Civile

Friday 02 April 2004

La laurea in ingegneria edile equivale a quella in architettura. T.A.R. PIEMONTE – TORINO – SEZIONE II – Sentenza 20 marzo 2004 n. 469

La laurea in ingegneria edile equivale a quella in architettura.

T.A.R. PIEMONTE – TORINO – SEZIONE II – Sentenza 20 marzo 2004 n. 469

Giuseppe Calvo Presidente; Ivo Correale Referendario, estensore

A.C. (avv.ti Davide Balzaretti e Elena Gontero) c. Comune di Vercelli (n.c.) e M.P. (n.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    

Sent. n. 469 – Anno 2004

R.g. n. 406 – Anno 1997

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

2^ Sezione    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA    

sul ricorso n. 406/1997 proposto da

Alessandro Ceoloni, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Balzaretti e Elena Gontero ed elettivamente domiciliato in Torino, corso Francia, 84 presso lo studio della seconda

contro    

il Comune di Vercelli, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio   

e nei confronti   

dell’ing. Mauro Paoletti , non costituito in giudizio per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della delibera n. 990 del 14.11.1996, con la quale la Giunta Comunale del Comune di Vercelli ha deliberato di escludere il ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico – settore edifici pubblici – area servizi del territorio-comunicazione;

   

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l’ordinanza cautelare n. 194/97 pronunciata da questa Sezione in data 19 marzo 1997;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004 il Referendario dr. Ivo Correale;

Udito l’avv. D. Balzaretti per il ricorrente,

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Vercelli, con bando dell’ 8 maggio 1996, rendeva noto che era indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “funzionario tecnico” (VIII qualifica funzionale D.P.R. n. 333/90) Settore Trasformazione Territorio e Assetto Ambientale – area Servizi del Territorio presso lo stesso Comune.

Tra i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, era compreso anche il seguente: “f) Possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria Civile o in Architettura e relativa iscrizione all’Ordine;”.

Il ricorrente presentava la domanda di partecipazione ma, con nota del 25 novembre 1996, il Funzionario Amministrativo del Comune di Vercelli comunicava che “…con atto n. 990 del 14.11.1996, la Giunta Comunale ha deliberato di escludere la S.V. dal concorso di cui trattasi per la seguente motivazione: è in possesso del diploma di Laurea in Ingegneria Edile, titolo diverso da quello richiesto dal bando per l’ammissione, infatti, il bando stesso prevede tassativamente il Diploma di Laurea in Ingegneria Civile o in Architettura.” .

Con il gravame in esame, notificato il 12 ed il 13.2.1997, il ricorrente, avvalendosi del patrocinio degli avvocati Antonio Terzago e Enrico Terzago, chiedeva a questo Tribunale l’annullamento della deliberazione sopra ricordata, previa ammissione con riserva alla detta procedura concorsuale, sostenendo che sussisteva la piena equivalenza tra la laurea in ingegneria civile e la laurea in ingegneria edile, sia sotto un aspetto generico, sia, in specie, sotto il profilo delle specifiche competenze tecniche richieste dal concorso, poiché l’ingegnere edile poteva compiere le stesse prestazioni richieste dal Comune per l’ingegnere civile.

Il ricorrente allegava, allo scopo, un documento rilasciato dal Dipartimento di ingegneria strutturale del Politecnico di Torino in data 10 febbraio 1997. Aggiungeva il ricorrente che il Comune di Vercelli non era verosimilmente a conoscenza dell’istituzione, soltanto a partire dall’anno accademico 1989-90, del corso di laurea in Ingegneria Edile, i cui primi diplomi sono stati conferiti nel 1994 ed, ancora, che se al concorso erano ammessi coloro i quali erano laureati in Architettura, in considerazione della riconosciuta equiparazione, ben dovevano essere ammessi i laureati in Ingegneria Edile. Con l’ordinanza cautelare sopra ricordata questa Sezione, ritenendo il ricorso “sorretto da sufficiente fumus boni iuris”, accoglieva la domanda cautelare, disponendo “per l’effetto, l’ammissione con riserva del ricorrente al concorso”.

Con procura speciale, depositata in data 17.01.2004, si costituivano in sostituzione dei precedenti difensori gli avvocati Davide Balzaretti e Elena Gontero, attestando che i precedenti legali avevano rinunciato al mandato. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha ulteriormente illustrato il contenuto del gravame, dopo aver fatto presente che egli, a seguito della sua ammissione con riserva al concorso, disposta con l’ordinanza di questa Sezione in precedenza citata, “ ha potuto partecipare al concorso medesimo classificandosi primo in graduatoria ed ha conseguito il posto di funzionario tecnico con ottava qualifica funzionale e presta attualmente servizio dal 16.02.1998 presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Vercelli come risulta dall’attestazione rilasciata dall’Amministrazione in data 14.01.2003, avendo concluso regolare contratto di assunzione la cui efficacia è subordinata all’esito del presente giudizio”.

Nell’odierna udienza il ricorso è passato in decisione.

  DIRITTO 

Il ricorso è fondato, tenuto conto di quanto comunicato dal Politecnico di Torino, dipartimento di Ingegneria Strutturale, con nota 10 febbraio 1997 indirizzata al precedente difensore del ricorrente, nella quale così afferma: “ 1) A decorrere dall’Anno Accademico 1989-90 sono stati attivati presso il Politecnico di Torino i Corsi di Laurea in Ingegneria Edile ed Ingegneria Civile 2) Conseguentemente i nostri allievi attualmente si laureano in Ingegneria Edile o Ingegneria Civile, negli indirizzi: Geotecnica, Idraulica, Strutture e Trasporti 3) Tale ordinamento degli studi non trova ancora riscontro nell’esame di abilitazione che è unico per Ingegneri Edili e Civili 4) La laurea in Ingegneria Edile è da ritenersi equivalente, nell’ambito della Comunità Europea, alla Laurea in Architettura. Tale equivalenza è in corso di definizione”.

Ed invero, alla luce del contenuto della menzionata nota va condiviso l’assunto del ricorrente, secondo il quale, “l’esame di abilitazione è unico per ingegneri edili e civili” e “ “Nell’ambito della Comunità Europea la laurea in Ingegneria Edile è da ritenersi equivalente alla laurea in Architettura”. Illegittimamente, quindi, con l’impugnata deliberazione della G.C. di Vercelli si è stabilito di escludere dal concorso il ricorrente perché “…in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria Edile, titolo di studio non richiesto dal bando che prevede(va), invece, tassativamente il Diploma di Laurea in Ingegneria Civile o in Architettura.”

E ciò perché l’esclusione del ricorrente risulta in contrasto con quanto rappresentato con la citata nota del Politecnico di Torino, dipartimento di Ingegneria Strutturale.

Al riguardo, poi, deve tenersi presente la normativa che risulta richiamata dal ricorrente con memoria, d.m. 3.11.1999 e d.m. 28.11.2000, successiva al provvedimento impugnato per la quale l’equipollenza tra “ingegneria edile” e “architettura” è stata attestata anche dalla circostanza dell’attribuzione a tali due Facoltà del medesimo codice identificativo della classe di appartenenza per cui, se appartenenti alla stessa classe, ne deve derivare la piena corrispondenza sotto il profilo legale, ai sensi dell’art. 4, comma 3° d.m. 3.11.99 cit.

Il ricorso perciò deve essere accolto e, di conseguenza, il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alla disposta esclusione del ricorrente dal concorso descritto.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Sezione 2^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera della G.C. di Vercelli n. 990 in data 14 novembre 1996, limitatamente alla disposta esclusione del ricorrente dal concorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.  

Così deciso in Torino alla camera di consiglio del 22 gennaio 2004, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Calvo Presidente

Ivo Correale Referendario, estensore

Giuseppa Leggio Referendario