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Monday 18 May 2020

La pubblicazione delle foto dei minori sui social network da parte dei genitori

Anche Bobo Vieri, di recente, ha sentito il bisogno di protestare contro la leggerezza con cui si pubblicano foto di minori senza l’autorizzazione di chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale.
Non è neppure infrequente che i genitori stessi siano in disaccordo sull’opportunità di pubblicare o meno le foto dei loro figli (minori) sulle proprie pagine o profili social.
Quando i genitori vanno d’accordo, e la famiglia è unita, solitamente un accordo, una linea di comportamento si riesce a concordare.
Ma quando i genitori sono separati tra di loro, la faccenda è decisamente più conflittuale.
Può infatti capitare che uno dei due genitori, separati con affidamento condiviso dei figli, sia un/una grande frequentatore/trice di social network ed ami pubblicare foto con o dei figli; oppure che uno dei due intrattenga rapporti “privilegiati” con la scuola o la società sportiva in cui militano i figli (non per manie di protagonismo, s’intende, ma spesso perché l’altro genitore non si interessa ai detti ambiti e –diciamo – lascia fare), ed autorizzi la pubblicazione di immagini del proprio figlio da parte della scuola o della società sportiva senza chiedere all’altro cosa ne pensi (dando per scontato che trattandosi di attività scolastica e sportiva, anche l’altro genitore non ci troverà nulla di male).
Succede che il genitore contrario alla pubblicazione dell’immagine del proprio figlio si opponga alla pubblicazione, e chieda all’altro genitore o all’istituzione (che non aveva chiesto la sua liberatoria) di eliminare la foto del proprio figlio.
Spesso il genitore consenziente registra il comportamento opponente dell’altro come l’ennesimo conflitto fondato sull’astio e sulla delusione per la relazione naufragata, piuttosto che sulla reale volontà di tutelare la privacy del figlio.
E il conflitto aumenta.

Cosa dice la legge in merito?
La tutela dell’immagine è garantita sia dalla legislazione nazionale che da quella sovrannazionale:
l’art. 10 del nostro codice civile stabilisce che qualora l’immagine di una persona, o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stressa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.
In quali casi è consentita la pubblicazione dell’immagine di un minore, sempre che non sia lesiva del suo decoro o reputazione, ce lo dice innanzitutto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Reg. UE 679/2016 dopo aver sottolineato che I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali …
L’art. 8 del GDPR Europeo prevede che
…per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, (social network e app di messaggistica, ndr) il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni. 2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili. 3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore.
Il Decreto Legislativo 101/18 che ha dato attuazione al GDPR Europeo, (apportando modifiche ed integrazioni al D.LGS. 196/2003) ha previsto l’obbligatorio consenso dei genitori per tutti i minori inferiori di 14 anni, potendo invece, dai 14 anni in poi, esprimere autonomamente il consenso:
Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione). – 1. In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. 2. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.
Ciò significa che:
–  fino a 14 anni l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, e alla pubblicazione di foto su qualsiasi piattaforma social o di messaggistica (per intenderci: Facebook, Instagram, Whatsapp solo per citare i più comuni tra i genitori) deve essere dato da entrambi i genitori che esercitano in modo condiviso la responsabilità genitoriale, anche se separati o divorziati;
–  un genitore non può pubblicare foto del figlio minore di 14 anni, se l’altro genitore si oppone o non è d’accordo;
–  la scuola o la società sportiva dovrà ottenere il consenso da entrambi i genitori, ed in mancanza non deve procedere alla pubblicazione di immagini;
–  dai 14 anni il minore può esprimere il suo consenso ed i genitori dovranno vigilare sulla pubblicazione, affinchè essa non arrechi pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione del minore;
–  è sempre vietata la pubblicazione di fotografie lesive dell’onore e del decoro del minore (come di ogni altra persona), comportamento che potrebbe sconfinare nel cyberbullismo (e cioè “qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche
uno o  piu’  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo” (L. 29.05.2017, N. 71).
Sul necessario consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto del minore, anche la giurisprudenza in pronunce recenti: Tribunale di Ravenna 15.10.2019; Tribunale di Rieti 6-7 marzo 2019; Tribunale di Mantova 19.09.2017 e Tribunale di Roma 23.12.2017.

Avv. Elena Buscaglia