Enti pubblici

Friday 04 July 2003

La modifica del disegno di legge sulla vendita degli immobili del Ministero della Difesa. (Emendamento 2.6.2003 al Ddl Camera 4086) – Testo emendamento approvato dalla Camera il 2.6.2003

La modifica del disegno di legge sulla vendita degli immobili del Ministero della Difesa. (Emendamento 2.6.2003 al Ddl Camera 4086)

Testo emendamento approvato dalla Camera il 2.6.2003

All’articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01. – 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere e di quelle per le quali è stato esercitato l’acquisto dell’usufrutto è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.

Testo dellintero decreto approvato dal Senato

Articolo 1.

1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi allincarico occupati dai titolari dellincarico in servizio, sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dellarticolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

2. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dellarticolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per loccupazione dellalloggio.

3. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dellarticolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001.

4. I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare dintesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta Regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con lintervento di Patrimonio dello Stato S.p.a., con le modalità di cui al capo I del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001.

5. Per i beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello Stato è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente. Resta ferma la facoltà, per lAmministrazione della difesa che aveva in uso i beni dismessi, di riottenerne lassegnazione in uso governativo con priorità rispetto alle altre Amministrazioni dello Stato, in caso di successiva riassegnazione.

5-bis. Al comma 3 dellarticolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, è aggiunto il seguente periodo: “Le agevolazioni di cui al comma 8 dellarticolo 6 del decreto-legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si applicano, altresì, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà dello Stato alienate sulla base delle disposizioni del presente capo I”.

5-ter. Al fine di consentire lapplicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, lAgenzia del demanio è tenuta a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative alla attivazione di convenzioni per la concessione, alle migliori condizioni di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per lacquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono che allonere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui allarticolo 6, comma 8, del decreto-legislativo n. 104 del 1996, si provveda in ununica soluzione a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello Stato.

5-quater. Allarticolo 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

“6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dellimpresa ferroviaria, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) spa, ai sensi dellarticolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dellarticolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da RFI spa direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.

6-ter. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni di cui al comma 6-bis, comunque effettuate, sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo dellinfrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dellesercizio”.

5-quinquies. Le disposizioni di cui al primo periodo dellarticolo 3, comma 18, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, si applicano anche alle società a totale partecipazione pubblica nonché alla società di cui allarticolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Articolo 1-bis

1. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sugli immobili di proprietà statale redatti, ai sensi dellarticolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Agenzie fiscali per lesecuzione, con finanziamento pubblico, degli interventi di cui allarticolo 3, comma 1, lettere b), c), d), ed e.1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, devono essere comunicati allAgenzia del demanio entro trenta giorni dalla loro approvazione. Analoga comunicazione viene effettuata per le variazioni da apportare ai programmi triennali ed agli elenchi annuali dei lavori. Le predette Amministrazioni comunicano allAgenzia del demanio, con cadenza trimestrale, lo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali dei lavori approvati. Le comunicazioni sono effettuate in via telematica sulla base di un modello definito dallAgenzia del demanio. LAgenzia del demanio fornisce, a richiesta, il supporto tecnico per la redazione dei programmi triennali, che sono redatti dalle Amministrazioni in conformità con le linee guida tecnico-operative definite dallAgenzia del demanio ed approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze. Nella concessione del finanziamento pubblico si tiene conto della conformità degli interventi alle linee guida tecnico-operative. In sede di prima applicazione le linee guida tecnico-operative sono definite dallAgenzia del demanio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed approvate nei quindici giorni successivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavori pubblici affidati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801″.

Articolo 2.

1. Dopo il comma 15 dellarticolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono inseriti i seguenti:

“15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dallarticolo 120 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero delleconomia e delle finanze, attraverso lAgenzia del demanio, delle regioni, delle province e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dellAgenzia del demanio dellindividuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero delleconomia e delle finanze, attraverso lAgenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate, ai sensi dellarticolo 120 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, società di trasformazione urbana. LAgenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato, individuati dallAgenzia del demanio, dintesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada il bene, di concerto con le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra lAgenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione.

15-ter. Soppresso

15-quater. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dallAgenzia del demanio, possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprietà dello Stato, destinati ad uso diverso dallabitativo, non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica per finalità e progetti di utilizzo diretto da parte dei comuni come sede della residenza municipale, la concessione di cui al periodo precedente può avere durata massima di cinquanta anni. Il medesimo decreto fissa anche le modalità e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dellAgenzia del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo.”.

1-bis. Al comma 13 dellarticolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia”.

2. In considerazione dellelevato livello di concentrazione di beni immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione alla quale è affidata lalta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e di dismissione. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con le regioni interessate. Con il predetto decreto sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione, alla quale è inoltre affidato il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sulle operazioni di cui al presente comma.

2-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dallarticolo 11, comma 2, e dallarticolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dallarticolo 2, comma 7, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Dopo il comma 3 dellarticolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, è inserito il seguente:

“3-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per lacquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio dellopzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1”.

2-quater. Al secondo periodo del comma 5 dellarticolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e successive modificazioni, dopo le parole: “vendita frazionata degli immobili” sono inserite le seguenti: “ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dellopzione”.

Articolo 3.

1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dellAgenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. Lestensione dellarea di cui si chiede lalienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per lesecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dellopera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2 alla filiale dellAgenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:

a) la titolarità dellopera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;

b) il frazionamento catastale;

c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante lopera il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella B allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per loccupazione sono dovuti al momento dellottenimento del titolo legittimante lopera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dellamministrazione finanziaria del demanio.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento allerario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dellarea, determinata secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto.

4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa regolarizzazione da parte dellacquirente dei pagamenti pregressi attinenti alloccupazione dellarea.

5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dellAgenzia del demanio territorialmente competente notifica allinteressato formale invito allacquisto.

5-bis. Ladesione allinvito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dellimporto determinato secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dellopera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.

Articolo 4.

1. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.