Ambiente

Monday 04 July 2005

La natura degli impianti di telefonia mobile e la loro distanza (prescritta dal Comune) dalle zone residenziali. T.A.R. LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE II – Ordinanza 14 giugno 2005 n. 1406

La natura degli impianti di telefonia mobile e la loro
distanza (prescritta dal Comune) dalle zone residenziali.

T.A.R. LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE
II – Ordinanza 14 giugno 2005 n. 1406

Pres. Radesi, est. Spadavecchia

H3G s.p.a. (avv.ti G. Bardelli, M. A. Bazzani ed E. Cerio) c. Comune di
Vimercate (avv. F. Pintucci)

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

MILANO

SEZIONE II

Registro Ordinanze: 1406/05

Registro Generale: 1355/2005

composto dai magistrati:

Angela Radesi presidente

Carmine Spadavecchia
consigliere, relatore

Cecilia Altavista
referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 14 giugno
2005

Visto it ricorso n. 1355/2005
proposto da

H3G s.p.a. rappresentata e difesa
dagli avv.ti Guido Bardelli,
M. Alessandra Bazzani ed Eliana Cerio, elettivamente domiciliata presso it
loro studio in Milano, via Visconti di Modrone 12

contro

Comune di Vimercate
rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Pintucci,
con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via
Donizetti 38

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, del
provvedimento 23 febbraio 2005, emesso dal Responsabile Area Pianificazione del
Territorio e Sportello Imprese, recante diniego di autorizzazione in sanatoria
per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare UMTS in via E.
Fermi; dell’art. 26 delle n.t.a. del vigente piano
regolatore approvato con delibera consiliare 20 aprile 2004 n. 14 e successive
variazioni; nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Visto il ricorso, con domanda di
sospensione degli atti impugnati;

Visto 1’atto di costituzione e difesa
dell’Amministrazione;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, relatore it dott. Carmine Spadavecchia, i
difensori delle parti come da verbale;

Considerato che:

– la tempestività dell’impugnazione
va verificata con riguardo alla data di consegna del ricorso all’ufficiale
giudiziario (cfr. Corte cost.
23.1.04 n. 28, 12.3.04 n. 97; Cass. lay.
28.6.04 n. 11995; Cons. Stato V 11.2.05 n. 380);

-1’autorizzazione
in sanatoria non e istituto estraneo all’ordinamento di settore;

– non rientra nelle competenze dei
Comuni la tutela sanitaria della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici
(Cons. Stato VI 3.6.02 n. 3095 10.2.03 n. 673,
26.8.03 n. 4841), assicurata dalla normativa statale mediante norme gia
improntate al principio di precauzione;

– l’art. 86, comma 3, d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259
(codice delle comunicazioni elettroniche) assimila le infrastrutture di reti
pubbliche di comunicazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria, it che le rende compatibili anche con la
destinazione agricola (cfr. Cons.
Stato VI 10.2.03 n. 673);

– gli impianti di potenza inferiore a
300 W non richiedono specifica regolamentazione urbanistica
(art. 4, comma 7, legge regionale n. 11 del 2001);

– non può considerarsi legittimo
l’art. 26 n.t.a. laddove per
gli impianti di telefonia cellulare e similari prescrive in via generalizzata –
e con obiettivi di protezione tutela sanitaria estesi ben oltre le specifiche
ipotesi previste dalla normativa regionale di settore – una distanza minima di
150 metri dal confine delle zone territoriali omogenee a destinazione
residenziale (cfr. Corte cost. 331/03; Cons. Stato IV 14.2.05 n. 450; TAR Lazio 2’’ 6.10.01 n.
8170);

Ritenuto che
sussistano gli estremi di cui all’art. 21 legge 6.12.1971 n. 1034;

P.Q.M.

accoglie la domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed e depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a dame
comunicazione alle parti.

Milano, 14 giugno 2005.

Angela Radesi, presidente

Carmine Spadavecchia,
estensore