Civile

Monday 27 October 2003

La riforma del Codice di Procedura Civile è il prossimo obiettivo del Ministro della Giustizia. Queste i principi informatori. Schema di Disegno di Legge – Delega al Governo per la riforma del codice di procedura civile. (Approvato dal Consiglio dei Minis

La riforma del Codice di Procedura Civile è il prossimo obiettivo del Ministro della Giustizia. Queste i principi informatori

Schema di Disegno di Legge – Delega al Governo per la riforma del codice di procedura civile.

(Approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2003 – Versione non ufficiale)

CAPO I

Principi di delega

Articolo 1

Delega

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.

La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di questultimo è prorogata di novanta giorni.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

CAPO II

Disposizioni in tema di giurisdizione e di competenza

Articolo 2

Giurisdizione

Rivedere la disciplina della giurisdizione nei rapporti tra lautorità giudiziaria ordinaria ed i giudici speciali, modellandola su quella della competenza, prevedendo la translatio judicii e consentendo la proposizione del regolamento sia preventivamente che quale mezzo di impugnazione della sentenza sulla sola giurisdizione.

Disciplinare la litispendenza tra giurisdizioni diverse secondo i criteri di cui allarticolo 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Disciplinare i limiti della giurisdizione italiana, della litispendenza internazionale e della pregiudizialità internazionale nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari, trasferendo allinterno del codice le regole contenute nella legge 31 maggio 1995, n. 218, opportunamente razionalizzate.

Articolo 3

Competenza del giudice di pace

Improntare il processo dinanzi al giudice di pace alle linee guida del processo ordinario, salvi gli opportuni temperamenti di carattere semplificativo, per le controversie di minor valore economico.

Ampliare in maniera uniforme la competenza per valore del giudice di pace entro il limite massimo di ¬ 25.000,00.

Articolo 4

Competenza per territorio

Semplificare il sistema dei criteri di competenza territoriale derogabile con riduzione delle ipotesi di foro speciale, mantenendo linderogabilità della competenza territoriale per lesecuzione forzata e relative opposizioni, per i procedimenti cautelari e possessori, per i procedimenti di volontaria giurisdizione.

Prevedere la competenza per materia del tribunale per la querela di falso solo in presenza di domanda di accertamento incidentale, consentendone la cognizione in via incidentale da parte di altri giudici, con esclusione dei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative.

Articolo 5

Modificazioni della competenza

Prevedere la revisione della disciplina della connessione, riservando sempre al giudice competente per la domanda principale la cognizione di quella riconvenzionale e di accertamento incidentale, in quanto rientranti nella competenza per valore di quel giudice, ovvero al giudice superiore la cognizione di tutta la causa, ferma la competenza territoriale determinata in base alla domanda principale e la competenza per valore del giudice adito in presenza di eccezione di compensazione.

Razionalizzare la disciplina della litispendenza, tenendo conto dei principi contenuti nel regolamento 2001/44/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed adeguandola, quanto alla valutazione della competenza, alla disciplina della continenza.

Articolo 6

Eccezioni sulla competenza

Prevedere che leccezione di incompetenza per territorio derogabile e per valore possano essere proposte sino alla comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Prevedere che leccezione di incompetenza per materia e per territorio inderogabile possano essere sollevate sino alla proposizione dellistanza di fissazione delludienza, con possibilità di rilevazione anche dufficio nel decreto di fissazione delludienza.

Prevedere lobbligo per il giudice, se richiesto da entrambe le parti o se la questione è stata rilevata dufficio, di decidere, prima di ogni ulteriore attività processuale, la questione con ordinanza non revocabile contenente, se di incompetenza, lindicazione del giudice ritenuto competente ed il termine per la riassunzione.

Articolo 7

Regolamento di competenza e di giurisdizione

Disciplinare listituto del regolamento di competenza, eliminando il regolamento facoltativo ed il regolamento dufficio e subordinando la sospensione del giudizio, ovvero del termine di riassunzione, alla verifica della non manifesta infondatezza o inammissibilità da parte del giudice innanzi al quale la questione è sollevata.

Uniformare a questi principi la disciplina del regolamento di giurisdizione successivo.

CAPO III

Disposizioni in tema di astensione e di ricusazione

Articolo 8

Astensione e ricusazione

Provvedere ad ampliare i casi di astensione obbligatoria con riguardo allipotesi di precedente conoscenza processuale della causa.

Escludere la ricusabilità dei giudici che decidono la ricusazione.

Prevedere la possibilità di condanna ad un equo indennizzo per la controparte ed eventualmente per responsabilità aggravata nel caso di rigetto o inammissibilità dellistanza di ricusazione.

Consentire al giudice di astenersi volontariamente, se autorizzato dal capo dellufficio, in caso di ricusazione; prevedere limpugnabilità del provvedimento negativo davanti al presidente della corte dappello o, se proposta contro di questi o giudici della Corte di cassazione, davanti al Primo Presidente della medesima Corte, che provvede eventualmente anche sulla responsabilità aggravata.

Prevedere che il giudice ricusato possa non sospendere il processo, ove listanza appaia manifestamente inammissibile o infondata.

CAPO IV

Disposizioni sul Pubblico Ministero

Articolo 9

Pubblico Ministero

Prevedere lobbligatorietà dellintervento del pubblico ministero, oltre che in ogni giudizio di fronte alla Corte di Cassazione, soltanto nei giudizi che avrebbe potuto promuovere.

Prevedere, inoltre, che, nei giudizi aventi ad oggetto diritti indisponibili, il giudice possa disporre la denuncia della lite e che, in tali casi, il pubblico ministero abbia facoltà di intervenire nel termine fissato dal giudice.

CAPO V

Disposizioni sulle parti del processo

Articolo 10

Rappresentanza processuale

Consentire la rappresentanza processuale anche a soggetto che non sia investito o non sia stato in precedenza investito del potere di rappresentanza sostanziale.

Disciplinare la procura alla lite consentendo, in caso di contestazione, la ratifica delloperato del difensore e prevedendone lefficacia, in difetto di espressa limitazione, per lintero giudizio in ogni sua fase, anche cautelare ed esecutiva, e grado, mantenendo la procura speciale per il giudizio di cassazione.

Consentire il rilievo dufficio del difetto totale di procura e della irregolarità della procura in caso di contumacia della controparte.

Articolo 11

Spese processuali e responsabilità aggravata

Disciplinare le spese processuali secondo il principio della soccombenza ma consentendo al giudice, sulla base di esplicita motivazione, di derogarvi sia compensandole sia ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che abbia, tuttavia, causato o mantenuto in vita la lite, eventualmente rifiutando ragionevoli proposte conciliative.

Generalizzare, ad ogni grado del processo ed ai regolamenti, il principio della responsabilità aggravata con condanna a titolo di sanzione a somma equitativamente determinata inserendo lipotesi della manifesta infondatezza sia della impugnazione sia della resistenza in giudizio, e mantenendo lipotesi dellassenza della normale prudenza nellesecuzione di titolo esecutivo stragiudiziale, oltre che negli altri casi attualmente previsti dallarticolo 96 secondo comma.

CAPO VI

Esercizio dellazione

Articolo 12

Modifiche alla disciplina del litisconsorzio e del cumulo di domande

Regolamentare gli effetti procedurali della mancata estensione del giudizio a tutti i litisconsorti necessari, prevedendo lestinzione officiosa del giudizio nel caso di omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, se non prorogato prima della scadenza per giusti motivi.

Prevedere casi in cui, anche nellipotesi di litisconsorzio per identità di questioni, valga la deroga alla competenza territoriale in favore del foro generale di uno dei convenuti prevista per il cumulo soggettivo.

Escludere la deroga alla competenza territoriale nel caso di cumulo di più domande, anche riconvenzionali, tra le stesse parti, se non connesse per titolo o attraverso leccezione, salva lespressa accettazione del contraddittorio.

Articolo 13

Intervento nel processo

Razionalizzare la disciplina dellintervento, prevedendo la delimitazione del tempo dellintervento principale e di quello adesivo autonomo e il potere del giudice di estromettere il terzo in ipotesi di intervento inammissibile, con ordinanza ricorribile al collegio con le modalità del reclamo cautelare.

Concedere allinterventore adesivo dipendente il potere di impugnare la sentenza.

Prevedere il potere del convenuto di chiamare in causa il garante, o il vero legittimato passivo, ovvero il terzo che potrebbe proporre intervento volontario, con conseguente facoltà per lattore di estendere a costoro la sua domanda.

Prevedere che il giudice possa ordinare la denuncia della lite ai terzi che potrebbero intervenire volontariamente e dichiarare dufficio lestinzione del processo nel caso di mancata denuncia della lite al titolare di un diritto dipendente da quello dedotto in giudizio che sarebbe legittimato allopposizione di terzo revocatoria.

CAPO VII

Degli atti processuali

Articolo 14

Disciplina degli atti processuali

Rivedere in generale la disciplina degli atti processuali, prevedendo la possibilità che i documenti possano essere prodotti anche in lingua straniera, con traduzione libera ed eventualmente, su istanza dellaltra parte o su ordine del giudice, con traduzione giurata.

Prevedere che la sentenza possa non esporre lo svolgimento del processo, se non necessario ai fini della motivazione della decisione ovvero, se necessario, anche estraendolo da un atto di parte e dandone atto.

Prevedere che tutte le comunicazioni ai difensori possano avvenire, purché vi sia certezza della ricezione, a mezzo fax o per e-mail, al numero telefonico o indirizzo di posta elettronica che il difensore ha lobbligo di indicare al momento della costituzione in giudizio.

Razionalizzare il procedimento di notifica per adeguarlo ai principi comunitari, al fine di garantire la realizzazione del diritto di difesa e di azione, anche mediante lutilizzazione di strumenti informatici.

Equiparare la notifica ad associazioni, enti e persone giuridiche, alle modalità previste per le persone fisiche e della notifica al legale rappresentante a quella fatta allente rappresentato.

Semplificare, attraverso forme di comunicazione più moderne ed efficaci, la notificazione per pubblici proclami.

Articolo 15

Termini processuali

Rivedere la disciplina dei termini processuali, prevedendo la possibilità di loro abbreviazione o proroga, purché non perentori, su istanza di parte e prevedendo, nel rispetto del principio del contraddittorio, la rimessione in termini per inosservanza dovuta a causa non imputabile anche per i termini perentori, purché non relativi alla proposizione dellimpugnazione.

Ridurre le ipotesi di controversie sottratte alla sospensione nel periodo feriale, derogando alla regola della sospensione dei termini per le sole tipologie di controversie strutturalmente caratterizzate dallurgenza.

CAPO VIII

Dellintroduzione della causa

Articolo 16

Citazione e costituzione delle parti

Prevedere che il processo sia introdotto con atto di citazione, senza indicazione delludienza, da depositarsi in cancelleria con i documenti offerti in comunicazione, entro un termine perentorio.

Prevedere che nellatto di citazione lattore fissi al convenuto un termine, disciplinato dalla legge solo nel minimo, entro il quale il convenuto può replicare con una comparsa di risposta da notificare, o comunicare, allattore e alleventuale terzo e da depositare in cancelleria con i documenti offerti in comunicazione.

Prevedere che, in caso di mancata costituzione in cancelleria dellattore, il convenuto possa costituirsi chiedendo la fissazione delludienza di discussione ovvero, in difetto, lestinzione del processo con salvezza degli effetti sostanziali della domanda.

Prevedere la facoltà per lattore costituito di replicare con atto notificato, o comunicato, al convenuto, ovvero di comunicare che intende depositare istanza di fissazione delludienza.

Prevedere la facoltà per il convenuto, ove lattore abbia optato per la replica, di replicare a sua volta, ovvero di comunicare che intende depositare istanza di fissazione delludienza.

Prevedere lestensione della trattazione scritta tra le parti fin quando una di esse, in luogo di replicare, depositi e notifichi alle altre parti istanza di fissazione delludienza, entro un termine perentorio decorrente dallultima difesa effettuata. Disciplinare lestinzione del giudizio in caso di mancata presentazione dellistanza di fissazione delludienza.

Articolo 17

Istanza di fissazione delludienza

Prevedere che listanza di fissazione delludienza contenga le conclusioni, di rito e di merito, e che analogamente debba provvedere laltra parte.

Prevedere che listanza possa essere volta ad ottenere provvedimenti anticipatori di condanna o cautelari, ovvero avere per oggetto incidenti del processo quali la chiamata di terzi o lintegrità del contraddittorio, ma debba, anche in tali casi, contenere le conclusioni finali di rito e di merito, salva sempre la facoltà di replica della controparte.

Articolo 18

Preclusioni

Prevedere che le domande riconvenzionali e la chiamata in causa dei terzi siano proposte, a pena dinammissibilità rilevabile su istanza dellaltra parte, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e che le eccezioni di rito non rilevabili dufficio siano dichiarate dufficio inammissibili, se non proposte nella prima difesa successiva.

Prevedere che le eccezioni di merito non rilevabili di ufficio siano proposte dal convenuto non oltre la seconda memoria, salva per lattore la facoltà di chiedere la fissazione delludienza dopo la comparsa di risposta, con conseguente preclusione per il convenuto.

Prevedere che le eccezioni di merito non rilevabili di ufficio relative a tutte le domande riconvenzionali siano proponibili nella prima difesa successiva.

CAPO IX

Dellistruzione della causa

Articolo 19

Decreto di fissazione delludienza

Prevedere che ludienza sia fissata con decreto, il quale deve sempre contenere:

lindicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili dufficio;

una pronuncia, succintamente motivata, sullammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste dalle parti o disponibili dufficio;

linvito alle parti, ove appaia opportuno ai fini dellinterrogatorio libero o del tentativo di conciliazione, a comparire personalmente alludienza;

lautorizzazione o linvito, ove appaia opportuno, a depositare brevi memorie conclusionali prima delludienza, eventualmente indicando le questioni che necessitano di trattazione;

eventuali provvedimenti volti alla regolarizzazione della costituzione delle parti, alla integrazione del contraddittorio, alla chiamata in causa di terzi, alla rinnovazione della notificazione della citazione, disponendo un adeguato differimento delludienza ove necessario per consentire il pieno contraddittorio anche con i terzi.

Articolo 20

Attività istruttoria di parte

Prevedere la possibilità che i difensori delle parti possano assumere, anche prima dellinizio del giudizio, dichiarazioni testimoniali scritte ed eventualmente autenticarle o farle autenticare da soggetti, muniti di poteri di certificazione, nonché relazioni peritali e attestazioni di fatti e situazioni constatati da pubblici ufficiali, riconoscendo allufficiale giudiziario tale potere di attestazione.

Prevedere lutilizzabilità di tali documenti nel processo, con il potere per il giudice di disporre, anche su istanza delle parti, accertamenti istruttori.

Prevedere che le ispezioni di luoghi e gli accertamenti tecnici possano sempre essere chiesti in contraddittorio, in vista di un futuro giudizio, con nomina, nel primo caso, anche di un ufficiale giudiziario e, nel secondo, di uno o più tecnici.

Prevedere il potere delle parti, anche mediante difensori muniti di mandato, di ottenere da pubbliche amministrazioni, soggetti assimilati e pubblici depositari, pure in vista di un giudizio ed indipendentemente dalla sua instaurazione, documenti e informazioni scritte, coordinando la disciplina con quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Articolo 21

Istruzione probatoria

Razionalizzare il sistema di assunzione delle prove, armonizzandolo con gli sviluppi della legislazione e curando la disciplina della produzione e dellacquisizione del documento informatico.

Rivedere la disciplina della forma degli atti processuali, coordinandola con le caratteristiche e le esigenze del processo informatizzato.

CAPO X

Della decisione della causa

Articolo 22

Udienza di discussione

Prevedere che ludienza si svolga con discussione orale delle questioni trattate ovvero indicate dal giudice il quale, ove nel decreto abbia disposto in ordine allammissibilità delle prove, conferma o revoca, in tutto o in parte, il proprio provvedimento e procede allassunzione delle prove stesse, salvo che le parti concordemente non chiedano di assumerle in sede extragiudiziaria ed il giudice le autorizzi, dando le opportune disposizioni circa le modalità di assunzione e documentazione e fissando ludienza di discussione con termine, anteriore alludienza, per il deposito di memorie conclusionali.

Prevedere che, ove non vi sia bisogno di assumere mezzi di prova, il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione salvo che, per la particolare complessità della causa, si riservi di decidere depositando la sentenza nei trenta giorni successivi.

Prevedere che, anche nel caso di istanza di trattazione volta ad ottenere provvedimenti anticipatori di condanna, ovvero cautelari, il giudice possa, previa provocazione del contraddittorio tra le parti, emettere la decisione di merito dando lettura del dispositivo e della concisa motivazione.

Articolo 23

Contumacia delle parti

Prevedere che, nel caso di contumacia della parte avversa, il giudice ritenga ammessi i fatti costitutivi della domanda relativa a diritti disponibili ed emetta unimmediata ordinanza di condanna esecutiva a seguito di valutazione della concludenza della domanda previo eventualmente, ove il quantum non sia adeguatamente documentato, deferimento del giuramento suppletorio o estimatorio, penalmente sanzionato.

Prevedere lappellabilità dellordinanza con potere di inibitoria del giudice dappello, ove lappellante fornisca prova scritta o di pronta soluzione.

Prevedere che, nel caso di contumacia erroneamente dichiarata, linibitoria possa essere negata dal giudice di appello solo se la domanda dellattore è assistita da prove documentali che giustificherebbero la immediata esecutività del decreto ingiuntivo.

Articolo 24

Contumacia involontaria

Prevedere che il contumace involontario, ove non debba utilizzare unimpugnazione sostitutiva, possa proporre opposizione, dinanzi al giudice di primo grado, entro congruo termine dalla conoscenza della sentenza.

Estendere le ipotesi di contumacia involontaria, oltre che alla nullità della citazione o della notificazione, anche alla nullità degli altri atti di instaurazione del contraddittorio ed alla loro notificazione.

Articolo 25

Rapporti tra giudice collegiale e giudice monocratico

Mantenere la specialità della previsione della collegialità della decisione, riformulandone le ipotesi attraverso lindividuazione di gruppi omogenei di materie in funzione della delicatezza delle questioni coinvolte.

Prevedere la possibilità per il giudice monocratico di chiedere al presidente della sezione o, in mancanza, al presidente del tribunale di volere disporre la trattazione collegiale di controversie che presentano questioni di particolare importanza.

Prevedere la possibilità per il presidente di sezione o, in mancanza, del presidente del tribunale di assegnare al collegio controversie già decise in senso difforme da giudici monocratici.

Articolo 26

Fase successiva alla pronuncia della sentenza

Prevedere che ladempimento degli obblighi tributari, conseguenti alla pronuncia della sentenza, avvenga mediante linvio allagenzia delle entrate, a cura della cancelleria, di copia della stessa e degli altri atti eventualmente necessari.

Prevedere che loriginale della pronuncia ed il fascicolo di ufficio rimangano presso lufficio giudiziario a disposizione degli interessati.

Prevedere che il rilascio delle copie della sentenza non sia subordinato alladempimento degli obblighi tributari conseguenti alla pronuncia della sentenza.

CAPO XI

Delle vicende anomale del processo

Articolo 27

Sospensione del processo

Disciplinare la sospensione del processo, stabilendo:

a le ipotesi di sospensione per pregiudizialità;

b le ipotesi di sospensione impropria;

c la possibilità di sospensione concordata, fissando congrui limiti di tempo nei soli casi in cui la domanda sia soggetta a trascrizione nonché consentendo al giudice di ordinare la riassunzione quando sussistono interessi di terzi.

Procedere ad una tendenziale unificazione del regime processuale dei vari provvedimenti di sospensione, prevedendo la reclamabilità del provvedimento che decide in ordine alla sospensione.

Articolo 28

Interruzione del processo

Disciplinare la interruzione del processo, assicurando la necessità di garantire leffettiva attuazione del principio del contraddittorio.

Prevedere la possibilità di riassunzione della causa anche senza che sia stata dichiarata linterruzione della stessa.

Prevedere che linterruzione, come conseguenza dellapertura di procedure concorsuali, operi su dichiarazione anche di parti diverse da quella rispetto alla quale si è verificato levento, allorché il provvedimento conclusivo del processo sia inidoneo a produrre effetti nei confronti della massa dei creditori e che levento interruttivo, ove contestato, debba essere provato dalla parte che chiede linterruzione.

Articolo 29

Estinzione del processo

Disciplinare lestinzione del processo, distinguendo lestinzione per inattività semplice e lestinzione per inattività qualificata, ed individuando le relative ipotesi.

Prevedere che lestinzione per inattività semplice sia rilevabile solo ad istanza di parte e quella per inattività qualificata anche di ufficio.

Prevedere la sopravvivenza allestinzione degli effetti di tutte le pronunce, non solo di quelle di merito.

Prevedere che anche le sentenze di rito e le ordinanze sulla competenza abbiano effetti di giudicato esterno, e non solo interno.

Prevedere che, in caso di estinzione o di chiusura del processo con provvedimento di rito, gli effetti sostanziali della domanda, ad eccezione delleffetto impeditivo della decadenza, si conservano, se la domanda è riproposta entro sei mesi dalla chiusura del precedente processo.

CAPO XII

Delle impugnazioni

Articolo 30

Del processo di appello

Disciplinare il processo di appello, stabilendo:

a la appellabilità di tutte le sentenze del giudice di pace e del tribunale, tranne quelle decise secondo equità per legge o per volontà delle parti;

b la non appellabilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e lappellabilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di appello avverso le prime e previsione della riserva di appello avverso le seconde;

c il contenuto proprio dellatto di appello, anche nella forma incidentale, quale specifica critica alla decisione impugnata, e la conseguente disciplina della nullità dello stesso;

d il contenuto proprio dellatto difensivo avverso lappello;

e la disciplina dellimprocedibilità;

f il regime delle novità, escludendo in linea di principio le nuove domande ed ammettendo le nuove allegazioni e le nuove prove;

g la esclusione dellannullamento con rinvio al giudice di primo grado, salva lipotesi della contumacia involontaria, prevedendo contemporaneamente la non applicazione del divieto di proposizione di domande nuove, ove tale proposizione sia stata impedita dalla nullità.

Articolo 31

Del processo di cassazione

1. Disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo:

la identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dellarticolo 111 della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso;

lobbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto;

lestensione del sindacato diretto della Corte sullinterpretazione e sullapplicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3 dellarticolo 360 del codice di procedura civile;

la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde;

la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle Sezioni unite, prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle Sezioni unite nei casi di cui allarticolo 111, comma 8, della Costituzione, e possa, invece, essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le Sezioni unite;

il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle Sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le Sezioni unite con ordinanza motivata;

lestensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali;

lenunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dellimpugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione;

meccanismi idonei, modellati sullattuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire lesercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dellarticolo 111 della Costituzione.

Articolo 32

Della revocazione

Prevedere la revocazione straordinaria e lopposizione di terzo contro le sentenze di merito della cassazione, disciplinandone la competenza.

CAPO XIII

Norme per le controversie in materia di lavoro

Articolo 33

Processo del lavoro

Ferma la specialità del processo del lavoro secondo le attuali linee generali, eliminare lobbligatorietà del tentativo di conciliazione per le relative controversie;

Prevedere il regime delle novità in appello, escludendo in linea di principio le nuove domande ed ammettendo le nuove allegazioni e le nuove prove;

Razionalizzare e disciplinare larbitrato in materia di lavoro.

Prevedere leseguibilità forzata nei confronti della pubblica amministrazione ove datore di lavoro, nelle forme dellesecuzione civile, dei titoli esecutivi e dei provvedimenti cautelari aventi ad oggetto obblighi di fare e non fare, o di produrre effetti giuridici.

Trasferire allinterno del codice e disciplinare unitariamente, eventualmente operandone razionalizzazione, le norme relative al processo riguardanti il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.

CAPO XIV

Del processo di esecuzione

Articolo 34

Titolo esecutivo

Ferma la tassatività dei titoli esecutivi, attribuire efficacia esecutiva agli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli e alla scrittura privata, eventualmente autenticata, anche in relazione alle obbligazioni di dare e di fare eseguibili in forma specifica.

Salva diversa previsione di legge, stabilire che il titolo esecutivo sia efficace a favore e contro i successori a titolo universale e particolare, salvi gli effetti della trascrizione della domanda.

Eliminare il divieto di spedizione di più copie in forma esecutiva.

Articolo 35

Giudice dellesecuzione

Generalizzare la figura del giudice dellesecuzione, estendendola anche alle esecuzioni in forma specifica.

Prevedere che il giudice dellesecuzione possa, su istanza di parte ovvero dellufficiale giudiziario, risolvere con provvedimento non impugnabile, ma revocabile o modificabile, ogni difficoltà insorta nellesecuzione.

Prevedere in ogni esecuzione la formazione del fascicolo di ufficio.

Semplificare la disciplina delle comunicazioni prevedendo che, ove le parti non abbiano eletto domicilio ai fini dellesecuzione nel comune in cui si trova il giudice dellesecuzione, tutte le comunicazioni, successive alla prima, vengano loro effettuate in cancelleria.

Prevedere che, al termine di ogni esecuzione, vengano liquidate dal giudice dellesecuzione le spese della stessa, in sintonia con la regola generale dellarticolo 91 del codice di procedura civile.

Articolo 36

Dei poteri del giudice dellesecuzione

1. Prevedere che il giudice dellesecuzione eserciti, nei confronti della pubblica amministrazione e dei soggetti privati ad essa assimilati, poteri omologhi a quelli esercitati dal giudice amministrativo per lesecuzione e lattuazione forzata di obblighi specifici nonché di obbligazioni pecuniarie.

Articolo 37

Espropriazione mobiliare

Prevedere, accanto ai tipi di espropriazione già disciplinate, la possibilità di espropriazione dellazienda o di un ramo di essa, improntata ai seguenti principi:

possibilità di nomina di un amministratore giudiziario;

possibilità di vendita unitaria dellazienda pignorata, ove non appaia preferibile la vendita frazionata;

impignorabilità relativa dei beni mobili facenti parte dellazienda, in limiti analoghi a quelli previsti per i beni utilizzati per il servizio e la coltivazione del fondo agricolo.

Articolo 38

Procedimento

Prevedere che, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, lufficiale giudiziario inviti il debitore a dichiarare, sotto la sua penale responsabilità, lubicazione e lesistenza dei beni e che sia reso possibile laccesso allanagrafe tributaria e ad altre banche dati, previa eventuale autorizzazione del giudice dellesecuzione.

Prevedere una disciplina uniforme per i vari casi di eccesso nellespropriazione, ammettendo sempre un controllo sullordinanza del giudice dellesecuzione che provvede in proposito, con efficacia sospensiva della stessa.

Articolo 39

Estinzione del processo esecutivo

1. Prevedere, nellespropriazione mobiliare, lestinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita da determinarsi con riferimento ad una percentuale di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo; prevedere che, nellespropriazione presso terzi, lufficiale giudiziario raccolga, ove possibile, la dichiarazione del terzo in sede di pignoramento.

Articolo 40

Espropriazione immobiliare

Prevedere che lespropriazione immobiliare sia modificata secondo i seguenti principi:

trascrizione del pignoramento prima della sua notificazione al debitore;

semplificazione della fase di autorizzazione alla vendita, ponendo a carico dellesperto, da nominarsi obbligatoriamente dal giudice dellesecuzione, laccertamento della titolarità in capo allesecutato dei diritti sui beni pignorati;

introduzione di adeguate forme di pubblicità dellavviso di vendita o di assegnazione, anche mediante mezzi informatici;

attribuzione della custodia dei beni pignorati, salvo casi eccezionali, ad un terzo e previsione che il provvedimento di nomina di questi sia titolo esecutivo per il rilascio nei confronti di chiunque non abbia un titolo opponibile alla procedura;

introduzione, accanto alle altre forme, della vendita tramite commissionario;

previsione dellestinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita per un prezzo pari alla metà di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo;

possibilità, per lacquirente dei beni pignorati, di ricorso al credito mediante garanzia sul bene oggetto della vendita;

possibilità di delega al notaio anche della vendita senza incanto;

possibilità di delega al notaio della pronuncia del decreto di trasferimento e della distribuzione, se non vengano sollevate, con riguardo a questultima, contestazioni ad opera delle parti.

Articolo 41

Esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare

1. Prevedere, nellesecuzione degli obblighi di fare o non fare, che il giudice dellesecuzione possa ordinare con provvedimento esecutivo allobbligato di anticipare le spese, che provvede a quantificare, presumibilmente necessarie per lesecuzione, prima del compimento delle opere da realizzare.

Articolo 42

Esecuzione indiretta

1. Prevedere forme di esecuzione indiretta per la tutela di diritti correlati ad obblighi infungibili, secondo i seguenti principi:

a fissazione dellobbligo di pagamento di una somma di denaro per ogni frazione di tempo nel ritardo alladempimento dellobbligo;

b previsione di un procedimento sommario per la verifica del ritardo e la liquidazione di quanto previsto nella comminatoria, da attivarsi ad istanza dellavente diritto;

c previsione che la sanzione pecuniaria sia versata nelle forme del deposito giudiziario o in altre analoghe;

d previsione che le somme così versate siano destinate a risarcire lavente diritto del danno prodotto dallinadempimento dellobbligo e che il residuo vada allo Stato.

Articolo 43

Delle opposizioni

1. Prevedere che le opposizioni siano strutturate secondo i seguenti criteri:

opposizione di merito, avente ad oggetto le contestazioni relative al diritto sostanziale tutelato dal processo esecutivo da proporre, nellespropriazione, non posteriormente allespletamento della vendita forzata;

opposizione di rito, avente ad oggetto le contestazioni relative al processo esecutivo, ivi comprese quelle attinenti al titolo esecutivo ed alla pignorabilità dei beni, con la individuazione di termini perentori per la proposizione della stessa correlati alla natura della contestazione, da proporre con reclamo al collegio, disciplinato in maniera analoga al reclamo cautelare, e con la possibilità per il collegio di sospendere lulteriore corso dellesecuzione in relazione al proposto reclamo;

opposizione proponibile dai terzi che facciano valere diritti sul bene coinvolto nellesecuzione, esperibile anche nellesecuzione in forma specifica, individuando i termini per la proposizione della stessa, gli eventuali limiti probatori, e gli effetti della vendita forzata.

opposizione al piano di riparto, nella quale si converte lopposizione di merito, ove la vendita abbia luogo.

Articolo 44

Dei mezzi di gravame

Prevedere, sulla base di quanto previsto dagli articoli 534ter e 591ter del codice di procedura civile, un gravame al giudice dellesecuzione contro gli atti e i comportamenti degli ausiliari, individuandone loggetto, il termine, gli effetti e la reclamabilità dinanzi al collegio.

Articolo 45

Delle vicende anomale del processo esecutivo

1. Disciplinare la sospensione e lestinzione del processo esecutivo, in coerenza con le modifiche apportate dalla presente legge ed attenendosi per il resto ai principi del codice di procedura civile, apportando le seguenti modifiche:

prevedere la possibilità di sospensione dellesecuzione forzata anche prima del pignoramento.

prevedere che la riassunzione possa essere effettuata dopo la decisione in primo grado del processo di cognizione incidentale, con facoltà del giudice di appello di sottoporre a cauzione la prosecuzione dellesecuzione, e che la parte interessata possa riassumere il processo esecutivo anche dopo la formazione del giudicato;

prevedere che, nellipotesi di sospensione della distribuzione del ricavato, il creditore possa ottenere il pagamento della somma contestata ove offra idonea garanzia;

Prevedere che lestinzione per inattività semplice sia rilevabile solo ad istanza di parte, e lestinzione per inattività qualificata sia dichiarabile anche di ufficio.

2. Ribadire lintangibilità, nei confronti dei terzi, degli effetti degli atti esecutivi compiuti prima dellestinzione o, comunque, della chiusura della procedura esecutiva.

Articolo 46

Della riunione dei procedimenti esecutivi

Prevedere, oltre alla connessione per oggetto, che nellipotesi di pluralità di pignoramenti, ove possibile anche di diversa natura, perfezionati nei confronti dello stesso esecutato, si realizzi un unico processo esecutivo dinanzi al tribunale investito della prima procedura.

CAPO XV

Dei procedimenti speciali

Articolo 47

Del procedimento monitorio

1. Prevedere uno o più procedimenti monitori, di natura pura o documentale, a tutela di diritti aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la consegna di beni mobili o il rilascio di beni immobili, caratterizzati:

a da un procedimento sommario anche a contraddittorio differito;

b dalla conversione del processo sommario in processo a cognizione piena, su richiesta ovvero opposizione di parte;

c da un provvedimento che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato.

Articolo 48

Del procedimento sommario

1. Prevedere un procedimento sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma nel rispetto del principio del contraddittorio, che conduca allemanazione di un provvedimento esecutivo:

a reclamabile;

b privo dellefficacia del giudicato;

c esperibile anche nel corso di un processo a cognizione piena;

d idoneo ad eventualmente definire tale processo.

Articolo 49

Del procedimento di istruzione preventiva

Prevedere la possibilità di utilizzare i procedimenti di istruzione preventiva anche in assenza di periculum in mora.

Prevedere la possibilità di generalizzare la consulenza tecnica ante causam.

Articolo 50

Del procedimento cautelare uniforme

1. Mantenere, per il procedimento cautelare uniforme, i principi attualmente vigenti, ma con gli opportuni adattamenti e le seguenti modifiche:

a attribuire tendenzialmente il potere cautelare al giudice competente per il merito;

b completare la disciplina dellefficacia del provvedimento nel tempo;

c disciplinare il sistema dei rimedi esperibili in sede di attuazione del provvedimento cautelare;

d coordinare la disciplina con la previsione dellarticolo 31, lettera i.

Articolo 51

Dei procedimenti cautelari

1. Disciplinare i singoli provvedimenti cautelari secondo i principi attualmente vigenti, con gli opportuni adattamenti e le seguenti modifiche:

a possibilità di concedere il sequestro conservativo di azienda, in coerenza con la pignorabilità della stessa;

b riformulare la disciplina della conversione del sequestro conservativo, in modo da garantire la prosecuzione dellespropriazione forzata sui beni sequestrati;

c riformulare, per i provvedimenti durgenza, la nozione del periculum in mora atipico, in modo da consentire la cautelabilità di ogni diritto soggettivo sottoposto a pericolo di grave lesione;

d riformulare, per i provvedimenti durgenza, la disciplina del concorso con altre misure sommarie anticipatorie.

CAPO XVI

Dei procedimenti in camera di consiglio

Articolo 52

Del procedimento uniforme in camera di consiglio

Prevedere un procedimento in camera di consiglio con le seguenti caratteristiche generali:

a proposizione della domanda con ricorso;

b trattazione da parte di un giudice monocratico, salve ipotesi specifiche di collegialità;

c attuazione del principio del contraddittorio;

d conclusione con provvedimento reclamabile al collegio nellipotesi di provvedimento monocratico ed al giudice superiore nellipotesi di provvedimento collegiale.

Prevedere che, ove il procedimento in questione sia destinato a terminare con un provvedimento non suscettibile di giudicato sostanziale, sia possibile lutilizzazione anche di prove atipiche e che il provvedimento sia modificabile e revocabile quando si abbia un mutamento delle circostanze, o quando siano addotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Prevedere che, ove il procedimento in questione sia destinato a terminare con un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale, sia necessaria la difesa tecnica; prevedere che sia possibile lutilizzazione solo di prove tipiche, anche se assunte con modalità diverse da quelle ordinarie; prevedere che il provvedimento non sia modificabile o revocabile.

Prevedere la riconduzione alla disciplina sopra prevista di tutte le ipotesi nelle quali sono richiamate le norme vigenti in materia di procedimento in camera di consiglio.

CAPO XVII

Dellarbitrato

Articolo 53

Della disciplina dellarbitrato

Riformare in senso razionalizzatore la disciplina dellarbitrato:

Prevedendo la disponibilità delloggetto come unico e sufficiente presupposto dellarbitrato, salva diversa disposizione di legge;

Prevedendo, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso;

prevedendo una disciplina relativa allarbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi fondamentali dellistituto;

prevedendo una disciplina specifica finalizzata a garantire lindipendenza e limparzialità degli arbitri;

disciplinando in modo unitario e completo la responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie;

disciplinando listruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria;

prevedendo che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo;

razionalizzando la disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi;

semplificando e razionalizzando le forme e le modalità di pronuncia del lodo;

prevedendo che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza;

razionalizzando le ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti principi:

k1 subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dellarticolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i principi fondamentali dellordinamento giuridico;

k2 disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dellimpugnazione per nullità;

l disciplinando in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa leccezione di patto compromissorio;

m disciplinando larbitrato amministrato, assicurando che lintervento dellistituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti.

Articolo 54

Dellarbitrato internazionale

1. Eliminare il capo dedicato allarbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina allarbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dallarticolo 838 del codice di procedura civile.

Articolo 55

Del patto compromissorio

1. Prevedere che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.

CAPO XVIII

Altre disposizioni

Articolo 56

Pubblicità delle udienze

1. Generalizzare il principio della pubblicità delle udienze, adeguando la disciplina processuale a quanto disposto dallarticolo 6 della Convenzione europea dei diritti delluomo.

Articolo 57

Composizione stragiudiziale delle controversie

Prevedere forme e modalità di mediazione non obbligatoria quale strumento di composizione extragiudiziale delle controversie, affidato a soggetti professionalmente qualificati, diversi dal giudice.

Prevedere listituzione di un registro nazionale per liscrizione dei soggetti che operino senza scopo di lucro, presso cui è possibile attivare un procedimento di conciliazione.

Prevedere, in presenza di una clausola di conciliazione, la sospensione del processo da parte del giudice per un tempo breve e determinato.

Prevedere che il giudice, ove non vi sia opposizione di alcuna delle parti, possa sospendere, per breve tempo, il procedimento invitando le parti ad esperire un tentativo di conciliazione presso un soggetto iscritto nellapposito registro.

Escludere la possibilità di utilizzare gli atti e le dichiarazioni della procedura di conciliazione come fonte di prova, anche indiretta, in un eventuale successivo giudizio.

Prevedere le forme e le modalità di comunicazione della istanza di conciliazione ai fini della interruzione o sospensione di termini processuali e sostanziali.

Prevedere che il verbale di conciliazione dinanzi ai soggetti iscritti nel registro costituisca titolo esecutivo, previo controllo formale da parte del giudice.

Prevedere un sistema di incentivazione fiscale che favorisca il ricorso alla conciliazione.

Articolo 58

Controversie agrarie

Prevedere che le controversie in materia agraria si svolgano secondo apposito rito speciale modellato su quello del lavoro, così come modificato dallarticolo 34, che tenga conto delle particolarità della materia.

Prevedere che, alle controversie agrarie non richiamate dallarticolo 409 del codice di procedura civile, non si applichino le disposizioni del rito speciale che presuppongono la sussistenza di una controversia di lavoro.

Articolo 59

Controversie in materia di sanzioni amministrative

Prevedere che le controversie in materia di sanzioni amministrative si svolgano secondo apposito rito speciale, modellato secondo il rito del lavoro, e sulla base dei seguenti principi:

limpugnazione dellordinanza-ingiunzione o, nei casi previsti, anche direttamente del verbale di accertamento, in un termine perentorio decorrente dalla piena conoscenza dellatto impugnabile;

il coordinamento dellimpugnazione in sede giurisdizionale con il ricorso in sede amministrativa, nelle ipotesi in cui è possibile limpugnazione diretta del verbale di accertamento;

la possibilità di sospensione dellefficacia esecutiva dellatto da parte del giudice adito con limpugnazione;

Articolo 60

Modifiche ai procedimenti speciali

Razionalizzare ed omogeneizzare la disciplina delle controversie in materia di separazione e di divorzio e i giudizi ad essi collegati, i giudizi di scioglimento delle comunioni, i giudizi di interdizione e di inabilitazione, i giudizi per la dichiarazione di paternità e maternità naturale, i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno cagionato nellesercizio delle funzioni giudiziarie, attraverso un procedimento che, nel rispetto del principio del contraddittorio, tenga conto dei peculiari interessi coinvolti, secondo i seguenti criteri:

con riferimento alla separazione e divorzio, prevedere una fase introduttiva, finalizzata al tentativo di conciliazione ed alla emanazione di provvedimenti provvisori, modificabili e revocabili nel corso del processo.

con riferimento ai giudizi di scioglimento delle comunioni prevedere, in alternativa alla possibilità di chiedere la divisione attraverso un ordinario processo di cognizione, un procedimento speciale ispirato ai principi attualmente alla base degli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile.

con riferimento ai giudizi di interdizione ed inabilitazione, prevedere che nel corso del procedimento sia conservata allinterdicendo o inabilitando la capacità processuale piena, anche in relazione alle impugnazioni.

con riferimento ai giudizi per la dichiarazione di paternità e maternità naturali, prevedere un procedimento che garantisca la autonoma tutela degli interessi del soggetto, della cui filiazione si tratta, nonché il diritto di difesa di questultimo.

Articolo 61

Del riconoscimento delle sentenze straniere

Trasferire nel codice di procedura civile la disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere, mantenendo i principi introdotti dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, ma limitando il riconoscimento automatico alle sentenze dei giudici dei Paesi con i quali lItalia abbia convenzioni, bilaterali o multilaterali, sul reciproco riconoscimento delle sentenze.

Articolo 62

Mutamento di rito processuale

1. Prevedere che, laddove il rito utilizzato non risulti corretto per motivi originari o sopravvenuti, sia sempre possibile la conversione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali.

Articolo 63

Norma di coordinamento

1. Revisionare la formulazione letterale e la sistemazione topografica degli articoli del vigente codice non direttamente investiti dai principi di delega in modo da accordarle con le modifiche apportate dalla legge delegata.