Civile

Saturday 29 January 2005

La posta elettronica avrà valore legale.

La posta elettronica avrà valore
legale.

Presidenza del
Consiglio dei ministri – Schema di decreto del presidente della repubblica
recante regolamento concernente disposizioni per l’utilizzo della posta
elettronica certificata. Approvato il 28 gennaio 2005

Il Presidente della Repubblica

Visto l’articolo 87, quinto comma
della Costituzione;

Visto
l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto
l’articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto
l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto
l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 25 marzo 2004;

Espletata
la procedura di informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE attuata con legge 21
giugno 1986, n. 317;

Acquisito il
parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20
maggio 2004;

Vista la nota del 29 marzo 2004,
con la quale è stato richiesto il parere del Garante
per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’ adunanza del 14 giugno 2004;

Acquisito il
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;

Su
proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il
seguente regolamento

Articolo 1

(Oggetto e
definizioni)

1. Il presente regolamento
stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici
mediante posta elettronica certificata.

2. Ai fini del presente
regolamento si intende per:

a) busta di trasporto, il
documento informatico che contiene il
messaggio di posta elettronica certificata;

b) Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA, l’organismo
di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, come modificato dall’articolo 176, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) dati di certificazione, i dati
inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla
trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;

d) dominio di posta elettronica
certificata, l’insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica
certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell’estensione, ad uno stesso
dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;

e) log dei messaggi, il registro informatico
delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate
mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;

f) messaggio di
posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal
testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali
documenti informatici allegati;

g) posta elettronica certificata,
ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita
al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di
documenti informatici;

h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;

i) riferimento temporale, l’informazione
contenente la data e l’ora che viene associata ad un
messaggio di posta elettronica certificata;

j) #$k$#;

k) #$k$#;

l) utente di posta elettronica
certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi ente, associazione o
organismo, nonché eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia
mittente o destinatario di posta elettronica certificata;

m) virus informatico,
un programma informatico avente per scopo o
per effetto il danneggiamento di un sistema informatico
o telematico, dei dati o dei programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o
l’alterazione del suo funzionamento.

Articolo 2

(Soggetti del
servizio di posta elettronica certificata)

3. Sono soggetti del servizio di
posta elettronica certificata:

a) il mittente, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta
elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante
strumenti informatici;

b) il destinatario, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta
elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante
strumenti informatici;

c) il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio
di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica
certificata.

Articolo 3

(Trasmissione del
documento informatico)

4. Il comma 1
dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

“ 1. Il documento informatico
trasmesso per via telematica si intende spedito dal
mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario
se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella
casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal
gestore.”.

Articolo 4

(Utilizzo
della posta elettronica certificata) )

5. La posta elettronica
certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli
effetti di legge.

6. Per i privati che intendono
utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo
valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di
ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni
singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche
amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere
revocata nella stessa forma.

7. La volontà espressa ai sensi
del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera
indicazione dell’indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre
comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.

8. Le imprese, nei rapporti tra
loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita
volontà di accettare l’invio di posta elettronica certificata mediante
indicazione nell’atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale
dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa
forma.

9. Le modalità attraverso le
quali il privato comunica la disponibilità all’utilizzo della posta elettronica
certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il
mutamento del medesimo o l’eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da parte dei gestori
del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche
di cui all’articolo 17.

10. La validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all’articolo 6.

11. Il mittente o il destinatario
che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata
si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.

Articolo 5

(Modalità
della trasmissione e interoperabilità)

12. Il messaggio di posta
elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta
elettronica certificata viene da quest’ultimo trasmesso al destinatario
direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si
avvale il destinatario stesso; quest’ultimo gestore provvede alla consegna
nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

13. Nel caso in cui la
trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi
gestori, essi assicurano l’interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto
previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

Articolo 6

(Ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna)

14. Il gestore di posta
elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la
ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i
dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un
messaggio di posta elettronica certificata.

15. Il gestore di posta
elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente,
all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta
consegna.

16. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo
messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto
all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento
della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di
certificazione.

17. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa
del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto
specificato dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

18. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla
consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta
elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore,
indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

19. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della
ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle
regole tecniche di cui all’articolo 17.

20. Nel caso in cui il mittente
non abbia più la disponibilità delle ricevute dei
messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni
di cui all’articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

Articolo 7

(Ricevuta di presa in
carico)

21. Quando la trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più gestori il
gestore del destinatario rilascia al gestore del
mittente la ricevuta che attesta l’avvenuta presa in carico del messaggio.

Articolo 8

(Avviso di
mancata consegna)

22. Quando il messaggio di posta
elettronica certificata non risulta consegnabile il
gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio,
la mancata consegna tramite un avviso
secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

Articolo 9

(Firma elettronica
delle ricevute e della busta di trasporto)

23. Le ricevute rilasciate dai
gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi
mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta
elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare
l’integrità e l’autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste
dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

24. La busta di trasporto è
sottoscritta con una firma
elettronica di cui al comma 1 che
garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di
posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole
tecniche di cui all’articolo 17.

Articolo 10

(Riferimento
temporale)

25. Il riferimento temporale e la
marca temporale sono formati in conformità a quanto
previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

26. I gestori di posta
elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio
e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.

Articolo 11

(Sicurezza della
trasmissione)

27. I gestori di posta
elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata
dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti includendolo nella
busta di trasporto.

28. Durante le fasi di
trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori
mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito
log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal
gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.

29. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche
e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l’integrità e
l’inalterabilità nel tempo delle informazioni
in esso contenute.

30. I gestori di posta
elettronica certificata prevedono, comunque,
l’esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il
completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.

Articolo 12

(Virus informatici)

31. Qualora il gestore del
mittente riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non accettarli informando
tempestivamente il mittente dell’impossibilità di dar corso alla trasmissione;
in tal caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le
modalità definite dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

32. Qualora il gestore del
destinatario riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non inoltrarli al destinatario informando
tempestivamente il gestore del mittente, affinché comunichi al mittente
medesimo l’impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tal caso il gestore
del destinatario conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le
modalità definite dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

Articolo 13

(Livelli
minimi di servizio)

33. I gestori di posta
elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio
previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

Articolo 14

(Elenco
dei gestori di posta elettronica certificata)

34. Il mittente o il destinatario
che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata
si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato
dal presente articolo.

35. Le pubbliche amministrazioni
ed i privati che intendono esercitare l’attività di gestore di posta
elettronica certificata inviano al CNIPA, domanda di
iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata.

36. I richiedenti
l’iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata
diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di
società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un
milione di euro.

37. I gestori di posta
elettronica certificata o, se persone giuridiche i loro legali rappresentanti
ed i soggetti preposti all’amministrazione devono, inoltre, possedere i
requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di
cui all’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.

38. Non possono rivestire la
carica di rappresentante legale, di componente del
consiglio di amministrazione, di componente del Collegio sindacale, o di
soggetto comunque preposto all’amministrazione del gestore privato coloro i
quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall’autorità
giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per
delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici
o telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia
pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.

39. Il richiedente deve inoltre:

a) dimostrare
l’affidabilità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di
posta elettronica certificata;

b) impiegare personale dotato
delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per
i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale,
della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica
e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;

c) rispettare le norme del
presente regolamento e le regole tecniche di cui all’articolo 17;

d) applicare
procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche
consolidate;

e)
utilizzare per la firma elettronica, di cui all’articolo 9, dispositivi che garantiscono
la sicurezza delle informazioni gestite in
conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale;

f) adottare
adeguate misure per garantire l’integrità e la sicurezza del servizio di posta
elettronica certificata;

g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento
della trasmissione;

h) fornire entro i dodici mesi
successivi all’iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica
certificata, dichiarazione
di conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000, successive
evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta
elettronica certificata;

i) fornire
copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell’attività e dei
danni causati a terzi.

40. Trascorsi novanta giorni
dalla presentazione, la domanda si considera accolta qualora il CNIPA non abbia
comunicato all’interessato il provvedimento di diniego.

41. Il termine di cui al comma 7,
può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o
che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende
a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

42. Il procedimento di iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica
certificata di cui al presente articolo può essere sospeso nei confronti dei
soggetti per i quali risultano pendenti procedimenti penali per delitti in
danno di sistemi informatici o telematici.

43. I soggetti
di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole tecniche di cui
all’articolo 17, necessari per l’iscrizione nell’elenco dei gestori.

44. Ogni variazione organizzativa
o tecnica concernente il gestore ed il servizio di posta elettronica
certificata è comunicata al CNIPA entro il
quindicesimo giorno.

45. Il venir meno di uno o più
requisiti tra quelli indicati al presente articolo è causa di cancellazione
dall’elenco.

46. Il CNIPA svolge funzioni di
vigilanza e controllo sull’attività esercitata dagli iscritti all’elenco di cui
al comma 1.

Articolo 15

(Gestori
di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell’Unione europea)

47. Può esercitare il servizio di
posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in altri Stati
membri dell’Unione europea che soddisfi, conformemente
alla legislazione dello Stato membro di stabilimento, formalità e requisiti
equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 17. E’ fatta salva in particolare, la possibilità
di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea che
rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall’articolo 14, comma 3.

48. Per i gestori di posta
elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea il
CNIPA verifica l’equivalenza ai requisiti ed alle formalità di cui al presente
decreto e alle regole tecniche di cui all’articolo 17.

Articolo 16

(Disposizioni per le
pubbliche amministrazioni)

49. Le pubbliche amministrazioni
possono svolgere autonomamente l’attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei
servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole
tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.

50. L’utilizzo
di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche
amministrazioni incluse nell’elenco di cui all’articolo 14, comma 2,
costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai
rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono
rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.

51. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica
certificata.

52. Le disposizioni di cui al
presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici
e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo
amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le
specifiche disposizioni normative.

Articolo 17

(Regole tecniche)

53. Il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie definisce, ai sensi dell’articolo 8,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sentito il Ministro per la funzione pubblica le regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, e la validazione, anche temporale, della posta
elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la certificazione
di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il
concerto del Ministro delle comunicazioni.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

54. Le modifiche di cui
all’articolo 3 apportate all’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
444, (Testo C).