 febbraio 2006, n.52 (G.U. n. 49 del 28-2-2006)

La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la
seguente legge:

Art. 1.

1. All’articolo
2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero 5)
è sostituito dal seguente:

«5) l’articolo 492 è sostituito
dal seguente:

“Art. 492. – (Forma del
pignoramento). – Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il
pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al
debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del
credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i
frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì
contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare
presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza
o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il
giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero
in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto,
le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso
la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche
contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può
chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro
pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da
lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o
l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza
unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per
cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati
nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve
essere data prova documentale.

Quando per la soddisfazione del
creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti
ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della
liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori
beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei
terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa
dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore
è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose
mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate
anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e
l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo
in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando
tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale
all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti
o cose mobili che sono in possesso di terzi il
pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal
momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della
cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale
quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543,
effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli
555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia
divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio
delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.

In ogni caso l’ufficiale
giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad
esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i
crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare
il creditore procedente e i creditori intervenuti, su
richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori
dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La
richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti
procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di
ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti. L’ufficiale giudiziario ha
altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui
ritenuto necessario.

Se il debitore è un imprenditore
commerciale l’ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma
e previa istanza del creditore procedente, con spese a
carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le
scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio
iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per
l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione
di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni
agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonchè sulle modalità di
conservazione, anche informatiche o
telematiche, delle scritture contabili indicati nelle
dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo
quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente
competente. Il professionista trasmette apposita
relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale
giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e
del compenso. Se dalla relazione risultano cose o
crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso
alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che
costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Quando
la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia
munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per
l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista dall’articolo
488, secondo comma“».

Art. 2.

1. Dopo il
quinto comma dell’articolo 388 del codice penale è inserito il seguente:

«La pena di cui al quinto comma
si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore
della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di
rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione».

Art. 3.

1. All’articolo
514 del codice di procedura civile, il numero 4) è abrogato.

Art. 4.

1. All’articolo
515 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«Gli strumenti, gli oggetti e i
libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del
mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando
il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale
giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione
del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in
forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro».

Art. 5.

1. L’articolo 517 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 517. – (Scelta delle cose
da pignorare). – Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che
l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite
di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato
aumentato della metà.

In ogni caso l’ufficiale
giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli
di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione».

Art. 6.

1. L’articolo 518 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 518. – (Forma del
pignoramento). – L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo
verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui
all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonchè il loro stato,
mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa
audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di
realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un
esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento
cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l’ufficiale
giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.

Quando ritiene opportuno
differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario
redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque
entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei
beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati
dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i
beni si trovano.

Il giudice dell’esecuzione
liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto,
tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in
qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l’ufficiale
giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.

Se il
debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle
persone indicate nell’articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso
dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge
l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, il titolo
esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le
ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. L’ufficiale giudiziario trasmette
copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono
a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi.

Su istanza
del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza
di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina
l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di
realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In
tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di
ricerca dei beni».

Art. 7.

1. Il secondo
comma dell’articolo 520 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Per la conservazione delle altre
cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il
creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito
oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza
l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui
all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice».

Art. 8.

1. All’articolo
521 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«Quando è depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del
custode nominando l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534 che entro
trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l’orario
approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la
propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate
dall’istituto, quando risulta necessario per
apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere
l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato
difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati
l’istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia
nel luogo in cui si trovano».

Art. 9.

1. All’articolo
2, comma 3, lettera e), numero 16), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al primo
comma dell’articolo 532 del codice di procedura civile ivi richiamato, dopo le
parole: «vendita senza incanto» sono inserite le seguenti: «o tramite
commissionario».

Art. 10.

1. L’articolo 538 del codice di
proceduta civile è sostituito dal seguente:

«Art. 538. – (Nuovo incanto). –
Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto
ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente».

Art. 11.

1. Al secondo
comma dell’articolo 543 del codice di procedura civile, il numero 4) è
sostituito dal seguente:

«4) la citazione del terzo e del
debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo,
affinchè questi faccia la dichiarazione di cui all’articolo 547 e il debitore
sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori,
con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di
cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la
dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci
giorni a mezzo raccomandata».

Art. 12.

1. Il primo
comma dell’articolo 547 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Con dichiarazione all’udienza o,
nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il
terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale
o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di
quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il
pagamento o la consegna».

Art. 13.

1. L’articolo 185 delle
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

«Art. 185. –
(Udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione). –
All’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione fissata sulle
opposizioni all’esecuzione, di terzo ed agli atti
esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli
737 e seguenti del codice».

Art. 14.

1. L’articolo 616 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 616. –
(Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione).
– Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice dell’esecuzione questi fissa un termine
perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità
previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura
della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo
163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa
dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per
la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile».

Art. 15.

1. Il secondo
comma dell’articolo 618 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«All’udienza dà con ordinanza i
provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero
sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per
l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della
parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis,
o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non
impugnabile».

Art. 16.

1. Al secondo comma dell’articolo
618-bis del codice di procedura civile sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «nei limiti dei provvedimenti assunti con
ordinanza».

Art. 17.

1. Il terzo
comma dell’articolo 619 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Se all’udienza le parti
raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con
ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la
prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo
altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai
sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore».

Art. 18.

1. All’articolo
2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo
comma dell’articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, le
parole: «degli articoli 615, secondo comma, e 619» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 615 e 619»;

b) dopo il secondo comma
dell’articolo 624 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi di sospensione del
processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonchè disposta o
confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione
dichiara con ordinanza non impugnabile l’estinzione del pignoramento, previa
eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell’opponente alternativa all’instaurazione del
giudizio di merito sull’opposizione, fermo restando in tal caso il suo
possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l’autorità
dell’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è
invocabile in un diverso processo.

La disposizione
di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di
sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis»;

c) all’articolo 624-bis del
codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«Nelle espropriazioni mobiliari
l’istanza per la sospensione può essere presentata non
oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni
prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in
cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità
commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la
dichiarazione del terzo».

Art. 19.

1. Alla legge 28 dicembre 2005,
n. 263, all’articolo 1, al comma 3, lettera o), numero
2), capoverso, il numero 1) è abrogato.

Art. 20.

1. L’articolo 165 delle
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal
seguente:

«Art. 165. – (Partecipazione del
creditore al pignoramento). – All’atto della richiesta del pignoramento il
creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

Nel caso di cui al primo comma
l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre
giorni, riducibile nei casi di urgenza.

Il creditore, a sue spese, può
partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513
e 518 del codice, con l’assistenza o a mezzo di
difensore e di esperto o di uno di essi».

Art. 21.

1. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al
professionista per l’accesso e l’esame delle scritture contabili ai sensi
dell’articolo 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo
1 della presente legge, nonchè ai custodi dei beni pignorati, nominati in
sostituzione del debitore.

Art. 22.

1. La presente legge entra in
vigore il 1º marzo 2006.

La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addi’ 24 febbraio
2006.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n.
6232):

Presentato dall’on. Kessler ed altri il 15 dicembre 2005.

Assegnato alla
II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 dicembre 2005 con pareri
delle commissioni I e VI.

Esaminato dalla
II commissione (Giustizia), in sede referente, il 12, 17, 19 gennaio 2006.

Nuovamente
assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 24 gennaio
2006 con i pareri delle commissioni I e VI.

Esaminato dalla
II commissione, in sede legislativa, ed approvato il 24 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n.
3752):

Assegnato alla
2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 26 gennaio 2006 con parere
della commissione 1ª.

Esaminato dalla
2ª commissione, in sede deliberante, il 31 gennaio 2006, il 7 febbraio 2006 ed
approvato l’8 febbraio 2006.

Avvertenza:

Il testo delle note qui
pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai
sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 1:

– La lettera e) del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riporta le
modifiche al libro III del codice di procedura civile.

Nota all’art. 2:

– Si riporta il testo dell’art.
388 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 388
(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). – Chiunque,
per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di
condanna, o dei quali e’ in corso l’accertamento dinanzi l’autorita’
giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e’ punito,
qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la
sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila
a due milioni.

La stessa pena si applica a chi
elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna
l’affidamento di minori o di altre persone incapaci,
ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta’, del possesso o del
credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge,
disperde o deteriora una cosa di sua proprieta’ sottoposta a pignoramento
ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due
mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto
e’ commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la
reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e’ commesso dal custode al solo
scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta
a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente
rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio e’ punito con la reclusione fino
ad un anno o con la multa fino a un milione.

La pena di cui al quinto comma si
applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore
della societa’ debitrice che, invitato dall’ufficiale
giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere
nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole e’ punito a querela
della persona offesa.».

Nota all’art. 3:

– Si riporta il testo dell’art.
514 del codice di procedura civile, come modificato
dalla legge qui pubblicata:

«Art. 514 (Cose mobili
assolutamente impignorabili). –

Oltre alle cose dichiarate
impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1. le cose sacre e quelle che
servono all’esercizio del culto;

2. l’anello
nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei
pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il
frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la
lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a
contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua
famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di
rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di
antiquariato;

3. i
commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del
debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4. (abrogato);

5. le
armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento
di un pubblico servizio;

6. le decorazioni al valore, le
lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonche’ i manoscritti,
salvo che formino parte di una collezione.».

Nota all’art. 4:

– Si riporta il testo dell’art.
515 del codice di procedura civile, come modificato
dalla legge qui pubblicata:

«Art. 515 (Cose mobili
relativamente impignorabili). –

Le cose, che il proprietario di
un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall’immobile
soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell’esecuzione, su
istanza del debitore e sentito il creditore, puo’ escludere dal pignoramento,
con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso
necessario per la coltura del fondo, o puo’ anche permetterne l’uso, sebbene
pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le stesse disposizioni
il giudice dell’esecuzione puo’ dare relativamente alle cose destinate
dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

Gli strumenti, gli oggetti e i
libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del
mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando
il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale
giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione
del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in
forma societaria e in ogni caso se nelle attivita’ del debitore risulta una
prevalenza del capitale investito sul lavoro.».

Nota all’art. 7:

– Si riporta il testo dell’art.
520 del codice di procedura civile, come modificato
dalla legge qui pubblicata:

«Art. 520 (Custodia dei mobili
pignorati). –

L’ufficiale giudiziario consegna
al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di
credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro
deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari,
mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che
il giudice dell’esecuzione determina.

Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore
ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure
affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l’ufficiale
giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all’art. 159
delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.».

Nota all’art. 8:

– Si riporta il testo dell’art.
521 c.p.c., come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 521 c.p.c.
(Nomina e obblighi del custode). – Non possono essere nominati custode il
creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne’
il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza
il consenso del creditore.

Il custode sottoscrive il
processo verbale dal quale risulta la sua nomina.

Al fine della conservazione delle
cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle
nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

Il custode non puo’ usare delle
cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e deve
rendere il conto a norma dell’art. 593.

Quando e’ depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del
custode nominando l’istituto di cui al primo comma dell’art. 534 che entro
trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l’orario
approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la
propria sede o altri locali nella propria disponibilita’. Le persone incaricate
dall’istituto, quando risulta necessario per
apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere
l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano
difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati
l’istituto puo’ chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia
nel luogo in cui si trovano.».

Nota all’art. 9:

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 3, lettera e), numero 16) del citato
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«3. Al codice di procedura
civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)-d) (Omissis);

e) al
libro III sono apportate le seguenti modificazioni:

1) – 15) (Omissis);

16) all’art. 532, il primo e il
secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

il
giudice dell’esecuzione puo’ disporre la vendita senza incanto o tramite
commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono
essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento
motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinche’
proceda alla vendita in qualita’ di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui
al primo comma il giudice, dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore
dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in
relazione alla peculiarita’ del bene stesso, fissa il prezzo minimo
della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita
deve essere eseguita, e puo’ imporre al commissionario una cauzione.».

Nota all’art. 11:

– Si riporta il testo dell’art.
543 del codice di procedura civile, come modificato
dalla legge qui pubblicata:

«Art. 543 (Forma del
pignoramento). – Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose
del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue
mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli
articoli 137 e seguenti.

L’atto deve contenere, oltre
all’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492:

1. l’indicazione
del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2. l’indicazione,
almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di
non disporne senza ordine di giudice;

3. la dichiarazione di residenza
o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4. la citazione del terzo e del
debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo,
affinche’ questi faccia la dichiarazione di cui all’art. 547 e il debitore sia
presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con
invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui
all’art. 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la
dichiarazione di cui all’art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a
mezzo raccomandata.

Nell’indicare l’udienza di
comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’art. 501.

L’ufficiale giudiziario, che ha
proceduto alla notificazione dell’atto, e’ tenuto a depositare immediatamente
l’originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto
nell’art. 488. In tale fascicolo debbono essere
inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve
depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell’art.
314.».

Nota all’art. 12:

– Si riporta il testo dell’art.
547, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 547 (Dichiarazione del
terzo). – Con dichiarazione all’udienza o, nei casi previsti, a mezzo
raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di
procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e’ debitore o
si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Deve altresi’ specificare i
sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le
cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve
chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.».

Nota all’art. 13:

Il regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, reca:

«Disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.».

Note all’art. 15:

– Si riporta il testo dell’art.
618 del codice di procedura civile, come modificato
dalla legge qui pubblicata:

«Art. 618 (Provvedimenti del
giudice dell’esecuzione). – Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto
l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ e il termine perentorio per
la notificazione del ricorso e del decreto, e da’, nei casi urgenti, i
provvedimenti opportuni.

All’udienza da’ con ordinanza i
provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero
sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per
l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della
parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis, o
altri se previsti, ridotti della meta’. La causa e’ decisa con sentenza non
impugnabile.

Sono altresi’ non impugnabili le
sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.».

Nota all’art. 16:

– Si riporta il testo dell’art.
618-bis del codice di procedura civile, come
modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 618-bis (Procedimento). –
Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le
opposizioni all’esecuzione e gli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme
previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del
giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 615 e dal
secondo comma dell’art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.».

Nota all’art. 17:

– Si riporta il testo dell’art.
619 del c.p.c., come modificato dalla legge qui
pubblicata:

«Art. 619 (Forma
dell’opposizione). – Il terzo che pretende avere la proprieta’
o altro diritto reale sui beni pignorati puo’ proporre opposizione con ricorso
al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione
dei beni.

Il giudice fissa con decreto
l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ e il termine perentorio per
la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all’udienza le parti
raggiungono un accordo il giudice ne da’ atto con
ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la
prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo
altresi’ in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai
sensi dell’art. 616 tenuto conto della competenza per valore.».

Nota all’art. 18:

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 3, lettera e), numero 42) del citato decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata:

3. Al codice di procedura civile,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) – d) (omissis);

e) al
libro III sono apportate le seguenti modificazioni:

1) – 41) (omissis);

42) l’art. 624 e’ sostituito dai
seguenti:

«Art. 624 (Sospensione per
opposizione all’esecuzione).

– Se e’ proposta opposizione
all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione,
concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di
parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l’ordinanza che provvede
sull’istanza di sospensione e’ ammesso reclamo ai
sensi dell’art. 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche al provvedimento di cui all’art. 512, secondo
comma.

Nei casi di sospensione del
processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonche’ disposta o
confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione
dichiara con ordinanza non impugnabile l’estinzione del pignoramento, previa
eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell’opponente alternativa all’instaurazione del
giudizio di merito sull’opposizione, fermo restando in tal caso il suo
possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l’autorita’
dell’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non e’
invocabile in un diverso processo.

La disposizione di cui al terzo
comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del
processo disposta ai sensi degli articoli 618 e
618-bis;

«Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti). –

Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo,
puo’, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza puo’ essere proposta fino a venti giorni prima della
scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in
cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima
dell’incanto.

Sull’istanza,
il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie,
dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’art. 490, che, nei cinque giorni
successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia
comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale e’ pubblicata la
relazione di stima.

La sospensione e’ disposta per
una sola volta.

L’ordinanza e’ revocabile in
qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo
creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza
del termine la parte interessata deve presentare istanza
per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.

Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione puo’ essere presentata non oltre
la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima
della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi
sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicita’
commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non puo’ piu’ essere proposta dopo la
dichiarazione del terzo.».

Nota all’art. 19:

– Si riporta il testo dell’art.
1, comma 3, lettera o), numero 2), capoverso numero 1), della legge 28 dicembre
2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale
civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche’
ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative
disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e
disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita’ del coniuge
divorziato.), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«3. All’art. 2,
comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) – n) (omissis);

o) al
numero 27), all’art. 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «se
un termine piu’ lungo non e’ fissato dall’offerente,
l’offerta non puo’ essere revocata prima di venti giorni», sono soppresse;

2) dopo il secondo comma e’
inserito il seguente:

"L’offerta e’ irrevocabile,
salvo che:

1) abrogato;

2) il giudice ordini l’incanto;

3) siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta,".».