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Saturday 03 July 2004

La realizzazione di un viale di accesso a un fondo è intervento soggetto a D.I.A.

La realizzazione di un viale di accesso a un fondo è intervento soggetto a D.I.A.

T.A.R. PUGLIA – LECCE – SEZIONE III – Sentenza 24 giugno 2004 n. 4439

Evasio SPERANZA Presidente, Massimiliano BALLORIANI Estensore

GRIFFINI (avv. Castelluzzo) c. COMUNE DI MARTANO.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Registro Sentenze: 4439/04

Registro Generale: 89/2003

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – LECCE

TERZA SEZIONE

nelle persone dei Signori: EVASIO SPERANZA – Presidente; LUIGI COSTANTINI – Consigliere; MASSIMILIANO BALLORIANI Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso 89/2003 proposto da:

GRIFFINI VITA PAOLA rappresentato e difeso da: CASTELLUZZO MARCO con domicilio eletto in LECCE VIA B. MARTELLO N. 19 presso G. DEGLI ATTI

contro

COMUNE DI MARTANO

per lannullamento

del provvedimento prot. N. 11961 del 28.10.2002, notificato il 30.10.2002, con il quale il responsabile del 3° settore del Comune di Martano ha rigettato la domanda del 12.8.2002, prot. N. 9188, presentata dalla ricorrente per ottenere lautorizzazione edilizia in sanatoria delle opere eseguite sul fondo rustico in agro di Martano in catasto terreni distinto al foglio 3, particella 146, nonché dellordinanza di demolizione n. 7 del 7.11.2002, notificata in paro data, del Responsabile del 3° settore del Comune di Martano e di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visti gli atti tutti della causa.

Udito il relatore dott. MASSIMILIANO BALLORIANI e uditi altresì gli avvocati delle parti, come da verbale dudienza.

Fatto

La ricorrente ha realizzato, senza concessione edilizia, alcune opere edilizie sul proprio terreno, sito in zona omogenea E-zona agricola, di conseguenza il Comune di Marzano, in data 10.5.2002 ha ordinato la demolizione delle opere abusive.

Successivamente, in data 12.8.2002, la ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione in sanatoria, rigettata dal Comune, con latto impugnato, poiché lintervento edilizio è risultato realizzato sul confine, in violazione delle NTA del PRG che prevedono un distacco minimo di 10 m.

Inoltre, il Comune non ha rilevato, dagli elaborati tecnici, il rispetto del lotto minimo di 10.000 mq.

A seguito di tale rigetto, con il secondo provvedimento impugnato, lAmministrazione comunale ha ingiunto nuovamente alla ricorrente la demolizione delle opere abusive.

Avverso tali provvedimenti la sig.ra Griffini espone i seguenti motivi di ricorso.

1. Dal vigente PRG e dalle norme attuative di esso, si evincerebbe che solo per gli edifici è previsto il lotto minimo dintervento di 10.000 m e la distanza minima dal confine di 10 m.

Invece le opere da ella realizzate sarebbero semplici recinzioni di altezza massima pari a 2,30 metri -quindi assoggettati a DIA- (la cui funzione di semplice recinzione, per il ricovero di animali e per la delimitazione dei confini, non sarebbe in alcun modo alterata dallimpiego di alcune onduline, semplicemente appoggiate, in parziale e temporanea copertura degli stessi), una vasca a cielo aperto per la raccolta delle acque pluviali ed un viale di accesso al fondo (realizzato con il solo compattamento del fondo vegetale e di pietre rinvenute nel fondo stesso).

Si tratterebbe in sostanza di tutte opere non idonee a sviluppare volumetria, e quindi non rientranti nella fattispecie tipica di edifici, che le norme di piano assoggettano alle citate prescrizioni del lotto minimo e dalla distanza dai confini.

2. Proprio lerrata qualificazione delle opere, ed il mancato rilievo che trattasi di tutte opere assoggettate solo a DIA, avrebbe comportato lulteriore illegittimità dellordinanza di demolizione impugnata.

Ciò, poiché la normativa vigente consente di ordinare la demolizione solo delle opere, la cui costruzione è soggetta a preventivo permesso di costruire, non invece di quelle sottoposte al regime della DIA.

Alludienza pubblica del 22.4.2004 la causa veniva trattenuta in decisione.

Diritto

1. Il ricorso è fondato solo in parte, ed entrambi i motivi, afferenti sostanzialmente allesatta qualificazione delle opere realizzata ed alla disciplina abilitativi e sanzionatoria ad esse applicabile, possono essere decisi insieme.

2. Riguardo a quelle opere che la parte denomina come recinzioni per la delimitazione dei confini ed il ricovero degli animali, e che, invece, il provvedimento impugnato denomina come canili e deposito materiali, il ricorso è infondato.

Dalle rappresentazioni grafiche allegate dalla ricorrente, ed in particolare dalla pianta, si evince con chiarezza che i due canili ed il deposito risultano ottenuti da una ripartizione in più vani, con muri perimetrali e aperture allingresso di ogni vano.

Di conseguenza, a prescindere dal tipo di fissaggio, la copertura non può avere carattere precario, poiché la stessa struttura si presta funzionalmente ad essere coperta in modo stabile per realizzare un edificio suddiviso in più vani e non una semplice recizione di delimitazione di confine.

Tali costruzioni, pertanto, sono univocamente destinate a realizzare volumetria, e non hanno invece una funzione limitata alla recinzione del fondo (se così fosse, invece, essendo di altezza inferiore ai tre metri, potrebbero rientrare nella disposizione dellarticolo 878 codice civile, con conseguente esonero dalla disposizione in materia di distanze).

Tali opere sono, quindi, assoggettate alle prescrizioni di piano indicate dal Comune nei provvedimenti impugnati (lotto minimo e distanza dai confini), con la conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso. Tali opere, inoltre, essendo qualificabili come nuove costruzioni, e non rientrando in nessuna ipotesi prevista dallarticolo 1 comma 6 della legge 443/2001, non sono sottoposte al regime della DIA, bensì a quello ordinario della preventiva richiesta di permesso di costruire.

Conseguentemente, in riferimento ad esse, è anche infondato il secondo motivo di ricorso, poiché trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui allarticolo 31 del DPR 380/2001, che prevede lordine di demolizione, e non quella più tenue di cui allarticolo 37 comma 1.

3. Le stesse conclusioni non valgono per le altre opere oggetto del diniego di sanatoria e dellordinanza di demolizione.

4. Con riferimento alla vasca per la raccolta delle acque, essa, non sviluppando alcuna volumetria, non può essere qualificata come edificio ai fini del rispetto del lotto minimo previsto dalle norme di piano. Per essa, inoltre, data anche lesiguità delle opere, non trovano applicazione le norme ordinarie sulle distanze dal confine previste, in genere, per le costruzioni, dallarticolo 873 del codice civile e dai vari piani urbanistici comunali, bensì potrebbero applicarsi le diverse disposizioni di cui agli articoli 889 e seguenti del codice civile.

Con riferimento ad essa, quindi, il ricorso si manifesta fondato, con riferimento allillegittimità del diniego di concessione in sanatoria ed alla conseguente illegittimità derivata dellordinanza di demolizione, quindi con riferimento al primo motivo di ricorso.

Riguardo invece al secondo motivo, essa non appare riconducibile a nessuna delle opere assentibili mediante DIA ex articolo 1 comma 6 della legge 443/2001, dato che si tratta pur sempre di unopera che ha una propria autonomia e non di un impianto posto al servizio di un edificio preesistente. Pertanto, il secondo motivo non è fondato con riferimento ad essa, potendo lamministrazione, in teoria, ordinare la demolizione di unopera di tal genere, se eseguita senza permesso di costruire.

4. Il viale, infine, è, ovviamente, unopera che non è assoggettabile a nessuna delle discipline di piano citate (lotto minimo e distanze dal confine), non ledendo alcuno degli interessi che ne costituiscono la ratio, e non potendo, pertanto, essere definita, a tali fini, costruzione edilizia.

Dalle descrizioni contenute nella relazione tecnica, inoltre, si evince che esso è stato realizzato senza comportare trasformazioni urbanistiche rilevanti (mero compattamento del terreno con pietre rinvenute in loco, e collocazione di una fila di conci in calcestruzzo per il contenimento di detto materiale), e poi è meramente accessorio e strumentale allutilizzo della vasca, permettendo il più agevole transito delle autocisterne per il suo rifornimento. Pertanto, la sua realizzazione deve ritenersi assoggetta al semplice regime di DIA, essendo un intervento edilizio minore, ai sensi dellarticolo 1 comma 6 della legge 443/2001.

Con riferimento al viale, quindi, sono fondati entrambi i motivi di censura. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2004.

Evasio SPERANZA Presidente

Massimiliano BALLORIANI – Estensore