Tributario e Fiscale

Wednesday 04 April 2007

La fatturazione tra società infragruppo

La fatturazione tra società infragruppo

Cassazione – Sezione quinta
civile – sentenza 15-30 marzo 2007, n. 7964

Presidente Paolini – Relatore
Genovese

Ricorrente Ministero delle
finanze ed altro

Rilevato

che la
società intimata ricorreva contro distinti avvisi di rettifica Iva, notificati
ad istanza dell’Ufficio di Siracusa, per gli anni d’imposta 1991-1992; che
l’accertamento era conseguente ad una verifica della GdF le cui conclusioni
erano state fatte proprie dall’Ufficio;

che la CTP accoglieva il ricorso; che
l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Siracusa ha impugnato la decisione;

che
l’appello è stato respinto dalla CTR della Sicilia; che, secondo i giudici di
secondo grado, le operazioni di passaggio di merce tra le società facenti parte
dello stesso gruppo, o alla stessa holdíng (anche di tipo personale). non imporrebbero l’obbligo della fatturazione, in quanto gli
acquisti sarebbero già stati fatturati da una delle società e nessun nocumento
verrebbe procurato all’Erario; che, pertanto, l’inadempienza fiscale sarebbe
del tipo esclusivamente formale; che altre decisioni della CTP, una delle quali
(riguardante le imposte Irpeg – Ilor), passata in giudicato, avrebbero
annullato la pretesa fiscale diretta verso la società contribuente;

che il
Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, affidata a due
motivi;

che, con
il primo motivo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione dell’articolo
21 Dpr 633/72, in relazione all’articolo 2697 Cc), i ricorrenti censurano la
prima delle due rationes decidendi, poste a base della sentenza impugnata;

che, la
prima ratio, secondo la quale i passaggi di merce intergruppo escluderebbero
l’obbligo di fatturazione, si risolverebbe in una violazione dell’articolo 21
della legge Iva;

che, con
il secondo motivo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione
dell’articolo 324 Cpc), i ricorrenti
censurano la seconda delle due rationes decidendi poste a base della sentenza
impugnata, ossia quella relativa all’esistenza di un giudicato esterno (reso
riguardo ad altra imposta), attesa la sua estraneità alla materia controversa
riguardante l’Iva e non l’Irpeg.

Considerato

che il
ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria è manifestamente
inammissibile, perché la sentenza impugnata è stata resa nella vertenza tra la
società contribuente e l’Agenzia delle Entrate;

che,
pertanto, va preso in esame il solo ricorso dell’Agenzia, che si rivela fondato
e meritevole di accoglimento;

che,
secondo l’articolo 21 della cd. Legge Iva (Dpr 633/72), «per ciascuna
operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la
prestazione del servizio emette fattura»;

che,
come giustamente osserva nel ricorso l’Agenzia, le società appartenenti allo
stesso gruppo sono soggetti distinti, dotati di personalità giuridica e, anche
quando compiono operazioni imponibili l’una verso l’altra hanno l’obbligo di
fatturare l’operazione (rispettivamente
in vendita/acquisto), decidendo a quale delle società frutterà la plusvalenza
da cessione, anche attraverso una discrezionale modulazione del prezzo di
passaggio «interno al gruppo», rispetto a quello di cessione finale al consumatore;

che, è
altresi fondato il secondo motivo del ricorso, laddove si lamenta una indebita
e illegittima applicazione dei principio del giudicato esterno, in difetto
dell’identità del rapporto tributario controverso;

che,
l’applicazione del giudicato esterno, suppone l’identità del fatto generatore
dell’obbligazione tributaria, che nella specie difetta, avendo ciascuna obbligazione una fattispecie
imponibile diversa, trattandosi di diverse imposte;

che,
anche sotto tale profilo, il ricorso a manifestamente fondato, ai sensi
dell’articolo 375 Cpc, e deve essere accolto, con la conseguente cassazione
della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della CTR
della Sicilia, la quale provvederà a regolare anche le spese di questa fase.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, ad
altra sezione della CTR della Sicilia.