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Monday 03 March 2003

La giurisdizione in materia di cancellazione da albi o ordini professionali. TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 1 marzo 2003 n. 1576

La giurisdizione in materia di cancellazione da albi o ordini professionali.

TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 1 marzo 2003 n. 1576 – Pres. Baccarini, Est. Antonelli – Ceccato e Fenzo (avv.Ceccato e Fenzo, in proprio) c. Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Venezia (n.c.) – (dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.).

per lannullamento…..

della delibera del Consiglio dellordine degli Avvocati di Venezia in data 3.2.2003, con la quale i ricorrenti sono stati cancellati dagli elenchi dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;

Visto il ricorso, notificato il 7.2.2003 e depositato presso la Segreteria il 10.2.2003, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

uditi alludienza camerale del 26 febbraio 2003 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli), gli avvocati Ceccato e Fenzo in proprio;

considerato

che, per il combinato disposto dellart. 23, XI comma, e dell art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per lesame dellistanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non vè necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso delludienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, allesito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che questo Tribunale difetta di giurisdizione, posto che, le rivendicazioni dei ricorrenti sono riconducibili a posizioni di diritto soggettivo non prevedendo la normativa una valutazione discrezionale da parte dellAmministrazione e pertanto nella specie, deve ritenersi competente a pronunciarsi il Giudice Ordinario.

Nulla per le spese non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 26 febbraio 2003.

Il Presidente lEstensore

Depositata in segreteria il 1° marzo 2003.