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Tuesday 20 April 2004

La differenza tra la ristrutturazione edilizia e la manutenzione straordinaria. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – Sentenza 15 aprile 2004 n. 2142

La differenza tra la ristrutturazione edilizia e la manutenzione straordinaria.

CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – Sentenza 15 aprile 2004 n. 2142

Pres. Quaranta – Est. Zaccardi

Torre di Bassano s.r.l. (Avv.ti Abbamonte, Contieri e Montefusco) c/ Comune di Torre del Greco (Avv.ti D’Angelo e Aurilia)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

N. 2142/04 REG.DEC.

N. 8957 REG.RIC.

ANNO 2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Quinta Sezione   

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8957/2001 proposto dalla 

s.r.l. Torre di Bassano, in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte, Alfredo Contieri e Raffaele Montefusco ed elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Avignonesi n. 5;

contro

il Comune di Torre del Greco, in persona del suo legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido D’Angelo e Matteo Aurilia ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli 76 presso A. Del Vecchio;

  per l’annullamento

della sentenza n. 2043/2001 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quarta;

  Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons.Goffredo Zaccardi;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 9 dicembre 2003 gli avv.ti Montefusco e Cacciavillani, per delega degli avv.ti D’Angelo e Aurilia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

  FATTO

   

La sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso proposto in primo grado dalla Società attuale appellante per l’annullamento della nota dirigenziale n. 91561 del 22 settembre 1999 di reiezione della richiesta di riesame del progetto di completamento del complesso residenziale la “Torre di Bassano” nonché per il risarcimento del danno patrimoniale subito per il mancato riesame del progetto suddetto.

Il provvediemento impugnato aveva motivato il diniego con la seguente motivazione: “considerato che il vigente PRG non è stato adeguato al PTP approvato con decreto Ministero per i Beni e le Attività culturali del 28.12.1998, il progetto di che trattasi è da esaminare ai sensi dell’art. 22 delle “ Norme transitorie “ del citato PTP che non prevede il completamento di opere nella fattispecie, esprime parere sfavorevole”.

La sentenza appellata ha qualificato l’intervento edilizio in questione quale nuova costruzione in quanto, pur essendo stato in parte realizzato nella sua struttura essenziale in base a regolari titoli abilitativi, non era stato ultimato e, pertanto, non poteva rientrare nelle fattispecie contemplate dall’art. 31 della legge 457/1978 che attengono solo ad edifici esistenti per i quali si pongano necessità di manutenzione, recupero, risanamento o ristrutturazione. Su tale presupposto ha ritenuto che il progetto in questione non potesse essere autorizzato perché le norme transitorie del PTP non consentono, altro che in casi specifici previsti nell’art. 22 e nei quali non rientra la fattispecie qui considerata, la realizzazione di nuove costruzioni. Nell’appello si contesta il ragionamento svolto dal primo giudice e si censura la decisione appellata perché sarebbe incorsa in un errore di valutazione dei fatti in quanto il progetto di cui la Società appellante chiede il completamento non riguarda tutto il complesso residenziale a suo tempo progettato (consistente in un albergo, un ristorante ed uno stabilimento balneare) come ha ritenuto il primo giudice, ma solo l’edificio destinato ad utilizzazione ricettiva,che è completato nelle sua struttura e che è definito nei volumi e nelle superfici realizzati nonché nelle aree occupate e necessita, quindi, solo di una serie di interventi diretti a rifinirlo in modo adeguato, interventi che non incidono sulla struttura dell’edificio (primo motivo). Con il secondo motivo si sostiene che l’intervento edilizio da realizzare rientra nelle categorie previste dall’art. 31 della legge 457/1978 collocandosi tra gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia e che, pertanto, dovevano applicarsi nella specie le norme attuative in via provvisoria del PTP ( art. 7 e 16) che consentono la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e non quelle concernenti la realizzazione di nuove opere che prevedono un divieto generalizzato salvo specifiche eccezioni. Infine si deduce, con il terzo motivo,lo sviamento in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione intimata, sviamento desumibile dalla diversità delle ragioni addotte nel tempo per il rigetto delle diverse istanze proposte dalla Società appellante per conseguire il riesame della pratica edilizia in questione.

Il Comune intimato si è costituito confutando nel merito le argomentazioni di parte appellante e chiedendo il rigetto dell’appello.

  DIRITTO

   

1-1. L’appello è, a giudizio del Collegio, meritevole di accoglimento.

  1-2. In primo luogo è fondato il primo motivo in quanto il giudice di primo grado ha deciso la questione a lui sottoposta nel presupposto che le opere da realizzare non fossero individuabili nel mero completamento dell’edificio residenziale del complesso alberghiero di cui trattasi ma, invece, in tali opere ed anche nella realizzazione delle altre due strutture edilizie di cui il complesso si componeva, lo stabilimento balneare ed il ristorante.

Di ciò si ha prova sufficiente con la lettura della sentenza appellata (pag. 8) laddove l’affermazione della non riconducibilità degli interventi proposti dalla Società appellante a quelli consentiti sul patrimonio edilizio esistente anche dalle norme attuative del PTP si fonda sul riferimento alla certificazione rilasciata dal Comune di Torre del Greco in data 30 marzo 1989 che riguarda, però, tutte le strutture del complesso e che pone in risalto la incompletezza del ristorante e dello stabilimento balneare a fronte del completamento al rustico e della copertura dell’edificio residenziale. Di tali opere nella sentenza in esame si attesta la conformità, nella parte eseguita, ai titoli rilasciati dal Comune di Torre del Greco (licenza edilizia n. 2319 del 29 dicembre 1965 e variante n. 18295 del 4 agosto 1983), ma si afferma anche “che non possono ritenersi affatto ultimate”.

Anche il contenuto di quella parte della decisione che potrebbe far pensare che il primo giudice avesse presente che il progetto da autorizzare era limitato all’edificio residenziale (pag. 9 dove sono indicati analiticamente gli interventi da eseguire su tale edificio e non quelli sulle altre due strutture) conferma il difetto di fondo della decisione quando poi, si riferisce ad aumenti della volumetria dell’immobile che sono, invece, esclusi con certezza dalle risultanze degli atti di causa per quel che concerne l’edificio destinato a residenza alberghiera e che quindi non potevano che essere riferiti al completamento del ristorante e dello stabilimento balneare.

Del resto tutto l’iter di esame della pratica edilizia in questione ha sempre e solo riguardato il completamento dell’albergo come risulta sia dalle istanze presentate dalla Società appellante che dai pareri legali uniti a tali istanze e dalla documentazione acquisita in atti di causa.

  1-3. Ciò posto si può esaminare con maggiore disponibilità di elementi di fatto anche il secondo motivo dell’appello che si presenta fondato perché l’intervento di cui la Società appellante chiedeva la realizzazione è,con evidenza, da qualificare come ristrutturazione edilizia.

In particolare si tratta della realizzazione dei balconi, degli infissi, delle facciate esterne di chiusura, delle opere di completamento dei vani e di tutti i servizi . Nessun incremento è previsto per i volumi, la sagoma e le superfici – salvo una diversa distribuzione di quelle assentite- né è prevista una maggiore o diversa occupazione delle aree di sedime.

Ritiene, pertanto, il Collegio che l’intervento possa essere qualificato di ristrutturazione edilizia (e non di manutenzione straordinaria) perché dall’insieme delle opere da eseguire sull’edificio esistente consegue un elemento di novità dello stesso che è incompatibile con gli interventi di mera manutenzione ma che, comunque, lo colloca tra quelli espressamente consentiti dagli articoli 7 e 16 delle norme attuative del PTP che espressamente consentono tali interventi.

Si deve precisare in proposito che non assume alcun rilievo la considerazione svolta nella sentenza appellata sulla necessità della ultimazione dei lavori dell’immobile al fine del suo inserimento nel novero di quelli costituenti il patrimonio edilizio esistente a tenore dell’art. 31 della legge 457/1978, in un caso come quello in esame in cui il completamento al rustico dell’edificio e la sua copertura sono stati effettuati e, quindi, l’ingombro e l’occupazione del territorio si sono verificati in modo legittimo e definitivo .

Non avrebbe alcun senso richiedere che vi sia stata a suo tempo l’ultimazione dei lavori per poter nell’attualità procedere alla ristrutturazione o alla manutenzione del manufatto, ovvero al suo completamento, ciò perché l’alternativa a tali interventi sarebbe costituita dal mantenimento dello scheletro dell’edificio senza alcuna possibilità di recupero, né di demolizione, alternativa che appare di certo maggiormente offensiva dei valori ambientali e di tutela ed utilizzo corretto del territorio cui sono preordinate le norme urbanistiche e le stesse disposizioni attuative del PTP..

Sul punto si deve ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha ammesso, coerentemente con le considerazione sin qui espresse, la configurabilità di interventi di ristrutturazione edilizia in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura escludendoli solo nelle ipotesi di ricostruzione su ruderi o su un edificio già da tempo demolito o diruto (cfr. sul punto, tra le altre, Sez. V°, n. 2021 del 1° dicembre 1999).

Non è condivisibile, pertanto, l’assunto del primo giudice che ha ritenuto necessaria l’ultimazione dei lavori dell’edificio preesistente.

  1-4. Tanto basta per l’accoglimento dell’appello con riforma della sentenza appellata ed annullamento del diniego di riesame del progetto edilizio in questione impugnato in primo grado.

  1-5. Con riguardo alla domanda diretta a conseguire il risarcimento del danno subito da parte della Società appellante ritiene il Collegio che la complessità della vicenda della adozione del Piano Paesistico per l’area dei Comuni Vesuviani abbia inciso in modo determinante sul comportamento del Comune di Torre del Greco in modo tale che non può, oggettivamente, imputarsi al Comune medesimo un atteggiamento colposo nella conduzione del procedimento in questione e nella adozione dei vari provvedimenti con cui è stato negato il riesame del progetto di realizzazione dell’immobile di cui trattasi .Per tale ragione non si rinviene alcuno sviamento nel comportamento degli organi comunali e va respinto lo specifico motivo (il terzo dell’atto introduttivo della presente fase di giudizio).

Né la Società appellante ha fornito prove esaustive del danno patito . Si deve ancora puntualizzare che il ritardo intervenuto nella realizzazione del progetto edilizio di cui trattasi è stato per gran parte dovuto all’inerzia dei titolari dei diritti sull’immobile che, pur avendo conseguito una licenza edilizia nel 1965 ed una variante alla stessa nel 1983, solo nel 1998 hanno attivato le iniziative per il completamento dell’immobile sfociate poi nell’atto impugnato in primo grado . Se si tiene conto di tali elementi di

fatto e della vicenda del Piano paesistico qui richiamata ben si comprende che nessun comportamento colposo può essere imputato al Comune appellato.

  1-5. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata annulla l’atto impugnato in primo grado.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa .

   

Così deciso addì 9 dicembre 2003 in camera di consiglio con l’intervento di:

Alfonso Quaranta Presidente,

Corrado Allegretta consigliere,

Goffredo Zaccardi consigliere est.,

Claudio Marchitiello consigliere,

Marzio Branca consigliere.

  DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15 aprile 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)