Enti pubblici

Saturday 03 May 2003

La rappresentanza in giudizio del Comune spetta al Sindaco o a un suo delegato.

La rappresentanza in giudizio del Comune spetta al Sindaco o a un suo delegato.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – Sentenza 26 febbraio 2003 n. 2878 – Pres. Nicastro, Est. Finocchiaro, P.M. Frazzini (conforme) – Comune di Castellammare di Stabia (Avv.Lorini) c. Celotto (Avv. Bonelli)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano NICASTRO – Presidente

Dott. Michele VARRONE – Consigliere

Dott. Antonio LIMONGELLI – Consigliere

Dott. Mario FINOCCHIARO – Rel.

Consigliere Dott. Donato CALABRESE – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del dott. Vincenzo Battinelli, dirigente del Settore Affari Generali, servizio legale, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall’avv. Riccardo Lorini, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Celotto Rosaria, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Tornielli n, 46, presso lo studio Paolini Prota, difesa dall’avv. Enrico Bonelli, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

I.C.A.R. – Costruzioni Generali, s.p.a. – intimata

avverso la sentenza non definitiva dei Giudice di pace di Castellammare di Stabia n. 662101 del 14 – 16 maggio 2001 (R.G. 138199; 139199; 140199; 141199; 142199).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;

Udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Celotto Rosaria, gestore di un punto vendita carburanti e altri prodotti petroliferi “Esso” in Castellammare di Stabia, piazza Matteotti, assumendo di avere subito notevoli danni a causa della chiusura al traffico veicolare di detta piazza per lavori di allacciamento delle fogne al collettore del depuratore, tenuta presente, da un lato, la mancata informazione per la detta interdizione, dall’altro, la lentezza del procedere dei lavori, non ultimati nei tempi programmati, ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Castellammare di Stabia, il comune di quella città con 5, distinti, atti di citazione, tutti notificati il 7 gennaio 2000 e con i quali ha richiesto il risarcimento dei danni patiti, rispettivamente nel periodo dal 14 al 21 luglio 1999, dal 22 al 29 luglio 1999, dal 30 luglio al 5 agosto 1999, dal 6 al 14 agosto 1999 e dal 23 al 31 agosto 1999.

Tali danni erano pretesi ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, in via equitativa e erano reclamati, per ciascun periodo, entro i limiti da esenzione dall’imposta di bollo.

Costituitosi in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia resisteva alle avverse pretese, deducendone l’infondatezza e eccependo l’incompetenza, per valore, del giudice adito a conoscere della controversia, per essere competente il tribunale e chiedendo, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la ICAR Costruzioni generali s.p.a..

Autorizzata la chiamata in causa della ICAR s.p.a. questa, da un lato, eccepiva l’incompetenza per valore dei giudice di pace a conoscere della controversia, dall’altro, la non imputabilità a essa concludente del protrarsi dei lavori.

Disposta la riunione dei vari giudizi e svoltasi una prima fase istruttoria l’adito giudice di pace con sentenza 14 – 16 maggio 2001, rigettava le eccezioni di incompetenza per valore e di carenza di legittimazione passiva dell’attrice così come eccepita dai convenuti comune di Castellammare di Stabia e dalla s.p.a. ICAR Costruzioni Generali, convalidava la riunione dei vari giudizi e ammetteva la prova per testi come in motivazione, provvedeva con separata ordinanza al prosieguo dei giudizio innanzi a se e poneva infine, le spese di causa, in via tra loro solidale a carica del convenuto e del terzo chiamato in causa.

Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso il comune di Castellammare di Stabia affidato a un unico motivo.

Resiste, con controricorso unicamente la Celotto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva, in limine, la Corte – ex officio – che il proposto ricorso è inammissibile, perchè proposto, in nome e per conto dei Comune di Castellammare dì Stabia, da soggetto ex lege non legittimato e, in particolare, dal dott. Vincenzo Battinelli “dirigente dei settore affari generati servizio legale dei contenzioso dei comune di Castellamare di Stabia”.

Premesso che giusta la testuale previsione di cui all’art. 75, comma 3, c.p.c. 9e persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto [ove a questo rinvii la legge o la legge stessa nulla prevede al riguardo]” si osserva che l’art. 50, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in tema di “competenze dei sindaco e dei presidente della provincia”, dispone, per quanto rflevante al fine dei decidere:

– “il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione dei comune e della provincia” (comma l);

– “il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedano la giunta, nonchè il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti” (comma 2);

– “salvo quanto previsto dall’art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia”. Pacifico quanto precede è palese, come dei resto assolutamente incontroverso nel vigore della l. 8 giugno 1990, n. 142 (il cui art. 36 prevedeva, al primo comma, “il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’entè% e come non sì era mai dubitato – dei resto – anche vigente la legge comunale e provinciale dei 1934, che solo il sindaco (e, eventualmente, in caso dì suo impedimento il vicesindaco, cfr. cass. e febbraio 2400 n. 1380) può agire in giudizio, in nome e per conto dei Comune (cfr., Cass., sez. un., 10 maggio 2001 n. 186 Cass. 11 maggio 2001 n. 6546; Cass. 30 maggio 2000 n. 7190, tra le tantissime con riferimento alla nuova normativa. nel senso che la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza dell’ente comune compete in via primaria al sindaco e può spettare al segretario generale, nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, solo in quanto tale potestà sia stata a lui attribuita dal sindaco medesimo, o derivi da una norma dello statuto o dei regolamento dell’ente locale, Cass. 5 aprile 2002 n. 4845).

Elementi in senso contrario, al riferito principio, non possono dedursi dal successivo art. 107 dello stesso d. lgs. n. 267 del 2000 dedicato alle “funzioni e responsabilità della dirigenza”.

Ancorchè, infatti, ai dirigenti siano attribuiti, da una parte, “la direzione degli uffici e dei servizi” (art. 107, comma 1, prima parte d. lgs. n. 267 del 2000), e, dall’altra, “tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno” (art. 107, comma 2, prima parte) deve escludersi che detta “direzione”, nonchè il potere di porre in essere “atti e provvedimenti amministrativi che impegnano la amministrazione” importino, o possano importare, anche il potere di rappresentanza dell’ente.

Infatti:

– chiaramente e in modo non equivoco l’art. 50, comma 2, del d. lgs, n. 267 del 2000, prevede una tripartizione delle competenze dei sindaco (e dei presidente della provincia) e, in particolare, da un lato, il potere dovere di rappresentare l’ente, dall’altro, ì] potere dovere di convocare e presiedere la giunta, nonchè il consiglio, quando non è previsto il presidente dei consiglio, da ultimo, il potere dovere di sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;

– poichè è indubbio che tutte le attribuzioni della dirigenza non possono non esaurirsi nel ’funzionamento dei servizi e degli uffici” e nell’esecuzione degli atti” è palese che la stessa non solo non può esercitare funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo proprie degli organi di governo dell’ente (attività espressamente esclusa dalle attribuzioni della dirigenza dall’art. 107, comma 2, dei d. lgs. n. 267 dei 2000) ma neppure può pretendere di porre in essere le altre competenze che la norma positiva espressamente riserva al sindaco (e al presidente della provincia), cioè, da una parte, il potere di convocare e presiedere la giunta, dall’altra, il potere di rappresentare” l’ente verso l’esterno e, in particolare in giudizio;

– quanto precede trova conferma, dei resto, nel comma 3 del più volte richiamato art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, dedicato, appunto, alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, ove si precisa “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definitivi con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi,tra i quali, in particolare;

– la circostanza che nelle lettere da a) a i), dei ricordato comma sia pure in modo non tassativo, si menzionino molteplici “attribuzioni” dei dirigenti (dalla “presidenza delle commissioni di gara e di concorso” alla “stipulazione dei contratti”, sino a tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale -“) ma mai si faccia riferimento al potere di rappresentare, anche in giudizio, l’ente [comune o provincia] conferma ulteriormente che ex lege i dirigenti non hanno il potere dì cui si discute;

– quanto precede trova ulteriore conferma nel d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento dei lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale, quanto alle attribuzioni dei dirigenti in genere, solo con riguardo ai dirigenti delle istituzioni scolastiche (art. 25), prevede che “nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni” (comma 1), disponendo, altresì, che il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati dei servizio” (comma 2);

– è evidente, pertanto, a prescindere da ogni altra considerazione, che la legge, allorchè ha inteso attribuire ai dirigenti, dipendenti pubblici, il potere di rappresentare l’ente cui sono preposti, lo ha fatto espressamente per cui nulla prevedendo al riguardo il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, deve escludersi la legittimazione del dirigenti dell’ente comune di rappresentare, in giudizio, l’ente stesso. Un tale potere, che, come si è dimostrato sopra, non compete ex lege ai dirigenti dei comuni, inoltre, non può essere attribuito a costoro dallo statuto comunale.

È sufficiente, al riguardo, tenere presente che a norma dell’art. 6, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo statuto [comunale o provinciale] “stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente” “nell’ ambito dei principi fissati dal presente testo unico”.

Certo che detto testo unico riserva, in via esclusiva ai sindaci e ai presidenti delle province la rappresentanza, anche giudiziale, dell’ente (comune e provincia) è di palmare evidenza che eventuali disposizioni in senso diverso adottate dal regolamento (comunale o provinciale) siccome in violazione di legge non possono che essere disapplicate dal giudice ordinario (art. 5, 1. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E).

Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa soluzione della lite è la precisazione, sempre contenuta nel sopra ricordato art. 6, comma 2, d. lgs. n. 267 del 2000, ove sì

prevede che lo statuto “stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio”.

Il comune e la provincia, infatti, giusta la disposizione da ultimo richiamata hanno il potere di disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legate dell’ente, anche in giudizio” (e, cioè, in pratica, il regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio) non anche a individuare i soggetti che possono rappresentare, anche in giudizio, l’ente, essendo questa una prerogativa esclusiva della legge.

Disapplicato il regolamento comunale di Castellammare di Stabia, nella parte in cui prevede la attribuzione ad un dirigente dei comune, anzichè in via esclusiva al sindaco e al vicesindaco dei potere di rappresentare in giudizio il comune, in conclusione, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti costituite, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; compensa, tra le parti costituite, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il giorno 18 novembre 2002.

Depositato in cancelleria il 26 febbraio 2003.