Civile

Friday 23 January 2004

La proposta di riforma dell’ ordinamento giudiziario. Ddl Senato 1296

La proposta di riforma dell’ordinamento giudiziario.

Ddl Senato 1296 – Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l’accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il consiglio di presidenza della Corte dei conti e il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico

Capo I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Articolo 1.

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

d) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero;

e) modificare l’organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio.

2. Stralciato

2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l’istituzione dell’ufficio del giudice, introducendo la figura dell’ausiliario dello stesso, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 8-bis.

3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2-bis sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

5-bis. Le disposizioni previste dal comma 5 si applicano anche per l’esercizio della delega di cui al comma 4, ma in tal caso il termine per l’espressione del parere è ridotto alla metà.

6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2-bis, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8-bis.

Articolo 2.

(Concorsi per uditore giudiziario. Disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

1) che sia bandito un concorso per l’accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente, precisando che il candidato, all’atto della domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende accedere;

2) che il concorso sia articolato in distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in parte diverse, in relazione alla specificità della funzione prescelta;

3) che le commissioni di concorso siano distinte, con unico presidente e un vice presidente per ciascuna di esse, disciplinandone la composizione e le modalità di nomina dei componenti; e stabilendo, in particolare, a tale fine che esse siano nominate con un unico decreto del Ministro della giustizia previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che siano composte ciascuna da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, in un numero variabile fra un minimo di undici e un massimo di sedici, e da docenti universitari in materie giuridiche in un numero variabile fra un minimo di quattro e un massimo di sei, che la funzione di presidente e quelle di vicepresidente siano svolte da magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni direttive di legittimità indicate dalla lettera h), che il numero dei componenti di ciascuna commissione sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate nel numero 2) della lettera c), e, infine, che il numero dei componenti docenti universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

b) prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni; prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

3-bis) che inoltre i componenti magistrati della commissione di concorso per i posti nella magistratura giudicante siano in prevalenza magistrati che esercitano funzioni giudicanti e che i componenti magistrati della commissione di concorso per i posti nella magistratura requirente siano in prevalenza magistrati che esercitano funzioni requirenti;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito;

7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che:

1) le Commissioni di cui al numero 3) della lettera a) di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall’articolo 123-ter, comma 1, dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto, mediante sorteggio effettuato nelle ventiquattro ore antecedenti l’inizio della prima prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento; prevedere che in tale caso particolare attenzione sia dedicata in sede di prova orale alla materia che il sorteggio ha escluso;

2) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

3) il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte con esito sfavorevole ;

d) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

1) funzioni giudicanti di primo grado;

2) funzioni requirenti di primo grado;

3) funzioni giudicanti di secondo grado;

4) funzioni requirenti di secondo grado;

5) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado;

6) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado;

7) funzioni direttive di primo grado;

8) funzioni direttive di secondo grado;

9) funzioni giudicanti di legittimità;

10) funzioni requirenti di legittimità;

11) funzioni direttive di legittimità;

12) funzioni direttive superiori di legittimità;

e) prevedere:

1) che, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che, dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni di legittimità;

2) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità previo concorso per titoli ed esami e attribuisca tutte quelle direttive, nonché le semidirettive giudicanti, previo concorso per titoli;

3) le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse e fatto salvo quanto diversamente previsto dalla successiva lettera l) per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive;

3-bis) prevedere che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi e alle valutazioni di cui ai numeri 1 e 2 dopo un maggiore numero di anni non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dal numero 1 della presente lettera e dalle lettere g) ed h)

f)

1) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell’esercizio delle funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3;

2) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 1), stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

3) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera i), numero 6), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

4) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell’esercizio delle funzioni requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3;

5) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 4), stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

6) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata lettera i), numero 5), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

7) prevedere che i corsi di cui ai numeri 1) e 4) debbano essere espletati esclusivamente in occasione del primo passaggio a funzioni diverse;

8) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell’interessato;

g) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello, nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

8) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

9) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

10) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

11) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

12) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di Procuratore nazionale antimafia , cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

h) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno dieci anni;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

i)

1) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti;

2) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;

3) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti;

4) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;

5) prevedere, ai fini di cui al numero 2), l’istituzione di una commissione di concorso per l’assegnazione alle funzioni giudicanti, costituita da tre magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) prevedere, ai fini di cui al numero 4), l’istituzione di una commissione di concorso per l’assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

8) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

8.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado;

8.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3;

9) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato del Consiglio giudiziario,

ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;

10) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

10.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

10.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3;

11) prevedere, ai fini di cui al numero 8), l’istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

12) prevedere, ai fini di cui al numero 10), l’istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

13) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3;

14) prevedere che annualmente i restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, a domanda, vengano assegnati, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura su parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione a magistrati che esercitino, da almeno cinque anni, diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303;

15) prevedere l’istituzione di una commissione di concorso alle funzioni di legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

16) prevedere che i posti di cui ai numeri precedenti, messi a concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura di cui ai numeri precedenti, e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso;

16-bis) prevedere che nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera si tenga conto prevalentemente dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni, anche mediante esame a campione dei provvedimenti dallo stesso adottati, nonché delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto; prevedere, in particolare, che l’esame dei titoli sia incentrato, oltre che sulle eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, su tutti i provvedimenti giudiziari depositati in cancelleria dal magistrato concorrente nel corso dei quattro trimestri dei precedenti cinque anni indicati dalla commissione a seguito di sorteggio;

l) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa e in un successivo colloquio; prevedere che la commissione comunichi gli esiti del concorso al Consiglio superiore della magistratura che forma la graduatoria e propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; prevedere il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni;

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistono nella valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunica l’esito delle valutazioni dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini della verifica dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni semidirettive con specifico riferimento alla pregressa esperienza del magistrato ed anche mediante il parere motivato dei consigli giudiziari, che sceglie tra quelli valutati positivamente;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera h), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di anni quattro, rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di anni due;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell’interessato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;

6) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive e alle funzioni semidirettive, composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini della verifica dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni direttive con specifico riferimento alla pregressa esperienza del magistrato ed anche mediante il parere motivato dei consigli giudiziari; 6-bis) prevedere che ai fini di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive;

l-bis) prevedere, che le disposizioni dei numeri 1, 3, 5 e 6 della lettera l) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3, il magistrato che abbia esercitato le funzioni di procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi, in qualsiasi distretto, escluso quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell’interessato;.

m) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avvenga nella medesima sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extra-giudiziaria, in una sede diversa vacante. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere i) e l) siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;

o) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

II. seconda classe: da sei mesi a due anni;

III. terza classe: da due a cinque anni;

IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;

V. quinta classe: da tredici a venti anni;

VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;

VII. settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui alla lettera i), numeri 8.2) e 10.2), conseguono la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera i), numero 13), conseguono la sesta classe di anzianità;

p) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine;

q)

1) attribuire al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) indicare i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) assegnare al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo ed attribuirgli l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) prevedere che, entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; prevedere che il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; prevedere che, nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

Articolo 3

(Scuola superiore della magistratura. Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale e formazione dei magistrati)

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2-bis) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

2-ter) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile,

giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di diciotto mesi e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata presso la Scuola superiore della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

d-bis) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

e) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori possano effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formative, secondo quanto previsto dal regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore valutazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato diversi dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati,non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere il diritto del magistrato a partecipare, a sua richiesta e se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare soltanto la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione

che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che la valutazione di cui alla lettera p) abbia validità per un periodo non superiore a sei anni;

s) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che tali valutazioni debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera o), della presente legge;

  u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

Articolo 4

(Riforma dei consigli giudiziari ed istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), per due terzi da magistrati con effettive funzioni di legittimità in servizio presso la medesima Corte e la relativa Procura generale, e per un terzo da componenti nominati tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione che siano iscritti da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il Primo Presidente ed il Procuratore generale della medesima Corte;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal Primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere o), p), s), t) e v) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera m), da tre magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera m), da cinque magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che i componenti nominati dal consiglio regionale non possano svolgere, o aver svolto nei cinque anni precedenti, la professione di avvocato nell’ambito del distretto;

m) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente ed il procuratore generale della corte d’appello;

n) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

o) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

p) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire due seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed un seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

q) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di carriera non inferiore a venti anni;

r) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

s) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) approvazione delle tabelle su proposta dei titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dall’articolo 2 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s-bis) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

t) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera s), numero 1);

u) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera s), numeri 4) e 5);

v) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera s), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Articolo 5

(Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero)

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un magistrato del proprio ufficio alla funzione di vicario, nonché uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri;

d) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero di magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto;

e) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;

f) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al procuratore generale presso la Corte di cassazione;

g) prevedere l’attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione:

1) nei casi di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, fermo altresì quanto previsto dagli articoli 412, comma 2, 413 e 421-bis del codice di procedura penale;

2) nei casi di accertata e grave violazione di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali;

3) nel caso di accertata e grave violazione delle disposizioni, delle procedure e dei provvedimenti in materia di coordinamento nell’ipotesi di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari.

g-bis) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

g-ter) prevedere che, nei casi di avocazione continuino ad applicarsi le disposizioni di cui commi 6 e 6-bis dell’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Articolo 6

Modifiche all’organico della Corte di cassazione e alla disciplina relativa ai magistrati applicati presso la stessa)

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che i magistrati di cui alla lettera c), dopo almeno otto anni di servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo, possano essere nominati a posti vacanti nelle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i), numero 13), in seguito a valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura espressa previa acquisizione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano un’anzianità non inferiore a quindici anni;

e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole “di appello e”.

Articolo 7

(Norme in materia disciplinare nonché in tema di situazioni di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio)

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni.

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

c) salvo quanto stabilito dal numero 10), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l’esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario, compresa l’assegnazione a sè edesimo e la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell’organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

6) il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera e);

7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dar luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

9) l’adozione di atti e provvedimenti il cui contenuto palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o costituisca esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero riservata ad altri organi costituzionali;

10) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale né quella di valutazione del fatto e delle prove;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente;

3 bis) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell’esercizio delle funzioni giudiziarie;

5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

6) l’iscrizione, l’adesione o la partecipazione sotto qualsiasi forma a partiti o movimenti politici;

6-bis) Ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza:

7) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l’ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell’anzianità;

4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta conseguendo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta e quinta classe; ad un terzo, se alla sesta e settima classe dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) le sanzioni di cui al numero 6) siano eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal, numero 2), primo periodo, della lettera c);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

11) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;

3) sia rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) integrare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso regio decreto legislativo, in quanto compatibili; prevedere altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; prevedere infine che la causa, anche incolpevole, legittimante l’intervento sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità;

o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato.

Articolo 7-bis.

(Norme in materia di procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari)

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, salvo quanto previsto dal numero 7 della lettera e), e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata ;

2) entro un anno dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio é di sei mesi e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

a) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non é più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui é pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

c) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) l’azione disciplinare può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione il quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2 determinano a tutti gli effetti l’inizio del procedimento;

5) il procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2, ultimo periodo.

d) stabilire che:

1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione deve essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5 della lettera c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se già designato, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l’attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato in servizio presso la Procura generale della Corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invia alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dà comunicazione all’incolpato; il fascicolo é depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

2) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, possa chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il procuratore generale presso la Corte di cassazione;

3) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

4) il decreto di cui al numero 3 sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato;

5) nel caso in cui il procuratore generale ritenga che si debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

6) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 5, possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

7) decorsi i termini di cui al numero 6, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 3 e 4. Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 3 e 4 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto ;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolge la relazione;

2) l’udienza è pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, può comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare può assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; può consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell’incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell’incolpato; questi deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l’azione disciplinare è promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3 della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione può essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5 della lettera g) dell’articolo 7;

4) il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3 della lettera m);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione può essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

4) si applicano le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4).

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare l’incolpato, il Ministro della giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decide a Sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.

n) prevedere che:

1) in ogni tempo è ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

a) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli – già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

3) la revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l’istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dal numero 1, lettere a) e c), all’istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1 e 2 e con le modalità di cui ai numeri 4 e 5 della presente lettera;

7) la sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2, o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione é ammesso ricorso alle Sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

o) prevedere che il procuratore generale presso la Corte di Cassazione debba promuovere l’azione disciplinare:

1) nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), ad esclusione dell’ultimo periodo, numero 2), ad esclusione dell’ultimo periodo, numero 3), ad esclusione dell’ultimo periodo, numero 4), ad esclusione dell’ultimo periodo, nonché numeri 5), 6), 7) e 8);

2) nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d), numero 3, primo periodo, e numero 5) limitatamente all’ipotesi della partecipazione ad associazioni segrete;

3) nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera e) numero 1;

4) nei casi previsti dall’articolo 9 della legge 23 aprile 1988, n. 117, per quanto già non stabilito nei precedenti numeri 1, 2 e 3″.

Articolo 8.

Stralciato

Articolo 8-bis

(Istituzione in via sperimentale dell’ufficio del giudice)

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2-bis, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell’organizzarne l’attività in vista dell’udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all’udienza e di esaminare gli atti;

4) collabori all’espletamento degli adempimenti che incombono al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), escludere che l’attività dell’ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

c) prevedere che l’organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2.250 unità;

d) prevedere che l’assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all’organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d’appello e che l’assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario;

e) prevedere che l’ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera d) sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell’ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

f) prevedere che l’incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l’assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta dai presidenti di corte d’appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di corte d’appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 108/110, la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

i) prevedere i presidenti delle corti d’appello provvedano, mediante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l’assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso; i presidenti delle corti d’appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

3) le pubblicazioni prodotte dall’interessato al momento della presentazione della domanda;

4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;

5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

6) l’aver eventualmente svolto la pratica forense o conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

6-bis) l’aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

l) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione di cui alla lettera i), numero 6), nonché costituisca titolo preferenziale per l’accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

m) prevedere le caratteristiche di atipicità dei contratti di cui alla lettera g), anche in relazione alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità oltre la prima volta, all’orario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio all’altro con attribuzione della relativa facoltà ai soggetti di cui alla medesima lettera g), al vincolo di segretezza in relazione agli atti conosciuti e alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dell’attività, alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi;

n) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro dell’obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

o) prevedere che i contratti di cui alla lettera g) contemplino la previsione di una retribuzione annua articolata su tredici mensilità ciascuna di importo pari a euro 1.032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all’anzianità per l’intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati; prevedere che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno.

3. La somma derivante dal gettito dell’imposta di cui al comma 2, versata all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 entrano in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 2-bis dell’articolo 1 e cessano di avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto.

Capo II

MODIFICHE ALLE NORME PER IL CONFERIMENTO E L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ

Articolo 9.

(Disciplina transitoria)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 4, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998/1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera f) e dai numeri 8.2), 10.2) e 13) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 2, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui all’articolo 3;

c) prevedere che i magistrati, in servizio alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, possano richiedere entro un anno dalla predetta data, nei limiti dei posti vacanti, il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura;

d) prevedere che i magistrati di cui alla lettera c) possano partecipare al concorso di cui ai numeri 2) e 4) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 2, anche in assenza del requisito di esercizio per almeno cinque anni delle diverse funzioni;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 8.2) e 10.2) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che le norme di cui al numero 13) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

g) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere e) e f) continuino ad applicarsi le norme in vigore anteriormente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 2 per il conferimento delle funzioni di appello e di quelle di legittimità, nonché per il conferimento degli uffici semi direttivi e direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12). Le assegnazioni sono disposte nell’ambito delle quote previste dall’articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 7), 9) e 14). È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi;

g-bis) prevedere che, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, lettera i), n. 13), ai sostituti procuratori generali in servizio presso la Direzione nazionale antimafia alla data di acquisto efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dello stesso articolo 2, possano, a domanda, essere conferite le funzioni requirenti di legittimità secondo le modalità previste dal numero 14 della lettera i) del medesimo articolo;

h) prevedere senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, esercitano funzioni direttive mantengano le loro funzioni sino al compimento del termine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l), numero 3) e, nel caso abbiano raggiunto il detto termine, per l’ulteriore periodo di due anni decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

i) prevedere senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, esercitano funzioni semi direttive requirenti mantengano le loro funzioni per due anni dalla predetta data, decorsi i quali, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

l) prevedere che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera p), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi per un ulteriore biennio; prevedere che coloro i quali, alla medesima data, non abbiano compiuto il periodo di dieci anni lo completino e possano permanere nell’incarico per un ulteriore biennio;

m) prevedere che ai posti soppressi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 6 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

n) prevedere che ai posti soppressi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 6 per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera m).

Articolo 9 bis.

(Delega al Governo per il decentramento del Ministero della giustizia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia.

2. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) riserva all’amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici. 3. Per gli oneri relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa annua massima di 5.610.000 euro a decorrere dall’anno 2004 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Per gli oneri relativi al personale valutati in 7.387.452 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

5. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 1.

Articolo 10.

(Modifica della disciplina per l’accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a modificare i numeri 1) e 3) del primo comma dell’articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, stabilendo che i posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato siano conferiti:

a) in ragione di un quarto, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all’articolo 12, primo comma, della citata legge n. 186 del 1982, previo parere di una commissione presieduta dal presidente dello stesso consiglio di presidenza e formata dai componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della medesima legge, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani nelle rispettive qualifiche; il parere è reso in base alla valutazione dell’attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati, nonché dell’anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell’articolo 21 della legge n. 186 del 1982, l’anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

b) in ragione della metà, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, appartenenti a carriere per l’accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali con la qualifica di consigliere; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva l’applicazione dell’articolo 20 della citata legge n. 186 del 1982 per i posti eventualmente rimasti vacanti.

2. soppresso

3. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 1.

Capo II – DELEGA AL GOVERNO PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 10-bis.

(Modifica della disciplina concernente il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186 con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che, per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di Presidenza, della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

2. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 1″.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DI TRASFERTA, FINANZIARIE E PER L’EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO

Articolo 11.

Soppresso

Articolo 11-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 si applicano anche ai magistrati ordinari con trasferimento degli stessi, a domanda, nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 2.

Articolo 11-ter.

1. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica anche ai magistrati ordinari con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 2

3. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato

Articolo 11-quater.

(Proroga in via transitoria dell’esercizio delle funzioni di Procuratore nazionale antimafia)

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera h), dell’articolo 9 della presente legge e dal comma 3 dell’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia, alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite per un ulteriore periodo di due anni dopo la scadenza del termine massimo indicato nel comma 3 del citato articolo 76-bis

Articolo 12.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o) numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in 2.462.899 euro a decorrere dall’anno 2004; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 5), 6), 11), 12) e 15) nonché lettera l), numero 6) è autorizzata la spesa massima di 594.589 euro a decorrere dall’anno 2004.

2. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di 13.353.900 euro a decorrere dall’anno 2004, di cui 1.716.000 euro a decorrere dall’anno 2004 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, 3.733.500 euro a decorrere dall’anno 2004 per le spese di funzionamento, 2.800.000 euro a decorrere dall’anno 2004 per il trattamento economico del personale docente, euro 4.860.000 a decorrere dall’anno 2004 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, 112.400 euro, a decorrere dall’anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento del Comitato direttivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l) e 132.000 euro, a decorrere dall’anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento dei Comitati di gestione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m).

3. Per le finalità di cui all’articolo 4, la spesa prevista è determinata in 489.700 euro a decorrere dall’anno 2004, di cui 17.044 euro, a decorrere dall’anno 2004, per gli oneri connessi al comma 1, lettera a), e 472.656 euro a decorrere dall’anno 2004 per gli oneri connessi al comma 1, lettere f) e g).

4. Per le finalità di cui all’articolo 6, la spesa prevista è determinata in 1.404.141 euro a decorrere dall’anno 2004.

5. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 18.305.229 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede:

a) quanto a 17.519.019 euro, a decorrere dall’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 786.210 euro, a decorrere dall’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede al monitoraggio dell’attuazione dei predetti articoli 2, 3, 4, 6 e 11, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge n. 468 del 1978.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Articolo 13.

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 5 dell’articolo 1.

2-bis. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.