Civile

Saturday 19 April 2008

La responsabilità verso i clienti del praticante avvocato.

La responsabilità verso i clienti
del praticante avvocato.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I
CIVILE

Sentenza 1 aprile 2008, n. 8445

Svolgimento del processo

Con citazione 13 febbraio 1995 R. R. conveniva davanti al tribunale di Macerata l’avv. B.
G. chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità professionale in lire
15 milioni per avere il professionista fatto decorrere il termine triennale di
prescrizione di un danno da incidente stradale per il quale le era stata
riconosciuta una invalidità permanente, tanto che la
compagnia G. intendeva offrirle la somma di cui sopra.

Deduceva di essersi rivolta allo
studio dell’avv. S., al cui interno l’incarico era stato assunto dal convenuto
che, costituitosi, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, essendo
solo un praticante, aggiungendo che il consorte dell’attrice gli aveva detto di
interrompere ogni attività per non danneggiare il responsabile dell’incidente,
suo lontano parente. Riconvenzionalmente chiedeva la condanna di controparte
per responsabilità aggravata. Il tribunale, con sentenza
21.2.2002, accoglieva la domanda attorea.

Proposto appello dal B.,
resisteva la convenuta e la
Corte di appello di Ancona, con sentenza del 7 giugno 2003,
rigettava il gravame, con condanna alle spese, ritenendo la responsabilità del
B. e non provata la circostanza dedotta della interruzione dell’attività dovuta
a richiesta della cliente per non danneggiare il responsabile del sinistro, suo
lontano parente. Deduceva: la circostanza che il B. fosse praticante non gli
impediva di svolgere attività stragiudiziale; la pratica non risultava
repertoriata tra quelle dell’avv. S.; l’esistenza del rapporto di clientela era
confermato dalle lettere che risultavano firmate dall’appellante. Ricorre
quest’ultimo con tre motivi, illustrati da memoria, non resiste controparte.

Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente denunzia vizio di omessa e/o insufficiente motivazione
in ordine alla mancanza di legittimazione passiva e violazione dell’art. 1232
c.c.

Legittimato passivo era l’avv. V.
S. presso il cui studio egli aveva svolto pratica forense prima della scadenza
del patrocinio. La stessa controparte aveva dedotto di essersi rivolta allo
studio legale dell’avv. S.. Col secondo motivo lamenta vizio di insufficiente
motivazione in ordine al mancato accertamento del nesso causale tra il decorso
della prescrizione e la causazione del danno, deducendo che se il giudice a quo
avesse rispettato i canoni della completezza argomentativa e della logica
sarebbe pervenuto a conclusioni diverse. Col terzo motivo deduce violazione
dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 1418 c.c. ed all’art. 2231 comma II
c.c, omessa declaratoria di nullità del contratto di prestazione professionale.
Le tre censure possono esaminarsi congiuntamente per la loro evidente
connessione. La sentenza impugnata ha evidenziato l’esistenza di pratiche
trattate e seguite personalmente dal B., non annotate nel repertorio dell’avv.
S., tra le quali quella relativa al presente giudizio.

Ha aggiunto che la circostanza
che il B. fosse un praticante non gli impediva di prestare la propria
assistenza in materia stragiudiziale, concludendo essere pacifico che avesse
lasciato decorrere il termine prescrizionale per ottenere il risarcimento del
danno e non provata la circostanza che la cliente non avesse voluto proseguire
l’azione per non danneggiare controparte, lontano parente. Le circostanze
dedotte sono state ritenute idonee a provare un incarico in capo al B. anziché
al titolare dello studio.

Questa Corte Suprema ha statuito
che, nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la
validità del contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile di
ufficio, sempreché risultino acquisiti al processo elementi che la evidenzino, in considerazione del potere-dovere del giudice
di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione (Cass. 5 febbraio
1996 n. 1157) e che la rilevabilità di ufficio di una nullità va coordinata col
principio della domanda, che non può fondarsi per la prima volta in cassazione
su un fatto nuovo, implicante un diverso tema di indagine e di decisione (Cass.
22 giugno 2000 n. 8478, Cass. 12 novembre 1998 n. 11406). Ha statuito, anche,
che la responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è
necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale
perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall’intuitus
personae (ciò al fine di escludere la responsabilità dello studio associato)
(Cass. 29.11.2004 n. 22440).

Non si ignora che, più
recentemente, sempre questa Corte ha statuito che il
contratto concluso tra praticante avvocato e cliente, avente ad oggetto il
compimento di atti processuali o anche prestazioni preparatorie rispetto ad
essi è nullo per contrasto con l’art. 2231 c.c. (Cass. 19.2.2007 n. 3740) e
che, nel sistema delle norme di cui agli artt. 2231, 2232 e 2233 c.c. (sia nel
testo previgente sia in quello introdotto dall’art. 2 comma 2 bis d.l. 4.7.06
n. 223 conv. in I. 4.8.06 n. 248) ci si riferisce
rispettivamente ad avvocati, procuratori e patrocinatori, e ad avvocati e
praticanti abilitati per patti relativi a compensi). Da ciò si può ricavare il
principio che l’iscrizione all’albo o all’elenco sia essenziale per l’esercizio
della attività giudiziale, per cui l’affermazione
della sentenza impugnata, secondo la quale un praticante può svolgere attività
stragiudiziale rimane valida e non è stata espressamente impugnata.

L’attività svolta nella
fattispecie in esame da parte ricorrente non è riservata agli iscritti
all’albo, donde la tesi che il contratto sarebbe nullo non è fondata (Cass.
30.5.2006 n. 12840, Corte Cost. n. 418/1996); peraltro, in tal caso, si
potrebbe ipotizzare, come dedotto dal P.G.,
l’esercizio abusivo della professione. In definitiva, in relazione alle varie
censure, avendo la Corte
di appello esposto le ragioni per le quali il rapporto di clientela si era
svolto direttamente tra la R.
ed il B., con motivazione sufficiente ed immune da vizi logici, cui non si può
contrapporre la diversa opinione del ricorrente, rimane insuperata anche
l’affermazione della sentenza che " la circostanza che egli fosse
praticante non impediva allo stesso di prestare la propria assistenza in
materia stragiudiziale". Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia
sulle spese, per la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.