Famiglia

Thursday 20 March 2008

La responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minori.

La responsabilità dei genitori
per i danni causati dai figli minori.

Cassazione – Sezione terza –
sentenza 13 febbraio – 14 marzo 2008, n. 7050

Presidente Preden – Relatore
Lanzillo

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12.6.1990
Sa..Ro. e T.G.
esponevano che in data 11.3.1989 il figlio S. , minorenne, alla guida del suo
ciclomotore, era stato coinvolto in uno scontro con altro ciclomotore, condotto
da A..B. , anch’egli
minorenne, e convenivano per il risarcimento dei danni i genitori del B. , E..B. e
D..A. .

Il Tribunale di Arezzo accertava
la responsabilità di B.A. , nella causazione del
sinistro, e condannava i genitori al risarcimento dei danni, nella misura di L.
71.812.217, in
applicazione dell’art. 2048 cod. civ..

Con sentenza n. 509 del 2003 la Corte di appello di Firenze,
in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l’imputabilità ai genitori
di A..B.
della
responsabilità per danni, con la motivazione che, alla data dell’incidente, la
loro coabitazione con il figlio (all’epoca sedicenne) era cessata da due anni,
essendosi questi trasferito a vivere con il fratello, per ragioni di lavoro.

Con atto 30.4.2004 S..R. ha proposto
ricorso per cassazione per un unico motivo, a cui resistono i B. con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo il
ricorrente deduce la violazione dell’art. 2048 cod. civ. e
l’erronea e contraddittoria motivazione, sia perché il trasferimento del minore
responsabile presso il fratello era da ritenere temporaneo e contingente,
recandosi regolarmente la madre presso l’abitazione dei figli per provvedere
alle loro necessità; sia perché l’art. 2048 c.c. è stato male interpretato, non
venendo meno la coabitazione con i genitori nel caso di spostamento dei figli
per ragioni di lavoro.

2.- Il ricorso è manifestamente
fondato.

I criteri in base ai quali va
imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli
minori consistono sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul
comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume
rilievo determinante il perdurare della coabitazione; sia anche e soprattutto
nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli
l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti
con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 1994 n. 5063; Cass. civ., Sez. 3, 11
agosto 1997 n. 7459).

Ne consegue che la responsabilità
dei genitori non può ritenersi esclusa per il solo fatto del temporaneo
allontanamento del minore dalla casa familiare, qualora l’illecito da lui
commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti
nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive carenze
dell’attività educativa.

La negligenza, l’indisciplina e
l’irresponsabilità nella condotta di guida, in termini tali da mettere a
rischio i beni o l’incolumità altrui, costituiscono per l’appunto
manifestazione di tal genere di comportamenti.

Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto
che il mero fatto dell’allontanamento del minore dalla casa paterna valga di per sé ad esonerare i genitori da responsabilità,
potendo le carenze educative protrarre i loro effetti anche per il tempo
successivo alla cessazione della coabitazione.

3.- La sentenza impugnata deve
essere pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di
Firenze, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi
ai seguenti principi di diritto:

"Ai sensi dell’art. 2048
cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni
cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli
illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia
per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze
nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole
della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in
cui il soggetto si trovi ad operare.

L’eventuale allontanamento del
minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi
da responsabilità, ove l’illecito comportamento del figlio sia riconducibile
non all’omissione della contingente e quotidiana
sorveglianza sul comportamento di lui, ma alle suddette, oggettive carenze
educative.

In quest’ultimo ambito rientrano
i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o
irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno
a terzi, fra cui in particolare l’inosservanza delle norme della circolazione
stradale".

4.- La Corte di rinvio deciderà
anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie
il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello
di Firenze, in diversa composizione, che Reciderà anche in ordine alle spese
del giudizio di cassazione.