Lavoro e Previdenza

Tuesday 13 May 2008

La responsabilità del datore di lavoro per le patologie tumorali dei dipendenti.

La responsabilità del datore di
lavoro per le patologie tumorali dei dipendenti.

Cassazione – Sezione lavoro –
sentenza 31 gennaio – 7 maggio 2008, n. 11144

Presidente Ciciretti – Relatore
Figurelli

Pm Nardi – conforme – Ricorrente
Ortensi ed altri – Controricorrente Rai – Radiotelevisione Italiana Spa

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 28.7.1993 le
signore Maria Ortensi, Donatella D’Alfonso e Simona
D’Alfonso, in proprio ed in qualità di eredi, adivano il Pretore, esponendo che
il signor Renzo D’Alfonso in data 29.9.90 era deceduto per le conseguenze di un
seminoma contratto dopo aver partecipato, nel periodo dal 3 al 14 maggio 1987,
quale tecnico di produzione alla realizzazione di un servizio televisivo sul
disastro di Chernobyl, chiedendo il risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Si costituivano la RAI,
che chiedeva la reiezione del ricorso, e l’Inail, che chiedeva di potersi
surrogare nei confronti della RAI per il recupero di quanto erogato a titolo di
rendita.

Disposta indagine peritale, la
domanda veniva respinta con sentenza del Pretore di
Roma 22 gennaio 1996 n. 1420, sulla scorta della carenza di prova circa il
nesso di causalità, allo stato ritenuto non dimostrabile.

Con ricorso notificato in data
12.12.1998 le appellanti contestavano la pronuncia, chiedendo la rinnovazione
della CTU ed insistevano nella propria domanda risarcitoria.

Lamentavano le appellanti che
l’infermità prima ed il decesso poi erano riconducibili all’attività svolta dal
congiunto a Chernobyl, e reiteravano le istanze risarcitone già avanzate nei
confronti sia della RAI che dell’Inail, che avevano
convenuto in giudizio per sentir affermare la sussistenza del nesso di
causalità tra l’esposizione a radiazioni in occasione dello svolgimento di
attività lavorativa per conto della RAI e la patologia che aveva determinato il
decesso del D’Alfonso, e dichiarare la responsabilità del datore di lavoro,
nonché dell’Istituto assicurativo, con conseguente condanna degli stessi al
risarcimento dei danni.

In una prima fase le appellanti
chiedevano l’importo di £ 150.000.000
a titolo di danno biologico subito dal congiunto, la
somma di £ 368.700.000 oltre rivalutazione ed
interessi a titolo di danno patrimoniale, al netto, per quanto riguardava
Ortensi Maria, della rendita costituita in suo favore dall’Inail, a seguito del
riconoscimento di indennizzo ex art. 10, comma 7, T.U. 1124/65, nonché la somma
di £ 280.000.000 a
titolo di risarcimento danni morali.

Infine, le medesime appellanti
chiedevano la somma di £ 50.000.000
a titolo di indennizzo che la RAI
avrebbe dovuto corrispondere al dipendente ai sensi dell’art. 42 Ccnl vigente.

Per contro l’Inail, che aveva già
riconosciuto, con provvedimento emesso in data 24.4.93, la natura professionale
dell’evento erogando la rendita di cui all’art. 85 DPR 1124/65 per l’importo di
£ 233.005.876 (valore capitale all’1.5.93 da integrarsi con i successivi
miglioramenti ex lege della rendita stessa) veniva
parimenti convenuta in giudizio, ma non si costituiva.

In data 5.6.02 veniva
acquisita la decisione pronunciata nell’ambito del procedimento n. 29777/96
promosso dall’Inail avverso la RAI,
avente ad oggetto la medesima pronuncia, per sentire dichiarare la
responsabilità della società ex artt. 10 e 11 TU 1124/65.

Detto procedimento si era
concluso con la sentenza del 10.12.02 che in quanto meramente dichiarativa della
improcedibilità del gravame in quella sede proposto non esplica alcuna
efficacia nell’ambito della vicenda in oggetto.

La RAI costituitasi
chiedeva il rigetto del gravame, riportandosi alle argomentazioni già svolte in
primo grado.

Venivano
espletate indagini peritali a seguito delle quali, con note autorizzate, le
appellanti precisavano la domanda sulla quale insistevano “iure ereditatis”
dovendosi ritenere, stando alle emergenze peritali, la malattia ed il decesso
conseguenza della attività professionale espletata, per un totale di euro
441.214,78.

Con sentenza in data 19 febbraio
– 2 marzo 2004 il Tribunale di Roma rigettava l’appello.

Il Tribunale ha ritenuto di
escludere il nesso eziologico tra lavorazione e tumore, respingendo l’appello
e, di conseguenza, la domanda.

Avverso detta sentenza Ortensi
Maria, D’Alfonso Donatella e D’Alfonso Simona hanno
proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, ed illustrato da
memoria.

La RAI ha resistito con
controricorso, illustrato da memoria.

L’Inail non ha svolto attività
difensiva.

Motivi della decisione

1.1. Con l’unico motivo le
ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c.; vizio di omessa e contraddittoria motivazione su punto
decisivo della controversia prospettato dalle parti; il tutto in relazione ai
nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.

1.2. Le ricorrenti deducono che
il CTU dr. Baldacci aveva qualificato come concettualmente errato ipotizzare
che le radiazioni ionizzanti non possano indurre
tumori alle gonadi, mentre il CTU prof. Galasso aveva affermato che i tessuti
germinali sono altamente radiosensibili; che anche nel parere pro-ventate del
CT di parte convenuta si ammetteva che il D’Alfonso e la troupe avevano operato
in zona controllata, nella quale era ammesso l’assorbimento di una dose globale
totale di 50 msv/anno certamente superiore all’equivalente di dose efficace
(1.1 msv/anno, 110 mrem/anno) e che il CTU dr. Baldacci aveva ritenuto
estremamente probabile che il D’Alfonso era stato esposto ad effetti da
inquinamento radiologico; che lo stesso prof. Galasso aveva ritenuto che nel
caso di specie l’aumento di volume del testicolo dx era compatibile sia con
l’intervallo di latenza considerato minimo per la insorgenza
di un effetto neoplastico, sia come volume compatibile con il turnover delle
cellule neoplastiche; che il CTU dr. Baldacci si era limitato a segnalare al
giudice che nel caso di specie sussisteva la presunzione di legge della
etiologia professionale del seminoma ascrivibile tra le malattie tabellate alla
voce n. 40.

1.3. Il ricorso è infondato.

Spetta, infatti, al lavoratore
l’onere di provare il nesso di causalità tra attività professionale e malattia
contratta, e trattandosi di azione esperita nei confronti del datore di lavoro
non è operante alcuna presunzione di nesso eziologico.

Ciò detto, si osserva che le
ricorrenti non hanno fornito detta prova.

Invero i giudici di appello hanno
fornito motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici in ordine alla
mancata prova di nesso logico-giuridico e, pertanto, la sentenza va esente da
censure in sede di legittimità.

Le consulenze tecniche di ufficio
non hanno fornito, infatti, alcuna certezza giuridica tra attività espletata
dal lavoratore e malattia contratta dal medesimo, non essendo sufficiente un
mero collegamento possibile tra attività e malattia, ma essendo necessario, al
fine del raggiungimento di tale certezza una probabilità qualificata tra
attività e malattia.

Come il Tribunale ha osservato, è
dato pacifico che la neoplasia di cui si tratta non è affatto, a differenza di
altre patologie di analoga natura, di origine radioinducibile, ed in tal senso
depongono entrambe le consulenze tecniche di ufficio.

Di tal che sussiste, come in
analoghe forme di neoplasia, l’origine multifattoriale dell’insorgenza della
malattia, che non fornisce alcuna prova di probabilità qualificata tra attività
e malattia.

D’altra parte, come pure posto in
luce dal Tribunale, vale la considerazione, non contestata in causa, che,
secondo la International Atomic Energy Agency,
fatta salva la premessa che le radiazioni non risultano in grado di indurre
tumori al testicolo, le radiazioni di Chernobyl non hanno indotto tumori
testicolari tra le persone esposte a livelli elevati nelle fasi acute
dell’incidente né nelle persone viventi nella regione contaminata.

È stato, altresì, evidenziato dal
Tribunale che, come è pacifico nelle analisi dei due CTU, non esistono dati
certi circa il livello dì esposizione alle radiazioni, cui è stato sottoposto
il D’Alfonso.

Va, infine, rilevato che il tempo
di insorgenza della malattia, come accertato dai giudici di appello, è avvenuto
molto tempo prima della insorgenza normale di
neoplasie indotte da radiazioni, che compaiono tra i cinque e i dieci anni dopo
la dose ricevuta.

2.1. Consegue il rigetto del
ricorso.

2.2. Sussistono giusti motivi,
stante la complessità della controversia, per compensare le spese del giudizio
di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.