Assicurazione ed Infortunistica

Monday 19 March 2007

La liquidazione del danno morale negli incidenti stradali.

La liquidazione del danno morale
negli incidenti stradali.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 21 dicembre 2006 – 15 marzo 2007, n. 5987

Presidente Duva – Relatore Petti

Pm Velardi – difforme –
Ricorrente Ravazzolo – Controricorrente L’Edera assicurazioni Spa

Svolgimento del processo

Iolanda Ravazzolo, con citazione
del 9 agosto 1996, nella veste di pedone danneggiato, conveniva dinanzi al
Tribunale di Latina Cadau Marco (proprietario assicurato del motorino
investitore), il conducente Di Silvio Antonio (minorenne, e per esso i genitori Orlando di Silvio e Vera di Silvio) nonché
la assicuratrice L’Edera in bonis, chiedendone la condanna in solido al
pagamento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti
all’investimento avvenuto sulle strisce pedonali, mentre attraversava la Piazza san Marco di Latina
il 13 aprile 1995.

Si costituiva l’impresa e
deduceva il concorso di colpa del pedone, agendo in manleva verso i genitori
del minore.

Interveniva in lite l’Assitalia,
la quale chiedeva il rimborso, da parte dei convenuti, della somma di lire
42.455.950, che aveva corrisposto alla Ravazzolo sulla base di polizza
infortuni. Il giudizio era interrotto per la messa in liquidazione della
impresa l’Edera in data 18 dicembre 1997 ed era quindi riassunto dalla
Ravazzolo nei confronti della impresa rappresentata dal Commissario liquidatore
e della Assitalia.

Istruita la lite il tribunale di
Latina,con sentenza del 23 aprile 2001 dichiarava Di
Silvio Antonio responsabile esclusivo del sinistro e condannava i coniugi Di
Silvio ed il Cadau al risarcimento dei danni patiti dalla Ravazzolo, nella
misura complessiva di lire 374.455.950 ed alla rifusione delle spese di lite e
compensava tra la impresa designata e quella in liquidazione le spese di lite.
Il tribunale rilevava in particolare che la riassunzione era irrituale nei
confronti del Commissario liquidatore della L’Edera in nome e per conto del
fondo di garanzia e che la unica legittimata passiva
era l’impresa designata, nei confronti della quale non era stato integrato il
contraddittorio.

Avverso la decisione proponeva
appello la Ravazzolo,
in punto di legittimazione del Commissario liquidatore della
L’Edera ed in punto di ridotta liquidazione dei danni. Tutte le
controparti restavano contumaci in appello ad eccezione della impresa in liquidazione
che resisteva chiedendo il rigetto dello appello.

Con sentenza depositata il 25
gennaio 2005 la Corte
di appello di Roma così decideva: rigetta l’appello e condanna l’appellante
alla rifusione, in favore dell’appellata L’Edera, delle spese del grado.

Contro la decisione ricorre la Ravazzolo con unico
articolato motivo, contenente sette censure, resiste l’assicuratrice L’Edera,
in persona del Commissario liquidatore con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento per
quanto di ragione.

Il motivo peraltro si articola in
varie censure che occorre considerare secondo l’ordine logico.

Per ragioni di chiarezza
espositiva seguiremo nella analisi dei motivi la puntualizzazione data dal
ricorrente con le lettere da A.a. sino ad A.f.

A.a (ff XX del ricorso)

La censura pregiudiziale, che
attiene alla integrità del contraddittorio, concerne la partecipazione al
giudizio di secondo grado della impresa in liquidazione e della impresa
designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia.

Sul punto la ricorrente sostiene
la difettosità della motivazione contenuta alle pagine da 7 a 9 della sentenza di
appello, assumendo come giuridicamente errata la estromissione
dal processo, fatta dalla Corte di appello, delle due imprese di assicurazione,
una in liquidazione coatta (ma in bonis al tempo della citazione) e l’altra
quale impresa designata a rispondere in luogo della impresa in liquidazione,
che pure aveva preso parte al giudizio di primo grado, con intervento
volontario. Tali errori configurano lesione delle norme speciali sulla
legittimazione attiva e passiva contenute nelle leggi RCA ed in particolare
nell’articolo 1 del Dl 576/78 ed articolo13 della legge 39/1977, nonché degli
articoli106 e 267 cpc (sull’intervento del terzo Assitalia) e vengono dedotti come errores in iudicando ai sensi
dell’articolo 360 n.3 Cpc (v.ricorso ff XX).

Le censure, che attengono
all’atto di riassunzione posto in essere dopo la interruzione
del processo, nei confronti della società L’Edera, in persona del Commissario
Liquidatore e nei confronti della società Assitalia in proprio, sono, ad avviso
di questa Corte, fondate in relazione alla idoneità dell’atto di riassunzione
nei confronti della impresa in liquidazione, ed infondate in relazione alla sua
idoneità in ordine alla vocatio in ius della Assitalia quale impresa designata.

Dal riscontro degli atti processuali
(posto che la questione attiene alla regolare costituzione di un litisconsorzio
processuale) emerge che l’atto di riassunzione del 18 dicembre 1997 nei
confronti del Commissario Liquidatore della società L’Edera posta in
liquidazione coatta, recava la dizione in nome e per conto del Fondo di
Garanzia, ma risulta anche che detta società si è costituita per resistere alle
domande proposte con l’atto di riassunzione che si rifaceva alla citazione
originaria,ed in tale veste ha partecipato al giudizio
di primo grado ed anche agli ulteriori gradi sino alla Cassazione. In sostanza La Edera
in liquidazione, rappresentata dal suo liquidatore, ha interesse sostanziale a
contraddire, anche per la sola pronuncia di accertamento dell’illecito e delle
responsabilità riferite all’originario rapporto di assicurazione RCA ed allo
accoglimento o al rigetto delle pretese risarcitorie. Non sembra dunque che la errata formula apposta dal riassumente fosse tale da
rendere l’atto nullo o inidoneo alla vocatio in ius, posto che andava invece
esaminato il suo intero contenuto, e che, comunque la costituzione in giudizio
e l’accettazione del contraddittorio aveva un effetto sanante, tale da impedire
la estromissione dalla lite. Non senza rilevare che la vocatio in ius era stata
successivamente integrata nei confronti della L’Edera, rappresentata dal
Commissario liquidatore, con richiesta di condanna in solido con la impresa designata e che tale atto non risulta travolto da
alcuna nullità.

La società in liquidazione ha
dunque preso parte, ne la qualità, al giudizio di
primo grado, e tale partecipazione sana qualsiasi irregolarità della citazione,
che ha realizzato il suo scopo di mantenere in giudizio un litisconsorte
processuale, nei cui confronti opporre l’accertamento dei crediti risarcitori.

Sul punto la decisione del
giudice di appello (ff 7 e v.dispositivo) di confermare la statuizione di
estromissione dalla lite presa dal primo giudice, è giuridicamente errata,
dovendosi ritenere presente in lite e ritualmente costituita la società posta
in liquidazione e raggiunta da atto di citazione in riassunzione.

L’accoglimento del motivo di
ricorso, su tale punto, sarà tenuto in considerazione dal giudice del rinvio,
in relazione all’accoglimento di una parte degli altri motivi del ricorso che
attengono alla corretta valutazione delle voci di danno.

Non è invece fondata la censura
sulla irrituale vocatio in ius della Assitalia, la quale ha partecipato al
giudizio di primo grado con intervento in proprio e per un rapporto
assicurativo privato con la parte infortunata. L’impresa Assitalia è stata
correttamente citata, quale impresa designata, solo nella fase dell’appello,
restando contumace e correttamente la corte di appello (ff 9 ) rileva il
difetto del contraddittorio in primo grado, confermando la statuizione del
primo giudice sul punto.

Non senza rilevare che, per
questa seconda censura, difetta l’interesse ad impugnare, da parte del
danneggiato, posto che già il tribunale di Latina aveva dichiarato opponibile
la sentenza nei confronti della Assitalia quale impresa designata, in forza
della comunicazione della lite. Statuizione ribadita dalla Corte di appello (a
ff 9 della motivazione).

La censura risulta pertanto
infondata e deve ritenersi estranea la Assitalia, quale impresa designata, alla
partecipazione alla procedura ancora in essere e dunque nella fase del giudizio
di rinvio.

A.b. (seconda
censura, ff XXIII del ricorso).

La censura (che in parte
argomentativa segue anche nel punto A.c.) concerne la ridotta liquidazione del
danno biologico, in relazione alla omessa liquidazione della
cd. inabilità, prima del consolidamento degli
esiti invalidanti; prosegue inoltre (nel punto A.c.) in relazione alla ridotta
valutazione della invalidità permanente, deducendosi che l’applicazione non personalizzata
delle tabelle milanesi conduce ad un risarcimento parziale; si assume che nella
personalizzazione era da includere la perdita della vita di relazione e la
perdita del lavoro intesa come perdita della capacità produttiva.

La censura è fondata nella parte
relativa alla omessa liquidazione: la lesione della salute, intesa come
menomazione della integrità psicofisica, con invalidità permanente, nella
prassi valutativa medico legale, include un periodo di inabilità psicofisica, a
carattere temporaneo, durante il quale l’infortunato riceve le cure necessarie
per la sua guarigione (che non implica un recupero totale delle condizioni
biologiche) ed abbisogna di riposo e di medicazioni e medicine e spesso di
assistenza. Questa condizione di infermità (assoluta o relativa) è considerata
come parte integrante di un danno biologico liquidato sulla base dei giorni
necessari alla guarigione, secondo tabelle orientative
del tribunale, che assicurano una parità di trattamento. Ovviamente
l’infortunato può dare la prova di aver subito un danno superiore, in relazione
alla natura e gravità della lesione ed alle condizioni soggettive del suo
vivere quotidiano.

Questa parte di danno biologico,
rilevante, per il lungo periodo di malattia e di degenza(per 120 gg di inabilità
assoluta e 120 di inabilità totale, come documentato), e per la gravità delle
lesioni (indicate dai medici di fiducia pari al 40% e ridotte dal CTU al 31%)
non risulta liquidata (cfr ff 9 della motivazione della sentenza impugnata) e
pertanto la censura deve trovare accoglimento, avendo la parte lesa diritto
alla liquidazione totale del danno.

La seconda parte della censura
non può trovare accoglimento per difetto di specificità ed autosufficienza. Non
contiene infatti la puntuale illustrazione delle
ragioni, né la puntuale contestazione dei punti della sentenza, da cui poter
desumere che l’applicazione delle tabelle attuariali milanesi sia stata fatta
senza tener conto di condizioni soggettive personalizzanti, né i calcoli da
comparare a quelli dei giudici milanesi, né le circostanze rilevanti ad
illustrare le due componenti relative alla incidenza negativa sulle attività
quotidiane (come condizioni soggettive delle abitudini personali compromesse)
ed alla perdita della vita di relazione (aspetti dinamico relazionali come
condizioni soggettive socialmente rilevanti).

La specificità della censura,
quando si deduce l’error in iudicando, per essere violato il principio
informatore del risarcimento integrale della menomazione biologica da illecito
della circolazione, consiste nel indicare esattamente le poste risarcitorie
pretermesse e le circostanze e le prove dedotte per la loro esatta consIderazione.

Nel codice delle assicurazioni,
in vigore dal 1 gennaio 2006, il principio regolatore del risarcimento totale
del danno biologico da illecito della circolazione è chiaramente espresso negli
articoli 138 e 139, mediante la definizione analitica del danno biologico,
definizione tratta sia dal diritto vivente (che include le note pronunce della
Corte Costituzionale a partire da quella organica del 14 giugno 1986, per
finire con quella sistematica del 11 luglio 2003 n 233 che colloca il danno
biologico nell’ambito dell’articolo 2059 Cc, a sua volta costituzionalmente
orientato ed aperto alla tutela di diritti inviolabili della persona), e si
deduce proprio dalla definizione analitica di tale danno, secondo nuovi criteri
nazionali, prevedendo tabelle medico legali nazionali
(per la valutazione delle varie menomazioni secondo tipologie ) e tabelle
attuariali (per il valore dell’equivalente economico) ed un ulteriore
correttivo in relazione a condizioni soggettive.

Orbene, se nel caso di specie,
che attiene a lesioni gravi, non è ancora applicabile la tabella medico legale
approvata dalla Commissione costituita ma non dal
nuovo Governo che non l’ha rinnovata o prorogata, il parametro attuariale delle
tabelle milanesi, resta quello maggiormente testato (in relazione al maggior
numero dei casi da valutare) e dunque è pienamente utilizzabile nell’ambito
della valutazione dell’illecito civile, ai sensi dell’articolo 2056 Cc.

Solo deducendo e dimostrando che
il parametro del tribunale territorialmente competente era superiore a quello
adottato, era possibile contestare la congruità del criterio adottato, per la
valutazione di un danno non patrimoniale.

Quanto poi alle due componenti
sociali del danno biologico, che accompagnano la valutazione della lesione
(menomazione) psicofisica, la definizione data dal codificatore delle
assicurazioni private, altro non è che la riproduzione puntuale della
definizione data dalla Commissione ministeriale nel preambolo in cui essa
illustra le tabelle medico legali nazionali, approvate
ed in vigore. Tale rilievo, evidenziato dalla più attenta dottrina, è
giuridicamente rilevante, posto che evidenzia un consensus tra medicina legale
e legislatore codificante, in ordine alla natura complessa del danno biologico,
che deve essere risarcito per la totalità in tutti i suoi elementi biologici e
sociali (intesi come perdite o incidenze negative del fare o del pensare o del
partecipare).

Se questa è la situazione del
diritto vivente, confermata da questa Corte, a partire dalle innovative
sentenze del 31 maggio 2003
seguite dalla sentenza della Cassazione 10035/04, che confermava le ragioni del
trasloco sistematico della tutela della lesione della salute sotto l’ambito del
danno non patrimoniale, lasciando invariata la complessità del danno ed i
criteri di risarcimento elaborati dalla giurisprudenza, appare evidente che non
basta dedurre la perdita della vita di relazione o della socialità o della
capacità lavorativa (cioè di componenti essenziali del danno biologico lieve o
grave), ma occorre darne la prova anche in via presuntiva.

La deduzione difetta dunque di
specificità posto che per un principio di completezza avrebbe
dovuto indicare che già nella domanda iniziale tali componenti erano
state indicate e richieste e quindi provate.

In conclusione le censure in
esame debbono essere accolte limitatamente al riconoscimento del diritto ad
avere una liquidazione analitica del periodo di inabilità permanente come
medicalmente documentato. Nel resto la valutazione del danno e della sua
gravità (nella misura del 31%) appare espressione di un prudente apprezzamento
equitativo e satisfattivo.

La terza censura (A.c. pag XXVI
del ricorso) che attiene alla quantificazíone errata del danno biologico,
applicandosi erroneamente le tabelle di Milano e non il calcolo patrimoniale
suggerito dall’articolo4 della legge 39/1977 è già
venuta in esame nelle considerazioni che precedono. Legittima l’applicazione
delle tabelle, inconferente il riferimento a criteri reddituali per un danno
non patrimoniale.

A.d. (quarta censura, pag XXVIII
del ricorso).

Si deduce la ridotta liquidazione
del danno morale, liquidato
in automatico nella misura pari alla metà del danno biologico fisico e si
contesta come apparente e apodittica la motivazione data (ff 10) dalla Corte di
appello, che si limita a confermare la prima valutazione.

Il motivo deve essere accolto per
la ragione che non risponde alle censure svolte dalla vittima, che ha
ampiamente dedotto le sue traversie, la discriminazione da parte del datore di
lavoro (una impresa di assicurazione che risolve il
rapporto con il proprio agente infortunato), le sofferenze patite.

Questa Corte, in funzione di
nomofilachia, intende ribadire i principi espressi nelle recenti sentenze
(Cassazione 1877/06 e Cassazione 15760/06) da questa stessa sezione,
con una migliore puntualizzazìone del principio informatore, secondo cui il
danno morale ha una sua propria autonomia, inerendo alla integrità morale della
persona umana ed al valore universale della dignità, che comprende l’integrità
morale, nella ricostruzione della inviolabilità dei diritti data dalle Corti di
Giustizia europee e dalla stessa Costituzione europea nell’articolo II-61 che
bene si coordina con gli articolo 2 e 3 della Costituzione italiana. (cfr:Corte UE 30 settembre 2003 causa C‑224 Kobler,
Corte di Lussemburgo, 19 novembre 1991 Frankovic, e vedi anche l’articolo 41
della CEDU che consente alla Corte del Consiglio di Europa di condannare lo
Stato che ha violato un diritto fondamentale, anche attraverso la
giurisdizione).

La riflessione sistematica è
dunque la seguente: nello spazio di giustizia e di libertà posto dalla Unione
europea e dalla sua Legge fondamentale, il valore universale della dignità
umana, include l’integrità morale a pieno titolo, alla pari della integrità
fisìca e psichíca e del diritto alla vita. (cfr:Cassazione
15760/06, nel testo integrale, che evidenzia tale ricostruzione in esteso).

Il fondamento del danno morale da
illecito, ed in particolare da un illecito civile che si accompagna ad un
illecito penale, è la lesione della integrità morale della persona. occorre allora sistemare la figura del danno (che è la componente
concreta del danno ingiusto che procura l’illecito o il delitto) che lede la
integrità morale della persona, in una dimensione europea e costituzionalmente
orientata.

si vuol
dire che il principio informatore dell’ordinamento giuridico italiano, per la
inviolabilità dei diritti umani è nella realizzazione di un sistema ampio di
tutela, che deve essere ripristinatoria o satisfattiva, per gli effetti e
conseguenze civili. La incongruità della
determinazione tabellare o pro quota del danno morale, non deriva
dall’automatismo (che non esprime l’eguaglianza, ma un discrimine per la
persona lesa), ma dalla pretesa (dei tabellatori) di considerare il valore
della salute e della sua perdita, come valore doppio rispetto alla integrità
morale ed alla sua perdita, sia pure contestuale ad un fatto lesivo della
salute.

Una volta ammessa la costituzionalizzazione dell’articolo 2059, con le
sentenze gemelle del maggio 2003 appena ricordate, e consolidato questo
orientamento dalla corte Costituzionale, il successivo passo sistematico
consiste nella costituzionalizzazione del danno morale, e cioè nel dare alla
figura un referente Costituzionale, posto che si tratta di danno alla persona,
o meglio di una conseguenza di un illecito ascrivibile a condotta colposa
dell’uomo, che provoca un danno non patrimoniale morale.

La stessa recente apertura delle Su civili, al riconoscimento del danno esistenziale,
come figura autonoma ma costituzionalmente consolidata (cfr.Cassazione, Su,
6572/06 e la successiva Cassazione 13546/06) conferma la esigenza di un unico
conforme orientamento in tema di danno non patrimoniale inerente alla persona
ed ai suoi diritti inviolabili.

Le considerazioni svolte,
confermano la fondatezza della censura, posto che appare arbitraria, illogica,
discriminante e giuridicamente illegittima, la automatica
valutazione del danno morale, nella misura della metà del danno biologico
grave, essendo violato il principio informatore del risarcimento totale del
danno realmente subito, iuxta allegata et probata, dalla vittima.

Le tabelle possono avere un
valore sussidiario, ma la vittima ha il pieno diritto di richiedere una equità circostanziata e ponderata, con un miglior sforzo
di attenzione alle condizioni umane della vittima e dei suoi stretti congiunti.

A.e (quinta censura, ff XXX del
ricorso).

Parimenti fondata è la censura
sulla illegittimità della esclusione della perdita della capacità lavorativa
specifica, esclusa con apodittica e sintetica motivazíone (a ff.IO della
sentenza impugnata).

Come ha esaurientemente spiegato
la ricorrente (sin dalle prime difese) due erano le prove rilevanti della
esistenza della perdita economica: la gravità delle lesioni, che impedivano
l’attività locomotoria e relazionale di agente assicurativo, la decisione
dell’impresa di sciogliere il rapporto di lavoro a causa della contratta invalidità.
Il giudice del merito disponeva di prove scientifiche (sulla cinestèsì
lavorativa) e documentali (scioglimento del rapporto subito dopo la guarigione
con postumi invalidanti) da cui desumere (non presuntivamente, ma razionalmente
data l’evidenza delle prove) la esistenza di un danno
certo per la attualità, per la causalità giuridica diretta, per il suo
permanere come perdita di chances lavorative future. Tanto andava liquidato,
considerando anche il criterio suggerito dall’articolo 2057,
trattandosi dì danno permanente e patrimoniale alla persona. La norma affida al
giudice il potere autonomo di provvedere alla liquidazione tenendo conto delle condizione delle parti (impresa di assicurazione e suo
dipendente) e della natura del danno (che preclude l’attività professionale).

Sussiste dunque l’omessa
pronuncia su voce debitamente richiesta e provata.

A.f. ( Sesta censura, ff.XXXIV
del ricorso).

Resta assorbita la censura in
ordine al computo di interessi e rivalutazione sulla entità dei danni
liquidati, posto che il calcolo complessivo dovrà tener conto dei corretti
criteri di valutazione sin qui definiti.

A.g ( Settima censura, ff XXXV
del ricorso)

Parimenti resta assorbita la
censura relativa alla corretta liquidazione delle spese processuali, posto che
tale valutazione sarà nuovamente fatta dal giudice del rinvio anche per la attribuzione delle spese del giudizio di cassazione.

La cassazione è con rinvio ad
altra sezione della Corte di appello di Roma, che si atterrà ai principi di
diritto come sopra precisati, anche per la costituzione del contraddittorio nei
confronti della L’Edera assicurazioni spa in
liquidazione.

POM

Accoglie per quanto di ragione il
ricorso,cassa in relazione e rinvia anche per le spese
del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.