Enti pubblici

Friday 12 November 2004

La riforma della giustizia approvata dal Senato.Ddl Senato 1296

La riforma della giustizia approvata dal Senato.

Ddl Senato 1296 – Delega al Governo per
la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente il Consiglio di
presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico, nonché disposizioni
ulteriori

Articolo 1

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e
dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o
più decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per
l’accesso in magistratura, nonché la disciplina della
progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

b) istituire la Scuola superiore della
magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione
degli uditori giudiziari, nonché in tema di
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

c) disciplinare la composizione, le
competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché
istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

d) riorganizzare l’ufficio del
pubblico ministero;

e) modificare l’organico della Corte
di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati
applicati presso la medesima;

f) individuare le fattispecie tipiche
di illecito disciplinare dei magistrati, le relative
sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la
disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento
d’ufficio.

g) prevedere forme di pubblicità degli
incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni
ordine e grado.

2. Le disposizioni contenute nei
decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1
divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 2.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme
necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati
nell’esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello
Stato e, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui all’articolo 2, comma 8, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l’abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le
disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono
efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi
adottati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato
della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell’espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta
giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con
riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.

5. Le disposizioni previste dal comma 4 si
applicano anche per l’esercizio della delega di cui al comma
3, ma in tal caso il termine per l’espressione dei pareri è ridotto alla
metà.

6. Il Governo, con la procedura di
cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto
di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Articolo. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell’esercizio della delega di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere per l’ingresso in
magistratura:

1) che sia bandito annualmente un
concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella
domanda, a pena di inammissibilità, se intendano
accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione
requirente;

2) che il concorso sia articolato in
prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e
2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, nonché nelle materie
attinenti al diritto dell’economia;

3) che la commissione di concorso sia
unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del
Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da
magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo
grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da
professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un
minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia
svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive
giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo
grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di
legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del
presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze
indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori
universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti
magistrati;

4) che, al momento dell’attribuzione
delle funzioni, l’indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione
e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire
nell’ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al
concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione
nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il
numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le
professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5
dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non
superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi
tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione
forense;

4) hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso,
funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno
quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione
in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non
inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che, nell’ambito delle
prove orali di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un
colloquio di idoneità psico-attitudinale
all’esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle
specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione.

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano
tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni
immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli
elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non
superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo
da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

2) non possano essere ammessi al
concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento
del periodo di uditorato, le
funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e
siano le seguenti:

1) funzioni giudicanti di primo
grado;

2) funzioni requirenti di primo
grado;

3) funzioni giudicanti di secondo
grado;

4) funzioni requirenti di secondo
grado;

5) funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado;

6) funzioni semidirettive requirenti di primo
grado;

7) funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado;

8) funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado;

9) funzioni
direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

10) funzioni direttive giudicanti o
requirenti di secondo grado;

11) funzioni giudicanti di
legittimità;

12) funzioni requirenti di
legittimità;

13) funzioni direttive giudicanti o
requirenti di legittimità;

14) funzioni direttive superiori
giudicanti o requirenti di legittimità;

15) funzioni direttive superiori
apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i
magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o
collocati fuori dal ruolo organico in quanto
componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al
compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte
effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall’ingresso
in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura,
previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o
requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo
concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura,
previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte
funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali,
per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non
hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le
funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della
magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito
dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per
titoli e di quelli per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare,
che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici,
aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente
la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari,
relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali
consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova
scritta.

6) che i magistrati che in precedenza
abbiano subìto una sanzione disciplinare superiore
all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il
maggior numero di anni specificatamente indicato nella
sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore
a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h)
e i);

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo
l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a
concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per
l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver
frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al
riguardo presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo
l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a
concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per
l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver
frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al
riguardo presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);

5) il Consiglio superiore della
magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di
consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai
casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera
c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti
a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio
giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello
competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di
procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado
siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del
tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado
siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale
ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo
grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo
grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione
nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità
siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità
siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non
meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti
di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica
aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo
grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle
funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado siano quelle di avvocato generale
della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il
conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di
primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente
del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle
funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di
primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale
ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle
funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di
primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente
della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei
tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di
secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo
grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali
di cui alla tabella L allegata all’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto
anni;

15) funzioni direttive giudicanti di
secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di
secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il
concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri
11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai
magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro
anni di servizio prima della data di ordinario
collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l’apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel
concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato
il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per
le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11),
12), 13), e 14); che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti
costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale
per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al
numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti
di legittimità siano quelle di presidente di sezione
della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro
anni;

2) le funzioni direttive requirenti
di legittimità siano quelle di avvocato generale della
procura generale presso la Corte
di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive
superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto
della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle
acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive
superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale
presso la Corte
di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino
funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive
superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della
Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1)
e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei
requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero
4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5)
possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti
richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto
alla lettera f), numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella
funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto
dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g),
numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa
acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di
tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le
funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati,
secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai
sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a
concorso per l’accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella
funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto
dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g),
numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa
acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di
tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le
funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati,
secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai
sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a
concorso per l’accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti
nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi
giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore
della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che
esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
con le seguenti modalità:

3.1) per il 30 per cento, i posti
siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano
frequentato con favorevole giudizio finale un apposito
corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f),
numero 2), prima parte;

3.2) per il 70 per cento
i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato
con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di
secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e
che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla
lettera f), numero 2), seconda parte;

3.3) i posti di cui
al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove
possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli
indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui
al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove
possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed
esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della
magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del
conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui
ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui
rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al
concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni
delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria,
secondo l’anzianità di servizio;

3.6) i magistrati che abbiano assunto
le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero
3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine
di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto
le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero
3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a
che la loro domanda venga valutata con preferenza
assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della
magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande
di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti
nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi
giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore
della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che
esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
con le seguenti modalità:

4.1) per il 40 per cento, i posti
siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano
frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito
corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f),
numero 2), prima parte;

4.2) per il 70 per cento
i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato
con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di
secondo grado presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati
nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

4.3) i posti di cui
al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove
possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli
indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui
al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove
possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed
esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della
magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del
conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui
ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui
rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al
concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni
delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria,
secondo l’anzianità di servizio;

4.6) i magistrati che abbiano assunto
le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero
4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine
di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto
le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero
4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a
che la loro domanda venga valutata con preferenza
assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della
magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande
di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia
istituita una commissione composta da un magistrato
che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni
direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le
funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le
funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio
superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia
istituita una commissione composta da un magistrato
che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni
direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le
funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le
funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio
superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti nelle
funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa
acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione
alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che
esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale
dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal
Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 70 per cento, i posti
siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre
anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con
favorevole giudizio finale l’apposito corso di
formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel
concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

7.2) per il 30 per cento
i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che
abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati
che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per
tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con
favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di
legittimità presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente
valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla
lettera f), numero 3);

7.3) i posti di cui
al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove
possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed
esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso
anno;

7.4) i posti di cui
al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove
possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli
indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della
magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del
conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui
ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante
all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti
ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve
fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità
nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

8) ai fini di cui al numero 7), sia
istituita una commissione composta da un magistrato
che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati
che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da
tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti nelle
funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa
acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione
alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai
magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero
sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza
temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati
dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 70 per cento, i posti
siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre
anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con
favorevole giudizio finale l’apposito corso di
formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel
concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

9.2) per il 30 per cento
i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che
abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati
che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le
funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità
presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente
valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla
lettera f), numero 3);

9.3) i posti di cui
al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove
possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed
esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso
anno;

9.4) i posti di cui
al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove
possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli
indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della
magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del
conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui
ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante
all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti
ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve
fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità
nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

10) ai fini di cui al numero 9), sia
istituita una commissione composta da un magistrato
che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati
che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da
tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione
e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera,
sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto
prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo,
dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni
giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche
mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti
dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione
e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei
provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del
lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio presso cui
risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a
quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso
ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i
componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del
candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei
titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei
titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della
votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria; nella
valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto
procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto
in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi
direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai
numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione
comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria al Consiglio
superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di
valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di
secondo grado, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto;
sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto
dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni;
il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia
amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di
incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere
previsto al numero 3);

2) i concorsi per gli incarichi
semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui
ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione
comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria dei candidati al
Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di
valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna l’incarico
semidirettivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso
per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali
deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo
l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado
ovvero secondo l’anzianità di servizio;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano
carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni,
rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa
valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per
un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del
termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste
fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado
superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di
quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; ai
fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le
funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui
al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza
di domanda per il conferimento di altro ufficio,
ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non
direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante,
ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi
requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano
attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita
funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero
6), possa concorrere per il conferimento di altri
incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo
grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di
incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di
provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del
codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui
al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive
requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro
ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle
funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria
provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il
bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni
semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni
direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino
le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le
funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di
prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni
semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le
funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le
funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di
prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2)
i titoli vengano individuati con riferimento alla loro
specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di
funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti
indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o
semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive,
costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di
cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si
tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato
nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di
tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella
valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive di
procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via
preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei
numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il
conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla
scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia
esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per
il conferimento di altri incarichi direttivi
requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso
dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura
sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il
ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime
funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva
extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la
Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la
Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un
distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto
presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da
quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione
nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i
magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al
Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa
superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i
magistrati collocati fuori dal ruolo organico in
quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero
per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla
presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma
dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere l) e m)
siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino
all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti
delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni
direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e
non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla
cessazione dell’incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei
magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e
fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del
decreto di nomina a sei mesi;

1.2) seconda classe: da sei mesi a
due anni;

1.3) terza classe: da due a cinque
anni;

1.4) quarta classe: da cinque a
tredici anni;

1.5) quinta classe: da tredici a
venti anni;

1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le
funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti
ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta
classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le
funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero
3), conseguano la sesta classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa
rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico
per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto
termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore
della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio
e comunque con possibilità di condurre a conclusione
eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia
impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati
ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra
procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di
scadenza; prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati
che esercitano funzioni di legittimità;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato
capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio
nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti
degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad
adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività
giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura
ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per
l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle
risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato,
riconoscendogli la competenza ad adottare atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino
oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente
dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi
del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività e
gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4,
terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni
dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il
magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di
cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili
ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso
dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente
dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche
al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o
esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute
indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti
al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio,
poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le
rispettive competenze.

t) prevedere che:

1) presso le corti di
appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e la
gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un
direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal
Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e
controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi
tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di
razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di
programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di
provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro
utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile
evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i
cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura
tecnico-amministrativa di supporto all’attività del direttore tecnico, composta
da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione
economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3
alla posizione economica B2 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche,
in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico
estraneo all’Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero
2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione
finanziaria.

2. Nell’attuazione della delega di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione come ente
autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura
didattica stabilmente preposta:

1) all’organizzazione e alla gestione
del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la
stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo
e deontologico;

2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei
magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico,
operativo e deontologico;

3) alla promozione
di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all’offerta di formazione di
magistrati stranieri, nel quadro degli accordi
internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore
della magistratura sia fornita di autonomia contabile,
giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del
Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero
non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio
dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia articolata in due sezioni, l’una
destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento
professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia
la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di
sei mesi quella presso la
Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella
presso gli uffici giudiziari, dei quali 7 mesi in un collegio giudicante, 3 mesi in un ufficio requirente di primo grado e 8 mesi in un
ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di
svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni,
giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni
presso la Scuola
superiore della magistratura gli uditori giudiziari
ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti
secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e
siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

g) prevedere che per ogni sessione
sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al
tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i
giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla
cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di
deliberazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un
anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del
rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore
della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni,
composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato
dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o
da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal
Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni
di esercizio della professione nominato dal Consiglio
nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie
giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro
nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato,
i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato,
diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore
generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano
immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di
concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione
per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale
per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di
ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni
utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo
svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di
ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i
tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in
ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di
componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di
cui alla lettera l);

n) prevedere che, nella
programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla
lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della
magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei
consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio
universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l’obbligo del magistrato
a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze
organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza,
ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con
conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito;
in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di
formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo
dell’ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non
superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del
corso di aggiornamento professionale, sia formulata
una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua
partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del
corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di
costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della
magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il
quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento
professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa
nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano
istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a
competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno
dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato
il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa,
previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la
Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle
funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore
della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di
idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in
caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non
più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro;
che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi
l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come
modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i
quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di
legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo
l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della
magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della
magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività
giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla
capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del
servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia,
nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni
di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo,
ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e che il passaggio
rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale
possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in
caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due
volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere
che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi
l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come
modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che
hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado
o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di
concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro
i quali, per inidoneità, non devono essere esentati
dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell’attuazione della delega di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri
di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni
direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni
direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive
funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione,
da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in
servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore
ordinario di università in materie giuridiche e da un
avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da
almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui
all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti
non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati,
rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio
nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il
Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio
direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed
elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice
presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio
direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le
disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari
presso le corti d’appello;

f) prevedere che i consigli
giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio
fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai
membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio
presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di
cui uno nominato tra i professori universitari in
materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di
effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della
regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione
del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con
maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da
un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei
quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli
giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera
l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da
quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra
i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati
con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due
nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o
nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno
competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra
persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai
giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti
supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che
esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e
tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere
f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate
indicate nelle medesime lettere f) e g);

i) prevedere che i componenti
avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal
Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su
indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi
delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto
del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della
corte d’appello ed il presidente del consiglio dell’ordine degli
avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

m) prevedere che il consiglio
giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente
scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio
giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti
non possano essere immediatamente confermati;

o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un
collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei
componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto
compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni
giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei
distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a
magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che
esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre
trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano
funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a
venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo
i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio
giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle
tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali
indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura,
sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della
capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza,
dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi
previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai
fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e
dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli
avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se
non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel
capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul
comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente
rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

4) vigilanza
sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle
eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di
pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del
giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare
riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità
da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di
sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in
ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti
collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di
titoli onorifici, riammissioni in magistratura; s) prevedere che i consigli
giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della
magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto
dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori
competenze dei consigli giudiziari;

u) soppressa);

z) prevedere che gli avvocati, i
professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio
giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni
concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1),
4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle
discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7,
comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell’attuazione della delega di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della
Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare
esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei
modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme
esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della
Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più
magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il
compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o
nella gestione dell’attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della
Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai
quali si uniformerà nell’assegnazione della trattazione dei procedimenti ai
procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali
tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali
criteri il Procuratore della Repubblica deve dare
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che
il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori
aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi
nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di
inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica
trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca
della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni
formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la
delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei
relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa
determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono
attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse
finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d),
sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 6 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti
reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore
della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente
delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni
della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura
cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o
dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali,
nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del
bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare
con apposita direttiva; f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga
personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli
organi di informazione e che tutte
le informazioni sulle attività
dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il
procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio
giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i
comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la
disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore
generale presso la corte di appello, al fine di
verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il
rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca
dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che
quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente
ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

5. Nell’attuazione della delega di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di
quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di
cassazione nonché di tutti i posti di magistrato
d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la
loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i
rispettivi uffici;

b) prevedere la
soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico
presso la Corte
di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta
organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con
qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare
servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato
per almeno otto anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di
cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale
nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l’abrogazione
dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo
117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole:
"di appello e".

6. Nell’attuazione della delega di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle
ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia
inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo
comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di
chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere: 1) che il magistrato
debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza,
diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare
la dignità della persona;

3) che anche fuori
dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere
comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale,
il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione;

4) che la violazione dei predetti
doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste
dalle lettere c), d) ed e);

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti
disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i
doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad
una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità
di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai
sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione
nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o
gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei
testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito
dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di
altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza
nell’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo
dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario
delle medesime;

3) la grave violazione di legge
determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di
provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui
motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti
di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza
risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di
provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o,
in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza
delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio
lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede
l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato
concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o
ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi
all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e
ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il
presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di
assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza
dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia
imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

5) i comportamenti che determinano la
divulgazione di atti del procedimento coperti dal
segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione
del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari
definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o
interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia
titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati
definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi
di informazione al di fuori delle
modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di
notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e
l’utilizzare canali informativi
personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in
violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l’adozione intenzionale di
provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la
motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile
contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

8) l’omissione, da parte del
dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della
comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti
disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio;
l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato
cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero
delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui
agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come
modificati ai sensi delle lettere n) e o);

9) l’adozione di provvedimenti
abnormi ovvero di atti e provvedimenti che
costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi
legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l’emissione di
un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti
dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri
3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità
all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

d) prevedere che costituiscano
illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle
funzioni:

1) l’uso della qualità di magistrato
al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per
altri;

2) il frequentare persona sottoposta
a procedimento penale o di prevenzione comunque
trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata
delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto
condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre
anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione,
ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l’assunzione di incarichi
extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente; 4)
lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da
recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera
b), numeri 1), 2) e 3);

5) l’ottenere, direttamente o
indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere
indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti
in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di
appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte
d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di
costoro;

6) la pubblica manifestazione di
consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la
posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia
idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni
segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle
funzioni giudiziarie;

8) l’iscrizione o la partecipazione a
partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o
affaristici che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato;

9) ogni altro
comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà
e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza;

10) l’uso
strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le
modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni
costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano
illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta
condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo
444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o
preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o
congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta
condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo
444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena
della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere
di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta
condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo
444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre
che presentino, per le modalità di esecuzione,
carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato
idonei a compromettere la credibilità del magistrato,
anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può
essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni
disciplinari:

1) l’ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell’anzianità;

4) l’incapacità temporanea ad
esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da
tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l’ammonimento consista nel
richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del
magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo
formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita
dell’anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea
incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per
un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni
direttive o semidirettive, debbono essergli conferite
di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla
sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere
l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove le
svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni
comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del
magistrato fuori dal ruolo organico della
magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno
alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di
carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento
economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà,
se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la
cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più
illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più
sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o
congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di
cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della
Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la
sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i
doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad
una delle parti;

2) la consapevole inosservanza
dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla
legge;

3) l’omissione, da parte
dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
della sussistenza di una delle cause di incompatibilità
di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

4) il tenere comportamenti che, a
causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti
coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze,
costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal
numero 2) della lettera c);

6) il perseguimento di fini diversi
da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel
compimento degli atti relativi all’esercizio delle
funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se
abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere
di riservatezza;

10) l’uso della qualità di magistrato
al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

11) lo svolgimento di
incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta
autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità
e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di
particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una
sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

1) i comportamenti che, violando i
doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito
vantaggio ad una delle parti;

2) l’uso della qualità di magistrato
al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e
grave;

3) i comportamenti previsti dal
numero 2) della lettera d);

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del
dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non
inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero
l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta
o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura
dell’incarico il fatto si appalesi di particolare
gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia
stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d),
numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o
temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in
una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno
la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del
codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della
sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell’infliggere una
sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del
magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando,
per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio
appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia.
Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una
delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione
dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e
dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della
sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di
procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa
dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della
giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi
elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di
particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il
trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il
secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte
della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento
ad altre sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con
procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per
una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue
funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere
che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati
nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti
amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo
comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il
Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili
alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al
Procuratore generale presso la
Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine
all’azione disciplinare;

o) prevedere la
modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni
amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare
le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive
modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni
specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il
magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino
al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano
la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della
decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell’attuazione della delega di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si
attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni
disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:

a) prevedere che le funzioni di
pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal
Procuratore generale presso la
Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività
di indagine relativa al procedimento disciplinare
proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa
entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie
indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro
della giustizia;

2) entro un anno dall’inizio del
procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;
entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la
sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione,
il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla
data in cui vengono restituiti dalla Corte di
cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non
sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che
l’incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è
iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non
è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono
divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento
disciplinare viene sollevata questione di legittimità
costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la
decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l’incolpato è sottoposto a
perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare
è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento
dell’incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia
facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per
i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia
l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone
comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della
magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il
Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa
ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della
magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano
comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I
presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono
comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei
magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo
disciplinare;

4) la richiesta di indagini
rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione
da quest’ultimo data al Consiglio superiore della
magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l’inizio
del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa
contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata
promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell’inizio del procedimento debba
essere data comunicazione entro trenta giorni
all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga
comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero
5) della lettera c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da
un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione
dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente
tecnico;

2) gli atti di indagine
non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se
già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando
non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni
dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti
o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la
discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l’attività di
indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di
procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di
poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti;
si applica comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura
penale. Alle persone informate sui
fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366,
371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il
Procuratore generale presso la
Corte di cassazione, se lo ritenga
necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa
acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa
essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale
acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della
Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione
possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale
disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non
superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo
periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa
richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte
d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

5) al termine delle
indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla
lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne
dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria
della sezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e
di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non
ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione
disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della
giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

2) il Ministro della giustizia,
nell’ipotesi in cui abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero
abbia chiesto l’integrazione della contestazione, in caso di richiesta di
declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione
entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della
magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro
venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa
chiedere l’integrazione e, nel caso di azione
disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui
provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione
disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con
avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia
comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione
orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al
difensore di quest’ultimo se già designato e al
Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale
ritenga che si debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla
sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della
richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui
abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero abbia
chiesto l’integrazione della contestazione, con invio di copia dell’atto;

7) il Ministro della giustizia, entro
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa
richiedere copia degli atti del procedimento nell’ipotesi in cui abbia promosso
l’azione disciplinare, ovvero abbia chiesto
l’integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla
ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione
disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero
7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in
camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede
nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della
giustizia di fissazione della discussione orale, si
provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico
ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale
presso la Corte
di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la
discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in
cui abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero abbia
chiesto l’integrazione della contestazione, il quale può esercitare la facoltà
di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della
giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e
interrogare l’incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal
presidente svolga la relazione;

2) l’udienza sia pubblica; tuttavia
la sezione disciplinare, su richiesta di una delle
parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono
esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con
riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero
esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa
assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene
utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato
generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti
degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove
acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione di documenti
da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro
della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di
procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano
l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni,
dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall’articolo
133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384
del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi
immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico
ministero, del delegato del Ministro della giustizia e
della difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il
pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova
sufficiente dell’addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la
sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano
depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni
dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla
sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia,
nell’ipotesi in cui abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero
abbia chiesto l’integrazione della contestazione, con invio di copia integrale,
anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle
sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli
atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa
indipendentemente dall’azione civile di risarcimento
del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando
quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata
nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella
prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella
irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché
l’imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della
giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare
sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori
dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a
procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare
personale;

2) la sospensione permanga sino alla
sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla
sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata,
anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è
revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza;
la sospensione possa essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di
revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia
corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel
secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il
diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme
corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile
ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura
penale. Tale disposizione si applica anche se è
pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse
o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora,
essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso
si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto
a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via
alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti
fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano
incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il
Procuratore generale presso la
Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare
dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal
ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento
disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi
il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver
sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il
magistrato può farsi assistere da altro magistrato o
da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere
revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

4) si applichino le disposizioni di
cui alla lettera h), numeri 3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia
di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione
disciplinare, l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale
presso la Corte
di cassazione possano proporre ricorso per cassazione,
nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei
confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di
cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a
sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a
procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto
ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora
sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi
confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di
scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad
ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad
altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione
disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non
luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione
diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o
superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano
corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non
percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali
è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della
sentenza risultano incompatibili con quelli accertati
in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a
procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono,
dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già
esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza
dell’illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e
l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero
da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si
chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità
della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere
escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella
inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è
conseguito il trasferimento d’ufficio;

3) la revisione
possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione
disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un
suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l’istanza
di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
Essa deve contenere, a pena di inammissibilità,
l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano
e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla
segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1)
e 1.3), all’istanza debba essere unita copia autentica
della sentenza penale;

6) la revisione
possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore
generale presso la Corte
di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di
cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca
gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia,
il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari
inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori
dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al
numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata;
altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di
revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento
disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara
inammissibile l’istanza di revisione sia ammesso
ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento
dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente
decisione;

10) il magistrato assolto con
decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione
abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire
gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte
le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati;

7-bis. Nell’attuazione della delega
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a
cura del Consiglio Superiore della Magistratura, sia reso noto l’elenco degli
incarichi extra-giudiziari il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio
stesso, indicando l’ente conferente, l’eventuale compenso percepito, la natura
e la durata dell’incarico e il numero degli incarichi precedentemente
assolti dal magistrato nell’ultimo triennio;

b) prevedere che analoga pubblicità
semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della
Corte dei conti, dal Consiglio della Magistratura militare e dal Ministero
della giustizia relativamente agli avvocati e
procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui
ai numeri precedenti sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini
periodici dei rispettivi Consigli e Ministero

8. Nell’esercizio della delega di cui
all’articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria
attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui
alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno
accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della
partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1)
e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla
lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1,
possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore
della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in
servizio alla data di acquisto di efficacia del primo
dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data,
possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti
a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione
positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel
limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi;
che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della
magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base
dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il
mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell’anzianità di
servizio; che la scelta nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine
di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso
circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio
avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai
sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di
esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato
richiedente ad operare la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporti la
rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai
numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino
ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia
del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei
successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad
uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai
numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino
ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia
del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei
successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad
uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non
superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo
dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le
assegnazioni per l’effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di
appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di
legittimità siano disposte nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a
domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per
cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento
delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano
funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai
magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai
concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento
delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo
concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole
giudizio l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti
di legittimità presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti vacanti
di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del
conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera
h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto
dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle
lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del
decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso
per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli
uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo
restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i
magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla
data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del
concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla
lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando
quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano
ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera
i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio
delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni
direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive
superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti
numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i
magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti
mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il
quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre
funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello
stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle
successive vacanze, senza variazioni dell’organico complessivo della
magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello
stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il
passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si
applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);

i) prevedere che ai posti soppressi
ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in
servizio alla data di acquisto di efficacia delle
disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere
conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità
nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in
possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei
sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver
concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di
pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi
ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i
magistrati di appello in servizio alla data di
acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia
stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della
lettera i) del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in
ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in
ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);

2) che i magistrati fuori ruolo che,
all’atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di
permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo
secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che,
all’atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza
fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la
disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che per i magistrati fuori ruolo
che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo
di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei
dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all’atto del ricollocamento in
ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale
per l’attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della
magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento
in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di
sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero
per l’attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6),
7) e 8), e, se all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque
anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle
funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

5) che resta fermo per il
ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti
elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo
comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

1) ad eccezione di quanto previsto
dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria
dalla lettera m) del presente comma, numeri 1), 2) e
3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al
numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di
sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero
2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima
che siano decorsi cinque anni.

9…..
stralciato

10…..
stralciato

11. In deroga ai vigenti limiti
temporali di durata dell’incarico previsti dall’articolo 76-bis, comma 3,
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale
antimafia alla data di entrata in vigore della
presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età
nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il
conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità
nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo
grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla
lettera h), numero 17), e alla lettera i) numero 6), del comma 1, con
l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:

a) prevedere che gli incarichi
direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a
magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5
del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi
direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano
essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio
prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia
adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico
dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di
13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a
decorrere dall’anno 2006.

13. Ai fini dell’esercizio della
delega di cui al comma 12 si applica la disposizione
di cui al comma 4 dell’articolo 1.

14. ….. stralciato

15. Dall’attuazione dei commi 9, 10,
11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base
regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell’attuazione della
delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali
regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni
regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti
il personale e la formazione, i sistemi informativi
automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) istituzione presso ogni direzione
generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria
dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi
o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di
rilevanti livelli di infondatezza
giudiziariamente accertata della pretesa punitiva
manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione
ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione,
ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze
professionali;

d) riserva all’amministrazione
centrale:

1) del servizio del casellario
giudiziario centrale;

2) dell’emanazione
di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi
giudiziari;

3) della determinazione del
contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei
provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi
regionali;

6) del
trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei
trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili
professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego
e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia
retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari
superiori all’ammonimento e alla censura;

10) dei compiti di programmazione,
indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

17. Per gli oneri di cui al comma 16
relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione
finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle
spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno
2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

18. Per gli oneri di cui al comma 16
relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere
dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

19.
In
ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della
data del 1º luglio 2005.

20. Ai fini
dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina
dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 9 della
legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti
elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica
quattro anni;

b) prevedere che i componenti
elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto
anni;

c) prevedere che per l’elezione dei
magistrati componenti elettivi del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di
votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

22. Ai fini dell’esercizio della
delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di
efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario
nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e
quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre
disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le
modifiche a tal fine necessarie.

24. Per l’emanazione del decreto
legislativo di cui al comma 23 si applicano le
disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.

25. Il Governo provvede
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo
unico di cui al comma 23, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento giudiziario.

26. Il trasferimento a domanda di cui
all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni,
e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e
successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari
compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento
degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al
citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella
sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da
ultimo svolte nella sede di provenienza.

27. Le disposizioni di cui al comma
26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla
data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del
comma 1.

28. Le disposizioni di cui al comma
26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato,
esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza nella sede di servizio, non
è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo
stabilmente convivente.

29. Il trasferimento effettuato ai
sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità
di trasferimento.

30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.

31. All’articolo 7-bis, comma 2-ter,
primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, introdotto dall’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre
1999, n. 479, le parole: "sei anni" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

32. All’articolo 57, comma 3, della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci
anni".

33. All’ordinamento giudiziario di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) l’articolo 86 è sostituito dal
seguente:

"Art.
86. (Relazioni sull’amministrazione della giustizia).
– 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di
ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle
Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee
di politica giudiziaria per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni,
sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne,
con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione,
dei Procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti
dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della
giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei
presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli
organi istituzionali, il Procuratore generale e il rappresentante
dell’avvocatura";

b) l’articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è
abrogato.

34. Nella provincia autonoma di
Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative
norme di attuazione, in particolare il titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Ai magistrati in servizio presso
gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a
concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni,
si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli
incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla
durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio,
in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle
relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di
funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono
comunque concorrere per il conferimento di altri
incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare
dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici
giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma
1, lettera g), numeri da 1) a 6).

36. Alle funzioni, giudicanti e
requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della
corte d’appello di Trento, nonché alle funzioni
direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti,
presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede
mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso
speciale di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752.

37. Nella tabella A
allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa
alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;
a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: "Lauregno/Laurein" e "Proves/Proveis" sono
soppresse;

b) nel paragrafo relativo
alla sezione di Merano, sono inserite le parole: "Lauregno/Laurein" e "Proves/Proveis".

38. Dopo l’articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

"Art.
1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio
compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano".

39. Per le finalità di cui al comma
1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro
1.231.449 per l’anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per
l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma
1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera
m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l’anno
2005 e euro 646.950 a
decorrere dall’anno 2006.

40. Per le finalità di cui al comma
1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro
1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2005, di cui
euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere
dall’anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1,
lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere
dall’anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle
strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l’istituzione e il
funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2,
lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro
6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall’anno 2006, di cui
euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere
dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750
per l’anno 2005 ed euro 3.733.500
a decorrere dall’anno 2006 per le spese di funzionamento,
euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere
dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro
2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le
spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per
l’anno 2005 ed euro 112.400
a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000
per l’anno 2005 ed euro 132.000
a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).

42. Per le finalità di cui al comma
3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere
dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere
dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3,
lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere
dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).

43. Per le finalità di cui al comma
5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro
1.258.000 a decorrere dall’anno 2006.

44. Per le finalità di cui al comma
12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno
2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero
della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006,
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

45. Agli oneri indicati nei commi 39,
41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed
euro 18.869.611 a
decorrere dall’anno 2006, si provvede:

a) quanto a
euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere
dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni
2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;

b) quanto a
euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

46. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei
commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

47. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

48.
In
ogni caso, le disposizioni attuative dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia
prima della data del 1º luglio 2005.

48-bis. Nelle more dell’attuazione
della delega prevista al comma 21, per l’elezione dei componenti
del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore può
votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente; i
voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.

49. Il Governo trasmette alle Camere
una relazione annuale che prospetta analiticamente gli
effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione
della presente legge.

50. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.