Penale

Saturday 11 October 2003

La ricettazione di una carta bancomat non è fatto di particolare tenuità .

La ricettazione di una carta bancomat non è fatto di particolare tenuità.

Cassazione – sezione seconda penale (up) – sentenza 27 giugno-6 ottobre 2003, n. 37942

Presidente Lacanna – relatore Fantacchiotti

Pg Passacantando – ricorrente Lovas

Premesso che

A seguito di giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Trento, con sentenza in data 3 ottobre 2001, ha dichiarato Lovas Dania colpevole del delitto di ricettazione di una carta bancomat a lui ascritto e, ritenuta l’attenuante del capoverso dell’articolo 648 Cp, lo ha condannato, con le attenuanti generiche, e la diminuente del rito, alla pena di mesi sei di reclusione e lire 400.000 di multa disponendo la sospensione condizionale della esecuzione della pena ed il beneficio della non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale.

Il Pg della Repubblica presso la Corte di appello di Trento ha impugnato questa sentenza con ricorso per cassazione.

Il giudice di merito, ha affermato il ricorrente, ha anzitutto errato nell’assegnare alla carta bancomat un valore di lire 500.000, ritenuto modesto, solo perché questo è l’importo massimo prelevabile in un giorno e senza tenere conto, così, che anche quando si prevede il limite di spesa giornaliero di lire 500.000 la possibilità di prelievi nei giorni successivi eleva notevolmente le possibilità di lucro e quelle correlate di danno, per la parte offesa.

La decisione del giudice di merito, inoltre, secondo il ricorrente, è frutto di un errore di diritto, essendo affatto pacifico che il modesto valore del bene non basta per giustificare l’attenuante del capoverso dell’articolo 648 Cp che deve essere ricollegata alla globale valutazione della gravità del fatto, secondo i parametri dell’articolo 133 Cp.

Nell’odierna udienza pubblica il Pg dottor Passacantando, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

Considerato che

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della sussistenza dell’ipotesi attenuante del reato di ricettazione per la particolare tenuità del fatto, prevista dal secondo comma dell’articolo 648 Cp, non è sufficiente il valore economico della cosa ricettata, ma è necessaria anche l’indagine su tutte le circostanze indicate nell’articolo 133 Cp, le quali devono essere esaminate in comparazione con il parametro del valore suindicato, con la conseguenza che l’ipotesi attenuate non può essere ritenuta nel caso in cui il nonostante la tenuità del valore della cosa ricettata, sussistano elementi e circostanze, sia oggettivi che soggettivi, che impediscono il ritenere il fatto, considerato ed esaminato nel suo complesso, di particolare tenuità.

Tale principio di diritto è stato del tutto ignorato dal giudice di merito che si è solo servito del parametro offerto dal valore della cosa.

Per altro anche l’apprezzamento relativo al valore della carta bancomat non resiste al controllo di coerenza logica posto che il valore predetto non può essere legato solo all’importo della somma prelevabile con la prima operazione se è comunque possibile la reiterazione delle operazioni di prelievo, anche nei giorni successivi.

L’evidenziato errore di diritto e la rilevata incoerenza del ragionamento che sostiene la concessione della attenuante di cui al capoverso dell’articolo 648 Cp conduce all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo giudizio.

PQM

La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo giudizio.