Enti pubblici

Wednesday 21 January 2004

La rappresentanza in giudizio del Comune spetta al sindaco e non ai dirigenti preposti ai settori. TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II – sentenza 19 gennaio 2004 n. 74

La rappresentanza in giudizio del Comune spetta al sindaco e non ai dirigenti preposti ai settori

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II – sentenza 19 gennaio 2004 n. 74 – Pres. Papiano, Est. Di Benedetto – Comune di Forlì (Avv. Marzocchi) c. Provincia di Forlì – Cesena (Avv. Dacci e Mascioli) e Società Laghi Giacomo e Figli s.r.l. (Avv.ti Morello e Roversi Monaco) – (dichiara il ricorso inammissibile).

per l’annullamento

– della deliberazione della Giunta provinciale di Forlì – Cesena, 28/1/2003 prot. gen. 6627/2003, di approvazione di un progetto di variante di un impianto di smaltimento dei rifiuti pericolosi;

omissis

FATTO e DIRITTO

1.La Società Laghi Giacomo e Figli S. r. L. era stata autorizzata sin dal 1986 ad installare nel Comune di Forlì un impianto di stoccaggio di rifiuti tossico- nocivi.

Con l’entrata in vigore del cosiddetto decreto Ronchi, ovvero il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la Provincia obbligava la società intimata alla presentazione di un progetto di adeguamento dell’impianto in parola.

Successivamente con deliberazione n. 54/ 8846 del 20 febbraio 2001 la Provincia di Forlì- Cesena, sulla base delle risultanze della conferenza provinciale ed acquisiti i pareri favorevoli di tutti gli Enti componenti, compreso quello del comune di Forlì, approvava, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il progetto di modifica del suddetto impianto per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Forlì e presentato dalla Società Laghi Giacomo e Figli S. r. L..

Successivamente su richiesta della ditta Laghi Giacomo e Figli S. r. L. veniva approvato il progetto di variante del predetto impianto di smaltimento con deliberazione della Giunta provinciale di Forlì – Cesena, 28/1/2003 prot. gen. 6627/2003.

La suddetta deliberazione era stata preceduta da un’apposita conferenza provinciale, convocata ai sensi dell’articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale aveva partecipato anche il Comune di Forlì il quale, tuttavia, aveva espresso parere contrario in quanto le modificazioni richieste con il progetto di variante “eccedono i limiti della manutenzione straordinaria, che è l’intervento massimo ammissibile, considerati i vincoli urbanistici ed ambientali gravanti sull’area”.

La variante in parola era stata approvata con la precisazione che “le strutture in variante, in sostituzione delle due tende solari, rimangono utilizzabili ed in essere solo in associazione con l’attività di gestione rifiuti svolta nell’impianto e che pertanto in caso di dismissione di tale attività la ditta deve conformarsi alla normativa tecnica di settore vigente in materia umanistica”.

2. Avverso il provvedimento in epigrafe indicato di approvazione della variante al progetto della società Laghi Giacomo e Figli S. r. L., presentava ricorso il Comune di Forlì, in persona del Direttore dell’area servizi interni e sviluppo informatico, organizzativi e delle risorse umane e legale, deducendone l’illegittimità.

Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e la società controinteressata che controdeducevano alle avverse doglianze e chiedevano il rigetto del ricorso.

Le parti sviluppavano ampiamente le rispettive difese anche nel corso della discussione orale e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 8 gennaio 2004.

3.Il presente giudizio risulta promosso dal Comune di Forlì rappresentato dal Direttore dell’area servizi interni e sviluppo informatico, organizzativo e delle risorse umane e legale il quale ha altresì conferito il relativo mandato difensivo al proprio legale.

Sia la Provincia intimata che la società controinteressata hanno insistito, anche nel corso della discussione orale, per l’inammissibilità del ricorso sostenendo che la rappresentanza legale dell’Ente spetta al Sindaco o al Vicesindaco, quest’ultimo in veste di supplenza, e non al dirigente del settore competente. Tale questione va esaminata prioritariamente costituendo una questione preliminare di rito.

4. Il collegio osserva, condividendo in proposito l’orientamento della sentenza della Cassazione civile, sezione terza, del 26 febbraio 2003, n. 2878, che ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Sindaco e il Presidente della Provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione rispettivamente del Comune e della Provincia stessa. In particolare e specificamente il Sindaco e il Presidente della Provincia rappresentano l’Ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché di Consiglio quando non è previsto il Presidente del Consiglio e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli Uffici e all’esecuzione degli atti. Salvo quanto previsto dall’articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e alla Provincia.

5. È da ritenere, pertanto, che ai sensi del citato articolo 50 soltanto il Sindaco o, eventualmente, in caso di impedimento, il Vicesindaco, può agire in giudizio in nome e per conto del Comune così come del resto era pacifico in relazione alla precedente normativa ed in particolare nella vigenza dell’articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, ancora in precedenza, sulla base della legge comunale e provinciale del 1934.

6. Né possono desumersi elementi contrari a tale tesi sulla base della previsione dell’articolo 107 dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale indica le funzioni e le responsabilità della dirigenza. Infatti, ai dirigenti risultano attribuiti la direzione degli uffici e dei servizi ed i compiti, compresi l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Tale ampia previsione normativa concernente i poteri dei dirigenti, tuttavia, non comporta anche il potere di rappresentanza dell’Ente nel suo complesso in sede giudiziaria. Infatti, quest’ultima disposizione pur attribuendo numerosi compiti ai dirigenti, ampliandone le funzioni e le responsabilità, non fa esplicito riferimento ad un potere di rappresentare, anche in giudizio, l’Ente Comune e, quindi, per questo profilo, l’articolo 107 non si pone in termini di deroga o di rispetto all’articolo 50 dello stesso Testo Unico che prevedono in capo al Sindaco e al Presidente della Provincia il potere di rappresentanza dell’Ente.

7. Ne può trarsi alcuna indicazione in senso contrario dalla previsione speciale di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, concernente il Testo Unico sul pubblico impiego, il quale, nell’elencare le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, prevede in particolare al comma primo, lettera f), che essi promuovono e resistono alle liti e hanno il potere di conciliare e di transigere. Infatti, tale disposizione non concerne la rappresentanza legale dell’ente che, al contrario, è espressamente prevista soltanto dall’articolo 25 dello stesso testo unico n. 165 del 2001 per il dirigente scolastico. Infatti, il citato articolo 25, poiché attribuisce la personalità giuridica ed autonomia, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle istituzioni scolastiche ed educative, conseguentemente attribuisce al dirigente scolastico, capo d’istituto, anche la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica stessa. Pertanto, lo stesso Testo Unico allorché hai inteso attribuire il potere di rappresentanza dell’Ente al dirigente lo ha fatto espressamente.

8. In definitiva, poiché il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede il potere di rappresentanza legale in capo al Sindaco e nulla dice, espressamente, in ordine ad un analogo potere di rappresentanza in capo al dirigente, è da ritenere esclusa la legittimazione dei dirigenti dell’Ente Comune di rappresentare, anche in giudizio, l’Ente stesso.

9. Ne può essere invocato, a fondamento del potere di rappresentanza dei dirigenti, anche nell’ambito delle liti giudiziarie, una specifica disposizione statutaria in tal senso, come nel caso del comune di Forlì in cui è previsto tale potere. Infatti, ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167, compete allo statuto stabilire le norme fondamentali dell’ordinamento dell’Ente “nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico”. Poiché il testo unico prevede espressamente il potere di rappresentanza del Comune, anche giudiziale, in capo al Sindaco, la disposizione statutaria del Comune di Forlì, la quale prevede il principio opposto ovvero la rappresentanza giudiziale del dirigente, va puntualmente disapplicata nel presente giudizio, in quanto contraria al citato articolo 50 del medesimo testo unico, essendo quest’ultima una norma superiore nell’ambito della gerarchia delle fonti. Infatti, il Comune e la Provincia pur potendo prevedere in sede statutaria una diversa disciplina delle modalità concernenti il potere di promuovere e resistere in giudizio, non possono anche individuare, in un organo diverso da Sindaco, il potere di rappresentanza giudiziale dell’Ente stesso.

10. Tali principi, richiamati dalla sentenza della Cassazione n. 2878 del 26 febbraio 2003, invocati dalla difesa dell’amministrazione intimata e della società controinteressata, possono ora ritenersi consolidati, sulla base della giurisprudenza della Cassazione, che li ha recentemente confermati anche con sentenza n. 17.360 del 17 novembre 2003.

11. Nè può essere applicato, nella presente fattispecie, l’articolo 182 del codice di procedura civile, invocato, sia pure in via subordinata, dalla puntuale difesa del Comune nel corso della discussione orale. Infatti, tale norma dispone che il giudice “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizazioni, salvo che si sia verificata la decadenza”. La prevista sanabilità, pertanto, non può riguardare un’ipotesi in cui si sia verificata la decadenza come quando risulta decorso il termine per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo davanti al giudice amministrativo. Infatti, essendo previsto un termine perentorio, a pena di decadenza, per l’impugnativa degli atti amministrativi ritenuti legittimi, l’assegnazione di un termine per la costituzione del Comune, in persona del Sindaco titolare del potere di rappresentanza, sarebbe comunque tardivo, nel caso in esame, rispetto alla già intervenuta decorrenza del termine per l’impugnativa della deliberazione provinciale.

12. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in favore della Provincia intimata e della società contro interessata in € 2.000 (duemila) ciascuno, oltre I. V. A. e C. P. A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, il giorno 8/1/2004.

Presidente

Consigliere Rel.Est.

Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.

Bologna, li 19/01/2004