Assicurazione ed Infortunistica

Saturday 13 March 2004

La proposta di legge in materia di conseguenze da incidenti stradali.

La proposta di legge in materia di conseguenze da incidenti stradali.

Camera dei Deputati. Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

Ddl 521 – 866 – 1857 – 4125/C con le modifiche apportate dalla commissione Giustizia l’11 marzo 2004

Articolo 1

(Sospensione della patente nel caso di incidenti stradali).

1. Nei confronti del responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o comunque di quelle relative alla circolazione stradale, alla sentenza di condanna consegue sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da fino a quattro anni. La sanzione amministrativa accessoria è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. Nel caso di lesioni gravi o gravissime si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da fino a due anni.

Articolo 2

(Elevazione delle pene edittali per i reati di lesioni colpose stradali gravi, gravissime e mortali).

1. Il secondo comma dell’articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni».

2. Il terzo comma dell’articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da 500 a 2.000 euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni.

Articolo 3

(Accelerazione dei processi civili in materia di risarcimento per danni da incidenti stradali gravi)

1. Dopo l’articolo 175 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 175bis. – (Domande di risarcimento in caso di incidenti stradali). – 1. Quando è chiamato a pronunciare su domanda di risarcimento relativa a lesioni personali mortali o gravissime provocate da incidente stradale o da infortuni sul lavoro il giudice istruttore fissa le udienze di trattazione successive alla prima a non più di due mesi l’una dall’altra. Nei processi di cui al primo comma sono vietate le udienze di mero rinvio e sono ridotti della metà i termini previsti per lo scambio di memorie e repliche istruttorie e conclusionali».

Articolo 4

(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio)

1. Dopo l’articolo 554 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 554bis. – (Termini di durata delle indagini preliminari in casi particolari). – (soppresso).

1bis. Dopo il comma 2bis dell’articolo 406 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, comma 2 e 590, comma 3 del codice penale la proroga di cui al primo comma può essere concessa per giusta causa una sola volta ».

1bis. All’articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Qualora si procede per il reato di cui all’articolo 589, comma 2, del codice penale la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari».

2. Dopo il comma 1, dell’articolo 552 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«1bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, comma terzo, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d) è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

3. La durata delle indagini preliminari non può in nessun caso superare i dieci mesi.

Art. 554ter. – (Chiusura delle indagini preliminari in casi particolari). – 1. (soppresso).

2. Dopo l’articolo 555 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 555bis. – (Termini per l’udienza di comparizione in casi particolari). – 1. Quando si procede per taluno dei reati previsti dall’articolo 589, secondo comma, e dall’articolo 590, terzo comma, primo periodo, del codice penale, l’udienza di comparizione di cui all’articolo 555 è fissata a non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 429 aggiungere il seguente:

«3bis. Qualora si procede per il reato di cui all’articolo 589, comma 2, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni».

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 552 è inserito il seguente comma:

«1bis. Quando si procede per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma del codice penale il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari».

Articolo 5

(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 24 della legge 990 del 1969, nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

2. Il giudice civile o penale su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione , a carico dei soggetti civilmente responsabili di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza.

Articolo 6

(Obblighi del condannato)

1. Dopo l’articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 224bis – (Obblighi del condannato). – 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva ai sensi dell’articolo 99, comma 2 del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.

3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, l’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.