Famiglia

Friday 25 March 2005

La disponibilità ai rapporti sessuali rientra nei doveri di assistenza morale e materiale che incombono sui coniugi. Chi rifiuta le sue grazie si può vedere addebitata la separazione Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 24 gennaio-23 marzo 2005,

La disponibilità ai rapporti sessuali rientra nei doveri di assistenza morale e materiale che incombono sui coniugi.
Chi rifiuta le sue grazie si può vedere addebitata la
separazione

Cassazione – Sezione prima civile –
sentenza 24 gennaio-23 marzo 2005, n. 6276

Presidente Proto – relatore Del Core

Pm De Augustinis
– conforme – ricorrente Gervasi – controricorrente
Noto

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 maggio 2000, il
tribunale di Trapani pronunciò la separazione personale dei coniugi Piera Noto
e Francesco Gervasi, addebitandola a quest’ultimo e adottando
conseguenti statuizioni in ordine all’affidamento dei figli minori e agli
aspetti economici.

Avverso tale
sentenza il Gervasi propose appello chiedendo, tra l’altro, nuovamente
che la separazione, a lui precedentemente imputata, fosse invece addebitata
alla moglie.

Il gravame fu respinto dalla Corte
d’appello di Palermo, la quale osservò che, contrariamente a quanto sostenuto
con l’atto impugnatorio, il primo giudice aveva
tenuto presenti tutte le dichiarazioni rese dall’appellante in sede di interrogatorio formale, ivi compreso il riferimento al
comportamento, non certo conforme ai doveri di solidarietà verso il marito,
assunto dalla Noto quando si era schierata col fratello che aveva accusato il Gervasi di essersi appropriato di somme appartenenti alla
Cooperativa edilizia da cui era stato realizzato l’appartamento coniugale e
della quale era divenuto presidente. Il tribunale aveva
infatti valutato l’atteggiamento della Noto, ritenendo tuttavia del
tutto sproporzionata la reazione del Gervasi,
rifiutatosi per ben sette anni di intrattenere normali rapporti effettivi e
sessuali con la moglie. Adottando tale conclusione, il primo giudice aveva
fatto retta applicazione dei consolidati principi, invocati dallo stesso
appellante, in materia di addebitabilità della
separazione, che impongono di valutare comparativamente i comportamenti dei
coniugi al fine di accertare quale dei due sia o se entrambi siano causa
efficiente dell’avvenuta separazione. Sempre al contrario di quanto affermato
con l’atto di appello, il Gervarsi,
in sede di interrogatorio formale, aveva sostenuto di avere interrotto i rapporit con la moglie
proprio in reazione alla condotta di questa, così implicitamente
affermando che l’interruzione era stata frutto di una sua precisa
determinazione. Pienamente da condividere era l’argomento utilizzato dai primi
giudici inordine alla sproporzione tra il
comportamento del marito e la risalente condotta della Noto,
improntata si a mancanza di fiducia, e quindi di solidarietà, neiconfronti del coniuge, ma certamente non integrante di
per sé una trasgressione grave dei
doveri coniugali, tale da sorreggere la pronuncia di addebito.

Contro tale sentenza Francesco Gervasi ha proposto ricorso per Cassazione, sostenuto da un
valido motivo. Piera Noto resiste con controricorso in seguito illustrato con memoria

Motivi della decisione

La controricorrente
ha dedotto la inammissibilità del ricorso,
risultandovi indicato un codice fiscale non corrispondente a quello di parte
ricorrente.

Oltre che speciosa, l’eccezione è del
tutto incosistente.

L’errata indicazione del codice
fiscale nell’atto introduttivo del giudizio, peraltro non prevista da alcuna
disposizione del codice di rito, non può non avere alcun effetto invalidante
l’atto medesimo sotto il profilo dellaidentificazione
del suo autore. Del resto, anche l’omessa o erronea indicazione dei requisiti
di cui all’articolo 143 comma 1 Cpc produce nullità
(e non certo inammissibilità) soltanto se comporti l’impossibilità di
identificare con
sicura certezza il postulante (Cassazione 3745/94, 2895/97). Senza considerare,
poi, che qualunque ipotetica nullità dell’atto ricorso, riconducibile a quelle
previste e regolate dall’articolo 164 Cpc, comma 1,
sarebbe stata nella specie sanata per effetto del raggiungimento dello scopo,
identificabile nello svolgimento, da parte della Noto,
di compiute difese nel merito della controversia, per mezzo del tempestivo controricorso.

Con l’unico motivo del ricorso, denunziando
la violazione degli articoli 143 e 151 Cpc,
il Gervasi lamenta che la corte palermitana, al pari
del tribunale, ha omesso di valutare comparativamente i comportamenti dei
coniugi aifini della dichiarazione di addebito e
valorizzato soltanto alcune delle affermazioni da lui fatte in sede di
interrogatorio formale. Da quelle pretermesse si
sarebbe potuto evincere che la decisione di interrompere ogni rapporto, anche
di natura sessuale, con la moglie, pur continuando i coniugi a vivere sotto lo
stesso tetto, era stata determinata dalla condotta di quest’ultima.
Facendo venire sono l’affectio maritalis,
la consorte aveva, infatti, preso le difese del fratello, che, per difendersi
dalle proprie responsabilità gestionali, lo aveva
ingiustamente accusato di essersi appropriato di somme appartenenti alla
cooperativa edilizia che aveva costruito la casa coniugale. Da nessun atto del
giudizio, soggiunge il Gervasi, era lecito inferire
che l’interruzione dei rapporti sessuali fosse stata frutto di una determinazione
unilaterale, e ancor meno da ricollegare a una
intrapresa relazione adulterina. Il ricorrente imputa, infine, alla corte
territoriale di avere ritenuto offensivo per la moglie l’atteggiamento
affettuoso da lui tenuto verso una collega d’ufficio, laddove null’altro era
emerso in corso di causa se non che egli era solito viaggiare con la donna per
recarsi al posto di lavoro e che in un’occasione aveva ritirato presso
l’ufficio postale una raccomandata a lei diretta.

Il motivo appare inammissibile nella
sua formulazione, in quanto, nonostante il richiamo formale a vizi di
violazione di legge, si risolve in una serie di censure di mero fatto, diretta
a contrastare la valutazioni compiute nella sentenza
impugnata e a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, ed una diversa
lettura del materiale probatorio acquisito, del quale si sostiene la idoneità a
dimostrare la responsabilità del Gervasi nel
fallimento dell’unione coniugale.

In particolare, diversamente da
quanto sostenuto dal ricorrente, la corte di merito non ha
affatto disatteso il consolidato orientamento di questa Corte secondo il
quale l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deva essere svolta sulla
base della valutazione globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i
coniugi, dacchè la condotta dell’uno non può essere
giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, e solo tale comparazione
consente di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro
reciproco interferire, nel verificarsi della crsi
matrimoniale (vedi, tra le altre, Cassazione 14162/01, 279/00, 2444/99,
7817/97, 3511/94, 961/92). Per vero, il giudice a quo ha avviato e condotto la
sua indagine proprio seguendo questa prospettiva. Sennonché egli è arrivato alla ineccepibile
conclusione che il comportamento provatamente
mantenuto dal Gervasi, costituendo lesione alla
dignità, di donna e di moglie, della Noto, e non potendo giustificarsi per
l’evidente sproporzione, come atto di ritorsione alla dedotta provocazione
dell’altro coniuge, era tale da rendere di per se addebitabile la separazione,
sottraendosi, quindi, al giudizio comparativo.

Ciò in applicazione di altro principio su cui questa Suprema Corte è uniformante
orientata. E’ stato infatti più volte affermato che
nell’ipotesi in cui i fatti accertati a
carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta imperative ed
inderogabili, in quanto si traducano nell’aggressione a beni e diritti
fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e
sociale e la dignità dell’altro coniuge, così superando la soglia minima di
solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi sfuggono ad ogni
giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come
atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell’altro (Cassazione
15101/04, 5397/89, 6256/87, 2809/78).

Quindi, la valutazione dei
comportamenti dei coniugi effettuata dal giudice a quo è conforme a diritto nonpotendosi dubitare che il rifiuto,protattosi per ben sette anni, di intrattenere normali
rapporti affettivi e sessuali conil coniuge
costituisca gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partenr e situazione che oggettivamente provoca senso di
frustrazione e disagio, spesso causa, per come è notorio, di irreversibili
danni sul paino dell’equilibrio psicofisico. Consimile contegno, pertanto,
configura e integra violazione del dovere di assistenza
morale e materiale sancito dall’articolo143 Cc, nella
cui nozione sono da ricomprendere tutti gli aspetti di sostegno nei quali, con
riferimento anche alla sfera effettiva, si estrinseca il concetto di comunione;
si tratta, peraltro, di un dovere che non può non essere il riflesso precettivo di quel legame sentimentale sul quale realmente
può reggersi e prosperare il rapporto di coppia. Ove volontariamente posto in essere, il rifiuto alla assistenza affettiva ovvero
alla prestazione sessuale non può che costituire addebitamento della
separazione, rendendo impossibile all’altro il soddisfacimento delle proprie
esigenze di vita dal punto di vista affettivo e l’esplicarsi della comunione di
vita nel suo profondo significato.

Oltre che condotto secondo corretti
criteri giuridici, l’iter arqomentativo espresso dal
giudice del merito è privo di mende logiche e sorretto
da stringente e esaustiva motivazione. Esso sfugge, pertanto, alle censure
mosse dal ricorrente che, come anticipato, pretende di sottoporre al sindacato
di questa Corte la valutazione della prova istituzionalmente riservata al
giudice del merito.

Inammissibile anche
sotto altri profili è infine la doglianza riguardante
la valenza offensiva asseritamene attribuita dalla corte palermitana
all’atteggiamento del Gervasi verso una collega
d’ufficio. In proposito, la Corte territoriale, premesso, con argomentazione
chiaramente ad abundantiam, che la corrispondente
valutazione del primo giudice era sintonica con giurisprudenza di questa
Suprema Corte – per la quale la separazione è addebitabile allorquando, in
considerazione dei suoi aspetti esteriori, la relazione del coniuge con
estranei dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà
e comporti quindi offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge – ha solo
osservato , in rito, che tale ratio decidendi della
pronuncia di prime cure non era stata censurata in modo specifico dal Gervasi, limitatosi a rimarcare, con l’atto di gravame, la
emersa falsità della circostanza addotta dalla moglie a comprova della
relazione extraconiugale (la ricezione a casa della collega di una raccomandata
a lei dirett).

In più, la corte palermitana ha ritenuto del tutto in conducente la doglianza formulata
dall’appellante dacchè, per la stessa sentenza del
tribunale, non era stata raggiunta la prova dell’adulterio.

Ora tale punto della decisione, come
detto essenzialmente attinente al rito, e in particolare alla
individuazione del devolutum, non è stato
censurato con il ricorso dal Gervasi,il quale non può
riproporre in questa sede la questione relativa alla (presunta) valutazione
anche di quell’aspetto dell’atteggiamento tenuto nei
confronti del coniuge. Inoltre, la corte territoriale ha posto a base della
statuizione di addebitabilità della separazione, quale
causa determinante dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza,
esclusivamente il comportamento del Gervasi,
tradottosi nel prolungato rifiuto di avere rapporti sessuali con la moglie, e
non certo il contrastante atteggiamento premuroso da costui mantenuto nei
confronti di una collega.

Il ricorso va in
definitiva dichiarato inammissibile.

Le spese del presente grado seguono
la soccombenza.

PQM

La
Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese, liquidate in euro 3.100,00, di cui euro 3.000,00 per onorari d’avvocato,
oltre alla spese generali e agli accessori di legge.