Civile

Wednesday 09 February 2005

La lite temeraria può determinare anche un danno esistenziale in capo a chi deve subirla. E’ quanto sostiene il Tribunale di Bologna. Tribunale di Bologna – Sezione Seconda Civile – Sentenza 27 gennaio 2005

La lite temeraria può determinare anche un danno esistenziale in capo a
chi deve subirla. E’ quanto sostiene il Tribunale di Bologna

Tribunale di Bologna – Sezione
Seconda Civile – Sentenza 27 gennaio 2005 – Giudice: Dott.ssa
Chiara Graziosi

Svolgimento del procsso

Con citazione notificata il 23
novembre 1999 Sp. R., I. e T. si opponevano a decreto ingiuntivo del pagamento
all’avvocato K. R. di lire 87.911.330 oltre interessi legali
e spese per prestazioni professionali.

Esponevano che controparte aveva
svolto attività professionale davanti al Tar, al
Consiglio di Stato e al giudice penale per conto di una pluralità di parti.

Rilevavano che davanti al Tar controparte aveva assistito 39 ricorrenti; davanti a
Consiglio di Stato ne aveva assistiti sette, tra i
quali non vi era l’opponente T.; quanto alla denuncia penale, essa era stata
presentata il 20 ottobre 1991 solo da due persone, tra le quali l’opponente I. ma non le altre due opponenti, sue figlie.

Eccepivano pertanto il difetto di
procura da parte delle figlie come appena esposto e asserivano che, una volta
esaurita la fase cautelare davanti a Consiglio di Stato con esito negativo per
i ricorrenti nel giugno 1992, da allora l’opposto non aveva più svolto attività
a favore degli opponenti stessi.

Questi, avvisati telefonicamente
dell’imminente udienza fissata davanti al Tar per la
discussione del merito del ricorso, il 5 febbraio 1997 revocavano il mandato
all’opposto, che continuava a rappresentare gli altri ricorrenti.

Il 14 ottobre 1998 gli opponenti
"erano destinatari della richiesta di pagamento " di lire 119.487.503
(da cui controparte non aveva detratto l’acconto ricevuto di lire 15.125.000) e
immediatamente la contestavano.

Quanto alla vicenda
penale eccepivano la prescrizione ai sensi dell’art.2956
c.c. dato che il procedimento si concluse con archiviazione del
12 marzo 1992, senza che dopo di allora controparte richiedesse alcun
pagamento.

Contestavano il parere del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati in ordine alla congruità
dell’onorario, e asserivano l’esistenza di scorrettezze nella parcella
presentata, chiedendo la chiamata in causa degli altri ricorrenti come
obbligati in solido.

Concludevano per la revoca del decreto e per la
chiamata in causa dei suddetti vista la solidarietà " per le somme che
potrebbero essere ritenute provate e dovute dagli attori al netto delle somme
già corrisposte "; chiedevano anche la condanna di controparte ai sensi
dell’art. 96 cpc. Si costituiva l’opposto ribadendo la propria pretesa. Disattesa l’istanza
di chiamata in causa, era espletata una consulenza tecnica e, precisate le
conclusioni, la causa era trattenuta all’esito dei termini difensivi.

Motivi della decisione

Il decreto ingiuntivo è stato emesso
nei confronti di tutti e tre gli attuali opponenti, nonostante la diversa
posizione degli stessi rispetto al conferimento della procura all’avvocato K.
R..

L’opposto ha poi ammesso che quanto
al conferimento della procura la realtà è quella rappresentata dalla
controparte in atto di citazione, e cioè solo I. aveva conferito la procura per tutti e tre procedimenti, T. lo aveva conferito solo per la fase davanti al Tar e R. lo aveva conferito anche per la fase davanti al
Consiglio di Stato ma non per la denuncia penale.

L’opposto ha tuttavia affermato che
la famiglia agiva come un’unica entità, e che il mancato conferimento di
procura da parte delle figlie sarebbe stata soltanto una mancanza formale, in
quanto gestivano la vicenda insieme al padre.

Questo asserto tuttavia non è stato
adeguatamente dimostrato dall’opposto, non sussistendo documenti che confermino la sua versione nè
essendo stata questa oggetto di ammissione di controparte – la mera
estrapolazione di qualche frase dalla lettera di contestazione e dalle difese
degli opponenti (come quella che essi agivano " nel loro interesse "
) non è certo sufficiente a integrare la dimostrazione che doveva essere
fornita, in quanto, oltre a dover tali frasi essere lette nel contesto di
negazione di tale unicità di azione e gestione, esse possono agevolmente
spiegarsi vista anche l’esistenza di una procedura nella quale effettivamente
era stato conferito il mandato da tutte e tre le persone attuali opponenti,
cioè la fase davanti al Tar.

E naturalmente non può affermarsi che
per il mero fatto di essere figlie d’I. anche R. e T. assumevano
solidamente le obbligazioni del padre, per cui è evidente che il decreto, che
non differenzia in alcun modo le posizioni degli ingiunti, deve essere
revocato.

Riguardo poi alla questione della
prescrizione, sollevata in relazione alla vicenda
penale, l’opposto ribatte che controparte avrebbe ammesso di non avere estinto
l’obbligazione il che comporterebbe l’inapplicabilità, ex art. 2959 c.c., dell’invocato art. 2956 c.c.

In realtà, come si evince facilmente
dalle conclusioni della citazione, oltre che dal corpo argomentativo della
stessa, gli opponenti hanno negato di dover alcunché a
controparte: han chiesto infatti la revoca del
decreto, aggiungendo la richiesta di chiamata in causa degli altri ricorrenti per
un’ evidente denegata ipotesi.

Tali conclusioni sono state riproposte in sede di conclusioni precisate, e non appare
certo sufficiente a superare questo dato il fatto che, nella conclusionale, tra
le varie argomentazioni gli opponenti inseriscano anche quella della non
conoscenza dell’obbligazione in questione.

Si deve pertanto ritenere, non
esistendo effettivamente atti di interruzione, che la
prescrizione sia maturata per la prestazione relativa alla denuncia penale, non
apparendo del resto condivisibile l’ulteriore argomentazione dell’opposto, nel
senso che la prescrizione non opererebbe trattandosi di una prestazione
unitaria: è evidente infatti che, anche se dal punto di vista storico la
vicenda dovesse qualificarsi unitaria, si tratta di procedimenti separati dal
punto di vista giuridico, attivati dinanzi a organi giurisdizionali diversi e
da soggetti solo in parte coincidenti.

Deve ora vagliarsi l’aspetto, pure
contestato, della congruità della parcella, ovviamente a questo punto solo per
le procedure davanti ai giudici amministrativi, e tenendo conto dell’estraneità
di T. alla procedura davanti al Consiglio di Stato.

È stata svolta una consulenza tecnica
i cui esiti sono stati contestati dall’opposto, il
quale imputa al consulente di aver travalicato dai confini del suo compito
tecnico intromettendosi in settori giuridici.

In realtà il consulente non ha
travalicato il suo compito, in quanto ha ben compreso il senso del quesito che
gli era stato posto: alla luce degli atti di causa, questo non poteva certo
consistere solo in una valutazione aritmetica dei rapporti di dare-avere tra le
parti, ma si estendeva -come di frequente accade nelle cause relative
a prestazioni professionali regolate da tariffe normative-a valutare la
correttezza delle varie poste in relazione alle tariffe professionali
applicabili.

La valutazione del consulente tecnico
appare corretta e lucidamente argomentata. Pertanto, per i dettagli si ritiene
di poter rimandare alla sua condivisibile relazione, in particolare per quanto
concerne l’eliminazione di alcune poste tra i diritti
che sono state introdotte in contrasto con le tariffe applicabili.

Appare corretta anche la valutazione
del consulente sul valore delle controversie, valutazione indispensabile ai
fini dell’applicazione delle tariffe, regolate com’è noto per scaglioni di
valore, come pure la menzione del criterio dell’utilità per il cliente della prestazione eseguita dal professionista, da
utilizzarsi-insieme alla considerazione della natura e della complessità della
controversia- ai fini della determinazione concreta degli onorari.

Il consulente inoltre ha
correttamente valutato anche il profilo delle spese, riconoscendo come
attribuibili, in modo del tutto condivisibile, solo quelle
sostenute da " pezze " documentali.

In sintesi, rimandando si ripete per
i dettagli alla pregevole relazione del consulente, per la fase dinanzi al Tar appaiono riconoscibili all’opposto lire 226.940 di
spese e lire 1.620.000 di diritti, mentre gli onorari
secondo le tariffe si collocano tra Lit 1.720.000 e Lit 20.640.000.

Per quanto riguarda la fase dinanzi
al Consiglio di Stato, le spese ammontano a lire 560.000, i diritti a lire 1.792.000 e gli onorari si collocano tra lire 1.950.000
e lire 22.115.000. Deve tenersi conto del fatto che è pacifico che l’attività
difensiva dell’opposto non ha recato un vantaggio concreto ai suoi assistiti al di là della sospensiva disposta dal Tar,
sospensiva che è stata poi revocata (dopo pochi mesi: la sospensiva è di
gennaio, la revoca di maggio, nello stesso anno 1992) dal Consiglio di Stato;
come evidenzia anche il consulente "la delibera comunale presunta
illegittima ha trovato piena applicazione". Tenuto conto di questo, e
tenuto conto anche del grado effettivo di complessità della controversia anche
alla luce dei provvedimenti giurisdizionali, nonché
dell’intrinseco contenuto degli atti difensivi posti in essere da
professionista, appare corretto quantificare gli onorari in lire 4.200.000 per
la fase davanti al Tar e lire 3.300.000 per la fase
davanti al Consiglio di Stato.

Tale quantificazione appare corretta,
alla luce dei criteri sopra citati, e anche se si riflette sul fatto che,
nonostante la revoca del mandato sia avvenuta come si è visto a distanza di anni, cioè il 5 febbraio 1997, l’attività effettiva
si è svolta quasi completamente in un periodo di tempo molto circoscritto
(alcuni mesi a cavallo tra 1991 e il 1992).

D’altronde a questa valutazione non
osta quella del Consiglio dell’Ordine relativa all’opinanento della parcella, che com’è noto non vincola il
giudicante nella fase di cognizione piena, costituendo soltanto il presupposto
perché si formi la prova legale idonea a sostenere la pretesa del
professionista nella fase del decreto ingiuntivo.

Si avrà pertanto lire (7.500.000 +
226.940 + 1.620.000 + 560.000 + 1.792.000 ) = lire
11.698.940.

Di questa somma sarebbero debitori
solidali I. e R., nonché, fino alla concorrenza di
lire 6.046.940, corrispondenti alla fase davanti al Tar,
T..

Ma in effetti, come risulta anche dalla consulenza e non è in realtà discusso,
I. corrispose lire 12.500.000 in acconto.

Ne consegue che non sussiste alcun
credito dell’opposto nei confronti di nessuno degli opponenti, essendo
risultati già estinti i debiti relativi alle fasi
davanti al giudice amministrativo.

La domanda monitoriamente
introdotta va dunque respinta.

Riguardo alle spese, seguono la
soccombenza, liquidate come da dispositivo.

Come si è visto, gli opponenti
propongono anche domanda per lite temeraria, specificando nelle difese
conclusive che i danni di cui si chiede così il risarcimento deriverebbero
dalla "colpa grave consistente nell’aver omesso quel minimo di diligenza
che avrebbe dovuto far ritenere infondata la propria pretesa".

Si indica come danno quello che viene definito
"impatto" che avrebbe "avuto la vicenda sull’esistenza delle
sorelle Sp. destinatarie di una ingiunzione di
pagamento per circa 90 milioni "quando" erano molto giovani (una di
loro ancora studentessa) e con capacità economiche alquanto limitate".

Non essendo il padre I. in condizioni di gestire direttamente la vicenda
processuale, tale gestione sarebbe stata effettuata dalle opponenti dal 1999,
"e le conseguenti preoccupazioni e disagi derivati sotto profilo
economico" potrebbero secondo la difesa degli opponenti "essere causa
di un danno comunque risarcibile e liquidabile secondo l’apprezzamento del
giudice".

Sotto tale profilo nulla ribatte
l’opposto nella replica, riferendosi, quanto alla domanda per lite temeraria,
piuttosto alla sussistenza del presupposto della temerarietà della lite
rispetto al diverso e ulteriore profilo dei danni (si
veda la replica dell’opposto alla fine della pag. 3).

E quello che l’opposto ribadisce è, come già ricordato, il suo asserto che la
mancanza delle firme delle figlie era qualcosa di puramente formale, che il
padre si era impegnato "per sé e la sua famiglia" (replica citata,
pag. 2) e che la famiglia agiva come un’unica entità.

Si rimanda al riguardo a quanto già
osservato più sopra, ricordando che, ovviamente, spettava al professionista
dimostrare, in difetto di procura, l’esistenza del rapporto professionale. Si
tratta di un’impostazione giuridica del tutto conforme ai principi generali e
che è stata chiaramente affermata anche dalla Cassazione (si veda da ultimo la
sentenza n. 24010 del 2004: "Per individuare il soggetto obbligato a
corrispondere compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra
rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della
procura alle liti e rapporto che si instaura tra il
professionista incaricato e il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale
può anche essere diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso,
chi agisce per il conseguimento del compenso ha
l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi
in difetto presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la
procura").

Vista la qualità professionale della
parte, non si può non ritenere che citare unitariamente i componenti
di una famiglia senza distinguerne le singole posizioni – pur essendo l’attore
ben consapevole (infatti l’ha poi ammesso in corso di causa) che queste
posizioni quanto al rilascio della procura erano diverse -, e senza avere
alcuna prova da fornire sull’esistenza di un rapporto diverso e ulteriore rispetto
a quello generato dalla procura, rientra nelle fattispecie di colpa grave ai
sensi dell’art. 96 cpc. così
come da tempo illustrato dalla giurisprudenza consolidata (si vedano già Cass.
1983/1308, secondo cui colpa grave è da intendersi " nel senso della
consapevolezza, o dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di
diligenza, dell’infondatezza " della tesi fatta valere, oppure Cass.
1983/1973, per cui incorre in colpa grave chi ha "agito o insistito in una
pretesa coscientemente infondata, e cioè senza il minimo esame della giustezza
e della ragionevolezza della pretesa", oppure ancora Cass. 1983/3799, per
cui la colpa grave è la coscienza dell’infondatezza o la carenza della normale
diligenza volta all’acquisizione di detta coscienza; su tale linea si collocano
anche le più recenti 1990/4651, 1994/7101, 2000/9579, 2003/73).

L’elemento soggettivo, vista la
qualità professionale dell’attore e la conformazione della sua pretesa, appare
sussistente nei confronti delle opponenti R. e T. in relazione alla parte di ingiunzione riguardante le
procedure per le quali esse non avevano rilasciato procura. Poiché
R. non ha rilasciato procura esclusivamente per la procedura penale, a quest’ultima deve quindi limitarsi il vaglio dell’eventuale
danno, mentre per T. esso riguarda anche la procedura
davanti al Consiglio di Stato.

Si ricorda che l’importo base
indicato nel ricorso era di lire 103.036.330, comprendente le spese di opinanento per Lit 940.000; tale somma è stata ridotta, per l’acconto di Lit 15.125.000,
a lire 87.911.330, che è la sorte ingiunta.

Va altresì ricordato che, secondo il
doc. 50 allegato al ricorso, cioè la nota spese, su un
totale di lire 102.104.100, al netto da contributi e Iva, solo Lit 5.215.000 erano relative alla fase penale, mentre Lit 41.055.000 riguardavano la fase davanti il Consiglio di
Stato nonché lire 38.262.940 la fase davanti al Tar.

È dunque evidente che la carenza di procura per la posizione di R. riguarda una parte
assai modesta dell’ingiunzione, non tale quindi da potersi ritenere di per sé
produttiva di danni ex art. 96 cpc. nei confronti della suddetta.

D’altronde nel caso di specie la
colpa grave, come si è già detto, si riscontra nell’aver agito contro chi non aveva rilasciato procura in difetto di alcun altro
elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un rapporto professionale.

Aver agito per un credito prescritto,
invece, appare nel caso in esame una mera pretesa infondata, che non integra
quindi di per sé il presupposto soggettivo dell’art.96.

È dunque soltanto nei confronti di T. che può configurarsi una fattispecie ex art.96, avendo la stessa parte opponente in sostanza
rinunciato alla pretesa ex art. 96
in relazione
al padre I., visto quanto affermato -e sopra riassunto- in
conclusionale.

Per T. infatti le due pretese relative a vicende in cui non aveva
rilasciato procura – Consiglio di Stato e procedimento penale – ammontano come
si è appena visto a più della metà del credito complessivo per cui l’opposto ha
agito.

Appare quindi ragionevole ritenere
che possano sussistere effetti dannosi specificamente collegabili a tale
notevole parte della regiudicanda.

Occorre a questo punto rilevare che
quello che la difesa dell’opponente delinea è in
sostanza in parte un danno patrimoniale e in parte un danno non patrimoniale.

Da un lato infatti
si mette in evidenza quello che viene definito "impatto" della
vicenda sull’esistenza della persona convenuta in giudizio, successivamente
sottolineando altresì anche le "preoccupazioni" che sarebbero scaturite
dalla gestione della vicenda processuale stessa: e questo è chiaramente un
profilo non patrimoniale, come conferma anche l’ulteriore distinta indicazione
relativa ai profili patrimoniali ( si sottolinea che le "capacità
economiche" sarebbero state "alquanto limitate", nonché si
citano i "disagi derivati sotto il profilo economico" dalla vicenda
in questione ).

Si deve pertanto ricordare la natura
della responsabilità prevista dall’art. 96 cpc.

Si tratta, com’è noto, di una norma
speciale rispetto a quella generale rappresentata dall’art. 2043 c.c.; se dunque essa inibisce
l’invocazione dell’art. 2043, non pone peraltro chi agisce per il risarcimento
di danni di origine processuale in una posizione deteriore e differente
rispetto a chi agisce per danni extracontrattuali di diversa origine.

Da tempo infatti
la giurisprudenza insegna che peculiare è la causa, non l’effetto: la
responsabilità ex art. 96 cpc. ha
natura processuale ma " i danni da risarcire sono di qualsiasi tipo…
purché causati da uno dei comportamenti tipizzati nella norma" (Cass.
1987/8872; conformi, più di recente, Cass. 1998/4624, 1999/253, 2001/4947,
2002/3573).

Naturalmente questo
insegnamento della giurisprudenza, proprio perché consolidato, è
alquanto risalente e si è quindi formato prima della recente evoluzione che ha
dilatato ampiamente i confini di risarcibilità del danno non patrimoniale.

La giurisprudenza citata infatti intendeva come danni concretamente risarcibili ex
art.96 quelli patrimoniali rappresentati dal danno emergente
e dal lucro cessante, non potendosi all’epoca ipotizzare una risarcibilità del
danno non patrimoniale derivante da illecito processuale riconducibile
puramente all’art. 96 c.p.c., e non quindi dotato di
rilevanza penale e perciò produttivo anche del cosiddetto danno morale, nè tantomeno riconducibile alla species
del biologico.

Com’è noto, l’interpretazione che ora
è parte del diritto vivente in relazione all’art. 2059
c.c. è un’interpretazione costituzionalmente orientata, che ha consentito di riconoscere
la risarcibilità non solo del danno morale in senso stretto, e comunque non
solo del danno non patrimoniale derivante da illecito penale, ma anche del
danno non patrimoniale lesivo di interessi di rango costituzionale relativi
alla persona pur se non tipizzati e " presidiati " da fattispecie
penali.

Questo orientamento, scaturito com’è
noto da una sorta di combinato disposto tra la giurisprudenza della Suprema
Corte – sentenze 8827 e 8828 del 2003 – e un successivo intervento della Corte
Costituzionale – sentenza 233 del 2003 – e ormai da ritenersi definitivo, se da
un lato ha esteso l’area del danno risarcibile in misura decisamente
notevole, dall’altro, innestandosi nell’ambito di una querelle sorta
contemporaneamente alla "estrazione" della categoria dottrinale dalla
varietà della pratica, ha indotto a una rimeditazione
della categoria di danno che anteriormente veniva (seppur in modo non
incontroverso) sempre più utilizzata proprio per supplire e ovviare alla
carenza di risarcibilità di una vasta area che la coscienza sociale e giuridica
comunque percepivano come danno, vale a dire la categoria del danno
esistenziale.

In un contesto
in cui il danno non patrimoniale risarcibile si circoscriveva alla sofferenza
(già di per sé intesa in senso restrittivo) da reato e il danno biologico era
stato definitivamente confinato nella lesione psicofisica accertabile sul piano
medico legale, restava infatti estranea alle categorie tradizionali di danno
risarcibile un’area che, con la progressiva attenzione che l’ordinamento
giuridico veniva attribuendo al "valore uomo" inteso nella sua
complessità anche relazionale, era appunto percepita come rilevante dal punto
di vista giuridico e non più solo dal punto di vista psicologico o sociologico:
un’ampia area di pregiudizio alla, per così dire, normalità della vita di una
persona, normalità intesa nel senso positivo di qualità della vita.

E per aggirare il "blocco" ermeneutico che asserviva il danno non patrimoniale non
biologico alla fattispecie penale, si era prospettata appunto la categoria del
"danno esistenziale", che era stata riconosciuta, dopo varie sue
applicazioni ad opera dei giudici di merito, anche
dalla Cassazione ( si vedano, per esempio, le sentenze 7713 del 2000, 9009 del
2001 e del 15449 del 2002 ).

Essendo sorto in
effetti per "coprire" un settore del danno non patrimoniale
all’epoca non risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cc.,
una volta "dilatato" quest’ultimo non
sussiste ormai alcun motivo per non riconoscere che il danno esistenziale indica
una categoria del danno non patrimoniale disciplinato da detto articolo, non
apparendo più neppure "utile" sostenere la sua estraneità a tale
norma (vale a dire ricondurlo, del tutto immotivatamente
ormai, all’art. 2043 c.c.).

Dunque, allo stato del diritto vivente il
danno esistenziale può ritenersi – risolvendo in tal senso la questione di
qualificazione che gli è in fondo da sempre connessa – una delle categorie
risarcibili del danno non patrimoniale previsto in generale dall’art. 2059, e
precisamente quella sofferenza che scaturisce dalla menomazione della qualità
della vita derivata dall’illecito.

È identificabile nell’art. 2 Cost. il
riscontro a livello costituzionale di questo valore, intendendosi la qualità
della vita come estrinsecazione concreta del diritto alla realizzazione
personale, sia per quanto attiene la propria condizione "interiore"
rispetto alla vita stessa – vale a dire il diritto a realizzarsi senza dover
fronteggiare psicologicamente situazioni di disagio e di stress-, sia per quanto
attiene alle relazioni interpersonali e sociali.

Così intendendo il danno
esistenziale, non si può non qualificare tale quello che viene
qui prospettato, come si è visto più sopra, come impatto della vicenda
processuale sull’esistenza della persona che si asserisce danneggiata e come
"conseguenti preoccupazioni".

Identificati quindi i tipi di danni
richiesti ex art.96 cpc.-
quello patrimoniale da "disagi sotto profilo economico" e quello che
nel genus non patrimoniale è qualificabile della species esistenziale – occorre valutare se sia stata
fornita la prova dell’esistenza e del quantum di tali
danni.

Al riguardo va ricordato quanto
insegna la giurisprudenza in ordine all’onere della
prova per danni da illecito processuale ex art. 96 cpc.

Se da un lato si è affermato che sulla
parte che si dichiara danneggiata grava l’onere della prova secondo i principi
generali ( si vedano, da ultimo, Cass.1998/1200,
2002/3941 e 2004/18169), dall’altro sì è valorizzato anche un ruolo ufficioso
del giudice.

Particolare sensibilità su questo
piano -sulla scorta peraltro di giurisprudenza precedente- hanno dimostrato
alcune tra le più recenti sentenze di legittimità, spesso congiungendo tale
aspetto con la evidenziazione del fatto che il
risarcimento ex art. 96 cpc. è
onnicomprensivo (si veda per esempio Cassazione 2003/6796, secondo la quale
"all’accoglimento della domanda da risarcimento dei danni da lite
temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno
subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria
posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto
affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa
dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni
la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza "; si veda
anche Cassazione 2001/10731).

Per quanto concerne i danni
economici, se nel caso di specie non può in astratto escludersi che, "per
essere stata costretta a reagire all’iniziativa del tutto ingiustificata
dell’avversario", l’opponente T. Sp. abbia subito un pregiudizio che "non possa essere
adeguatamente compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle
spese giudiziali" ( così Cass. 1994/1592 ), in effetti
non si ha alcuna prova concreta di questo, che non risulta in alcun modo dagli
atti e che non appare quindi riconoscibile sulla base della mera non
contestazione specifica di controparte.

D’altronde, le
nozioni di comune esperienza che la giurisprudenza evidenzia come utilizzabili
in questo settore non sono tali da indurre a ritenere che la rifusione delle
spese legali non reintegri dal danno economico nella specie sussistente.

Diverso discorso può farsi per il danno non patrimoniale, nella specie il danno
esistenziale.

Può considerarsi
infatti notorio che un "assoggettamento" a un’iniziativa
processuale del tutto ingiustificata per un importo tutt’altro
che indifferente, considerata anche l’età assai giovane della persona in
questione e la sua conseguente presumibile condizione di soggetto ancora privo
di una propria capacità reddituale, leda la qualità
della vita di questo soggetto, nel senso di sottoporlo a una situazione di
disagio interiore da preoccupazione in relazione al proprio futuro, e ciò in un
momento in cui – per quanto si desume alla luce del notorio dalla giovane età
risultante dagli atti – si trovava in un’oggettiva condizione di
"costruzione" del proprio futuro e di apertura a una vita adulta
indipendente.

Una situazione come quella creata
dall’ingiunzione di cui è causa, sempre alla luce del
notorio (congiunto al fatto della mancanza di specifiche contestazioni sul
punto dell’opposto) non poteva poi non incidere anche sulla serenità dei
rapporti interpersonali nonché sul grado di autostima e sicurezza con la quale
il soggetto poteva intraprenderli.

Le preoccupazioni e
le appena evidenziate inevitabili "compressioni" della personalità in
un momento della vita particolarmente importante per la sua realizzazione non
possono non riconoscersi come danno esistenziale nel senso di danno non
patrimoniale lesivo dei diritti della personalità di cui all’art. 2 Cost.

L’illecito processuale rappresentato dalla ingiustificata iniziativa di introdurre, tra l’altro
in modo più "invasivo" e incalzante di un atto introduttivo
ordinario, cioè con decreto ingiuntivo, una causa per il pagamento di
prestazioni professionali nei confronti di una persona che, come si è visto,
per due procedure su tre non aveva conferito alcun mandato si deve quindi
riconoscere che ha prodotto un danno esistenziale nella persona così immotivatamente "aggredita" sul piano
processuale.

Non si può ritenere
infatti che il mero esercizio del diritto di azione, in quanto lecito,
non possa generare tale tipo di danno.

Se infatti
dal punto di vista processuale sussisteva il diritto di azione, nel caso di
specie dal punto di vista sostanziale non sussisteva il diritto di credito
sotteso al diritto di azione; di qui l’illecito processuale, ex art. 96 cpc., verificatosi per l’ utilizzo in difetto di un grado
accettabile di diligenza -quindi con colpa grave- dello strumento processuale
in una fattispecie sostanziale infondata.

Riguardo alla quantificazione del
danno – che per la natura dello stesso non può che essere equitativa -,
considerate, oltre all’importo ingiunto relativo alle due procedure di cui
sopra, tutte le circostanze proprie della vicenda processuale in rapporto alle
caratteristiche specifiche della persona lesa, si stima equo riconoscere un
importo all’attualità di euro 5000 , somma sulla quale
decorrono dalla pubblicazione della sentenza al saldo gli interessi legali di
mora.

P.Q.M.

Ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

1. Revoca il decreto ingiuntivo con
ogni conseguenza di legge;

2. Respinge le domande dell’opposto;

3. Condanna l’opposto a rifondere a
controparte le spese di causa per €223,72 di diritt,
€3900,61 di spese ed € 4000 d’onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come
per legge;

4. Pone a carico dell’opposto le
spese di CTU come liquidate in corso di causa;

5.Condanna l’opposto a risarcire l’opponente T.
Sp. ex art. 96 cpc. nella misura di euro 5000, oltre interessi legali di mora
dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Bologna, 27 gennaio 2005

Il Giudice Unico

Dr.Chiara
Graziosi