Civile

Thursday 16 February 2006

La FIGC condannata a risarcire i tifosi costretti a vedere la partita in piedi.

La FIGC
condannata a risarcire i tifosi costretti a vedere la partita in piedi.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 19 dicembre 2005 – 26 gennaio 2006, n. 1700

Presidente Sabatini – Relatore
Marrone

Ricorrente Figc

Svolgimento del processo

La Corte, premesso in fatto:

che con
citazione notificata il 4 novembre 2002 D.M.T.
ed altri 5 attori sopraindicati
convenivano davanti al GdP di Catania la
F.I.G.C. per sentirla
condannare al rimborso
dei biglietti acquistati per la partita di play-off Catania-Taranto, del prezzo
di Euro 25,00 ciascuno, partita alla quale avevano
dovuto assistere in piedi e con scarsa visibilità;

che l’adito
Giudice, con sentenza esecutiva 21 ottobre 2003, aveva accolto
la domanda, condannando la convenuta contumace al pagamento di
Euro 25,00 a
favore di ciascun
attore, oltre alle
spese giudiziali;

che la
F.I.G.C. ha proposto ricorso per Cassazione in forza di un
unico motivo, illustrato anche con
memoria, contestando la propria legittimazione passiva
siccome estranea all’organizzazione dell’evento sportivo;

che i
convenuti hanno resistito con controricorso;

Osserva in diritto, conformemente
alle conclusioni del P.G.:

Rilevato: a)
che con unico
motivo la ricorrente ha
denunciato “violazione delle norme
e dei principi
basilari in tema
di legittimazione ad agire ed in
particolare violazione dell’articolo 100 Cpc”,
deducendo che il GdP, nella contumacia
della convenuta, avrebbe dovuto
di ufficio rilevare
il difetto di legittimazione passiva della Federazione Calcio, in quanto
in via generale estranea
alla vendita dei biglietti per
assistere alle partite o gare sportive che si svolgono negli
stadi italiani e comunque in alcun modo coinvolta nella
vendita dei biglietti relativi alla
partita Catania-Taranto,
gestita direttamente dalla
Catania Spa; b) che la
ricorrente ha
altresì proposto domanda
di responsabilità aggravata ex articolo 96 Cpc, in considerazione della temerarietà della
lite attivata contro la
F.I.G.C. davanti al GdP,
sul rilievo che già prima del
giudizio aveva comunicato all’avv.
F. di essere del tutto
estranea agli

aspetti organizzativi della partita Catania-Taranto
e alla
vendita dei relativi biglietti.

Ritenuto che
le sentenze di equità
del Giudice di
Pace sono censurabili in
cassazione per violazione di norme
processuali, di norme che
abbiano natura di norme costituzionali o
comunitarie, nonchè per violazione dei principi regolatori della
materia (v. Corte Costituzionale 206/04) e
per vizio di
motivazione, sempre che ricorrano
gli estremi della motivazione inesistente
o meramente apparente (v.
Cassazione Su 716/99);

che nella specie la ricorrente ha dedotto la
propria estraneità al rapporto giuridico
sostanziale dedotto in giudizio; che
tale contestazione non configura
una questione di carenza
di

legittimazione a contraddire, rilevabile anche di
ufficio, salvo i limiti
del giudicato, ma attiene alla effettiva titolarità passiva del rapporto controverso;

che la
mancanza di titolarità del rapporto implica un giudizio di merito
e quindi non può essere dedotta
come motivo di ricorso per cassazione avverso sentenza di equita’ del GdP (in
tal senso Cassazione 17606/03; Cassazione 2105/00);

che la
manifesta infondatezza
della impugnazione preclude l’esame
della domanda ex articolo 96 Cpc, la quale e’ comunque
inammissibile in quanto la decisione in
ordine alla responsabilità processuale e’ devoluta in
via esclusiva al Giudice cui
spetta di conoscere
il merito della causa (v. Cassazione 5734/04);

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui
all’articolo 375 Cpc per la pronuncia in Camera di consiglio, attesa la
manifesta infondatezza del ricorso; che le
spese seguono la soccombenza.

PQM

la
Corte, v. l’articolo 375 Cpc, comma 2; rigetta
il ricorso e condanna la F.I.G.C.
al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in
complessivi Euro 500,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese
generali ed accessori di legge.