Enti pubblici

Tuesday 27 July 2004

La nuova disciplina per la preparazione delle bevande analcoliche.

La nuova disciplina per la preparazione delle bevande analcoliche

Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, riguardante la disciplina igienica
della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche
gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma , della Costituzione;

Visto l’articolo
17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 11 della legge 3
febbraio 2003, n. 14;

Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 ed in particolare
l’articolo 15;

Ritenuta la
necessità di aggiornare il citato articolo 15 allo scopo di eliminare gli
ostacoli alla produzione e alla commercializzazione di bibite analcoliche;

Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 30 giugno 2004;

Sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del …;

Sulla proposta del
Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Modalità di impiego di sostanze alimentari)

Il comma terzo
dell’articolo 15,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, è
sostituito dal seguente:

"Nella preparazione delle
bevande analcoliche è consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate
all’articolo 2, comma primo, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del
Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e a quelle già autorizzate,
altre sostanze comunque idonee all’alimentazione
umana. Tale idoneità deve essere confermata da dati scientifici universalmente
accettati. A tale fine le imprese interessate comunicano, prima di avviare la
produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al
Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per
territorio, individuata attraverso l’ubicazione dello stabilimento di
produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il
Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneità delle
sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura,
altresì, con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze
comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del
presente comma può essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori
comunicazioni.".

Articolo 2

(Abrogazioni)

All’articolo 4, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, le parole: "un residuo secco non inferiore a gr.10"
sono soppresse.

Al decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sono altresì abrogati:

all’articolo 4, il sesto comma;

all’articolo 5, il terzo comma;

all’articolo 6, il terzo comma;

all’articolo 7, il secondo comma.

Articolo 3

(Clausola di cedevolezza)

Le disposizioni previste dal presente
regolamento si applicano in ciascuna regione fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni regionali relative alle materie di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e
successive modificazioni, che provvedano a disciplinare in modo conforme al
diritto comunitario la materia oggetto del presente
regolamento.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.