Imprese ed Aziende

Thursday 25 September 2003

La disciplina della pubblicità degli atti della società nella Direttiva UE 15 luglio 2003. Parlamento e Consiglio CE, Direttiva 15 luglio 2003 (2003/58/CE)

La disciplina della pubblicità degli atti della società nella Direttiva UE 15 luglio 2003

Parlamento e Consiglio CE, Direttiva 15 luglio 2003 (2003/58/CE)

Che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 4 settembre 2003, L 221)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi disciplina la pubblicità obbligatoria di una serie di atti ed indicazioni delle società la cui responsabilità è limitata.

(2) Nell’ambito della quarta fase del processo di semplificazione della legislazione relativa al mercato interno (SLIM), avviata dalla Commissione nell’ottobre 1998, un gruppo di lavoro sul diritto delle società ha pubblicato nel settembre 1999 una relazione sulla semplificazione della prima e della seconda direttiva sul diritto delle società, che conteneva alcune raccomandazioni.

(3) Un aggiornamento della direttiva 68/151/CEE secondo i principi esposti nelle raccomandazioni dianzi citate dovrebbe contribuire a facilitare e ad accelerare l’accesso delle parti interessate alle informazioni sulle società, semplificando in modo significativo le formalità relative alla pubblicità cui le stesse sono tenute.

(4) L’elenco delle società che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 68/151/CEE dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi tipi di società istituiti o dei tipi di società aboliti a livello nazionale successivamente all’adozione della direttiva.

(5) Dal 1968 diverse direttive sono state adottate nell’intento di armonizzare le norme relative ai documenti contabili redatti dalle società, vale a dire la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati, la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione. I riferimenti contenuti nella direttiva 68/151/CEE ai documenti contabili la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di dette direttive dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(6) Nel contesto dell’aggiornamento perseguito e fatti salvi i requisiti e le formalità essenziali stabiliti dal diritto interno degli Stati membri, le società dovrebbero poter scegliere di registrare gli atti e le indicazioni richieste su supporto cartaceo o per via elettronica.

(7) Le parti interessate dovrebbero poter ottenere dal registro una copia di tali atti e indicazioni sia su supporto cartaceo sia per via elettronica.

(8) Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di conservare il bollettino nazionale riservato alla pubblicazione di tali atti ed indicazioni in formato cartaceo o elettronico o di organizzare la loro pubblicità attraverso misure d’effetto equivalente.

(9) Si dovrebbe migliorare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società autorizzando, oltre alla pubblicità obbligatoria in una delle lingue consentite negli Stati membri delle società in questione, la registrazione su base volontaria, in altre lingue, degli atti ed indicazioni richiesti. Le relative traduzioni dovrebbero far fede nei confronti dei terzi che agiscono in buona fede.

(10) È opportuno precisare che le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 4 della direttiva 68/151/CEE devono essere menzionate in tutta la corrispondenza e gli ordinativi utilizzati dalle società, sia in forma cartacea sia in altro formato. Alla luce dell’evoluzione tecnologica, è altresì opportuno prevedere che tali indicazioni compaiano anche nei siti web delle società.

(11) La direttiva 68/151/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 68/151/CEE è modificata come segue:

1) all’articolo 1:

a) il terzo trattino è sostituito dal seguente:

“- Per la Francia:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la societé par actions simplifiée; “;

b) il sesto trattino è sostituito dal seguente:

“- Per i Paesi Bassi:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; “;

c) il nono trattino è sostituito dal seguente:

“- Per la Danimarca:

aktieselskab, kommanditaktieskab, anpartsselskab; “;

d) il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:

“- Per la Finlandia:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag; “;

2) all’articolo 2:

a) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) I documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 78/660/CE(9), 83/349/CEE(10), 86/635/CEE(11) e 91/674/CEE(12).”;

b) il paragrafo 2 è abrogato;

3) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni società iscritta.

2. Tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell’articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l’oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che entro il 1o gennaio 2007 le società e le altre persone e uffici tenuti alla notifica o a intervenire nella stessa possano registrare per via elettronica tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell’articolo 2. Inoltre, gli Stati membri possono obbligare tutte le società, ovvero talune categorie di società, a registrare per via elettronica tutto o parte degli atti e delle indicazioni in questione.

Tutti gli atti e le indicazioni di cui all’articolo 2 registrati a partire dal 1o gennaio 2007 al più tardi, sia su supporto cartaceo sia per via elettronica, sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro in formato elettronico. A tal fine, gli Stati membri assicurano che tutti gli atti e le indicazioni di cui trattasi che sono stati registrati su supporto cartaceo a partire dal 1o gennaio 2007 al più tardi siano convertiti in formato elettronico dal registro.

Gli atti e le indicazioni di cui all’articolo 2 che sono stati registrati su supporto cartaceo fino al 31 dicembre 2006 al più tardi non devono essere convertiti d’ufficio in formato elettronico dal registro. Tuttavia gli Stati membri assicurano che essi siano convertiti in formato elettronico dal registro alla ricezione di una richiesta di pubblicità per via elettronica presentata nel rispetto delle norme adottate per mettere in vigore il paragrafo 3.

3. Una copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all’articolo 2 deve potersi ottenere su richiesta. Dal 1o gennaio 2007 al più tardi, le richieste possono essere presentate al registro, in forma cartacea o per via elettronica, a scelta del richiedente.

A decorrere da una data che ciascuno Stato membro sceglierà, ma che non potrà essere posteriore al 1o gennaio 2007, le copie di cui al primo comma sono ottenibili dal registro su supporto cartaceo o per via elettronica, a scelta del richiedente. Questa disposizione si applica per tutti gli atti e le indicazioni, a prescindere dal fatto che siano stati registrati prima o dopo la data prescelta. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere che tutti o taluni tipi di atti ed indicazioni registrati fino al 31 dicembre 2006 al più tardi non possono essere ottenuti dal registro per via elettronica, se è decorso un determinato periodo tra la data della registrazione e quella della presentazione della richiesta al registro. Detto periodo non può essere inferiore a dieci anni.

Il costo per il rilascio – parziale o integrale, su supporto cartaceo o per via elettronica – degli atti o delle indicazioni di cui all’articolo 2 non può essere superiore al costo amministrativo.

Le copie trasmesse su supporto cartaceo sono certificate conformi, salvo rinuncia del richiedente. Le copie in formato elettronico non sono certificate conformi, a meno che il richiedente non ne faccia esplicita richiesta.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la certificazione delle copie in formato elettronico ne garantisca al contempo l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto, almeno tramite una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

4. La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui al paragrafo 2 è garantita mediante la pubblicazione, integrale o per estratto, o sotto forma di una menzione dell’avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell’avvenuta trascrizione nel registro, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro. Il bollettino nazionale designato a tale scopo dallo Stato membro può essere costituito in formato elettronico.

Gli Stati membri possono decidere di sostituire la pubblicazione nel bollettino nazionale con una misura di effetto equivalente, che comporti almeno l’utilizzo di un sistema che consenta l’accesso alle informazioni pubblicate in ordine cronologico grazie ad una piattaforma elettronica centrale.

5. Gli atti e le indicazioni sono opponibili dalla società ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità di cui al paragrafo 4, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo a quello di detta pubblicità, gli atti e le indicazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il tenore della pubblicità fatta a norma del paragrafo 4 e il contenuto del registro o del fascicolo.

Tuttavia, in caso di discordanza, il testo oggetto di una pubblicità a norma del paragrafo 4 non può essere opposto ai terzi; i terzi possono tuttavia valersene a meno che la società provi che essi erano a conoscenza del testo depositato nel fascicolo o trascritto nel registro.

7. I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità di pubblicità, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci.

8. Ai fini del presente articolo, con l’espressione ’per via elettronica’ si intende che i dati sono inviati all’origine e ricevuti a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che sono interamente trasmessi, inoltrati e ricevuti mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici nelle modalità stabilite dagli Stati membri.”;

4) è inserito l’articolo seguente:

“Articolo 3 bis

1. Gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell’articolo 2 sono redatti e registrati in una delle lingue autorizzate dalle norme applicabili in materia nello Stato membro nel quale è stato costituito il fascicolo di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

2. Oltre alla pubblicità obbligatoria di cui all’articolo 3, gli Stati membri consentono che la pubblicità volontaria degli atti e delle indicazioni di cui all’articolo 2 sia effettuata a norma dell’articolo 3 in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di detti atti ed indicazioni sia autenticata.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l’accesso dei terzi alle traduzioni che sono state oggetto di una pubblicità su base volontaria.

3. In aggiunta alla pubblicità obbligatoria di cui all’articolo 3 e alla pubblicità su base volontaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire che la pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui trattasi sia garantita a norma dell’articolo 3 in qualsiasi altra lingua.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di tali atti e indicazioni sia autenticata.

4. In caso di discordanza fra gli atti e le indicazioni pubblicati nelle lingue ufficiali del registro e la traduzione pubblicata su base volontaria, quest’ultima non può essere opposta ai terzi; i terzi possono tuttavia valersi delle traduzioni pubblicate su base volontaria a meno che la società provi che essi erano a conoscenza della versione oggetto della pubblicità obbligatoria.”;

5) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi, sia in forma cartacea sia in altro formato, indichino:

a) le informazioni necessarie per individuare il registro presso il quale è costituito il fascicolo menzionato all’articolo 3, nonché il numero d’iscrizione della società nel registro;

b) il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione.

Quando nei documenti suddetti è indicato il capitale della società, tale indicazione deve riguardare il capitale sottoscritto e versato.

Gli Stati membri prescrivono che, se la società dispone di un sito web, tale sito contenga almeno le indicazioni di cui al primo comma e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato.”;

6) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni almeno per i casi di:

a) mancata pubblicità dei documenti contabili, come prescritta dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f);

b) mancanza, nei documenti commerciali o nel sito web della società, delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 4.”

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2012 una relazione corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva, alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione, dei suoi obiettivi e degli sviluppi tecnologici registrati.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Tremonti